14.2023.34
Rigetto provvisorio dell’opposizione. E-mail senza firma dell’escusso manoscritta o elettronica qualificata. Richiesta di annullamento del precetto esecutivo e ripartizione delle spese esecutive
18 settembre 2023Italiano11 min
Circolo delle Isole. Nei termini impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.34
Lugano
18 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 14 marzo 2022
dalla
CO 1, __________
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 300.– oltre agli
interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento di un costo relativo al
rifacimento di una chiave appartenente al Creditore (chiave mai ritornata) che
abbiamo dovuto richiedere al concessionario […]”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo
2022 la CO 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo delle Isole. Nei termini impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022 e l’istante ha replicato con
scritto del 9 gennaio 2023.
C. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la
riforma nel senso di respingere l’istanza, porre la tassa di giustizia e le
spese a carico dell’istante e ordinare all’Ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutive, le spese esecutive restando a carico di chi le ha anticipate, “protestate tasse, spese
e ripetibili di prima e di
seconda istanza”. Nelle sue osservazioni del 21 aprile
2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, con addebito alla
controparte delle spese esecutive, della tassa di giustizia e delle “spese” e con scritto
spontaneo del 3 maggio 2023 ha esposto ulteriori argomentazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27
marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23
marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
Sono
tempestive anche le osservazioni della CO 1, inoltrate già il 21 aprile 2023
entro il termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC) assegnatole per esprimersi
sul reclamo, che le è stato notificato il 18 aprile. Non lo è invece lo scritto
spontaneo del 3 maggio 2023, trasmesso dopo la scadenza di questo termine. Non
può infatti essere considerato quale frutto dell’esercizio del diritto di
replica garantito dagli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. (tra tante: sentenza
della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021, consid. 5.3), poiché con tale
scritto la resistente non prende posizione su un (ulteriore) memoria della
reclamante (una replica), ma aggiunge argomenti alle sue osservazioni. La
Camera non potrà quindi tenerne conto ai fini dell’odierno giudizio.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, i documenti allegati alle osservazioni e allo scritto
spontaneo del 3 maggio 2023 sono inammissibili, sicché la Camera ne farà
astrazione nello statuire sul reclamo.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che da un’email
del 9 dicembre 2021 si evince che RE 1 ha
accettato la restituzione della nota chiave alla CO 1, sia pure
vincolandola ad alcune condizioni. Ne ha dedotto l’esistenza di un titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione, salvo poi scrivere che non esiste un
riconoscimento di debito. In conclusione ha nondimeno accolto l’istanza e
rigettato l’opposizione in via provvisoria.
4.
Nel
reclamo, RE 1 afferma, in particolare, che agli atti non esiste alcun
riconoscimento di debito e che l’email citata dal Giudice di pace, siccome è
priva di una sua firma manoscritta o elettronica, non può costituire un titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione.
5.
Nelle
osservazioni al reclamo, la CO 1 ribatte che la documentazione prodotta dimostra
“in
modo eloquente” l’esistenza di un debito in capo all’escussa. Riconosce che su nessuna delle e-mail
agli atti figura una firma manoscritta o elettronica della reclamante, ma “vista la funzione dell’Avv. PA 1 che
sicuramente, in qualità di notaio sarà al beneficio di una regolamentazione
FiEle” presume che “la mail da noi evidenziata e datata 16.5.2022 presenti,
a tutti gli effetti, l’ammissione formale di possesso di una chiave [a noi]
spettante”.
6.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).
Il
riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la firma
elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del
29.
aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b). Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può
certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica
qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge
sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se
ne prevale dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documento in cui l’escussa
si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione (sentenza
della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023, consid. 5.1).
6.1
Nella fattispecie, nell’incarto non
figura alcun documento con la firma manoscritta o elettronica
certificata di RE 1 (neanche l’email del 9 dicembre 2021), men che meno un suo
riconoscimento del credito posto in esecuzione. In assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che incombeva all’istante
produrre, il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza anziché
accoglierla per un motivo invero inspiegabile. Che i documenti agli atti
possano dimostrare, a detta dell’escutente, un debito dell’escussa nei suoi
confronti è una circostanza senza rilievo in una causa sommaria di
rigetto dell’opposizione. Sulla questione si determinerà eventualmente il
giudice del merito ove l’istante lo adirà con un’azione di merito (sopra
consid. 2).
6.2
Per
quanto attiene alla causa in esame, il reclamo dev’essere parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso della reiezione dell’istanza. È per contro
irricevibile la domanda volta a ordinare all’Ufficio d’esecuzione
di cancellare il precetto esecutive e a
porre le spese esecutive a carico di chi le ha anticipate (ovverosia l’escutente),
perché si tratta di questioni che competono esclusivamente all’ufficio d’esecuzione
e, su ricorso (art. 17 LEF), all’autorità di vigilanza (cfr. sentenza
della CEF 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD 2022 I 641 n. 30c, consid.
4.3.1).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza
parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), che può ritenersi equivalente per
ambedue le parti (da un lato reiezione dell’istanza, tranne parzialmente sulle
spese giudiziarie, e dall’altro irricevibilità della domanda di cancellazione del
precetto esecutivo e di ripartizione delle spese esecutive) stante l’esigua
entità della somma posta in esecuzione.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1-3 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 80.–, già anticipate dall’istante, sono poste per
metà a suo carico e per l’altra metà a carico della convenuta. Non si assegnano
indennità ripetibili o d’inconvenienza.
3. [abrogato]
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste per metà a suo carico e per l’altra
metà a carico della CO 1. Non si assegnano indennità
ripetibili o d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, Studio legale e notarile, __________,
CP __________,
__________;
– RA 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).