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Decisione

14.2023.28

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione giudiziaria straniera. Exequatur in via principale e incidentale

18 luglio 2023Italiano17 min

titolo, richiesta cui la convenuta si è opposta con scritto del 20 gennaio 2023.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.28

Lugano

18 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 5 dicembre 2022 da

RE 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, __________

(già patrocinata dall’avv. PR

1, __________

giudicando sul reclamo del 16 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 21 novembre 2018, il Tribunale di Lucca ha

respinto il ricorso di CO 1 volto alla reintegrazione nel possesso della villa

di __________ di proprietà del marito RE 1 e l’ha condannata a rimborsare al

resistente “euro 4'390,00 per

compenso, oltre [alle]

spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella

misura della legge”.

B. Nella

procedura di tutela dell’unione coniugale (PUC) promossa da CO 1 il 24 gennaio

2018, mediante decisione del 29 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha condannato RE 1, tra l’altro,

a versare alla moglie un con­tributo di mantenimento mensile a favore di

lei e della loro figlia, PI 1, anticipatamente entro il quinto giorno di ogni

me­se dal mese di novembre 2018; ha quantificato il contributo a favore della

moglie in fr. 24'500.– fino al 16° anno della figlia, dopodiché in fr. 25'860.–,

e quello a favore della figlia in fr. 2'610.– fino al suo 16° anno, dopodiché

in fr. 1'250.–. Il giudice ha inoltre posto a carico della moglie ¾ delle

spese processuali di fr. 25'000.– e le spese ripetibili ridotte di fr. 10'780.–

a favore del marito.

Con

decisione dell’11 novembre 2021, la prima Camera civile del Tribunale d’appello

ha parzialmente riformato la decisione pretorile, rideterminando il contributo

di mantenimento a favore della moglie in fr. 18'485.–

per novembre 2018, in fr. 20'070.– dal 1° di­cembre 2018 al 15

luglio 2022, dopodiché in fr. 21'430.–. La Camera ha inoltre posto a

carico del marito ⅔ delle spese

processuali di fr. 10'000.– e le spese ripetibili di fr. 7'000.– per

la moglie.

C. Con

un primo precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2021 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di:

1. fr. 62'880.– oltre

agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020, indicando quale causa del credito il

“Conguaglio alimenti PUC

29.10.20 con decisione cautelare 02.11.18. Pretura di Lugano, S. 6, interessi

dalla lettera del 25.11.20”;

2. fr. 5'710.70 oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2020, per “Decisione Tribunale di Lucca del 22.11.18 +

Int. lett. 25.02.2020”;

[…]

5. fr. 10'780.– oltre

agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020 per “Ripetibili decisione PUC 29.10.2020 + int. lett.

25.11.20”.

D. Con un ulteriore precetto esecutivo n. __________

emesso il 17 gen­naio 2022 dall’UE, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 10'780.– oltre agl’interessi del 5% dall’11 gennaio 2022, indicando

quale causa del credito le “Ripetibili

parziali decisione pretorile della Pretura di Lugano 29.10.2020, dispositivo

no. 10 (inc.__________)” (ossia la pretesa n. 5 del

primo precetto).

E. Nella

procedura di divorzio iniziata da RE 1 il 6 novembre 2020, il 19 gennaio 2022

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto l’istanza di

provvigione ad litem formulata da CO 1 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 1'500.–

e le spese ripetibili di fr. 3'000.– a favore del marito.

F. Con

un terzo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2022 dall’UE, RE

1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'000.– oltre agl’interessi del 5%

dal 7 febbraio 2022, indicando quale causa del credito “Ripetibili decisione della Pretura di Lugano del 19

gennaio 2022, dispositivo no. 2 (__________)”.

G. Nella

causa ordinaria avviata da RE 1 per ottenere dalla moglie la rifusione di parte

(fr. 235'637.50) dei contributi di mantenimento secondo lui da lei

indebitamente percepiti fino ad allora, come pure il rigetto in via definitiva

dell’opposizione da lei interposta al primo precetto

esecutivo e – con richiesta formulata in replica – la

dichiarazione di esecutività (cosiddetto exequatur) della decisione del

Tribunale di Lucca e la condanna della moglie a pagare i € 5'287.28 oltre ad

accessori oggetto di tale pronuncia, con decisione del 16 maggio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha respinto la richiesta di exequatur, dichiarato inammissibile la richiesta relativa ai € 5'287.28,

ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 211'504.– oltre agl’interessi

del 5% su fr. 62'880.– dal 24 novembre 2020 e su fr. 148'624.–

dal 3 gennaio 2022, e ha rigettato l’opposizione interposta al primo precetto

esecutivo limitatamente a fr. 62'880.– oltre agli interessi del 5% dal 24

novembre 2020. Ha inoltre posto a carico della convenuta ⅔ delle spese processuali di fr. 2'000.– complessivi e spese

ripetibili ridotte di fr. 3'000.– a favore del marito.

