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Decisione

14.2023.4

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Finzione di notifica

21 giugno 2023Italiano5 min

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.4

Lugano

21 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.5342 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 novembre 2022

dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 207'747.01 complessivi oltre agli interessi di mora;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

novembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

all’udienza del 1° dicembre 2022 si è presentata solo la convenuta;

che

statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore

ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–

e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della convenuta;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un “reclamo” del 17 gennaio 2023 per comunicare “come

informativa” di non avere ricevuto la convocazione né

gli atti della causa;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che in concreto la decisione va reputata

notificata alla RE 1 già il 9 dicembre 2022, ovvero il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF), avvenuto il 2 dicembre 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.__________, act. VII);

che il

termine d’impugnazione di dieci giorni è pertanto scaduto martedì 19 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023:

art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024;

Considerandi

che

presentato solo il 17 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è ovviamente

tardivo e pertanto irricevibile;

che

la reclamante si avvale invero implicitamente di non aver ricevuto la decisione

impugnata, senza però spiegare né come né quando ne ha avuto conoscenza;

che

giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC citato in precedenza, in caso d’invio

postale raccomandato non ritirato, la notificazione si

considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttu­oso,

sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazio­ne (art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC);

che

nella fattispecie la RE 1 doveva all’evidenza aspettarsi sia la convocazione

all’udienza sia gli altri atti giudiziari, compresa la decisione impugnata,

avendo lei stessa adito la Pretura con l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sen­tenze della CEF 14.2017.15 del 17 marzo

2017.

e 14.2017.119 del 16 novembre 2017);

che

non è di rilievo il prolungamento dei termini di giacenza postale disposto

dalla reclamante medesima per tutti gli atti giudiziari inviatile (citazione

all’udienza, verbale d’udienza e sentenza, act. V-VII);

che

infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica dell’atto raccomandato

il settimo giorno di giacenza postale vale anche nel caso in cui il

destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio

postale (DTF 123 III 493, consid. 1; sentenza

della CEF 14.2018.106 del 2 maggio 20219 consid. 3 e i rinvii), poiché il

destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge;

che

di conseguenza la censura implicita di mancata notifica degli atti giudiziari

va respinta e l’irricevibilità del reclamo confermata;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni che non è quindi incorsa in spese

in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 207'747.01,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).