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Decisione

14.2023.3

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

19 maggio 2023Italiano6 min

di restituzione del 19 aprile 2021 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12 agosto 2021 non rispet­tata”;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.3

Lugano

19 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.404 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 24 novembre

2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

(rappresentata dall’Istituto assicurazioni

sociali IAS, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando

in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 560.–, indicando quale

causa del credito la “Decisione

Fatti

di restituzione del 19 aprile 2021 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12 agosto 2021 non rispet­tata”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

novembre 2022 la Cassa can-tonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna

limitatamente a fr. 490.– (anziché per fr. 560.–);

che

entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;

che

statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice

di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 gennaio 2023 per ottenere un pagamento rateale del dovuto;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 13 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata a RE 1 il 3 gennaio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a

CPC e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione

prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG – ossia la decisione

Considerandi

di restituzione della prestazione complementare del 19 aprile 2021 e quella di

dilazione del 12 agosto 2021 non ossequiata – costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione onde l’accoglimento del­l’istanza;

che

nel reclamo RE 1 afferma di non aver potuto presentare osservazioni all’istanza

entro il termine assegnatole per “motivi

di salute, età ed incomprensione di codesti atti giudiziari” e per questo motivo chiede, considerata inoltre la sua situazione

finanziaria, che l’importo di fr. 490.– sia “dedotto in rate mensili dal­la prestazione spettatemi

fino ad estinzione dello stesso” e che le spese

processuali di fr. 100.– poste a suo carico nel primo giudizio vengano

rateate;

che

la reclamante non chiede però l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio della causa al primo giudice perché le possa (nuovamente) dare

l’occasione di esprimersi, ma si limita a chiedere una rateazione della somma

posta in esecuzione e delle spe­se processuali senza evocare altri motivi di

contestazione del rigetto dell’opposizione;

che del resto censure riguardanti la

situazione medica ed economica dell’escusso non

costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2022.69 del 19 agosto 2022,

14.2019.228

del 9 gennaio 2020 pag. 3 con rinvii);

che

la competenza del giudice del rigetto e dell’autorità giurisdizionale superiore

si limita all’esame dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo e di

eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF e non si estende pertanto alla

concessione di facilitazioni di pagamento;

che

semmai l’escussa potrà chiedere una rateazione del suo debito al Servizio

Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG o al competente Ufficio di esecuzione ove

dovessero essere pignorati beni mobili (cfr. art. 123 LEF; sentenza della

CEF 14.2016.59 del 4 aprile 2016 consid. 6.2);

che

per il resto il reclamo non è motivato ed è pertanto irricevibile;

che tenuto conto del fatto che la

reclamante non pare cognita di diritto – come da lei stessa affermato nel

reclamo – e ha agito sen­za l’ausilio di un rappresentante, si prescinde

eccezionalmente dal prelevare spese processuali;

che non

si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).