H. Con

un quarto precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 luglio 2022, RE 1 ha

escusso CO 1 per l’incasso di fr. 148'624.– oltre agli interessi del 5% dal

3 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “Sentenza della Pretura di Lugano, sezione 1 di data

16.05.2022, cresciuta in giudicato, dispositivo n. 1.3, seconda parte”.

Fatti

I. Avendo

CO 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanza

del 5 dicembre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, previa dichiarazione di esecutività in via

incidentale della decisione del Tribunale di Lucca. Con osservazioni scritte

del 3 gennaio 2023, la convenuta ha dichiarato di non opporsi all’istanza, ma

ha chiesto, di conseguenza, che le spese processuali fossero fissate al minimo

e quelle ripetibili compensate. Il 17

gennaio 2023, l’istante si è opposto alla compensazione delle spese ripetibili,

postulando l’assegnazione a suo favore di fr. 3'300.– a tale

titolo, richiesta cui la convenuta si è opposta con scritto del 20 gennaio 2023.

L. Statuendo con decisione del 10 marzo 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva tutte le opposizioni tranne

quella al primo precetto esecutivo, ponendo a carico della convenuta le spese

processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'300.– a favore dell’istante.

M. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2023 per ottenerne la

riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza, previo exequatur

della prima decisione, protestate spese e ripetibili. Nel­le sue osservazioni

del 6 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate

tasse, spese e ripetibili; ha allegato copia della memoria di replica del qui

reclamante nel procedimento di merito. Mediante replica del 14 aprile 2023 e

duplica del 20 aprile 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

contrastanti posizioni.

N. Il

19 giugno 2023, la patrocinatrice di CO 1 ha informato la Camera di non

rappresentare più la cliente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 marzo 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto giovedì 23 marzo. Presentato il 16 marzo 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha premesso che il procedimento non era

diventato privo di oggetto per altri motivi giusta l’art. 242 CPC, perché CO 1,

pur avendo rinunciato a opporsi all’istanza, non aveva ritirato le opposizioni

ai precetti esecutivi, sicché ha ritenuto necessario pronunciarsi sull’istanza.

2.1

Tuttavia,

se si può condividere che l’istanza non è diventata senza oggetto per “altri

motivi” nel senso dell’art. 242 CPC, segnatamen­te in ragione del ritiro delle

opposizioni, lo era invece diventata per “acquiescenza” in virtù dell’art. 241

CPC, la convenuta, per il tramite della sua patrocinatrice, avendo dichiarato in

modo incondizionato di non opporsi alle conclusioni dell’istante con un atto

scrit­to destinato al giudice (le osservazioni

all’istanza), debitamente firmato dalla sua rappresentante, che non lascia dubbi sulla sua volontà (sui presupposti

formali della desistenza: sentenza

della CEF 14.2018.158 del 28 febbraio 2019 consid. 5.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 20, 23-26

e 36 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12

e 14 ad art. 242 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 26, 29-30 e 33 ad

art. 241 CPC).

2.2

Il reclamante non ha invero

contestato la decisione del Pretore su questo punto e la convenuta si è opposta

al reclamo. Ciò non toglie che l’interesse degno di protezione dell’istante (e

l’interesse della lite in generale) è un presupposto processuale (art. 59 cpv.

2.

lett. a) che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC) in ogni stadio della

procedura (DTF 130 III 433 consid. 3.1) e la parte convenuta non può revocare

la dichiarazione di acquiescenza dopo che, come nel­la fattispecie, è giunta al

giudice (Gschwend/Steck, op. cit., n. 13 ad art. 241). Il fatto poi che la convenuta abbia

chiesto di fissare al minimo le spese di giudizio e di compensare le ripetibili

non può considerarsi come un’acquiescenza parziale o

condizionale. La questione delle spese

processuali è infatti distinta da quella dell’accertamento dell’acquiescenza e

del conseguente stralcio della causa, come risulta dalla giurisprudenza del

Tribunale federale, secondo cui il giudice è tenuto a sentire le parti sulla

questione delle spese prima dello stralcio della causa (cfr. DTF 142 III

289, consid. 4.2; citata 14.2018.158 consid. 5.1 e i rinvii) e la decisione

sulle spese è impugnabile con un reclamo, mentre contro lo stralcio è possibile

solo un’istanza di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III

133.

segg.). A scanso di equivoci, la norma appena citata, come risulta dal suo

testo, si applica solo se la parte fa valere l’inefficacia dell’acquiescenza.

