14.2023.36
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Prescrizione di un credito per cui è stato concesso un termine di pagamento. Eccezione di adempimento difettoso della pretesa per cui l’istante procede esecutivamente
16 ottobre 2023Italiano13 min
parti hanno concordato di rinviare la discussione al 30 aprile 2019, vista l’esistenza delle premesse par
Source ti.ch
CO 1RE 1
Incarto n.
14.2023.36
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.6155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 novembre
2018 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 29 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2018 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di
fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014, indicando
quale causa del credito il “saldo
residuo, riconoscimento di debito 04.03.2011”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 febbraio 2019, le
parti hanno concordato di rinviare la discussione al 30 aprile 2019, vista l’esistenza delle premesse par
risolvere amichevolmente la vertenza. Dopo tre ulteriori rinvii, il 9
aprile 2020 il Pretore ha convertito la procedura nel formato scritto. Dopo un’altra
sospensione della causa, il 7 ottobre 2022 egli ha assegnato al convenuto un nuovo
termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte, ciò ch’egli ha fatto
con risposta del 31 ottobre 2022, concludendo per la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili.
C. Statuendo con decisione del 23 marzo 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2023 per ottenerne l’annullamento
e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili.
E. Nelle
sue osservazioni dell’11 settembre 2023, CO 1 ha concluso per la conferma della
decisione impugnata, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE
1.
il 24 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto durante le
ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.
2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la
fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108
III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato il 29 marzo 2023 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, appurato che non era contestata la qualità di titolo di
rigetto provvisorio del riconoscimento di debito di fr. 50'000.–
sottoscritto dalle parti il 4 marzo 2011 ed erano pacifiche sia la facoltà dell’istante
di porne in esecuzione solo la metà, sia la condizione dell’identità delle
parti e l’esigibilità della pretesa, il Pretore ha nondimeno respinto l’istanza,
ritenendo verosimile l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto,
perlomeno per i lavori di artigiani eseguiti per l’approntamento dell’appartamento
acquistato dall’escusso (art. 128 n. 3 CO) e per le prestazioni periodiche relative alla non meglio
precisata “locazione”, mentre in difetto di altri elementi che
permettessero di determinare l’ordine di grandezza entro il quale determinati componenti
della pretesa complessiva non erano ancora prescritti, il primo giudice ha considerato
che, nel dubbio, l’opposizione dell’escusso andava mantenuta.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il Pretore è incorso in un’errata applicazione del
diritto nel misconoscere che la sottoscrizione della convenzione del 4 marzo
2011.
ha interrotto il termine di prescrizione di 5 anni (art. 135 cpv. 1 n. 1
CO) e ch’esso non ha iniziato a decorrere prima del momento in cui è diventato
esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero alla scadenza del termine di pagamento
concesso all’escusso per il 31 marzo 2014. Il precetto esecutivo, notificato
all’escusso il 28 agosto 2018, ha quindi validamente interrotto la prescrizione
quinquennale. Oltretutto, aggiunge il reclamante, il termine di prescrizione di
un credito riconosciuto mediante il rilascio di un titolo, come il
riconoscimento di debito del 4 marzo 2011, è sempre di dieci anni (art. 137
cpv. 2 CO), sicché anche sotto questo aspetto la decisione impugnata è errata.
5.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del
giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)
e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se
sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto
ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017
del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82
LEF).
5.1
Nel
caso in esame, l’allegazione del reclamante secondo cui con la convenzione del
4.
marzo 2011 (doc. B) all’escusso era stato accordato un termine fino per al 31 marzo 2014 per pagare la somma riconosciuta (fr. 50'000.–),
sicché la prescrizione non sarebbe iniziata a decorrere prima di tale data, è
invero un’allegazione di fatto che RE 1 non ha formulato né nell’istanza né spontaneamente
in una replica che ha rinunciato a presentare. Figura tuttavia nella sentenza
impugnata (a pag. 1, 2° paragrafo), sicché non può essere considerata nuova nel
senso dell’art. 326 cpv. 1 CPC e vincola questa Camera, siccome non appare
manifestamente errata (sentenza del Tribunale federale 4A_49/2017 del 9 giugno
2017.
consid. 4.3.1; Verda Chiocchetti
in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 326
CPC), anzi risulta chiaramente dallo stesso
riconoscimento di debito (doc. B). A prima vista, non potendo l’istante esigere
il pagamento convenuto prima del 1° aprile 2014, il termine di prescrizione ha
iniziato a decorrere da tale data (art. 130 cpv. 1 CO). Giacché, invece, il
credito non era esigibile al momento in cui
le parti hanno firmato il riconoscimento di debito, non ha ricominciato a
decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni secondo l’art. 137
cpv. 2 CO (sentenze del
Tribunale federale 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000, consid. 6/a, e della CEF
14.2021.1
del 6 ottobre 2021 consid. 7.2 co i rinvii),
bensì è semplicemente iniziato il termine di prescrizione ordinario, che per le
mercedi dovute ad artigiani e per le pigioni è di cinque anni (art. 128 n. 1 e
3.
