14.2023.31
Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile quale titolo esecutivo. Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Clausola di proroga di foro giudiziario
14 agosto 2023Italiano10 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2021 dal Betreibungsamt Zürich 11, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'841.30
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.31
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 3 ottobre 2022
dall’
avv. CO 1, __________
contro
arch. RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 2021, il notaio avv. CO 1 ha emesso una parcella
notarile di fr. 2'841.30 a carico dell’arch. RE 1, da pagarsi entro 30
giorni.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2021 dal Betreibungsamt Zürich 11, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'841.30
oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, indicando quale causa del
credito la “Rechtskräftige Notariatsrechnung vom 10.09.2021 samt Beilagen,
Eingeschriebener Brief vom 10.09.2021 des Gläubigers, Brief (E-Mail) vom
17.11.2021 des Gläubigers samt Beilagen”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti, del 3 ottobre
2022, CO 1 ha chiesto la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 2'841.30
oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, il rigetto in via definitiva dell’opposizione
da lui interposta e la messa a suo carico di spese e ripetibili. Nel termine
assegnatogli, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni del 22 novembre
2022. L’istante ha comunicato il 2 gennaio 2023 di rinunciare a replicare.
D. Statuendo con decisione del 15 febbraio 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza, limitandosi però a rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto e a porre a suo carico le spese processuali di fr. 150.–,
senza pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione delle spese ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 1° marzo 2023, con il quale ne ha chiesto l’annullamento,
così come l’“interruzione” del procedimento dinnanzi alla Giudicatura di pace e il suo “ritrasferimento” al Betreibungsamt, subordinatamente, l’“annotazione” o il “riconoscimento” delle
sue osservazioni del 22 novembre 2022, e con un allegato (n. 5) separato ha
postulato l’“annullamento” delle spese processuali stabilite dal primo giudice.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Anche se CO 1 ha chiesto sia la condanna di RE 1, sia il rigetto in
via definitiva dell’opposizione da lui interposta, è pacifico che il
dispositivo della decisione impugnata non è quello di una sentenza di
riconoscimento di debito (art. 79 LEF), bensì quello di una sentenza di rigetto
definitivo pronunciato in procedura sommaria (art. 80 cum 84 cpv. 2 LEF).
Il Giudice di pace ha infatti fondato la decisione unicamente sull’art. 80 LEF,
statuendo che la parcella notarile prodotta dall’istante costituisce un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (e più
precisamente in virtù dell’art. 24 cpv. 1 della Legge sulla tariffa notarile [LTN,
RL 952.300]). La sentenza impugnata risulta pertanto emanata in materia di rigetto
dell’opposizione.
Trattandosi
di una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 2 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel reclamo, RE 1 afferma innanzitutto che l’opposizione da lui
interposta non può “essere
revocata da terzi”, stando alle informazioni fornite
dal Betreibungsamt, e che “il
parere di entrambe le parti deve essere ascoltato personalmente dall’ufficio
di recupero crediti presso il quale il creditore ha presentato la richiesta di
riscossione”, in questo caso il BA. Chiede pertanto l’“interruzione”
e il “trasferimento” del procedimento presso il Betreibungsamt.
2.1
Per
quanto è dato di capire, il reclamante contesta la competenza territoriale del
Giudice di pace, considerato come un “terzo” non abilitato a rigettare l’opposizione
interposta a un’esecuzione promossa presso il Betreibungsamt Zürich 11.
Orbene,
il giudice competente per territorio per pronunciare sulla domanda di rigetto
dell’opposizione presentata in procedura
sommaria è il giudice “del luogo d’esecuzione” (“Betreibungsort”, “for de la poursuite”) (art. 84 cpv. 1 LEF), per cui s’intende il foro
esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio
d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11
consid. 1; 76 I 49 consid. 3; sentenza della CEF
14.2022.126
del 1° marzo 2023 consid. 4; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 22 ad art. 84 LEF), fatto salvo un successivo cambiamento di domicilio
dell’escusso (art. 53 LEF). Il foro esecutivo è imperativo, sicché sono escluse sia
una proroga che un’accettazione tacita di foro (sentenze della
CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021, consid. 6.1.2, 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid.