Non osta all’esame in sede di reclamo della sua efficacia non rilevata dal

primo giudice (cfr. Tappy,

op. cit., n. 38 ad art. 241).

2.3

Il reclamo va pertanto accolto nel senso che la

causa dev’essere stralciata per acquiescenza (art. 241 cpv. 3 CPC). Avendo l’acquie­scenza

lo stesso effetto di una decisione che accoglie la petizione o l’istanza (Killias

in: Berner

Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, 2012, n. 36 ad art. 241 CPC), per chiarez­za occorre prendere atto nel

dispositivo che l’istanza tendeva al rigetto definitivo delle opposizioni ai

quattro precetti esecutivi (per il caso analogo della transazione: sentenza

della CEF 14.2018.67 del 2 novembre

2018.

consid. 4 e dispositivo n. I).

3.

In

ogni caso – sia precisato per abbondanza – il reclamo risulta fondato nel

merito e sarebbe dovuto essere accolto.

3.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha giudicato che tutte le decisioni allegate

quali titoli esecutivi costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione,

tranne la decisione italiana, di cui l’istante ha postulato l’exequatur solo in via

incidentale, poiché la richiesta da lui formulata in via principale nella causa

ordinaria è stata respinta con decisione

passata in giudicato che vincola il giu­dice del rigetto e non gli

consente di pronunciarsi sulla questione.

3.2

Ora,

l’escutente che intende ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­sizione

interposta dall’escusso sulla scorta di una decisione civile estera ha a

disposizione due vie (tra altre: sentenze del Tribunale federale 5A_646/2013

del 9 gennaio 2014 consid. 5.1 e della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2016 consid.

1.2, massimato in RtiD 2018 I 769 n. 39c).

Può

anzitutto chiedere al giudice civile svizzero competente di dichiarare la

decisione estera esecutiva in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta

della decisione che ne accerta l’esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo

dell’op­posizione nell’apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Se la

decisione estera è stata emanata in uno Stato vincolato dalla Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0.275.12), la procedura di exequatur è disciplinata

dagli art. 38 segg. CLug, che prescrivono una procedura unilaterale in prima

istanza (art. 41 CLug). Il giudice dell’esecuzione statuisce in procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CP), ma con forza di cosa giudicata, anche se

respinge l’istanza (DTF 138 III 180 consid. 6.5), a meno che la reiezione sia

fondata su un motivo formale (sentenze del

Tribunale federale 5A_528/2022 del 6 febbraio 2023, consid. 3.2, e

6B_720/ 2021 dell’11 marzo 2022, consid. 2.4.3) o che l’istanza sia dichiarata

irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A_59/2015 del 30

settembre 2015 consid. 4.2.1), caso in cui la decisione passa in

giudicato esclusivamente sulla questione della ricevibilità (DTF 138 III 179

consid. 6.3 e 134 III 467 consid. 3.2) e del presupposto processuale mancante

(sentenza del Tribunale federale 4A_389/ 2019 del 21 febbraio 2020, consid. 7).

Il giudice del rigetto è vincolato

dall’accertamento dell’esecutività della decisione estera con­tenuto nella

decisione di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; sentenza della

CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.2.3 e 6.2.5).

Alternativamente,

l’escutente può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell’opposizione, che

esamina allora la questione dell’exe­quatur in via solo incidentale e in

contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l’opposizione

in via definitiva (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; citata 6B_720/2021 consid.

2.4.4; sentenza della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2017, consid. 1.2),

sempreché l’escusso non sollevi con successo un’eccezione giusta l’art. 81 cpv.

1.

o 3 LEF (sentenze della CEF 14.2021.79 del 3

novembre 2021, consid. 5.1.1, e 14.2017.178 del 27 marzo 2018, consid.

5). Gli effetti dell’exequatur

sono in questa ipotesi limitati all’esecuzione in corso (sentenza del Tribunale

federale 5A_1015/ 2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1).

