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Decisione

14.2023.40

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 giugno 2023Italiano8 min

5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'638.70

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.40

Lugano

7 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1086 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )

giudicando sul reclamo 31 marzo 2023 presentato il 7 aprile dall’RE 1

contro la decisione emessa il 29 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 27

febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'638.70

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 29 marzo 2023

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal 30 marzo 2023 alle ore 10:00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

13 aprile 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 31 marzo 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 7

aprile 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame, in sede di concessione dell’effetto sospensivo la Camera ha già

verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’or­dine di pagamento di fr. 17'860.–

dato dalla reclamante alla sua banca (__________) il 6 aprile 2023 è stato

accreditato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione l’11 aprile e ha permesso di

estinguere l’esecuzione che ha portato al fallimento, dopo la pronuncia del

fallimento, ma prima della scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1),

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – pure in sede di concessione dell’effetto

sospensivo la Camera ha appurato che nei confronti dell’escussa

erano in corso altre 14 esecuzioni per poco più di fr. 38'000.–, di cui

tre (per quasi fr. 8'300.– complessivi) avevano superato lo stadio

preliminare. Nel frattempo la reclamante ha estinto anche quelle tre esecuzioni

(per oltre fr. 8'000.– complessivi), sicché i suoi pagamenti dopo la

pronuncia del fallimento ammontano a più di fr. 26'000.–, a fronte di un

saldo esecutiva attuale di meno di fr. 40'000.–. D’altronde non

risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 29 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).