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Decisione

14.2023.37

Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata

28 aprile 2023Italiano8 min

questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2023.37

Lugano

28 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1484 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 20 dicembre 2022 dalla società

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione, il 20 dicembre 2022

l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'585.10 oltre a

interessi e spese.

B. Con

scritto ricevuto dalla Pretura il 31 gennaio 2023, il convenuto ha chiesto una

proroga del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza, onde

contattare l’istante per ottenere un’agevo­­lazione di pagamento. Entro il

termine prorogato fino al 21 febbraio 2023, RE 1 non ha però inoltrato alcuna

risposta.

C. Statuendo

con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

3 aprile 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 24 marzo 2023, il termine d’impugna­­zione

è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 31

marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 30 marzo

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione (UE) relativa al deposito di fr. 3'000.– a favore

dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accludo al reclamo) e uno scritto

dell’istante di stessa data in cui ha informato l’UE di avere ridotto il suo

credito a fr. 3'000.– e l’ha invitato a versarle la somma versata dal

convenuto (doc. D) per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante non ha dettagliato la propria

situazione economica né prodotto un estratto delle sue esecuzioni. In sede di

concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’uf­­ficio (art.

255.

lett. a CPC) che nei suoi confronti sono in corso dieci esecuzioni (senza

contrare quella che ha portato al fallimento) per poco più di fr. 10'000.–

complessivi. Sennonché, la decisione impugnata andrebbe in ogni caso annullata

d’ufficio, perché il Pretore, un’altra volta, non ha citato le parti a un’udienza

prima di statuire, come invece richiesto imperativamente dall’art. 168 LEF,

carenza manifesta che va rilevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale

cantonale superiore (sentenza della CEF 14.2022.157 del 12 dicembre 2022

consid. 2.1). La causa gli andrebbe quindi rinviata per nuovo giudizio previa convocazione delle

parti a un’udienza, ma il primo giudice potrebbe solo respingere l’istanza

siccome, nel frattempo, RE 1 ha estinto l’esecuzione che ha portato al

fallimento. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza

in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citata

14.2022.157

consid. 2.2 e il rinvio).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 20 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. È

ordinata all’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzona) la registrazione dell’esecuzione

n. __________ come ridotta a fr. 3'000.– in base alla comunicazione 30

marzo 2023 dell’CO 1 e della sua estinzione con il versamento di fr. 3'000.–

dell’e­­scusso.

III. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

IV. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).