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Decisione

14.2023.35

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritorno a miglior fortuna non trasmessa dall’ufficio d’esecuzione

19 maggio 2023Italiano7 min

2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.35

Lugano

19 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 23.23 somm (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 24 gennaio 2023

dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle finanze,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2022

dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino

ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 165.05 oltre agli interessi del 5%

dal 15 ottobre 2022 (indicando quale causa del credito la “Fattura no 2022 47166682 del 07 giugno 2022 +

interessi al 5.00% calcolati dal 07.07.2022”) e fr. 2.25

(per “Interessi calcolati fino

al 14.10.2022”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 gennaio

Fatti

2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Stabio;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 14 marzo 2023 eccependo il non ritorno a miglior fortuna;

che statuendo con decisione del 27 marzo 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità

di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 28 marzo 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della sua opposizione per

non ritorno a miglior fortuna;

che

entro il termine impartitole, lo Stato non ha presentato osservazioni al

reclamo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 28 marzo 2023, tenuto conto delle

ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.

2.4.1.1]), il reclamo, presentato già il 28 marzo 2023 (data del timbro

postale), è senz’altro tempestivo;

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le “prove”

prodotte (precetto esecutivo, attestato di carenza di beni, fattura, richiamo di

pagamento e diffida di pagamento) sono un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dal­l’escusso per fr. 165.05 (senza menzionare

la pretesa di fr. 2.25 per gl’interessi);

che

il primo giudice ha rilevato che le osservazioni presentate dal convenuto “non inficiano l’esito della presente

vertenza” senza però indicarne il motivo;

che

nel reclamo RE 1 si duole a ragione che il Giudice di pace non si è

assolutamente determinato sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna da

lui sollevata nelle osservazioni all’istan­­za né si è determinato sulla

documentazione prodotta, che a suo dire attestano ch’egli non è tornato a

miglior fortuna dopo il suo fallimento del 2013, siccome è beneficiario di una

rendita d’invali­dità e delle prestazioni complementari, e non dispone di altri

beni;

che

Considerandi

secondo l’art. 75 cpv. 2 LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a

miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’op­­posizione, altrimenti

si reputa ch’egli abbia rinunciato a tale eccezione;

che

nel caso in esame risulta effettivamente dall’esemplare del precetto esecutivo

per il creditore prodotto dall’istante che l’agente notificatore ha attestato

che RE 1 ha interposto “opposizione

non tornato a miglior fortuna”;

che

l’ufficio d’esecuzione (UE) ha apparentemente omesso di trasmettere d’ufficio l’opposizione

al giudice perché statuisse sulla medesima dopo aver sentito le parti (art. 265a

cpv. 1 LEF);

che

in assenza di una decisione dell’UE, il reclamo – e già in precedenza le

osservazioni all’istanza – sono quindi da considerare come un ricorso per denegata

giustizia (v. sentenza della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019, RtiD 2020 I 732

n. 53c, consid. 4.2);

che

non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi per

la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b a

contrario);

che per economia di procedura, appare tuttavia

opportuno trasmet­tere l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna

direttamente al Giudice di pace, giacché essa è manifestamente tempestiva e

sufficientemente chiara sotto il profilo dell’art. 75 cpv. 2 LEF;

che

all’UE va inoltre ordinato d’iscrivere nei suoi registri il tipo di opposizione effettivamente interposta e la sua

trasmissione al Giu­dice di pace a cura della Camera;

che

nelle osservazioni all’istanza RE 1 ha infatti ricordato che il suo (auto)

fallimento era stato decretato nel 2013, ciò che è noto a questa Camera

(sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018 consid. 5.2;), ossia a un

momento in cui già esisteva il credito fatto valere dall’istante, fondato su un

attestato di carenza di beni del 2003, il quale, ad ogni modo, non può

costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione, né provvisorio né

definitivo, ove si riferisca, come nella fattispecie, a un credito di diritto

pubblico, tranne per le spese esecutive indicate nell’attesta­­to (citata CEF

14.2018.18, consid. 5.1);

che

per quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre

osservare che il reclamante ha limitato la propria opposizione al preteso suo

non ritorno a miglior fortuna e anche nella procedura in prima sede non ha

minimamente contestato il credito posto in esecuzione;

che

tale procedura era di conseguenza inutile – se non prematura, secondo la

dottrina numericamente maggioritaria (citata 14.2019. 51, consid. 4.1/d) –, ciò

di cui sia l’istante sia il Giudice di pace si sarebbero dovuti rendere conto

leggendo il precetto esecutivo e le osservazioni all’istanza;

che

il reclamo va dunque accolto, la sentenza impugnata annullata e le relative

spese processuali poste a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di un’indennità d’inconvenienza, non avendo RE 1 formulato domanda al riguardo né in prima né in

seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 167.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

sentenza impugnata è annullata.

2. L’opposizione

per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio a norma dell’art. 265a cpv. 1

LEF per i propri incombenti.

3. È

ordinato alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi

registri l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta nell’esecuzione

n. __________ il 21 novembre 2022 e la sua trasmissione alla Giudicatura di

pace del Circolo di Stabio in data odierna.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).