14.2023.27
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
24 marzo 2023Italiano5 min
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.27
Lugano
24 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.324 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 marzo 2023 da
RE 1
contro
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2023
dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso Stato del
Cantone Ticino per l’incasso di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito: (“Concerne: Sezione del lavoro nello specifico
l’Ufficio Regionale di Collocamento di Lugano. Via San Gottardo 17. Mancato
versamento delle indennità di disoccupazione per il periodo 2009 a 2011”);
che
lo Stato ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 20 febbraio 2023;
che
con istanza del 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato “opposizione rigetto dell opposizione __________”;
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2023, il Pretore ha dichiarato
l’istanza irricevibile senza prelevare spese processuali;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un ricorso del 13 marzo 2023 con cui ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione,
accludendo diversi documenti per lo più non citati nel ricorso, poi completati
con altri “documenti
personali” inoltrati il 15 e il 21 marzo 2022;
che la Camera decide
in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
Fatti
4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.
3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame RE 1 non spende una parola sulla decisione impugnata, ma si
Considerandi
limita a esporre alcune delle circostanze personali in base alle quali ha
deciso di far spiccare un precetto esecutivo di fr. 30'000.– (e non fr. 1'000'000.–
come indicato nel ricorso) contro lo Stato per il mancato pagamento delle
indennità di disoccupazione cui crede di aver diritto per gli anni dal 2009 al
2011.
(e nel ricorso fino al 2023), senza peraltro indi-care quale dei documenti
da lui prodotti costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso
degli art. 80 segg. LEF;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile, per tacere dell’inammissibilità di tutte le
allegazioni di RE 1, presentate per la prima volta con il reclamo (nell’istanza
egli si era limitato a dichiarare “opposizione
rigetto dell opposizione 6 marzo 2023”), e della maggior parte dei
documenti acclusi al ricorso, diversi da quelli inoltrati in prima sede;
che
anche se fosse ricevibile, il reclamo andrebbe comunque sia respinto, poiché il
reclamante non ha prodotto alcuna decisione che condanni lo Stato a versargli fr. 30'000.–
né alcun riconoscimento in suo favore di un debito di fr. 30'000.–
sottoscritto da rappresentanti dello Stato, indispensabili per ottenere il
rigetto definitivo (art. 80 LEF), rispettivamente provvisorio (art. 82 LEF),
dell’opposizione interposta alla sua esecuzione;
che
vista la particolarità della fattispecie e il fatto che il ricorrente non è
patrocinato da un legale si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal
prelevare spese di giudizio;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.–,
raggiunge esattamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).