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Decisione

14.2023.39

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Prezzo della vendita alla moglie dell’ex abitazione coniugale. Difetti dell’immobile taciuti dal marito. Prova a futura memoria. Richiesta di sospensione. Diritto di replica

22 settembre 2023Italiano19 min

gennaio 2022 dal­la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.39

Lugano

22 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.55 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 15 aprile

2022 da

CO 1CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 30 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 novembre 2020 (inc. DM.2018.12, doc. B) il

Pretore del distretto di Leventina ha dichiarato sciolto per divorzio il

matrimonio di RE 1 e CO 1 ed ha omologato la convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio del 23 giugno 2020. Le parti vi hanno convenuto che la

loro abitazione coniugale, sita sulla particella n. __________ RFD di __________

a loro intestata per metà ciascuno e valutata dall’__________ in fr. 530'000.–,

sarebbe stata attribuita alla sola RE 1, che si sarebbe assunta l’intero debito

ipotecario e avrebbe versato al marito fr. 96'200.– complessivi in diverse

rate, di cui l’ultima di fr. 5'000.– entro il 31 dicembre 2021. Il

trapasso a registro fondiario è avvenuto il 3 dicembre 2020 e il giorno

successivo RE 1 è stata iscritta come unica proprietaria dell’immobile.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21

gennaio 2022 dal­la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del

credito la “Sentenza del 17

novembre 2020”.

C. Il

23 marzo 2022 RE 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Leventina un’istanza

cautelare di prova a futura memoria avente come oggetto lo stato di fatto

strutturale dell’immobile, allegando l’esistenza di difetti occultati al

momento della vendita.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 aprile

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Navegna. Nei termini loro

impartiti, la convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni

scritte del 13 maggio 2022 e le parti han­no ribadito le loro posizioni

contrastanti mediante replica del 25 maggio 2022 e duplica del 10 giugno 2022. Il

4 luglio 2022 RE 1 ha informato il Giudice di pace che il Pretore supplente del

distretto di Leventina, con decisione del 1° luglio 2022, aveva accolto l’istanza

di prova a futura memoria e ordinato una prova peritale a titolo cautelare. Il

9 marzo 2023 l’istante ha sollecitato l’emanazione della decisione

E. Statuendo con decisione del 20 marzo 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2023 per ottenerne in

via principale l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al pri­mo

giudice, in via subordinata la riforma della decisione nel senso della

sospensione dell’esecuzione e in via ancora più subordinata la restituzione a lei di quanto già corrisposto

all’ex marito in esecu­zione della decisione di primo grado o della differenza

tra quest’ul­tima somma e quanto riconosciutole in questa sede, protestate

spese e ripetibili. Il 5 aprile 2023 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­gnazione. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il recla­mo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 22 marzo 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto lunedì 3 aprile 2023 durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile:

art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 1° era un sabato,

ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle

stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),

ossia mercoledì 19 aprile. Presentato il 3 aprile 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel reclamo (ad IV) RE 1 lamenta che lo scritto del 9 marzo 2023 con

cui l’istante ha sollecitato l’emanazione della decisione impugnata non le è

stato notificato per osservazioni, sicché il primo giudice avrebbe violato il

suo diritto di essere sentita poiché, se avesse potuto, avrebbe fatto presente

in quell’occa­sione che in medesima data era avvenuto il sopralluogo con il

perito e addotto “ulteriori

motivazioni di fatto e di diritto”. D’altronde, ella

precisa, il suo scritto del 4 luglio 2022, con cui informava del­l’accoglimento

dell’istanza di prova a futura memoria, era inve­ce stato intimato a CO 1 per

osservazioni, di modo che si duole di una disparità di trattamento.

2.1

Orbene,

va da sé che il sollecito del 9 marzo 2023 non ha avuto – e non poteva avere – alcun

influsso sulla procedura, sicché, non sussiste alcun interesse degno di

protezione all’annullamento del­-la decisione (cfr. DTF 143 IV 380 consid.

