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Decisione

14.2023.36

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Prescrizione di un credito per cui è stato concesso un termine di pagamento. Eccezione di adempimento difettoso della pretesa per cui l’istante procede esecutivamente

16 ottobre 2023Italiano13 min

parti hanno concordato di rinviare la discussione al 30 aprile 2019, vista l’esistenza delle premesse par

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2023.36

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2018.6155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 novembre

2018 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 29 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2018 dal­la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di

fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014, indicando

quale causa del credito il “saldo

residuo, riconoscimento di debito 04.03.2011”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre

2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 febbraio 2019, le

parti hanno concordato di rinviare la discussione al 30 aprile 2019, vista l’esistenza delle premesse par

risolvere amichevolmen­te la vertenza. Dopo tre ulteriori rinvii, il 9

aprile 2020 il Pretore ha convertito la procedura nel formato scritto. Dopo un’altra

sospensione della causa, il 7 ottobre 2022 egli ha assegnato al convenuto un nuovo

termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte, ciò ch’egli ha fatto

con risposta del 31 ottobre 2022, concludendo per la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili.

C. Statuendo con decisione del 23 marzo 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2023 per ottenerne l’annullamento

e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istan­­za, protestate spese e

ripetibili.

E. Nelle

sue osservazioni dell’11 settembre 2023, CO 1 ha concluso per la conferma della

decisione impugnata, protesta­te spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE

1.

il 24 marzo 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto durante le

ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.

2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la

fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108

III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato il 29 marzo 2023 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, appurato che non era contestata la qualità di titolo di

rigetto provvisorio del riconoscimento di debito di fr. 50'000.–

sottoscritto dalle parti il 4 marzo 2011 ed erano pacifiche sia la facoltà dell’istante

di porne in esecuzione solo la me­tà, sia la condizione dell’identità delle

parti e l’esigibilità della pretesa, il Pretore ha nondimeno respinto l’istanza,

ritenendo verosimile l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto,

perlome­no per i lavori di artigiani eseguiti per l’approntamento dell’appar­tamento

acquistato dall’escusso (art. 128 n. 3 CO) e per le prestazioni periodiche relative alla non meglio

precisata “locazione”, men­tre in difetto di altri elementi che

permettessero di determinare l’ordine di grandezza entro il quale determinati componenti

della pretesa complessiva non erano ancora prescritti, il primo giudice ha considerato

che, nel dubbio, l’opposizione dell’escusso andava mantenuta.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il Pretore è incorso in un’errata applicazione del

diritto nel misconoscere che la sottoscrizione della convenzione del 4 marzo

2011.

ha interrotto il termine di prescrizione di 5 anni (art. 135 cpv. 1 n. 1

CO) e ch’esso non ha iniziato a decorrere prima del momento in cui è diventato

esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero alla scadenza del termine di pagamento

concesso all’escusso per il 31 marzo 2014. Il precetto esecutivo, notificato

all’escusso il 28 agosto 2018, ha quindi validamente interrotto la prescrizione

quinquennale. Oltretutto, aggiunge il reclamante, il termine di prescrizione di

un credito riconosciuto mediante il rilascio di un titolo, come il

riconoscimento di debito del 4 marzo 2011, è sempre di dieci anni (art. 137

cpv. 2 CO), sicché anche sotto questo aspetto la decisione impugnata è errata.

5.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del

Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018

del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del

giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)

e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­cezione è verosimile se

sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto

ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017

del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82

LEF).

5.1

Nel

caso in esame, l’allegazione del reclamante secondo cui con la convenzione del

4.

marzo 2011 (doc. B) all’escusso era stato accordato un termine fino per al 31 marzo 2014 per pagare la som­ma riconosciuta (fr. 50'000.–),

sicché la prescrizione non sarebbe iniziata a decorrere prima di tale data, è

invero un’allegazione di fatto che RE 1 non ha formulato né nell’istanza né spontaneamente

in una replica che ha rinunciato a presentare. Figura tuttavia nella sentenza

impugnata (a pag. 1, 2° paragrafo), sicché non può essere considerata nuova nel

senso dell’art. 326 cpv. 1 CPC e vincola questa Camera, siccome non appare

manifestamente errata (sentenza del Tribunale federale 4A_49/2017 del 9 giugno

2017.

consid. 4.3.1; Verda Chiocchetti

in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 326

CPC), anzi risulta chiaramente dallo stesso

riconoscimento di debito (doc. B). A prima vista, non potendo l’istante esigere

il pagamento convenuto prima del 1° aprile 2014, il termine di prescrizione ha

iniziato a decorrere da tale data (art. 130 cpv. 1 CO). Giacché, invece, il

credito non era esigibile al momento in cui

le parti hanno firmato il riconoscimento di debito, non ha ricominciato a

decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni secondo l’art. 137

cpv. 2 CO (sentenze del

Tribunale federale 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000, consid. 6/a, e della CEF

14.2021.1

del 6 ottobre 2021 consid. 7.2 co i rinvii),

bensì è semplicemente iniziato il termine di prescrizione ordinario, che per le

mercedi dovute ad artigiani e per le pigioni è di cinque anni (art. 128 n. 1 e

3.

