14.2023.39
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Prezzo della vendita alla moglie dell’ex abitazione coniugale. Difetti dell’immobile taciuti dal marito. Prova a futura memoria. Richiesta di sospensione. Diritto di replica
22 settembre 2023Italiano19 min
gennaio 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.39
Lugano
22 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.55 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 15 aprile
2022 da
CO 1CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 novembre 2020 (inc. DM.2018.12, doc. B) il
Pretore del distretto di Leventina ha dichiarato sciolto per divorzio il
matrimonio di RE 1 e CO 1 ed ha omologato la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio del 23 giugno 2020. Le parti vi hanno convenuto che la
loro abitazione coniugale, sita sulla particella n. __________ RFD di __________
a loro intestata per metà ciascuno e valutata dall’__________ in fr. 530'000.–,
sarebbe stata attribuita alla sola RE 1, che si sarebbe assunta l’intero debito
ipotecario e avrebbe versato al marito fr. 96'200.– complessivi in diverse
rate, di cui l’ultima di fr. 5'000.– entro il 31 dicembre 2021. Il
trapasso a registro fondiario è avvenuto il 3 dicembre 2020 e il giorno
successivo RE 1 è stata iscritta come unica proprietaria dell’immobile.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21
gennaio 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del
credito la “Sentenza del 17
novembre 2020”.
C. Il
23 marzo 2022 RE 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Leventina un’istanza
cautelare di prova a futura memoria avente come oggetto lo stato di fatto
strutturale dell’immobile, allegando l’esistenza di difetti occultati al
momento della vendita.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 aprile
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna. Nei termini loro
impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 13 maggio 2022 e le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti mediante replica del 25 maggio 2022 e duplica del 10 giugno 2022. Il
4 luglio 2022 RE 1 ha informato il Giudice di pace che il Pretore supplente del
distretto di Leventina, con decisione del 1° luglio 2022, aveva accolto l’istanza
di prova a futura memoria e ordinato una prova peritale a titolo cautelare. Il
9 marzo 2023 l’istante ha sollecitato l’emanazione della decisione
E. Statuendo con decisione del 20 marzo 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2023 per ottenerne in
via principale l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo
giudice, in via subordinata la riforma della decisione nel senso della
sospensione dell’esecuzione e in via ancora più subordinata la restituzione a lei di quanto già corrisposto
all’ex marito in esecuzione della decisione di primo grado o della differenza
tra quest’ultima somma e quanto riconosciutole in questa sede, protestate
spese e ripetibili. Il 5 aprile 2023 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 22 marzo 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 3 aprile 2023 durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile:
art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 1° era un sabato,
ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle
stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),
ossia mercoledì 19 aprile. Presentato il 3 aprile 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel reclamo (ad IV) RE 1 lamenta che lo scritto del 9 marzo 2023 con
cui l’istante ha sollecitato l’emanazione della decisione impugnata non le è
stato notificato per osservazioni, sicché il primo giudice avrebbe violato il
suo diritto di essere sentita poiché, se avesse potuto, avrebbe fatto presente
in quell’occasione che in medesima data era avvenuto il sopralluogo con il
perito e addotto “ulteriori
motivazioni di fatto e di diritto”. D’altronde, ella
precisa, il suo scritto del 4 luglio 2022, con cui informava dell’accoglimento
dell’istanza di prova a futura memoria, era invece stato intimato a CO 1 per
osservazioni, di modo che si duole di una disparità di trattamento.
2.1
Orbene,
va da sé che il sollecito del 9 marzo 2023 non ha avuto – e non poteva avere – alcun
influsso sulla procedura, sicché, non sussiste alcun interesse degno di
protezione all’annullamento del-la decisione (cfr. DTF 143 IV 380 consid.
1.4.1
con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). La
censura è pertanto irricevibile.
2.2
Comunque
sia, il diritto costituzionale di replica (art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 117 consid. 2.1 pag. 118) consente
alla parte unicamente di esprimersi sul
contenuto dello scritto che la controparte ha trasmesso al giudice e non
di completare le proprie allegazioni e prove su altri punti, come avrebbe avuto
in mente di fare la reclamante, la cui intenzione non era di determinarsi sul
sollecito, bensì di far presente che in medesima data era avvenuto il sopralluogo
con il perito e addurre “ulteriori
motivazioni di fatto e di diritto”. Le circostanze
connesse alla procedura di assunzione di prova a futura memoria sono del resto
senza rilievo per il giudizio odierno (v. sotto consid. 5.3).
3.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di
divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo per l’ultima rata di fr. 5'000.– dovuta da RE 1 per l’acquisizione
dell’ex abitazione coniugale, come previsto dalla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio
omologata nella suddetta sentenza. Ha d’altronde constatato che la
convenuta non aveva sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF.