1.4.1

con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). La

censura è pertanto irricevibile.

2.2

Comunque

sia, il diritto costituzionale di replica (art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 117 consid. 2.1 pag. 118) consente

alla parte unicamente di esprimersi sul

contenuto dello scritto che la controparte ha trasmesso al giudice e non

di completare le proprie allegazioni e prove su altri punti, come avrebbe avuto

in men­te di fare la reclamante, la cui intenzione non era di determinarsi sul

sollecito, bensì di far presente che in medesima data era avvenuto il sopralluogo

con il perito e addurre “ulteriori

motivazioni di fatto e di diritto”. Le circostanze

connesse alla procedura di assunzione di prova a futura memoria sono del resto

senza rilievo per il giudizio odierno (v. sotto consid. 5.3).

3.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di

divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo per l’ultima rata di fr. 5'000.– dovuta da RE 1 per l’acquisizione

dell’ex abitazione coniugale, co­me previsto dalla convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio

omologata nella suddetta sentenza. Ha d’altronde constatato che la

convenuta non aveva sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF.

Il primo giudice ha altresì respinto la

richiesta di sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC presentata da RE 1,

che faceva valere di aver chiesto una perizia a futura memoria (art. 158 CPC)

per accertare il reale valore dell’immobile al momento del trapasso, a mente

sua minore del prezzo di vendita stabilito nella convenzione a causa di difetti

dell’immobile occultati dal ma-rito. Orbene, ha rilevato il Giudice di pace, non

risulta dagli atti che si è giunti alla “conclusione di una prova a futura memoria”, la quale, a dipendenza delle risultanze, potrebbe permettere di

sospendere la procedura di rigetto. Ad ogni modo, egli ha continuato, nel riget­to

definitivo è necessario dimostrare immediatamente (e non solo rendere

verosimile) delle eccezioni secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF e l’eventuale

esistenza di difetti occulti va provata dall’acquirente con un’azione in

garanzia per i difetti, ciò che implica l’impossibilità di apportarne la prova seduta

stante. D’altronde, la sospensio­ne nell’ambito del rigetto definitivo è

ammessa solo se non collide con il postulato di celerità, ma nel caso concreto,

stante il tempo trascorso dall’inoltro dell’istanza, tale presupposto non risultava

adempiuto. Egli ha quindi accolto l’istanza.

5.

RE

1.

contesta anzitutto l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione.

5.1

Ella

rileva (ad V) un evidente errore, siccome il primo giudice ha citato come

titolo di rigetto la “sentenza

del 17 novembre 2022 (doc. B)”, sebbene agli atti non

vi sia nessuna decisione con tale data, che neppure figura sul doc. B citato.

Per questo motivo, secondo lei, il giudizio dev’essere annullato. La censura è pretestuosa:

si tratta evidentemente di un semplice errore di battitura. La data corretta

della sentenza di divorzio è il 17 novembre 2020 (non 2022), come risulta dal

doc. B esplicitamente citato dal Giudice di pace. Stupisce che i patrocinatori

della reclamante fingano di non averlo capito.

5.2

RE

1.

ritiene poi che la convenzione di divorzio omologata non sia un valido titolo

di rigetto definitivo poiché “non

si fonda su una specifica condanna” (ad VII). Ella

disconosce però che non solo le decisioni giudiziarie esecutive condannatorie

permettono di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF). Anche le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono

parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF) e in

particolare l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del

divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenza della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.1 con

rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’op­position, 2a

ed. 2022, n. 99 ad art. 80 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF)

purché vertano sul pagamento

di una somma di denaro o sulla prestazione di garanzie (Abbet op. cit., n. 94

ad art. 80). Nella fattispecie, la rata di fr. 5'000.–

posta in esecuzione, fondata sul punto 3.2 della convenzione di divorzio,

debitamente omologata (doc. B, di-spositivo n. 2), ha un carattere pecuniario

evidente. La sentenza di divorzio e la convenzione costituiscono quindi senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo. Al

limite del temerario, la censura non può ch’essere respinta.

