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Decisione

14.2023.26

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 giugno 2023Italiano8 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2023.26

Lugano

7 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.33 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(ora rappresentata dall’RA 1, )

giudicando sul reclamo del 15 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 10

gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'255.40

oltre a interessi e spese.

B. Nel

termine impartitole, con osservazioni del 10 febbraio 2023 la convenuta ha

informato il Pretore che avrebbe pagato il saldo del credito dell’istante entro

il 17 febbraio 2023.

C. Statuendo

con decisione del 13 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 9.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16

marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 marzo 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 24 marzo. Presentato già il 15 marzo 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.

174.

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilascia­ta il 15 marzo

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamen­to di fr. 6'329.65 che

la Camera ha già verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di

concessione dell’effetto sospensivo essere sufficiente a estinguere l’esecuzione

promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il versamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – la

Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante ha

saldato le quattro esecuzioni giunte allo stadio del­la comminatoria di

fallimento segnalate nell’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo (per

complessivi fr. 5'800.05) nonché quattro altre per le quali era stato

emesso l’avviso di pignoramento (per fr. 3'222.20 in totale), riducendo la

sua esposizione totale dal profilo esecutivo a meno di fr. 33'000.–. D’altronde

non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

Essa

è però resa attenta alla necessità di far fronte tempestivamente alle

esecuzioni ancora in corso, poiché ove dovesse essere nuovamente dichiarata in

fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa

indulgenza manifestata oggi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).