14.2023.4
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Finzione di notifica
21 giugno 2023Italiano5 min
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.4
Lugano
21 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.5342 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 novembre 2022
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 207'747.01 complessivi oltre agli interessi di mora;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
novembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
all’udienza del 1° dicembre 2022 si è presentata solo la convenuta;
che
statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore
ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–
e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della convenuta;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un “reclamo” del 17 gennaio 2023 per comunicare “come
informativa” di non avere ricevuto la convocazione né
gli atti della causa;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che in concreto la decisione va reputata
notificata alla RE 1 già il 9 dicembre 2022, ovvero il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF), avvenuto il 2 dicembre 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.__________, act. VII);
che il
termine d’impugnazione di dieci giorni è pertanto scaduto martedì 19 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023:
art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024;
Considerandi
che
presentato solo il 17 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è ovviamente
tardivo e pertanto irricevibile;
che
la reclamante si avvale invero implicitamente di non aver ricevuto la decisione
impugnata, senza però spiegare né come né quando ne ha avuto conoscenza;
che
giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC citato in precedenza, in caso d’invio
postale raccomandato non ritirato, la notificazione si
considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC);
che
nella fattispecie la RE 1 doveva all’evidenza aspettarsi sia la convocazione
all’udienza sia gli altri atti giudiziari, compresa la decisione impugnata,
avendo lei stessa adito la Pretura con l’istanza
di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2017.15 del 17 marzo
2017.
e 14.2017.119 del 16 novembre 2017);
che
non è di rilievo il prolungamento dei termini di giacenza postale disposto
dalla reclamante medesima per tutti gli atti giudiziari inviatile (citazione
all’udienza, verbale d’udienza e sentenza, act. V-VII);
che
infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica dell’atto raccomandato
il settimo giorno di giacenza postale vale anche nel caso in cui il
destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio
postale (DTF 123 III 493, consid. 1; sentenza
della CEF 14.2018.106 del 2 maggio 20219 consid. 3 e i rinvii), poiché il
destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge;
che
di conseguenza la censura implicita di mancata notifica degli atti giudiziari
va respinta e l’irricevibilità del reclamo confermata;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni che non è quindi incorsa in spese
in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 207'747.01,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).