Il primo giudice ha altresì respinto la
richiesta di sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC presentata da RE 1,
che faceva valere di aver chiesto una perizia a futura memoria (art. 158 CPC)
per accertare il reale valore dell’immobile al momento del trapasso, a mente
sua minore del prezzo di vendita stabilito nella convenzione a causa di difetti
dell’immobile occultati dal ma-rito. Orbene, ha rilevato il Giudice di pace, non
risulta dagli atti che si è giunti alla “conclusione di una prova a futura memoria”, la quale, a dipendenza delle risultanze, potrebbe permettere di
sospendere la procedura di rigetto. Ad ogni modo, egli ha continuato, nel rigetto
definitivo è necessario dimostrare immediatamente (e non solo rendere
verosimile) delle eccezioni secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF e l’eventuale
esistenza di difetti occulti va provata dall’acquirente con un’azione in
garanzia per i difetti, ciò che implica l’impossibilità di apportarne la prova seduta
stante. D’altronde, la sospensione nell’ambito del rigetto definitivo è
ammessa solo se non collide con il postulato di celerità, ma nel caso concreto,
stante il tempo trascorso dall’inoltro dell’istanza, tale presupposto non risultava
adempiuto. Egli ha quindi accolto l’istanza.
5.
RE
1.
contesta anzitutto l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione.
5.1
Ella
rileva (ad V) un evidente errore, siccome il primo giudice ha citato come
titolo di rigetto la “sentenza
del 17 novembre 2022 (doc. B)”, sebbene agli atti non
vi sia nessuna decisione con tale data, che neppure figura sul doc. B citato.
Per questo motivo, secondo lei, il giudizio dev’essere annullato. La censura è pretestuosa:
si tratta evidentemente di un semplice errore di battitura. La data corretta
della sentenza di divorzio è il 17 novembre 2020 (non 2022), come risulta dal
doc. B esplicitamente citato dal Giudice di pace. Stupisce che i patrocinatori
della reclamante fingano di non averlo capito.
5.2
RE
1.
ritiene poi che la convenzione di divorzio omologata non sia un valido titolo
di rigetto definitivo poiché “non
si fonda su una specifica condanna” (ad VII). Ella
disconosce però che non solo le decisioni giudiziarie esecutive condannatorie
permettono di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF). Anche le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono
parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF) e in
particolare l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del
divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenza della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.1 con
rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a
ed. 2022, n. 99 ad art. 80 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF)
purché vertano sul pagamento
di una somma di denaro o sulla prestazione di garanzie (Abbet op. cit., n. 94
ad art. 80). Nella fattispecie, la rata di fr. 5'000.–
posta in esecuzione, fondata sul punto 3.2 della convenzione di divorzio,
debitamente omologata (doc. B, di-spositivo n. 2), ha un carattere pecuniario
evidente. La sentenza di divorzio e la convenzione costituiscono quindi senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo. Al
limite del temerario, la censura non può ch’essere respinta.
5.3
Allegando
di essere venuta a conoscenza dopo la cessione del fondo di gravi problemi
strutturali dell’immobile, la reclamante eccepisce la compensazione (ad VII) a
fa valere che, secondo la dottrina, se l’incertezza relativa all’importo
del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui quali le parti non
convergono, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un nuovo giudizio.
A suo parere, la convenzione sarebbe, al momento, “inidonea e sproporzionata”,
e quindi non giuridicamente valida (art. 279 cpv. 1 CPC).
5.3.1
La
reclamante confonde la questione del titolo di rigetto, disciplinata dall’art.
80.
LEF, e quella delle eccezioni, tra cui la compensazione, retta invece dall’art.
81.
LEF (v. sotto consid. 6). Vizi del titolo di rigetto – in casu la
convenzione omologata – vanno invocati con un’istanza di revisione (art. 328
cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.3; Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), a fortiori se fatti rilevanti
o mezzi di prova decisivi sono stati scoperti dopo l’omologazione (art. 328
cpv. 1 lett. a CPC), come allegato dalla reclamante per quanto riguarda i
pretesi difetti dell’immobile. Finché la decisione o la transazione non è stata
annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione
in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare,
l’invocazione di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di
revisione non possono da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo
dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2022.162 consid. 5.1 e 5.1.2 con rinvii).
5.3.2
Nel caso in
esame, la reclamante non ha provato di aver ottenuto l’annullamento, la
sospensione o la modifica della convenzione sugli effetti del divorzio. La sola
invocazione di difetti non è in sé idonea a sospendere gli effetti della
convenzione e della decisione di omologazione e non lo è neppure la procedura
di assunzione di prova a futura memoria. E come giustamente rilevato dal
Giudice di pace, l’esigenza di celerità connatura alla procedura di rigetto (cfr. art.
84.
cpv. 2 LEF) osta ad aspettare eventuali iniziative giudiziarie della
convenuta volte a modificare la convenzione sugli effetti del divorzio.
5.3.3
Il
riferimento della reclamante a Staehelin (op. cit., n. 41 ad art. 80) non è
di maggior pregio. Riguarda la situazione in cui l’importo del credito
accertato nel titolo di rigetto è indicizzato in base a cri-teri (come ad
esempio l’importo del reddito dell’escusso) sui quali le parti non concordano,
sicché l’incertezza sull’ammontare (condizionale) del credito può essere
scartata solo con una nuova sentenza nel merito. Nella fattispecie, tuttavia,
né la convenzione né la sentenza di divorzio subordinano il pagamento dell’ultima
rata a una condizione sospensiva. Eventuali circostanze rilevanti scoperte dopo
la decisione o la transazione giustificano tutt’al più una revisione (sopra
consid. 5.3.1) e se sono successive l’invocazione di un’eccezione a norma dell’art.
