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Decisione

14.2023.33

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito precostituito. Debito riconosciuto nell’atto di reclamo ma con dichiarazione di compensazione

24 agosto 2023Italiano13 min

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 972.80

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.33

Lugano

24 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 15 ottobre

2022 da

CO 1, __________

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. La particella n. __________ RFD di __________ è costituita in

proprietà per piani (PPP) di tre unità, la prima (n. __________) era di

proprietà di __________ e, dopo il suo decesso, della vedova RE 1, la seconda

(n. __________) appartiene a CO 1, cognata di que­st’ultima, e la terza (n. __________)

è in comproprietà di entrambe. CO 1 ha integralmente anticipato il pagamento di

diverse fatture del condominio per spese sorte nel 2022 (fr. 349.85 per l’ac­qua

potabile, fr. 776.55 per l’uso della fognatura, fr. 724.95 per lavori

di giardinaggio, fr. 193.85 per la sostituzione di un vetro rotto e fr. 371.30

per lavori di giardinaggio).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 972.80

oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del

credito il “Mancato pagamento

della partecipazione al 50% di tutte le spese condominiali, intimate più volte

(mai contestate) e mai pagate”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 ottobre

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo delle Isole. Entro il termine impartito dal primo giudice, la convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022.

D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­sizione interposta

dalla convenuta limitatamente a fr. 875.50, oltre agl’interessi del 5% dal

2 settembre 2022, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la

rifor­ma, nel senso della reiezione dell’istanza e dell’ingiunzione all’UE di cancellare il precetto esecutivo, protestate

tasse, spese (anche esecutive) e ripetibili in entrambe le sedi. Nelle

sue osservazioni del 21 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo con addebito alla reclamante delle spese esecutive e di quelle

giudiziarie. Mediante replica spontanea del 27 aprile 2023 la reclamante ha

chiesto di tenere in considerazione il fatto, evidenziato nelle osservazioni al

reclamo che nel frattempo CO 1, le aveva girato fr. 2'419.90 dal conto al

quale si attinge­va, prima del decesso del marito, per pagare le spese

condominiali.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’im­pugnazione

è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27

marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23

marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pagg. 178-179, e i

rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mez­zi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, due dei tre documenti allegati alle osservazioni (doc. C e D) sono

nuovi, e quindi inammissibili; di conseguenza, la Camera non ne terrà conto per

la presente decisione. Essi sono ad ogni modo irrilevanti per l’esito del

giudizio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136

III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che le spese condominiali

poste in esecuzione sono state anticipate da CO 1 e che “dai documenti ricevuti, pure la parte

convenuta accetta i costi”, fatta eccezione della fattura per

il vetro rotto, la quale a suo giudizio “non può far parte delle spese condominiali”. Ha però constatato che agli atti non figurava alcun riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 LEF, ma senza chiara motivazione ha nondimeno

accolto l’istanza parzialmente e respinto l’opposizione in via provvisoria per

la somma posta in esecuzione, ad esclusione della metà del costo di

sostituzione del vetro rotto.

4.

Nel reclamo, RE 1 contesta che “dai documenti ricevuti” risulti un suo riconoscimento di debito

per le spese oggetto dell’ese­cuzione, sia perché il Giudice di pace non ha

specificato a quali documenti alludeva, sia perché le e-mail allegate all’istanza,

sprov­viste di firma manoscritta o elettronica, non possono

costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Pur

ammetten­do di essersi dichiarata d’accordo con il pagamento delle spese

condominiali, salvo per quella relativa alla sostituzione del vetro rotto, ribadisce

di aver eccepito e reso verosimile la compensazione tra il debito per le spese e

un credito, vantato nei confronti di CO 1 e da questa riconosciuto, relativo

alla restituzione dei fr. 2'400.– depositati su un conto di cui era

titolare __________ e che ora è gestito dall’escutente. Chiede pertanto la

reiezione dell’istanza, la cancellazione del precetto esecutivo e l’addebito di

tutte le spese a carico dell’istante.

4.1

Nelle

osservazioni, CO 1 sostiene che “il

riconoscimento di debito è il debito stesso”, giacché “le spese sono state sostenute, pagate e

andavano ripartite”, ma aggiunge comunque che in un’e-mail

dell’avv. PA 1, patrocinatrice di RE 1, figura la conferma di assumersi il

pagamento delle spese condominiali, salvo quella la sostituzione del vetro,

sicché si domanda “co­sa

avrebbe dovuto fare il Giudice di Pace davanti a un’ammissione tanto puntuale”. Afferma poi che l’avv. PA 1 dispone “in modo cer­to” di una firma

elettronica qualificata o di un “sigillo

elettronico regolamentato” sicché il problema della

firma non si pone, tanto più che al punto 4 nel reclamo la

patrocinatrice dell’escussa “indica

in modo chiaro l’esistenza di una vertenza e la comunicazione viene ratificata

con firma autografa alla pagina 4 del Reclamo”.

