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Decisione

14.2023.31

Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile quale titolo esecutivo. Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Clausola di proroga di foro giudiziario

14 agosto 2023Italiano10 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2021 dal Betreibungsamt Zürich 11, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'841.30

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.31

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 3 ottobre 2022

dall’

avv. CO 1, __________

contro

arch. RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 febbraio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 10 settembre 2021, il notaio avv. CO 1 ha emesso una parcella

notarile di fr. 2'841.30 a carico dell’arch. RE 1, da pagarsi entro 30

giorni.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2021 dal Betreibungsamt Zürich 11, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'841.30

oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, indicando quale causa del

credito la “Rechtskräftige Notariatsrechnung vom 10.09.2021 samt Beilagen,

Eingeschriebener Brief vom 10.09.2021 des Gläubigers, Brief (E-Mail) vom

17.11.2021 des Gläubigers samt Beilagen”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti, del 3 ot­tobre

2022, CO 1 ha chiesto la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 2'841.30

oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, il rigetto in via definitiva dell’opposizione

da lui interposta e la messa a suo carico di spese e ripetibili. Nel termine

assegnatogli, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni del 22 novembre

2022. L’istante ha comunicato il 2 gennaio 2023 di rinunciare a replicare.

D. Statuendo con decisione del 15 febbraio 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza, limitandosi però a rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto e a porre a suo carico le spese processuali di fr. 150.–,

senza pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione delle spese ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 1° marzo 2023, con il quale ne ha chiesto l’annullamento,

così come l’“interruzione” del procedimento dinnanzi alla Giudicatura di pace e il suo “ritrasferimento” al Betreibungsamt, subordinatamente, l’“annotazione” o il “riconoscimento” delle

sue osservazioni del 22 novembre 2022, e con un allegato (n. 5) separato ha

postulato l’“annullamento” delle spese processuali stabilite dal primo giudice.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Anche se CO 1 ha chiesto sia la condanna di RE 1, sia il rigetto in

via definitiva dell’opposizione da lui interposta, è pacifico che il

dispositivo della decisione impugnata non è quello di una sentenza di

riconoscimento di debito (art. 79 LEF), bensì quello di una sentenza di rigetto

definitivo pronunciato in procedura sommaria (art. 80 cum 84 cpv. 2 LEF).

Il Giudice di pace ha infatti fondato la decisione unicamente sull’art. 80 LEF,

statuendo che la parcella notarile prodotta dall’istante costituisce un titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (e più

precisamente in virtù dell’art. 24 cpv. 1 della Legge sulla tariffa notarile [LTN,

RL 952.300]). La sentenza impugnata risulta pertanto emanata in materia di rigetto

dell’opposizione.

Trattandosi

di una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 2 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel reclamo, RE 1 afferma innanzitutto che l’opposizio­­ne da lui

interposta non può “essere

revocata da terzi”, stando alle informazioni fornite

dal Betreibungsamt, e che “il

parere di entram­be le parti deve essere ascoltato personalmente dall’ufficio

di recupero crediti presso il quale il creditore ha presentato la richiesta di

riscossione”, in questo caso il BA. Chiede pertanto l’“interruzione”

e il “trasferimento” del procedimento presso il Betreibungsamt.

2.1

Per

quanto è dato di capire, il reclamante contesta la competenza territoriale del

Giudice di pace, considerato come un “terzo” non abilitato a rigettare l’opposizione

interposta a un’esecuzione promossa presso il Betreibungsamt Zürich 11.

Orbene,

il giudice competente per territorio per pronunciare sulla domanda di rigetto

dell’opposizione presentata in procedura

sommaria è il giudice “del luogo d’esecuzione” (“Betreibungsort”, “for de la poursuite”) (art. 84 cpv. 1 LEF), per cui s’intende il foro

esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio

d’esecuzione che ha emes­so il precetto esecutivo (DTF 112 III 11

consid. 1; 76 I 49 consid. 3; sentenza della CEF

14.2022.126

del 1° marzo 2023 consid. 4; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 22 ad art. 84 LEF), fatto salvo un successivo cambiamento di domicilio

dell’escusso (art. 53 LEF). Il foro esecutivo è imperativo, sicché sono escluse sia

una proroga che un’accettazione tacita di foro (sentenze della

CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021, consid. 6.1.2, 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid.

