14.2023.3
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
19 maggio 2023Italiano6 min
di restituzione del 19 aprile 2021 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12 agosto 2021 non rispettata”;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.3
Lugano
19 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.404 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 24 novembre
2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
(rappresentata dall’Istituto assicurazioni
sociali IAS, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 560.–, indicando quale
causa del credito la “Decisione
Fatti
di restituzione del 19 aprile 2021 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12 agosto 2021 non rispettata”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
novembre 2022 la Cassa can-tonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna
limitatamente a fr. 490.– (anziché per fr. 560.–);
che
entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che
statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 gennaio 2023 per ottenere un pagamento rateale del dovuto;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 13 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata a RE 1 il 3 gennaio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a
CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione
prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG – ossia la decisione
Considerandi
di restituzione della prestazione complementare del 19 aprile 2021 e quella di
dilazione del 12 agosto 2021 non ossequiata – costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo RE 1 afferma di non aver potuto presentare osservazioni all’istanza
entro il termine assegnatole per “motivi
di salute, età ed incomprensione di codesti atti giudiziari” e per questo motivo chiede, considerata inoltre la sua situazione
finanziaria, che l’importo di fr. 490.– sia “dedotto in rate mensili dalla prestazione spettatemi
fino ad estinzione dello stesso” e che le spese
processuali di fr. 100.– poste a suo carico nel primo giudizio vengano
rateate;
che
la reclamante non chiede però l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa al primo giudice perché le possa (nuovamente) dare
l’occasione di esprimersi, ma si limita a chiedere una rateazione della somma
posta in esecuzione e delle spese processuali senza evocare altri motivi di
contestazione del rigetto dell’opposizione;
che del resto censure riguardanti la
situazione medica ed economica dell’escusso non
costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2022.69 del 19 agosto 2022,
14.2019.228
del 9 gennaio 2020 pag. 3 con rinvii);
che
la competenza del giudice del rigetto e dell’autorità giurisdizionale superiore
si limita all’esame dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo e di
eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF e non si estende pertanto alla
concessione di facilitazioni di pagamento;
che
semmai l’escussa potrà chiedere una rateazione del suo debito al Servizio
Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG o al competente Ufficio di esecuzione ove
dovessero essere pignorati beni mobili (cfr. art. 123 LEF; sentenza della
CEF 14.2016.59 del 4 aprile 2016 consid. 6.2);
che
per il resto il reclamo non è motivato ed è pertanto irricevibile;
che tenuto conto del fatto che la
reclamante non pare cognita di diritto – come da lei stessa affermato nel
reclamo – e ha agito senza l’ausilio di un rappresentante, si prescinde
eccezionalmente dal prelevare spese processuali;
che non
si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).