14.2023.26
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
7 giugno 2023Italiano8 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto
n.
14.2023.26
Lugano
7 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.33 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(ora rappresentata dall’RA 1, )
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 10
gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'255.40
oltre a interessi e spese.
B. Nel
termine impartitole, con osservazioni del 10 febbraio 2023 la convenuta ha
informato il Pretore che avrebbe pagato il saldo del credito dell’istante entro
il 17 febbraio 2023.
C. Statuendo
con decisione del 13 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 9.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16
marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 24 marzo. Presentato già il 15 marzo 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.
174.
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 marzo
2023.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 6'329.65 che
la Camera ha già verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di
concessione dell’effetto sospensivo essere sufficiente a estinguere l’esecuzione
promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il versamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la
Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante ha
saldato le quattro esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di
fallimento segnalate nell’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo (per
complessivi fr. 5'800.05) nonché quattro altre per le quali era stato
emesso l’avviso di pignoramento (per fr. 3'222.20 in totale), riducendo la
sua esposizione totale dal profilo esecutivo a meno di fr. 33'000.–. D’altronde
non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Essa
è però resa attenta alla necessità di far fronte tempestivamente alle
esecuzioni ancora in corso, poiché ove dovesse essere nuovamente dichiarata in
fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa
indulgenza manifestata oggi.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).