5.

e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3;

Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura

di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 13 ad art. 84 LEF;

Staehelin, op. cit.,

n. 19 ad art. 84 e i rinvii).

2.2

Nella

fattispecie, il foro dell’esecuzione, e pertanto dell’azione di rigetto dell’opposizione

in procedura sommaria, è situato a Zurigo. Il Giudice di pace non era pertanto

competente per statuire solo sulla domanda (invero accessoria) di rigetto dell’opposizione.

Da questo profilo la contestazione del reclamante è fondata. La clausola di

proroga del foro giudiziaria nel luogo di ubicazione del fon­do trapassato (__________

contenuta nello strumento notarile del 4 settembre 2019 (doc. G accluso all’istanza,

ad n. 7) anche per le liti delle parti con il notaio non è efficace stante il

carattere imperativo del foro dell’art. 84 cpv. 1 LEF.

2.3

Certo, l’istanza tendeva (in via principale) alla

condanna dell’escus­­so a pagare la parcella posta in esecuzione nel

quadro di una procedura (sommaria) di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC). Ora, si tratta di una forma abbreviata di procedura di

accertamento giudiziaria, in cui, come nella procedura ordinaria, le proroghe

di foro devono essere considerate (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021,

n. 1 ad art. 257 CPC; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 3a ad art. 257 CPC). Il Giudice di pace del Circolo delle Isole

era (ed è) pertanto competente per pronunciarsi sulla domanda principale, e,

per attrazione, su quella accessoria di rigetto dell’oppo­sizione (cfr. art.

15.

cpv. 2 CPC), come conseguenza dell’accerta­mento giudiziale del credito

posto in esecuzione.

2.4

Ancorché senza motivazione, il reclamante pare invero

contestare l’ammissibilità della procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In realtà, l’art. 79 LEF indica la

via della procedura civile o amministrativa senza imporre la procedura ordinaria.

È quindi ammesso che l’escutente possa far accertare la propria pretesa posta

in esecuzione e ottenere, in via cumulativa (art. 90 CPC) e accessoria, il

rigetto definitivo dell’opposizione con una procedura di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti (ad esempio: Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019,

n. 4 ad art. 257; Hofmann, op.

cit., n. 25 ad art. 257 CPC).

2.5

Nella

fattispecie, il problema è appunto che il primo giudice non ha statuito sulla

domanda principale, sicché la decisione sulla domanda accessoria risulta

erratamente fondata su motivi – la qualità di titolo di rigetto definitivo

attribuita allo strumento notarile – estranei all’istanza, che oltretutto il

Giudice di pace non era competente (dal punto di vista territoriale) a formulare.

Non

rimane pertanto per la Camera altra

scelta che annullare la decisione impugnata

e rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio sulle domande dell’istante

(condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'841.30 oltre agl’interessi del 5% dall’11 ottobre 2021, rigetto

in via definitiva dell’__________ del Betreibungsamt Zürich 11 e messa a suo carico di spese e ripetibili), determinandosi

nella motivazione della nuova decisione sulle

osservazioni del convenuto del 22 novembre 2022, da ritenersi

tempestive, siccome l’ordinanza 8 novembre 2022 con cui il Giudice di pace ha

assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni

(act. III) gli è pervenuta solo il 16 novembre (act. V), ossia otto giorni

prima del­l’invio delle osservazioni (v. art. 143 cpv. 1 CPC), il 24 novembre

(act. VII).

3.

Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere

di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la

controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio

2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).

4.

Se

il ricorso è stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente

grave commesso dall’autorità precedente (cosiddet­ta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha

colpa e al cui emendamento non si oppone,

le spese, ma non le ripetibili, so­no poste a carico dello Stato (art.

107.

cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6). Nella

fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, giacché non ha

statuito sulle domande poste dall’istante, e le parti non ne hanno ovviamente

alcuna colpa. Per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di

conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di

giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello

Stato.

Non

si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché il reclamante non

ha formulato alcuna domanda (motivata) al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC). L’eventuale assegnazione d’indennità o di ripetibili in prima

sede andrà decisa con la nuova decisione.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'841.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– arch. RE 1, __________,

__________;

– avv. CO

1, __________, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).