CO), ciò che il reclamante non contesta.
5.2
Ciò
nondimeno, la prescrizione, che nella fattispecie sarebbe stata raggiunta il
1° aprile 2019, è stata interrotta dalla notifica del precetto esecutivo (art.
135.
n. 2 CO), già il 28 agosto 2018 (doc. C) e nuovamente dall’istanza di
rigetto dell’opposizione (del 27 novembre 2018), e non ricomincerà a correre
prima della fine della causa (art. 138
cpv. 1 CO). Il reclamo è pertanto fondato su questo punto.
6.
Nelle
osservazioni al reclamo, tuttavia, la convenuta ricorda di aver contestato difetti nell’esecuzione delle
opere per le quali l’istante domanda il pagamento e che questi non si
è minimamente confrontato con l’eccezione di cattivo
adempimento portando la prova, come gl’incombeva secondo l’art. 82 CO,
di aver svolto i lavori secondo le regole dell’arte.
6.1
Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere
adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa
(cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre
2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in ultimo luogo nella
14.2022.113
del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente
all’eccezione d’inadempimento). Trattandosi di una questione di diritto, il
giudice del rigetto, anche in seconda sede, esamina d’ufficio se l’eccezione d’inadempimento
o di adempimento difettoso sollevata dall’escusso soddisfa le esigenze
giurisprudenziali (art. 57 CPC).
6.2
Nel
caso in esame, il convenuto ricorda di aver allegato in prima sede l’esistenza
di difetti originari e strutturali dell’immobile, di cui risponde il venditore e costruttore, all’origine
d’infiltrazioni d’acqua e di macchie di umidità nel suo appartamento, e
ha prodotto uno scambio di e-mail del 2018 (doc. 1) e un verbale del 14 ottobre 2014 della __________, controfirmato da RE 1
(doc. 3), in cui quest’ultimo ha riconosciuto l’esistenza di alcuni
difetti. Egli non ha poi ritenuto necessario presentare una replica spontanea
né in prima né in seconda istanza.
6.2.1
In prima sede, il convenuto non si è riferito all’art.
82.
CO e non ha esplicitamente allegato che i difetti “originari”, a suo dire
già segnalati al momento della vendita, costituissero un cattivo adempimento
delle prestazioni oggetto del riconoscimento del 2011. Come le eccezioni dell’art.
82.
cpv. 2 LEF, quella d’incorretto adempimento secondo l’art. 82 CO dev’essere
sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in
prima sede (sentenza della CEF 14.2022.23 del
14.
settembre 2022 consid. 7.2). La censura risulta quindi tardiva e pertanto
irricevibile.
6.2.2
È invero molto dubbio che i
difetti eccepiti dal convenuto siano in relazione con i lavori “straordinari” oggetto del riconoscimento di debito sul quale è fondata l’istanza, che “esulano dal prezzo dell’appartamento
a suo tempo stipulato in CHF 1'500'000.–” in quanto riguardano “rifiniture particolari, mobilio
su misura, etc.” (doc.
B). D’altronde, la somma riconosciuta si riferisce anche al costo della “locazione dell’appartamento
a far tempo dalla consegna alla compravendita” (sentenza impugnata, a pag. 4, e doc. B). I
difetti invocati dal convenuto appaiono quindi riferirsi al contratto di
compravendita più che ai contratti d’appalto e locazione evocati nel
riconoscimento di debito del 4 marzo 2011. Ad ogni modo spettava al convenuto
rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca l’eccezione dell’art. 82
CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione
(sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1). A
prescindere dalla sua tardività, l’eccezione invocata da CO 1 sarebbe quindi
dovuta essere respinta anche nel merito.
6.3
Il reclamo va pertanto
accolto e di conseguenza la sentenza impugnata riformata
nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
è rigettata in via provvisoria.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico
del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 500.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste carico di CO 1, che le rifonderà a RE
1 oltre a ripetibili di fr. 650.–.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).