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Decisione

14.2023.34

Rigetto provvisorio dell’opposizione. E-mail senza firma dell’escusso manoscritta o elettronica qualificata. Richiesta di annullamento del precetto esecutivo e ripartizione delle spese esecutive

18 settembre 2023Italiano11 min

Circolo delle Isole. Nei termini impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.34

Lugano

18 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 14 marzo 2022

dalla

CO 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 300.– oltre agli

interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento di un costo relativo al

rifacimento di una chiave appartenente al Creditore (chiave mai ritornata) che

abbiamo dovuto richiedere al concessionario […]”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 14 marzo

2022 la CO 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo delle Isole. Nei termini impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022 e l’istante ha replicato con

scritto del 9 gennaio 2023.

C. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la

rifor­ma nel senso di respingere l’istanza, porre la tassa di giustizia e le

spese a carico dell’istante e ordinare all’Ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutive, le spese esecutive restando a carico di chi le ha anticipate, “protestate tasse, spese

e ripetibili di prima e di

seconda istanza”. Nelle sue osservazioni del 21 aprile

2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, con addebito alla

controparte delle spese esecutive, della tassa di giustizia e delle “spese” e con scritto

spontaneo del 3 maggio 2023 ha esposto ulteriori argomentazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27

marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23

marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

Sono

tempestive anche le osservazioni della CO 1, inoltrate già il 21 aprile 2023

entro il termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC) assegnatole per esprimersi

sul reclamo, che le è stato notificato il 18 aprile. Non lo è invece lo scritto

spontaneo del 3 maggio 2023, trasmesso dopo la scadenza di questo termine. Non

può infatti essere considerato quale frutto dell’esercizio del diritto di

replica garantito dagli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. (tra tante: sentenza

della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021, consid. 5.3), poiché con tale

scritto la resistente non prende posizione su un (ulteriore) memoria della

reclamante (una replica), ma aggiunge argomenti alle sue osservazioni. La

Camera non potrà quindi tenerne conto ai fini dell’odierno giudizio.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mez­zi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, i documenti allegati alle osservazioni e allo scritto

spontaneo del 3 maggio 2023 sono inammissibili, sicché la Camera ne farà

astrazione nello statuire sul reclamo.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che da un’email

del 9 dicembre 2021 si evince che RE 1 ha

accettato la restituzione della nota chiave alla CO 1, sia pure

vincolandola ad alcune condizioni. Ne ha dedotto l’esi­­stenza di un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, salvo poi scrivere che non esiste un

riconoscimento di debito. In conclusio­ne ha nondimeno accolto l’istanza e

rigettato l’opposizione in via provvisoria.

4.

Nel

reclamo, RE 1 afferma, in particolare, che agli atti non esiste alcun

riconoscimento di debito e che l’email citata dal Giudice di pace, siccome è

priva di una sua firma manoscritta o elettronica, non può costituire un titolo

di rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione.

5.

Nelle

osservazioni al reclamo, la CO 1 ribatte che la documentazione prodotta dimostra

“in

modo eloquente” l’esistenza di un debito in capo all’escussa. Riconosce che su nessuna delle e-mail

agli atti figura una firma manoscritta o elettronica della reclamante, ma “vista la funzione dell’Avv. PA 1 che

sicuramente, in qualità di notaio sarà al beneficio di una regolamentazione

FiEle” presume che “la mail da noi evidenziata e datata 16.5.2022 presenti,

a tutti gli effetti, l’ammissione formale di possesso di una chiave [a noi]

spettante”.

6.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).

Il

riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la firma

elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del

29.

aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b). Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può

certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica

qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge

sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuil­let in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se

ne prevale dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documen­to in cui l’escussa

si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione (sentenza

della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023, consid. 5.1).

6.1

Nella fattispecie, nell’incarto non

figura alcun documento con la firma manoscritta o elettronica

certificata di RE 1 (neanche l’email del 9 dicembre 2021), men che meno un suo

riconoscimen­to del credito posto in esecuzione. In assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che incombeva all’istante

produrre, il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza anziché

accoglierla per un motivo invero inspiegabile. Che i documenti agli atti

possano dimostrare, a detta del­l’escutente, un debito dell’escussa nei suoi

confronti è una circostanza senza rilievo in una causa sommaria di

rigetto dell’opposizio­­ne. Sulla questione si determinerà eventualmente il

giudice del merito ove l’istante lo adirà con un’azione di merito (sopra

consid. 2).

6.2

Per

quanto attiene alla causa in esame, il reclamo dev’essere parzialmente accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso del­la reiezione dell’istanza. È per contro

irricevibile la domanda volta a ordinare all’Ufficio d’esecuzione

di cancellare il precetto esecutive e a

porre le spese esecutive a carico di chi le ha anticipate (ovverosia l’escutente),

perché si tratta di questioni che competono esclusivamente all’ufficio d’esecuzione

e, su ricorso (art. 17 LEF), all’autorità di vigilanza (cfr. sentenza

della CEF 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD 2022 I 641 n. 30c, consid.

4.3.1).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza

parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), che può ritenersi equivalente per

ambedue le parti (da un lato reiezione dell’istanza, tranne parzialmente sulle

spese giudiziarie, e dall’altro irricevibilità della domanda di cancellazione del

precetto esecutivo e di ripartizione delle spese esecutive) stante l’esigua

entità della somma posta in esecuzione.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1-3 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 80.–, già anticipate dall’istante, sono poste per

metà a suo carico e per l’altra metà a carico della convenuta. Non si assegnano

indennità ripetibili o d’inconvenienza.

3. [abrogato]

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste per metà a suo carico e per l’altra

metà a carico della CO 1. Non si assegnano indennità

ripetibili o d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, Studio legale e notarile, __________,

CP __________,

__________;

– RA 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).