14.2023.37
Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata
28 aprile 2023Italiano8 min
questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto
n.
14.2023.37
Lugano
28 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1484 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 20 dicembre 2022 dalla società
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 dicembre 2022
l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'585.10 oltre a
interessi e spese.
B. Con
scritto ricevuto dalla Pretura il 31 gennaio 2023, il convenuto ha chiesto una
proroga del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza, onde
contattare l’istante per ottenere un’agevolazione di pagamento. Entro il
termine prorogato fino al 21 febbraio 2023, RE 1 non ha però inoltrato alcuna
risposta.
C. Statuendo
con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
3 aprile 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 24 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 31
marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 30 marzo
2023.
dall’Ufficio d’esecuzione (UE) relativa al deposito di fr. 3'000.– a favore
dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accludo al reclamo) e uno scritto
dell’istante di stessa data in cui ha informato l’UE di avere ridotto il suo
credito a fr. 3'000.– e l’ha invitato a versarle la somma versata dal
convenuto (doc. D) per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante non ha dettagliato la propria
situazione economica né prodotto un estratto delle sue esecuzioni. In sede di
concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio (art.
255.
lett. a CPC) che nei suoi confronti sono in corso dieci esecuzioni (senza
contrare quella che ha portato al fallimento) per poco più di fr. 10'000.–
complessivi. Sennonché, la decisione impugnata andrebbe in ogni caso annullata
d’ufficio, perché il Pretore, un’altra volta, non ha citato le parti a un’udienza
prima di statuire, come invece richiesto imperativamente dall’art. 168 LEF,
carenza manifesta che va rilevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale
cantonale superiore (sentenza della CEF 14.2022.157 del 12 dicembre 2022
consid. 2.1). La causa gli andrebbe quindi rinviata per nuovo giudizio previa convocazione delle
parti a un’udienza, ma il primo giudice potrebbe solo respingere l’istanza
siccome, nel frattempo, RE 1 ha estinto l’esecuzione che ha portato al
fallimento. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza
in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citata
14.2022.157
consid. 2.2 e il rinvio).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 20 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. È
ordinata all’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzona) la registrazione dell’esecuzione
n. __________ come ridotta a fr. 3'000.– in base alla comunicazione 30
marzo 2023 dell’CO 1 e della sua estinzione con il versamento di fr. 3'000.–
dell’escusso.
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
IV. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).