5.
e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3;
Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura
di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 13 ad art. 84 LEF;
Staehelin, op. cit.,
n. 19 ad art. 84 e i rinvii).
2.2
Nella
fattispecie, il foro dell’esecuzione, e pertanto dell’azione di rigetto dell’opposizione
in procedura sommaria, è situato a Zurigo. Il Giudice di pace non era pertanto
competente per statuire solo sulla domanda (invero accessoria) di rigetto dell’opposizione.
Da questo profilo la contestazione del reclamante è fondata. La clausola di
proroga del foro giudiziaria nel luogo di ubicazione del fondo trapassato (__________
contenuta nello strumento notarile del 4 settembre 2019 (doc. G accluso all’istanza,
ad n. 7) anche per le liti delle parti con il notaio non è efficace stante il
carattere imperativo del foro dell’art. 84 cpv. 1 LEF.
2.3
Certo, l’istanza tendeva (in via principale) alla
condanna dell’escusso a pagare la parcella posta in esecuzione nel
quadro di una procedura (sommaria) di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC). Ora, si tratta di una forma abbreviata di procedura di
accertamento giudiziaria, in cui, come nella procedura ordinaria, le proroghe
di foro devono essere considerate (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021,
n. 1 ad art. 257 CPC; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 3a ad art. 257 CPC). Il Giudice di pace del Circolo delle Isole
era (ed è) pertanto competente per pronunciarsi sulla domanda principale, e,
per attrazione, su quella accessoria di rigetto dell’opposizione (cfr. art.
15.
cpv. 2 CPC), come conseguenza dell’accertamento giudiziale del credito
posto in esecuzione.
2.4
Ancorché senza motivazione, il reclamante pare invero
contestare l’ammissibilità della procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In realtà, l’art. 79 LEF indica la
via della procedura civile o amministrativa senza imporre la procedura ordinaria.
È quindi ammesso che l’escutente possa far accertare la propria pretesa posta
in esecuzione e ottenere, in via cumulativa (art. 90 CPC) e accessoria, il
rigetto definitivo dell’opposizione con una procedura di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (ad esempio: Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019,
n. 4 ad art. 257; Hofmann, op.
cit., n. 25 ad art. 257 CPC).
2.5
Nella
fattispecie, il problema è appunto che il primo giudice non ha statuito sulla
domanda principale, sicché la decisione sulla domanda accessoria risulta
erratamente fondata su motivi – la qualità di titolo di rigetto definitivo
attribuita allo strumento notarile – estranei all’istanza, che oltretutto il
Giudice di pace non era competente (dal punto di vista territoriale) a formulare.
Non
rimane pertanto per la Camera altra
scelta che annullare la decisione impugnata
e rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio sulle domande dell’istante
(condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'841.30 oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, rigetto
in via definitiva dell’__________ del Betreibungsamt Zürich 11 e messa a suo carico di spese e ripetibili), determinandosi
nella motivazione della nuova decisione sulle
osservazioni del convenuto del 22 novembre 2022, da ritenersi
tempestive, siccome l’ordinanza 8 novembre 2022 con cui il Giudice di pace ha
assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni
(act. III) gli è pervenuta solo il 16 novembre (act. V), ossia otto giorni
prima dell’invio delle osservazioni (v. art. 143 cpv. 1 CPC), il 24 novembre
(act. VII).
3.
Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere
di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la
controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio
2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).
4.
Se
il ricorso è stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente
grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha
colpa e al cui emendamento non si oppone,
le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art.
107.
cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6). Nella
fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, giacché non ha
statuito sulle domande poste dall’istante, e le parti non ne hanno ovviamente
alcuna colpa. Per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di
conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di
giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello
Stato.
Non
si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché il reclamante non
ha formulato alcuna domanda (motivata) al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC). L’eventuale assegnazione d’indennità o di ripetibili in prima
sede andrà decisa con la nuova decisione.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'841.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– arch. RE 1, __________,
__________;
– avv. CO
1, __________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).