Lexipedia

Decisione

14.2023.38

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Reiezione della domanda di esenzione dalle spese processuali

7 agosto 2023Italiano8 min

per l’incasso delle quattro tas­se di giudizio appena menzionate, di complessivi

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.38

Lugano

7 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.2 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 13 gennaio

2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisioni del 21 dicembre 2021 (inc. 52.2021.494), 8 febbraio

2022 (inc. __________), 18 marzo 2022 (inc. 52.2022.40) e 4 maggio 2022 (inc.

52.2022.107) il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto un

ricorso di RE 1 e dichiarato irricevibili due sue istanze di revisione e un

altro suo ricorso, ponen­do a suo carico le tasse di giudizio rispettivamente

di fr. 600.–, fr. 500.–, fr. 500.– e fr. 250.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2022 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Can-tone Ticino ha escusso RE 1

per l’incasso delle quattro tas­se di giudizio appena menzionate, di complessivi

fr. 1'850.–.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 gennaio

2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo della Melezza. Nel termine prorogato dal giudice, il

convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 marzo 2023.

D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità

di fr. 25.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2023 per ottenere l’annulla­­mento dell’istanza, delle spese e dell’indennità

di prima sede, chiedendo inoltre di dispensarlo dal

pagamento delle spese giudiziarie di seconda sede. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 22 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto

sabato 1° aprile 2023, salvo essere prorogato per legge fino al 3 aprile (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), durante le ferie pasquali (dal

2.

al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché si

è protratto sempre per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle

stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),

ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 3 aprile 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza tenuto conto delle

decisioni giudiziarie passate in giudicato prodotte dall’istante e del fatto

che il convenuto non ha sollevato nessuna delle obiezioni ammissibili giusta l’art.

81.

cpv. 1 LEF.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 ribadisce la stessa identica censura già sollevata in prima sede,

secondo cui le decisioni del TCA sarebbero il risultato di un inganno e il

contenuto dei suoi ricorsi sarebbe stato “raggirato” così da evitare di

prendere atto delle violazioni delle norme di legge.

1.3.3

In

tal modo egli omette di confrontarsi con la motivazione del pri­mo giudice

secondo cui la sua censura non costituisce una valida eccezione giusta l’art.

81.

cpv. 1 LEF, motivo per cui, a fronte di decisioni passate in giudicato, l’istanza

non poteva ch’essere accolta. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera

quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

1.3.4

Ad

ogni modo, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice

del rigetto verificare né la fondatezza della prete­sa vantata dall’istante né

la correttezza delle decisioni invocate come titoli di rigetto, ma per legge il

suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art.

80.

LEF, ossia una decisione esecutiva che obbliga il convenuto a pagare la som­ma

posta in esecuzione, e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate

dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se costui ha dimostrato l’estinzione,

la dilazione o la prescrizione del­la pretesa posta in esecuzione (per tutte: DTF

139.

III 446, consid. 4.1.1). RE 1 avrebbe quindi dovuto

contestare i pretesi errori commessi dal TCA con un

ricorso al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni indicato sulle decisioni del

TCA. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica

autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente

modificare le decisioni in questione, ormai passate in giudicato (tra tan­te, sentenze

della CEF 14.2022.86 del 18 novembre 2022, consid. 1.3.3 e 14.2022.57 del 28

settembre 2022 consid. 1.3.3).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La (ricorrente) richiesta

di esenzione dal pagamento delle spese processuali formulata dal reclamante va

infatti respin­ta perché il

reclamo appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo (nel

senso dell’art. 117 lett. b CPC),

tanto da non essere stato notificato alla controparte. Al reclamante è

del resto già stato ricordato più volte l’eccezionalità della

dispensa dal pagare le spese processuali (sentenze della CEF 14.2022.143 del 12

aprile 2023 consid. 2 e 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 3).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'850.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione

della

giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).