5.3

Allegando

di essere venuta a conoscenza dopo la cessione del fondo di gravi problemi

strutturali dell’immobile, la reclamante eccepisce la compensazione (ad VII) a

fa valere che, secondo la dottrina, se l’incertezza relativa all’importo

del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui quali le parti non

convergono, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un nuovo giudizio.

A suo parere, la convenzione sarebbe, al momento, “inidonea e sproporzionata”,

e quindi non giuridicamente valida (art. 279 cpv. 1 CPC).

5.3.1

La

reclamante confonde la questione del titolo di rigetto, disciplinata dall’art.

80.

LEF, e quella delle eccezioni, tra cui la compensazione, retta invece dall’art.

81.

LEF (v. sotto consid. 6). Vizi del titolo di rigetto – in casu la

convenzione omologata – vanno invocati con un’istanza di revisione (art. 328

cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.3; Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), a fortiori se fatti rilevanti

o mezzi di prova decisivi sono stati scoperti dopo l’omologazione (art. 328

cpv. 1 lett. a CPC), come allegato dalla reclamante per quanto riguarda i

pretesi difetti dell’immobile. Finché la decisione o la transazione non è stata

annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione

in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare,

l’invocazione di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di

revisione non possono da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo

dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2022.162 consid. 5.1 e 5.1.2 con rinvii).

5.3.2

Nel caso in

esame, la reclamante non ha provato di aver ottenuto l’annullamento, la

sospensione o la modifica della convenzione sugli effetti del divorzio. La sola

invocazione di difetti non è in sé idonea a sospendere gli effetti della

convenzione e della decisione di omologazione e non lo è neppure la procedura

di assunzione di prova a futura memoria. E come giustamente rilevato dal

Giudice di pace, l’esigenza di celerità connatura alla procedura di rigetto (cfr. art.

84.

cpv. 2 LEF) osta ad aspettare eventuali iniziative giudiziarie della

convenuta volte a modificare la convenzione sugli effetti del divorzio.

5.3.3

Il

riferimento della reclamante a Staehelin (op. cit., n. 41 ad art. 80) non è

di maggior pregio. Riguarda la situazione in cui l’importo del credito

accertato nel titolo di rigetto è indicizzato in base a cri-teri (come ad

esempio l’importo del reddito dell’escusso) sui quali le parti non concordano,

sicché l’incertezza sull’ammontare (condizionale) del credito può essere

scartata solo con una nuova sentenza nel merito. Nella fattispecie, tuttavia,

né la convenzione né la sentenza di divorzio subordinano il pagamento dell’ultima

rata a una condizione sospensiva. Eventuali circostanze rilevanti scoperte dopo

la decisione o la transazione giustificano tutt’al più una revisione (sopra

consid. 5.3.1) e se sono successive l’invocazione di un’eccezione a norma dell’art.

81.

LEF.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al

rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è

stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri

che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140

III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Motivi di estinzione verificatisi prima e che

sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla

sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III

564.

consid. 4.3.1; 138 III 583 consid.

6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid.

3.1

e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I

751.

n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2

LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile.

La presunzione che il debito esiste risultante dal

titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può

essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con

documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecu­zione a

norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2).

6.1

La reclamante ribadisce (ad VII) l’eccezione

di compensazione sollevata nella duplica apparentemente con la sua pretesa per

minor valore fondata sui vizi dell’immobile a suo dire occultati.

6.2

Sennonché, nella procedura di rigetto definitivo,

l’eccezione di com­pensazione può essere ammessa unicamente se il

credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.162

del 19 giugno 2023 consid. 6). L’eccezione

va quindi respinta. Ciò non osta tuttavia a che la reclamante persegua o avvii

azioni giudiziarie volte a ottenere una riduzione del prezzo di vendita o a un

risarcimento del danno.

7.

