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Decisione

14.2023.27

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

24 marzo 2023Italiano5 min

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.27

Lugano

24 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.324 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 marzo 2023 da

RE 1

contro

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

giudicando sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2023

dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso Stato del

Cantone Ticino per l’incasso di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 5%

dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito: (“Concerne: Sezione del lavoro nello specifico

l’Ufficio Regionale di Collocamento di Lugano. Via San Gottardo 17. Mancato

versamento delle indennità di disoccupazione per il periodo 2009 a 2011”);

che

lo Stato ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 20 febbraio 2023;

che

con istanza del 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato “opposizione rigetto dell opposizione __________”;

che statuendo con decisione dell’8 marzo 2023, il Pretore ha dichiarato

l’istanza irricevibile senza prelevare spese processuali;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un ricorso del 13 marzo 2023 con cui ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione,

accludendo diversi documenti per lo più non citati nel ricorso, poi completati

con altri “documenti

personali” inoltrati il 15 e il 21 marzo 2022;

che la Camera decide

in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.

Fatti

4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.

3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 non spende una parola sulla decisione impugnata, ma si

Considerandi

limita a esporre alcune delle circostanze personali in base alle quali ha

deciso di far spiccare un precetto esecutivo di fr. 30'000.– (e non fr. 1'000'000.–

come indicato nel ricorso) contro lo Stato per il mancato pagamento delle

indennità di disoccupazione cui crede di aver diritto per gli anni dal 2009 al

2011.

(e nel ricorso fino al 2023), senza peraltro indi-care quale dei documenti

da lui prodotti costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso

degli art. 80 segg. LEF;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile, per tace­re dell’inammissibilità di tutte le

allegazioni di RE 1, pre­sentate per la prima volta con il reclamo (nell’istanza

egli si era limitato a dichiarare “opposizione

rigetto dell opposizione 6 marzo 2023”), e della maggior parte dei

documenti acclusi al ricorso, diversi da quelli inoltrati in prima sede;

che

anche se fosse ricevibile, il reclamo andrebbe comunque sia respinto, poiché il

reclamante non ha prodotto alcuna decisione che condanni lo Stato a versargli fr. 30'000.–

né alcun riconoscimento in suo favore di un debito di fr. 30'000.–

sottoscritto da rappresentanti dello Stato, indispensabili per ottenere il

rigetto definitivo (art. 80 LEF), rispettivamente provvisorio (art. 82 LEF),

del­l’opposizione interposta alla sua esecuzione;

che

vista la particolarità della fattispecie e il fatto che il ricorrente non è

patrocinato da un legale si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal

prelevare spese di giudizio;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.–,

raggiunge esattamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).