14.2023.28
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione giudiziaria straniera. Exequatur in via principale e incidentale
18 luglio 2023Italiano17 min
titolo, richiesta cui la convenuta si è opposta con scritto del 20 gennaio 2023.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.28
Lugano
18 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 5 dicembre 2022 da
RE 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, __________
(già patrocinata dall’avv. PR
1, __________
giudicando sul reclamo del 16 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 novembre 2018, il Tribunale di Lucca ha
respinto il ricorso di CO 1 volto alla reintegrazione nel possesso della villa
di __________ di proprietà del marito RE 1 e l’ha condannata a rimborsare al
resistente “euro 4'390,00 per
compenso, oltre [alle]
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella
misura della legge”.
B. Nella
procedura di tutela dell’unione coniugale (PUC) promossa da CO 1 il 24 gennaio
2018, mediante decisione del 29 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha condannato RE 1, tra l’altro,
a versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile a favore di
lei e della loro figlia, PI 1, anticipatamente entro il quinto giorno di ogni
mese dal mese di novembre 2018; ha quantificato il contributo a favore della
moglie in fr. 24'500.– fino al 16° anno della figlia, dopodiché in fr. 25'860.–,
e quello a favore della figlia in fr. 2'610.– fino al suo 16° anno, dopodiché
in fr. 1'250.–. Il giudice ha inoltre posto a carico della moglie ¾ delle
spese processuali di fr. 25'000.– e le spese ripetibili ridotte di fr. 10'780.–
a favore del marito.
Con
decisione dell’11 novembre 2021, la prima Camera civile del Tribunale d’appello
ha parzialmente riformato la decisione pretorile, rideterminando il contributo
di mantenimento a favore della moglie in fr. 18'485.–
per novembre 2018, in fr. 20'070.– dal 1° dicembre 2018 al 15
luglio 2022, dopodiché in fr. 21'430.–. La Camera ha inoltre posto a
carico del marito ⅔ delle spese
processuali di fr. 10'000.– e le spese ripetibili di fr. 7'000.– per
la moglie.
C. Con
un primo precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2021 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di:
1. fr. 62'880.– oltre
agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020, indicando quale causa del credito il
“Conguaglio alimenti PUC
29.10.20 con decisione cautelare 02.11.18. Pretura di Lugano, S. 6, interessi
dalla lettera del 25.11.20”;
2. fr. 5'710.70 oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2020, per “Decisione Tribunale di Lucca del 22.11.18 +
Int. lett. 25.02.2020”;
[…]
5. fr. 10'780.– oltre
agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020 per “Ripetibili decisione PUC 29.10.2020 + int. lett.
25.11.20”.
D. Con un ulteriore precetto esecutivo n. __________
emesso il 17 gennaio 2022 dall’UE, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 10'780.– oltre agl’interessi del 5% dall’11 gennaio 2022, indicando
quale causa del credito le “Ripetibili
parziali decisione pretorile della Pretura di Lugano 29.10.2020, dispositivo
no. 10 (inc.__________)” (ossia la pretesa n. 5 del
primo precetto).
E. Nella
procedura di divorzio iniziata da RE 1 il 6 novembre 2020, il 19 gennaio 2022
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto l’istanza di
provvigione ad litem formulata da CO 1 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 1'500.–
e le spese ripetibili di fr. 3'000.– a favore del marito.
F. Con
un terzo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2022 dall’UE, RE
1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'000.– oltre agl’interessi del 5%
dal 7 febbraio 2022, indicando quale causa del credito “Ripetibili decisione della Pretura di Lugano del 19
gennaio 2022, dispositivo no. 2 (__________)”.
G. Nella
causa ordinaria avviata da RE 1 per ottenere dalla moglie la rifusione di parte
(fr. 235'637.50) dei contributi di mantenimento secondo lui da lei
indebitamente percepiti fino ad allora, come pure il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da lei interposta al primo precetto
esecutivo e – con richiesta formulata in replica – la
dichiarazione di esecutività (cosiddetto exequatur) della decisione del
Tribunale di Lucca e la condanna della moglie a pagare i € 5'287.28 oltre ad
accessori oggetto di tale pronuncia, con decisione del 16 maggio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 1, ha respinto la richiesta di exequatur, dichiarato inammissibile la richiesta relativa ai € 5'287.28,
ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 211'504.– oltre agl’interessi
del 5% su fr. 62'880.– dal 24 novembre 2020 e su fr. 148'624.–
dal 3 gennaio 2022, e ha rigettato l’opposizione interposta al primo precetto
esecutivo limitatamente a fr. 62'880.– oltre agli interessi del 5% dal 24
novembre 2020. Ha inoltre posto a carico della convenuta ⅔ delle spese processuali di fr. 2'000.– complessivi e spese
ripetibili ridotte di fr. 3'000.– a favore del marito.