In

via subordinata (ad VI), la reclamante critica la reiezione della sua istanza

di sospensione giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, che ribadisce imporsi per evitare

decisioni contraddittorie, siccome il giudizio

nella causa di rigetto dipende dall’esito del procedimento cau­telare

pendente. Ella evidenzia che l’ultima rata di fr. 5'000.– sarà certamente

inferiore al minor valore dell’immobile e che CO 1 non è esposto ad alcun grave

pericolo avendo già percepito quanto gli spettava salvo l’ultima rata; anzi la

decisione che nega la sospensione danneggerebbe solamente gli interessi di lei,

poiché la somma rimanente è di gran lunga inferiore rispetto a quella cui

potrebbe incorrere per recuperare l’importo versato.

RE

1.

espone in particolare che il primo giudice non ha considerato i fatti

essenziali emersi nel procedimento cautelare relativo alla perizia a futura

memoria. Nella decisione con cui essa è stata accolta, il Pretore ha

evidenziato che il marito aveva nascosto

alla moglie difetti dell’immobile, presenti già al momento del­la vendita, nonostante la patrocinatrice di lei

avesse espressamen­te chiesto delle rassicurazioni al riguardo. Tale circostanza

dove­va condurre all’accoglimento della richiesta di sospensione, unitamente a

diverse altre: interruzione del pagamento rateale solo dopo ch’ella è venuta a

conoscenza del reale stato dell’immobile; vizi strutturali rilevati nella relazione

tecnica del 20 ottobre 2021; impossibilità per lei di accedere all’immobile,

com’è emerso nella procedura di conciliazione tra lei e la sua inquilina __________; dichiarazioni degli inquilini che hanno

affermato di aver sollecitato più volte il marito affinché intervenisse per

eliminare i vizi presenti nell’immobile; carattere generico della valutazione

di fr. 530'000.– data dall’__________ per un edificio senza problematiche

strutturali e assenza di una pregressa perizia specifica.

7.1

Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può

sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Come rilevato dal Giu­dice di pace, in materia di

rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere

della procedura (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF), proroghe di termini e

sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono però essere concesse solo restrittivamente,

in casi eccezionali (senten­ze del Tribunale federale 5A_562/2021

del 3 dicembre 2021 consid. 3.2 e della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016,

RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6). In particolare la causa di rigetto non può di

principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimen­to, ad esempio

di annullamento dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_311/ 2012

del 13 maggio 2015 consid. 3.2; Staehelin,

op. cit., n. 63 ad art. 84). Infatti, per la sua stessa natura

esclusivamente procedurale (sopra consid. 3), la decisione emessa in una

procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in

contraddizione con una futura decisione di merito.

Ove l’escusso non riesca,

seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in

compensazione, il giudice

deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane

la possibilità di chiedere,

se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l’ultimo

momen­to in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato

alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (cfr. art. 81

cpv. 1 LEF), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la

restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF), oppure di far valere

la propria pretesa con una

procedura giudiziaria o esecutiva separata (sentenza della CEF 14.2021.106/107 del

22.

marzo 2022 consid. 2.1 con rinvii; Abbet, op. cit., n. 101 ad art. 84).

7.2

Ne

segue che la decisione impugnata, contrariamente a quanto allega la reclamante,

non dipende dall’esito del procedimento cau­telare

pendente e non può entrare in contraddizione con esso né con una decisione di

merito (comunque tuttora virtuale) che dovesse accertare il minor valore dell’immobile.

Le circostanze elencate dalla reclamante a sostegno della sua richiesta non

giustificano un esito diverso. Si tratta pur sempre solo d’indizi a favore

della tesi della reclamante, che però non hanno, né possono avere alcun

influsso diretto sul titolo di rigetto. La domanda subordinata di sospensione

della causa va dunque respinta.

8.

La

domanda ancora più subordinata è insufficientemente specificata ed è pertanto

irricevibile. La reclamante non ha allegato né provato quanto avrebbe “eventualmente”

corrisposto alla controparte in esecuzione del giudizio impugnato.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).