14.2023.33
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito precostituito. Debito riconosciuto nell’atto di reclamo ma con dichiarazione di compensazione
24 agosto 2023Italiano13 min
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 972.80
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.33
Lugano
24 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 15 ottobre
2022 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. La particella n. __________ RFD di __________ è costituita in
proprietà per piani (PPP) di tre unità, la prima (n. __________) era di
proprietà di __________ e, dopo il suo decesso, della vedova RE 1, la seconda
(n. __________) appartiene a CO 1, cognata di quest’ultima, e la terza (n. __________)
è in comproprietà di entrambe. CO 1 ha integralmente anticipato il pagamento di
diverse fatture del condominio per spese sorte nel 2022 (fr. 349.85 per l’acqua
potabile, fr. 776.55 per l’uso della fognatura, fr. 724.95 per lavori
di giardinaggio, fr. 193.85 per la sostituzione di un vetro rotto e fr. 371.30
per lavori di giardinaggio).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 972.80
oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del
credito il “Mancato pagamento
della partecipazione al 50% di tutte le spese condominiali, intimate più volte
(mai contestate) e mai pagate”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 ottobre
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo delle Isole. Entro il termine impartito dal primo giudice, la convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022.
D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta limitatamente a fr. 875.50, oltre agl’interessi del 5% dal
2 settembre 2022, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la
riforma, nel senso della reiezione dell’istanza e dell’ingiunzione all’UE di cancellare il precetto esecutivo, protestate
tasse, spese (anche esecutive) e ripetibili in entrambe le sedi. Nelle
sue osservazioni del 21 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo con addebito alla reclamante delle spese esecutive e di quelle
giudiziarie. Mediante replica spontanea del 27 aprile 2023 la reclamante ha
chiesto di tenere in considerazione il fatto, evidenziato nelle osservazioni al
reclamo che nel frattempo CO 1, le aveva girato fr. 2'419.90 dal conto al
quale si attingeva, prima del decesso del marito, per pagare le spese
condominiali.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27
marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23
marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pagg. 178-179, e i
rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, due dei tre documenti allegati alle osservazioni (doc. C e D) sono
nuovi, e quindi inammissibili; di conseguenza, la Camera non ne terrà conto per
la presente decisione. Essi sono ad ogni modo irrilevanti per l’esito del
giudizio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136
III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che le spese condominiali
poste in esecuzione sono state anticipate da CO 1 e che “dai documenti ricevuti, pure la parte
convenuta accetta i costi”, fatta eccezione della fattura per
il vetro rotto, la quale a suo giudizio “non può far parte delle spese condominiali”. Ha però constatato che agli atti non figurava alcun riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 LEF, ma senza chiara motivazione ha nondimeno
accolto l’istanza parzialmente e respinto l’opposizione in via provvisoria per
la somma posta in esecuzione, ad esclusione della metà del costo di
sostituzione del vetro rotto.
4.
Nel reclamo, RE 1 contesta che “dai documenti ricevuti” risulti un suo riconoscimento di debito
per le spese oggetto dell’esecuzione, sia perché il Giudice di pace non ha
specificato a quali documenti alludeva, sia perché le e-mail allegate all’istanza,
sprovviste di firma manoscritta o elettronica, non possono
costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Pur
ammettendo di essersi dichiarata d’accordo con il pagamento delle spese
condominiali, salvo per quella relativa alla sostituzione del vetro rotto, ribadisce
di aver eccepito e reso verosimile la compensazione tra il debito per le spese e
un credito, vantato nei confronti di CO 1 e da questa riconosciuto, relativo
alla restituzione dei fr. 2'400.– depositati su un conto di cui era
titolare __________ e che ora è gestito dall’escutente. Chiede pertanto la
reiezione dell’istanza, la cancellazione del precetto esecutivo e l’addebito di
tutte le spese a carico dell’istante.
4.1
Nelle
osservazioni, CO 1 sostiene che “il
riconoscimento di debito è il debito stesso”, giacché “le spese sono state sostenute, pagate e
andavano ripartite”, ma aggiunge comunque che in un’e-mail
dell’avv. PA 1, patrocinatrice di RE 1, figura la conferma di assumersi il
pagamento delle spese condominiali, salvo quella la sostituzione del vetro,
sicché si domanda “cosa
avrebbe dovuto fare il Giudice di Pace davanti a un’ammissione tanto puntuale”. Afferma poi che l’avv. PA 1 dispone “in modo certo” di una firma
elettronica qualificata o di un “sigillo
elettronico regolamentato” sicché il problema della
firma non si pone, tanto più che al punto 4 nel reclamo la
patrocinatrice dell’escussa “indica
in modo chiaro l’esistenza di una vertenza e la comunicazione viene ratificata
con firma autografa alla pagina 4 del Reclamo”.