H. Con
un quarto precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 luglio 2022, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 148'624.– oltre agli interessi del 5% dal
3 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “Sentenza della Pretura di Lugano, sezione 1 di data
16.05.2022, cresciuta in giudicato, dispositivo n. 1.3, seconda parte”.
Fatti
I. Avendo
CO 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanza
del 5 dicembre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, previa dichiarazione di esecutività in via
incidentale della decisione del Tribunale di Lucca. Con osservazioni scritte
del 3 gennaio 2023, la convenuta ha dichiarato di non opporsi all’istanza, ma
ha chiesto, di conseguenza, che le spese processuali fossero fissate al minimo
e quelle ripetibili compensate. Il 17
gennaio 2023, l’istante si è opposto alla compensazione delle spese ripetibili,
postulando l’assegnazione a suo favore di fr. 3'300.– a tale
titolo, richiesta cui la convenuta si è opposta con scritto del 20 gennaio 2023.
L. Statuendo con decisione del 10 marzo 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva tutte le opposizioni tranne
quella al primo precetto esecutivo, ponendo a carico della convenuta le spese
processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'300.– a favore dell’istante.
M. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2023 per ottenerne la
riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza, previo exequatur
della prima decisione, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni
del 6 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate
tasse, spese e ripetibili; ha allegato copia della memoria di replica del qui
reclamante nel procedimento di merito. Mediante replica del 14 aprile 2023 e
duplica del 20 aprile 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
contrastanti posizioni.
N. Il
19 giugno 2023, la patrocinatrice di CO 1 ha informato la Camera di non
rappresentare più la cliente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 23 marzo. Presentato il 16 marzo 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha premesso che il procedimento non era
diventato privo di oggetto per altri motivi giusta l’art. 242 CPC, perché CO 1,
pur avendo rinunciato a opporsi all’istanza, non aveva ritirato le opposizioni
ai precetti esecutivi, sicché ha ritenuto necessario pronunciarsi sull’istanza.
2.1
Tuttavia,
se si può condividere che l’istanza non è diventata senza oggetto per “altri
motivi” nel senso dell’art. 242 CPC, segnatamente in ragione del ritiro delle
opposizioni, lo era invece diventata per “acquiescenza” in virtù dell’art. 241
CPC, la convenuta, per il tramite della sua patrocinatrice, avendo dichiarato in
modo incondizionato di non opporsi alle conclusioni dell’istante con un atto
scritto destinato al giudice (le osservazioni
all’istanza), debitamente firmato dalla sua rappresentante, che non lascia dubbi sulla sua volontà (sui presupposti
formali della desistenza: sentenza
della CEF 14.2018.158 del 28 febbraio 2019 consid. 5.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 20, 23-26
e 36 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12
e 14 ad art. 242 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 26, 29-30 e 33 ad
art. 241 CPC).
2.2
Il reclamante non ha invero
contestato la decisione del Pretore su questo punto e la convenuta si è opposta
al reclamo. Ciò non toglie che l’interesse degno di protezione dell’istante (e
l’interesse della lite in generale) è un presupposto processuale (art. 59 cpv.
2.
lett. a) che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC) in ogni stadio della
procedura (DTF 130 III 433 consid. 3.1) e la parte convenuta non può revocare
la dichiarazione di acquiescenza dopo che, come nella fattispecie, è giunta al
giudice (Gschwend/Steck, op. cit., n. 13 ad art. 241). Il fatto poi che la convenuta abbia
chiesto di fissare al minimo le spese di giudizio e di compensare le ripetibili
non può considerarsi come un’acquiescenza parziale o
condizionale. La questione delle spese
processuali è infatti distinta da quella dell’accertamento dell’acquiescenza e
del conseguente stralcio della causa, come risulta dalla giurisprudenza del
Tribunale federale, secondo cui il giudice è tenuto a sentire le parti sulla
questione delle spese prima dello stralcio della causa (cfr. DTF 142 III
289, consid. 4.2; citata 14.2018.158 consid. 5.1 e i rinvii) e la decisione
sulle spese è impugnabile con un reclamo, mentre contro lo stralcio è possibile
solo un’istanza di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III
133.
segg.). A scanso di equivoci, la norma appena citata, come risulta dal suo
testo, si applica solo se la parte fa valere l’inefficacia dell’acquiescenza.
