14.2023.30
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reiezione dell’istanza. Addossamento della tassa di giustizia al convenuto. Conseguenze per spese e ripetibili
29 agosto 2023Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.30
Lugano
29 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO 03/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 24
gennaio 2023 da
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dalla presidente della
gerenza, __________)
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2023 dalla
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 1'938.60 oltre agli interessi del 5% dal 18 ottobre 2022, indicando
quale causa del credito la “Fattura
del 18.10.2022 per pulizia della casa”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
gennaio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace
del Circolo di Riva San Vitale;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 febbraio 2023;
che statuendo con decisione del 2 marzo 2023, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza e ha “accolt[o]
in via provvisoria” l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali
siano poste a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili;
che
il 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione limitatamente al
dispositivo n. 2;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2023, il reclamo
risulta tempestivo, in quanto presentato due giorni prima della scadenza del
termine d’impugnazione, di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC),
del lunedì 20 marzo 2023;
che
giusta l’art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC, le spese giudiziarie sono poste a
Considerandi
carico della parte soccombente;
che
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è pertanto manifestamente errato
e va riformato nel senso che la tassa di giudizio è posta a carico
dell’istante;
che
la seconda frase del primo dispositivo è inutile – in caso di reiezione
dell’istanza non è necessario precisare la conseguenza della decisione,
evidente, ovvero l’immutabilità della situazione esistente – ed è anche curiosa, poiché l’opposizione
interposta dall’escussa non è una domanda giudiziale che possa essere “accolta in via provvisoria”, a differenza dell’istanza volta al rigetto dell’opposizione, in via
(appunto) provvisoria (art. 82 LEF) o definitiva (art. 80 LEF);
che
per chiarezza occorre riformare anche il primo dispositivo nel senso della
reiezione dell’istanza senz’altra precisazione;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe a sua volta la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura
particolarmente grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si
oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art.
107.
cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6);
che nella fattispecie, l’errore del Giudice di
pace risulta grave, giacché non ha tenuto conto, forse per svista, del
principio evidente della soccombenza (art. 106 CPC), e le parti non ne hanno
ovviamente alcuna colpa;
che
per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere
spese processuali in questa sede;
che
la domanda della reclamante tendente all’assegnazione di “ripetibili” in questa
sede non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza
alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è
subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,
RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che
nella fattispecie difetta del tutto;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'938.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.– anticipata dall’istante è
posta a suo carico.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano
indennità d’inconvenienza. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo
di fr. 50.– versato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).