Le

due vie devono essere tenute separate. Il giudice adito con un’istanza volta

all’exequatur di una sentenza

estera in via principale e al rigetto

definitivo dell’opposizione dovrebbe evitare di con­giungere i due tipi

– parzialmente incompatibili – di procedura e dare all’istante da scegliere tra

le due vie (citata 14.2016.146 consid. 1.2). Secondo il Tribunale federale il

giudice del rigetto deve pronunciarsi sull’exequatur

nella motivazione della decisione, anche qualora l’interessato abbia formulato

una conclusione formale al riguardo (sentenze 5A_1015/2021 consid. 6.1 e

5A_646/2013 consid. 5.1 [citate] e 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.1,

le ultime due con rinvio alla DTF 132 III 790 consid. 3.2, relativa però alla

ricevibilità del ricorso per riforma al Tribunale federale).

3.3

Nella

fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato che la richiesta di exequatur della decisione italiana

formulata da RE 1 solo in replica costituiva

un’inammissibile mutazione dell’azio­­ne (art. 227 CPC), nella forma del

cumulo di azioni (art. 90 CPC), in mancanza del presupposto dell’identità tra

la procedura ordinaria applicabile alla conclusione formulata nella petizione e

quella sommaria reggente la nuova conclusione contenuta nella replica, motivo

per cui ha respinto l’istanza di exequatur.

Il motivo di reiezione – in realtà d’inammissibilità

– è quindi manifestamente di na­tura formale. Che la pronuncia sia

avvenuta in via principale – nel dispositivo in risposta a una richiesta

esplicita dell’attore – non vincola il giudice del rigetto per quanto attiene

alla questione materiale dell’esecutività della decisione italiana in Svizzera

(sopra consid. 3.2, secondo paragrafo). Nella causa di rigetto dell’oppo­sizione

il Pretore avrebbe dunque dovuto esaminare la questione dell’exequatur d’ufficio (art. 57 CPC e DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in via incidentale.

3.4

Orbene,

posto che la decisione italiana (doc. G) è senz’altro esecutiva nello Stato d’origine,

ciò che, oltre a essere incontestato, emerge chiaramente dall’attestato di cui

all’Allegato V della Convenzione (doc. N). Non sussistono neppure dubbi sulla

sua autenticità. CO 1 non ha d’altronde invocato né tantomeno dimostrato la

sussistenza di uno dei casi previsti dagli art. 34 e 35 cpv. 1 della

Convenzione, anzi ha aderito alle conclusioni dell’i­­stante. Infine, la

pretesa dell’istante risulta esigibile, siccome poggia su una decisione, come visto, esecutiva e la cui notifica alla

con­venuta non è contestata (sentenze della CEF 14.2017.138 del 15

gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2, e 14.2021.191 del 30 maggio

2022.

consid. 4.2.2, con rinvii). Il rigetto si estende alle spese forfettarie

del 15% e al contributo del 4% alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.)

richiesti con l’istanza e menzionati nella decisione italiana (doc. G,

dispositivo n. 2) e nella parcella pro forma (doc. G, ultimo foglio), la quale

non indica alcuna pretesa per l’IVA (cfr. sul tema: sentenza della CEF

14.2017.42

del 4 luglio 2017 consid. 3.2), oltre agl’interessi di mora del 5%

dal 6 marzo 2020 (doc. F), la Camera essendo vincolata dalle conclusioni dell’istante

(art. 58 cpv. 1 CPC), che li ha fatti decorrere dalla data di scadenza indicata

nel richiamo del 25 febbraio 2020 (doc. L),

e non già da quella della notifica della decisione italiana, al tas­so

dell’art. 104 cpv. 1 CO del 5%, notoriamente inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni

commerciali, al minimo dell’8% dal 2013 (citata 14.2017.42 consid. 3.2; https://e-justice.europa.eu/404/IT/ interest_rates?ITALY&member=1),

saggio che si applica anche in materia non commerciale dal momento in cui sia

proposta domanda giudiziale (art. 1284 comma 4 CCit).

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 5'710.70,

pari all’importo dell’unica esecuzione per la quale l’opposizione non era stata

rigettata (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF),

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. Si prende atto che CO 1, con le osservazioni del 3 gennaio 2023, ha dichiarato di non opporsi all’istanza,

con cui RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni da lei

interposte ai precetti esecutivi n. __________, 3__________, __________ e __________

della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.

2. La

causa è stralciata dal ruolo per intervenuta acquiescenza.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono

poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).