Non osta all’esame in sede di reclamo della sua efficacia non rilevata dal
primo giudice (cfr. Tappy,
op. cit., n. 38 ad art. 241).
2.3
Il reclamo va pertanto accolto nel senso che la
causa dev’essere stralciata per acquiescenza (art. 241 cpv. 3 CPC). Avendo l’acquiescenza
lo stesso effetto di una decisione che accoglie la petizione o l’istanza (Killias
in: Berner
Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, 2012, n. 36 ad art. 241 CPC), per chiarezza occorre prendere atto nel
dispositivo che l’istanza tendeva al rigetto definitivo delle opposizioni ai
quattro precetti esecutivi (per il caso analogo della transazione: sentenza
della CEF 14.2018.67 del 2 novembre
2018.
consid. 4 e dispositivo n. I).
3.
In
ogni caso – sia precisato per abbondanza – il reclamo risulta fondato nel
merito e sarebbe dovuto essere accolto.
3.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha giudicato che tutte le decisioni allegate
quali titoli esecutivi costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione,
tranne la decisione italiana, di cui l’istante ha postulato l’exequatur solo in via
incidentale, poiché la richiesta da lui formulata in via principale nella causa
ordinaria è stata respinta con decisione
passata in giudicato che vincola il giudice del rigetto e non gli
consente di pronunciarsi sulla questione.
3.2
Ora,
l’escutente che intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escusso sulla scorta di una decisione civile estera ha a
disposizione due vie (tra altre: sentenze del Tribunale federale 5A_646/2013
del 9 gennaio 2014 consid. 5.1 e della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2016 consid.
1.2, massimato in RtiD 2018 I 769 n. 39c).
Può
anzitutto chiedere al giudice civile svizzero competente di dichiarare la
decisione estera esecutiva in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta
della decisione che ne accerta l’esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo
dell’opposizione nell’apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Se la
decisione estera è stata emanata in uno Stato vincolato dalla Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0.275.12), la procedura di exequatur è disciplinata
dagli art. 38 segg. CLug, che prescrivono una procedura unilaterale in prima
istanza (art. 41 CLug). Il giudice dell’esecuzione statuisce in procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CP), ma con forza di cosa giudicata, anche se
respinge l’istanza (DTF 138 III 180 consid. 6.5), a meno che la reiezione sia
fondata su un motivo formale (sentenze del
Tribunale federale 5A_528/2022 del 6 febbraio 2023, consid. 3.2, e
6B_720/ 2021 dell’11 marzo 2022, consid. 2.4.3) o che l’istanza sia dichiarata
irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A_59/2015 del 30
settembre 2015 consid. 4.2.1), caso in cui la decisione passa in
giudicato esclusivamente sulla questione della ricevibilità (DTF 138 III 179
consid. 6.3 e 134 III 467 consid. 3.2) e del presupposto processuale mancante
(sentenza del Tribunale federale 4A_389/ 2019 del 21 febbraio 2020, consid. 7).
Il giudice del rigetto è vincolato
dall’accertamento dell’esecutività della decisione estera contenuto nella
decisione di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; sentenza della
CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.2.3 e 6.2.5).
Alternativamente,
l’escutente può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell’opposizione, che
esamina allora la questione dell’exequatur in via solo incidentale e in
contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l’opposizione
in via definitiva (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; citata 6B_720/2021 consid.
2.4.4; sentenza della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2017, consid. 1.2),
sempreché l’escusso non sollevi con successo un’eccezione giusta l’art. 81 cpv.
1.
o 3 LEF (sentenze della CEF 14.2021.79 del 3
novembre 2021, consid. 5.1.1, e 14.2017.178 del 27 marzo 2018, consid.
5). Gli effetti dell’exequatur
sono in questa ipotesi limitati all’esecuzione in corso (sentenza del Tribunale
federale 5A_1015/ 2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1).