CO), ciò che il reclamante non contesta.

5.2

Ciò

nondimeno, la prescrizione, che nella fattispecie sarebbe sta­ta raggiunta il

1° aprile 2019, è stata interrotta dalla notifica del precetto esecutivo (art.

135.

n. 2 CO), già il 28 agosto 2018 (doc. C) e nuovamente dall’istanza di

rigetto dell’opposizione (del 27 novembre 2018), e non ricomincerà a correre

prima della fine del­la causa (art. 138

cpv. 1 CO). Il reclamo è pertanto fondato su que­sto punto.

6.

Nelle

osservazioni al reclamo, tuttavia, la convenuta ricorda di aver contestato difetti nell’esecuzione delle

opere per le quali l’istan­­te domanda il pagamento e che questi non si

è minimamente confrontato con l’eccezione di cattivo

adempimento portando la prova, come gl’incombeva secondo l’art. 82 CO,

di aver svolto i lavori secondo le regole dell’arte.

6.1

Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento

delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto

bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere

adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa

(cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre

2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in ultimo luogo nella

14.2022.113

del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente

al­l’eccezione d’inadempimento). Trattandosi di una questione di diritto, il

giudice del rigetto, anche in seconda sede, esamina d’uffi­cio se l’eccezione d’inadempimento

o di adempimento difettoso sollevata dall’escusso soddisfa le esigenze

giurisprudenziali (art. 57 CPC).

6.2

Nel

caso in esame, il convenuto ricorda di aver allegato in prima sede l’esistenza

di difetti originari e strutturali dell’immobile, di cui risponde il venditore e costruttore, all’origine

d’infiltrazioni d’acqua e di macchie di umidità nel suo appartamento, e

ha prodotto uno scambio di e-mail del 2018 (doc. 1) e un verbale del 14 ottobre 2014 della __________, controfirmato da RE 1

(doc. 3), in cui quest’ultimo ha riconosciuto l’esistenza di alcuni

difetti. Egli non ha poi ritenuto necessario presentare una replica spontanea

né in prima né in seconda istanza.

6.2.1

In prima sede, il convenuto non si è riferito all’art.

82.

CO e non ha esplicitamente allegato che i difetti “originari”, a suo dire

già segnalati al momento della vendita, costituissero un cattivo adempimento

del­le prestazioni oggetto del riconoscimento del 2011. Come le eccezioni dell’art.

82.

cpv. 2 LEF, quella d’incorretto adempimento secondo l’art. 82 CO dev’essere

sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in

prima sede (sentenza della CEF 14.2022.23 del

14.

settembre 2022 consid. 7.2). La censura risulta quindi tardiva e pertanto

irricevibile.

6.2.2

È invero molto dubbio che i

difetti eccepiti dal convenuto siano in relazione con i lavori “straordinari” oggetto del riconoscimento di de­bito sul quale è fondata l’istanza, che “esulano dal prezzo dell’ap­partamento

a suo tempo stipulato in CHF 1'500'000.–” in quanto riguardano “rifiniture particolari, mobilio

su misura, etc.” (doc.

B). D’al­tronde, la somma riconosciuta si riferisce anche al costo della “locazione dell’appartamento

a far tempo dalla consegna alla compravendita” (sentenza impugnata, a pag. 4, e doc. B). I

difetti invocati dal convenuto appaiono quindi riferirsi al contratto di

compravendita più che ai contratti d’appalto e locazione evocati nel

riconoscimento di debito del 4 marzo 2011. Ad ogni modo spettava al convenuto

rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca l’ecce­zione dell’art. 82

CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione

(sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1). A

prescindere dalla sua tardività, l’eccezione invocata da CO 1 sarebbe quindi

dovuta essere respinta anche nel merito.

6.3

Il reclamo va pertanto

accolto e di conseguenza la sentenza impugnata riformata

nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’ese­cuzione

è rigettata in via provvisoria.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico

del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 500.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste carico di CO 1, che le rifonderà a RE

1 oltre a ripetibili di fr. 650.–.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).