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Decisione

14.2023.30

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reiezione dell’istanza. Addossamento della tassa di giustizia al convenuto. Conseguenze per spese e ripetibili

29 agosto 2023Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.30

Lugano

29 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO 03/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 24

gennaio 2023 da

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata dalla presidente della

gerenza, __________)

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 2 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2023 dalla

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 1'938.60 oltre agli interessi del 5% dal 18 ottobre 2022, indicando

quale causa del credito la “Fattura

del 18.10.2022 per pulizia della casa”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

gennaio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace

del Circolo di Riva San Vitale;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 6 febbraio 2023;

che statuendo con decisione del 2 marzo 2023, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza e ha “accolt[o]

in via provvisoria” l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali

siano poste a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili;

che

il 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo presentata con l’impu­gnazione limitatamente al

dispositivo n. 2;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2023, il reclamo

risulta tempestivo, in quanto presentato due giorni prima della scadenza del

termine d’impugnazione, di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC),

del lunedì 20 marzo 2023;

che

giusta l’art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC, le spese giudiziarie sono poste a

Considerandi

carico della parte soccombente;

che

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è pertanto manifestamente errato

e va riformato nel senso che la tassa di giudizio è posta a carico

dell’istante;

che

la seconda frase del primo dispositivo è inutile – in caso di reiezione

dell’istanza non è necessario precisare la conseguenza della decisione,

evidente, ovvero l’immutabilità della situazione esistente – ed è anche curiosa, poiché l’opposizione

interposta dall’escussa non è una domanda giudiziale che possa essere “accolta in via provvisoria”, a differenza dell’istanza volta al rigetto del­l’opposizione, in via

(appunto) provvisoria (art. 82 LEF) o definitiva (art. 80 LEF);

che

per chiarezza occorre riformare anche il primo dispositivo nel senso della

reiezione dell’istanza senz’altra precisazione;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe a sua volta la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura

particolarmente grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si

oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art.

107.

cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6);

che nella fattispecie, l’errore del Giudice di

pace risulta grave, giac­ché non ha tenuto conto, forse per svista, del

principio evidente della soccombenza (art. 106 CPC), e le parti non ne hanno

ovviamente alcuna colpa;

che

per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere

spese processuali in questa sede;

che

la domanda della reclamante tendente all’assegnazione di “ripetibili” in questa

sede non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza

alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è

subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,

RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che

nella fattispecie difetta del tutto;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'938.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 180.– anticipata dall’istante è

posta a suo carico.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano

indennità d’inconvenienza. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo

di fr. 50.– versato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).