Infine, riferisce di avere da poco girato sul conto indicatole dall’escussa il

saldo del noto conto.

4.2

Nella

replica, RE 1 prende atto del citato versamento e sostiene ch’esso comprova la

correttezza della sua tesi.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la fir­ma

elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del

29.

aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b).

5.1

Nella

fattispecie, come già accertato dal Giudice di pace (salvo poi sorprendentemente non trarne le conseguenze),

nei documenti agli atti non figura alcun scritto con la firma

manoscritta dell’escus­sa, men che meno un suo riconoscimento del credito posto

in esecuzione. Contrariamente a quanto allegato dall’istante, il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF non può

essere “il debito stesso”, ma dev’essere per legge un documento firmato dall’escusso che

riconosce il debito posto in esecuzione. Stante l’art. 14 cpv. 2bis

CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma

elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi

della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2

lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’op­position, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se

ne prevale, quindi nella fattispecie all’istante, dimostrare l’esistenza di una

simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice

della pretesa posta in esecuzione. Ora, non ha dimostrato nessuna di queste due

condizioni (per tacere del problema della verifica della firma digitale, che presupporrebbe

di principio che il tribunale disponga dell’in­frastruttura elettronica idonea

a tale scopo: Christoph Müller,

Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, n. 64 ad art. 14 CO).

5.2

Non

si disconosce invece che nel reclamo RE 1 ha riconosciuto di essersi dichiarata

d’accordo, nell’e-mail del 4 ottobre 2022 (doc. 4), di pagare le spese

condominiali, salvo quella per la sostituzione del vetro rotto, ma nello stesso

tempo ella ha posto in compensazione la pretesa di fr. 2'400.– relativa al

conto cointestato all’istante e al defunto marito, sul quale i condomini versavano

a suo tempo gli acconti necessari al pagamento delle spese per le parti comuni.

Non si tratta quindi di un riconoscimento di debito incondizionato e senza

riserve (sopra consid. 5), ma a ben vedere l’escussa ha così riconosciuto di

non dover nulla all’istan­te. Non è infatti ammesso considerare disgiuntamente

il riconoscimento di un debito e il credito opposto in compensazione (cfr. sen-tenze

della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018 consid. 5.3/b e 14.2015.113

del 2 novembre 2015 consid. 6.3/c, massimata in RtiD 2016 II 656 n. 46c). Del resto, il riconoscimento di debito formulato con uno

scritto prodotto dall’escusso solo in sede di rigetto dell’opposizione giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per

l’importo riconosciuto unicamente fino all’ultimo stadio della procedura di

prima istante in cui (nuovi) fatti potevano validamente essere addotti (sentenza

della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 6.2/b). Un riconoscimento

del debito espresso soltanto in seconda sede non può essere preso in

considerazione stante il divieto dei nova

(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

5.3

Diverso

sarebbe il caso del ritiro del reclamo – tecnicamente una desistenza giusta l’art.

241.

CPC – o del ritiro dell’opposizione – che renderebbe la causa senza oggetto

secondo l’art. 242 CPC – poiché toccano un presupposto processuale (art. 59

cpv. 2 lett. a CPC), che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (art.

60.

CPC; DTF 130 III 430, consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2022.8 del 2 agosto

2022.

consid. 5.1; Copt/Chabloz in:

Petit commentaire, CPC, n. 7 ad art. 60 CPC). Nel caso in esame, tuttavia, la

reclamante non ha ritirato né il reclamo né l’opposizione, ma si è limitata a

chiedere alla Camera, nella replica, di tenere conto del fatto che l’istante ha

girato dal noto conto sul suo il saldo di fr. 4'419.90 di sua spettanza,

ciò tuttavia che l’art. 326 cpv. 1 CPC vieta (sopra consid. 1.2). Dal punto di

vista formale – l’unico determinante nella procedura

di rigetto dell’opposizione – basta constatare che l’istante non ha

prodotto né indicato alcun titolo atto a giustificare il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta dall’e­scussa. Il reclamo va pertanto accolto e la

sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

5.4

Ciò

nondimeno, a prescindere dagli aspetti processuali della cau­sa in esame, v’è

ora da augurarsi che la reclamante, dando concreta prova della buona fede del

proprio agire ricordata in sede di replica spontanea, faccia capo a parte dei fr. 2'419.90

ricevuti per rimborsare all’istante almeno la sua parte delle spese

riconosciute (ossia fr. 875.50).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 972.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è così riformata:

1. L’istanza è respinta.

2. [abrogato]

3. La tassa di giustizia di fr. 80.– è

posta a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 100.– per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che

rifonderà a RE 1 fr. 100.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________,

CP __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).