81.
LEF.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140
III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Motivi di estinzione verificatisi prima e che
sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla
sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III
564.
consid. 4.3.1; 138 III 583 consid.
6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid.
3.1
e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I
751.
n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2
LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile.
La presunzione che il debito esiste risultante dal
titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può
essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con
documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a
norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2).
6.1
La reclamante ribadisce (ad VII) l’eccezione
di compensazione sollevata nella duplica apparentemente con la sua pretesa per
minor valore fondata sui vizi dell’immobile a suo dire occultati.
6.2
Sennonché, nella procedura di rigetto definitivo,
l’eccezione di compensazione può essere ammessa unicamente se il
credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.162
del 19 giugno 2023 consid. 6). L’eccezione
va quindi respinta. Ciò non osta tuttavia a che la reclamante persegua o avvii
azioni giudiziarie volte a ottenere una riduzione del prezzo di vendita o a un
risarcimento del danno.
7.
In
via subordinata (ad VI), la reclamante critica la reiezione della sua istanza
di sospensione giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, che ribadisce imporsi per evitare
decisioni contraddittorie, siccome il giudizio
nella causa di rigetto dipende dall’esito del procedimento cautelare
pendente. Ella evidenzia che l’ultima rata di fr. 5'000.– sarà certamente
inferiore al minor valore dell’immobile e che CO 1 non è esposto ad alcun grave
pericolo avendo già percepito quanto gli spettava salvo l’ultima rata; anzi la
decisione che nega la sospensione danneggerebbe solamente gli interessi di lei,
poiché la somma rimanente è di gran lunga inferiore rispetto a quella cui
potrebbe incorrere per recuperare l’importo versato.
RE
1.
espone in particolare che il primo giudice non ha considerato i fatti
essenziali emersi nel procedimento cautelare relativo alla perizia a futura
memoria. Nella decisione con cui essa è stata accolta, il Pretore ha
evidenziato che il marito aveva nascosto
alla moglie difetti dell’immobile, presenti già al momento della vendita, nonostante la patrocinatrice di lei
avesse espressamente chiesto delle rassicurazioni al riguardo. Tale circostanza
doveva condurre all’accoglimento della richiesta di sospensione, unitamente a
diverse altre: interruzione del pagamento rateale solo dopo ch’ella è venuta a
conoscenza del reale stato dell’immobile; vizi strutturali rilevati nella relazione
tecnica del 20 ottobre 2021; impossibilità per lei di accedere all’immobile,
com’è emerso nella procedura di conciliazione tra lei e la sua inquilina __________; dichiarazioni degli inquilini che hanno
affermato di aver sollecitato più volte il marito affinché intervenisse per
eliminare i vizi presenti nell’immobile; carattere generico della valutazione
di fr. 530'000.– data dall’__________ per un edificio senza problematiche
strutturali e assenza di una pregressa perizia specifica.
7.1
Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può
sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Come rilevato dal Giudice di pace, in materia di
rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere
della procedura (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF), proroghe di termini e
sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono però essere concesse solo restrittivamente,
in casi eccezionali (sentenze del Tribunale federale 5A_562/2021
del 3 dicembre 2021 consid. 3.2 e della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016,
RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6). In particolare la causa di rigetto non può di
principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimento, ad esempio
di annullamento dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_311/ 2012
del 13 maggio 2015 consid. 3.2; Staehelin,
op. cit., n. 63 ad art. 84). Infatti, per la sua stessa natura
esclusivamente procedurale (sopra consid. 3), la decisione emessa in una
procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in
contraddizione con una futura decisione di merito.
Ove l’escusso non riesca,
seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in
compensazione, il giudice
deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane
la possibilità di chiedere,
se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l’ultimo
momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato
alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (cfr. art. 81
cpv. 1 LEF), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la
restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF), oppure di far valere
la propria pretesa con una
procedura giudiziaria o esecutiva separata (sentenza della CEF 14.2021.106/107 del
22.
marzo 2022 consid. 2.1 con rinvii; Abbet, op. cit., n. 101 ad art. 84).
7.2
Ne
segue che la decisione impugnata, contrariamente a quanto allega la reclamante,
non dipende dall’esito del procedimento cautelare
pendente e non può entrare in contraddizione con esso né con una decisione di
merito (comunque tuttora virtuale) che dovesse accertare il minor valore dell’immobile.
Le circostanze elencate dalla reclamante a sostegno della sua richiesta non
giustificano un esito diverso. Si tratta pur sempre solo d’indizi a favore
della tesi della reclamante, che però non hanno, né possono avere alcun
influsso diretto sul titolo di rigetto. La domanda subordinata di sospensione
della causa va dunque respinta.
8.
La
domanda ancora più subordinata è insufficientemente specificata ed è pertanto
irricevibile. La reclamante non ha allegato né provato quanto avrebbe “eventualmente”
corrisposto alla controparte in esecuzione del giudizio impugnato.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).