Le
due vie devono essere tenute separate. Il giudice adito con un’istanza volta
all’exequatur di una sentenza
estera in via principale e al rigetto
definitivo dell’opposizione dovrebbe evitare di congiungere i due tipi
– parzialmente incompatibili – di procedura e dare all’istante da scegliere tra
le due vie (citata 14.2016.146 consid. 1.2). Secondo il Tribunale federale il
giudice del rigetto deve pronunciarsi sull’exequatur
nella motivazione della decisione, anche qualora l’interessato abbia formulato
una conclusione formale al riguardo (sentenze 5A_1015/2021 consid. 6.1 e
5A_646/2013 consid. 5.1 [citate] e 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.1,
le ultime due con rinvio alla DTF 132 III 790 consid. 3.2, relativa però alla
ricevibilità del ricorso per riforma al Tribunale federale).
3.3
Nella
fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato che la richiesta di exequatur della decisione italiana
formulata da RE 1 solo in replica costituiva
un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 227 CPC), nella forma del
cumulo di azioni (art. 90 CPC), in mancanza del presupposto dell’identità tra
la procedura ordinaria applicabile alla conclusione formulata nella petizione e
quella sommaria reggente la nuova conclusione contenuta nella replica, motivo
per cui ha respinto l’istanza di exequatur.
Il motivo di reiezione – in realtà d’inammissibilità
– è quindi manifestamente di natura formale. Che la pronuncia sia
avvenuta in via principale – nel dispositivo in risposta a una richiesta
esplicita dell’attore – non vincola il giudice del rigetto per quanto attiene
alla questione materiale dell’esecutività della decisione italiana in Svizzera
(sopra consid. 3.2, secondo paragrafo). Nella causa di rigetto dell’opposizione
il Pretore avrebbe dunque dovuto esaminare la questione dell’exequatur d’ufficio (art. 57 CPC e DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in via incidentale.
3.4
Orbene,
posto che la decisione italiana (doc. G) è senz’altro esecutiva nello Stato d’origine,
ciò che, oltre a essere incontestato, emerge chiaramente dall’attestato di cui
all’Allegato V della Convenzione (doc. N). Non sussistono neppure dubbi sulla
sua autenticità. CO 1 non ha d’altronde invocato né tantomeno dimostrato la
sussistenza di uno dei casi previsti dagli art. 34 e 35 cpv. 1 della
Convenzione, anzi ha aderito alle conclusioni dell’istante. Infine, la
pretesa dell’istante risulta esigibile, siccome poggia su una decisione, come visto, esecutiva e la cui notifica alla
convenuta non è contestata (sentenze della CEF 14.2017.138 del 15
gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2, e 14.2021.191 del 30 maggio
2022.
consid. 4.2.2, con rinvii). Il rigetto si estende alle spese forfettarie
del 15% e al contributo del 4% alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.)
richiesti con l’istanza e menzionati nella decisione italiana (doc. G,
dispositivo n. 2) e nella parcella pro forma (doc. G, ultimo foglio), la quale
non indica alcuna pretesa per l’IVA (cfr. sul tema: sentenza della CEF
14.2017.42
del 4 luglio 2017 consid. 3.2), oltre agl’interessi di mora del 5%
dal 6 marzo 2020 (doc. F), la Camera essendo vincolata dalle conclusioni dell’istante
(art. 58 cpv. 1 CPC), che li ha fatti decorrere dalla data di scadenza indicata
nel richiamo del 25 febbraio 2020 (doc. L),
e non già da quella della notifica della decisione italiana, al tasso
dell’art. 104 cpv. 1 CO del 5%, notoriamente inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni
commerciali, al minimo dell’8% dal 2013 (citata 14.2017.42 consid. 3.2; https://e-justice.europa.eu/404/IT/ interest_rates?ITALY&member=1),
saggio che si applica anche in materia non commerciale dal momento in cui sia
proposta domanda giudiziale (art. 1284 comma 4 CCit).
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 5'710.70,
pari all’importo dell’unica esecuzione per la quale l’opposizione non era stata
rigettata (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF),
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. Si prende atto che CO 1, con le osservazioni del 3 gennaio 2023, ha dichiarato di non opporsi all’istanza,
con cui RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni da lei
interposte ai precetti esecutivi n. __________, 3__________, __________ e __________
della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.
2. La
causa è stralciata dal ruolo per intervenuta acquiescenza.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono
poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).