Infine, riferisce di avere da poco girato sul conto indicatole dall’escussa il
saldo del noto conto.
4.2
Nella
replica, RE 1 prende atto del citato versamento e sostiene ch’esso comprova la
correttezza della sua tesi.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Il
riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la firma
elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del
29.
aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b).
5.1
Nella
fattispecie, come già accertato dal Giudice di pace (salvo poi sorprendentemente non trarne le conseguenze),
nei documenti agli atti non figura alcun scritto con la firma
manoscritta dell’escussa, men che meno un suo riconoscimento del credito posto
in esecuzione. Contrariamente a quanto allegato dall’istante, il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF non può
essere “il debito stesso”, ma dev’essere per legge un documento firmato dall’escusso che
riconosce il debito posto in esecuzione. Stante l’art. 14 cpv. 2bis
CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma
elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi
della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2
lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se
ne prevale, quindi nella fattispecie all’istante, dimostrare l’esistenza di una
simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice
della pretesa posta in esecuzione. Ora, non ha dimostrato nessuna di queste due
condizioni (per tacere del problema della verifica della firma digitale, che presupporrebbe
di principio che il tribunale disponga dell’infrastruttura elettronica idonea
a tale scopo: Christoph Müller,
Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, n. 64 ad art. 14 CO).
5.2
Non
si disconosce invece che nel reclamo RE 1 ha riconosciuto di essersi dichiarata
d’accordo, nell’e-mail del 4 ottobre 2022 (doc. 4), di pagare le spese
condominiali, salvo quella per la sostituzione del vetro rotto, ma nello stesso
tempo ella ha posto in compensazione la pretesa di fr. 2'400.– relativa al
conto cointestato all’istante e al defunto marito, sul quale i condomini versavano
a suo tempo gli acconti necessari al pagamento delle spese per le parti comuni.
Non si tratta quindi di un riconoscimento di debito incondizionato e senza
riserve (sopra consid. 5), ma a ben vedere l’escussa ha così riconosciuto di
non dover nulla all’istante. Non è infatti ammesso considerare disgiuntamente
il riconoscimento di un debito e il credito opposto in compensazione (cfr. sen-tenze
della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018 consid. 5.3/b e 14.2015.113
del 2 novembre 2015 consid. 6.3/c, massimata in RtiD 2016 II 656 n. 46c). Del resto, il riconoscimento di debito formulato con uno
scritto prodotto dall’escusso solo in sede di rigetto dell’opposizione giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per
l’importo riconosciuto unicamente fino all’ultimo stadio della procedura di
prima istante in cui (nuovi) fatti potevano validamente essere addotti (sentenza
della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 6.2/b). Un riconoscimento
del debito espresso soltanto in seconda sede non può essere preso in
considerazione stante il divieto dei nova
(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
5.3
Diverso
sarebbe il caso del ritiro del reclamo – tecnicamente una desistenza giusta l’art.
241.
CPC – o del ritiro dell’opposizione – che renderebbe la causa senza oggetto
secondo l’art. 242 CPC – poiché toccano un presupposto processuale (art. 59
cpv. 2 lett. a CPC), che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (art.
60.
CPC; DTF 130 III 430, consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2022.8 del 2 agosto
2022.
consid. 5.1; Copt/Chabloz in:
Petit commentaire, CPC, n. 7 ad art. 60 CPC). Nel caso in esame, tuttavia, la
reclamante non ha ritirato né il reclamo né l’opposizione, ma si è limitata a
chiedere alla Camera, nella replica, di tenere conto del fatto che l’istante ha
girato dal noto conto sul suo il saldo di fr. 4'419.90 di sua spettanza,
ciò tuttavia che l’art. 326 cpv. 1 CPC vieta (sopra consid. 1.2). Dal punto di
vista formale – l’unico determinante nella procedura
di rigetto dell’opposizione – basta constatare che l’istante non ha
prodotto né indicato alcun titolo atto a giustificare il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’escussa. Il reclamo va pertanto accolto e la
sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
5.4
Ciò
nondimeno, a prescindere dagli aspetti processuali della causa in esame, v’è
ora da augurarsi che la reclamante, dando concreta prova della buona fede del
proprio agire ricordata in sede di replica spontanea, faccia capo a parte dei fr. 2'419.90
ricevuti per rimborsare all’istante almeno la sua parte delle spese
riconosciute (ossia fr. 875.50).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 972.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è così riformata:
1. L’istanza è respinta.
2. [abrogato]
3. La tassa di giustizia di fr. 80.– è
posta a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 100.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che
rifonderà a RE 1 fr. 100.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________,
CP __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).