14.2023.41
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese disponibilità sufficienti per pagare i crediti posti in esecuzione
29 settembre 2023Italiano4 min
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.41
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cinquantadue cause SO.2022.145/156/160/162/164/166/168/181-202/206/233-251/264/269/271
(rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze del 14 novembre
2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami presentati da RE 1 l’8 e 17 aprile 2023 contro
le decisioni emesse tra il 20 marzo e l’11 aprile 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che in ambedue i reclami RE 1 contesta le decisioni del Giudice di
pace (di cui allega un solo esemplare al primo ricorso e nessuno al secondo)
allegando di non aver mai ricevuto “alcun estratto di quanto pagato” e
dichiarando di mal capire perché le “posizioni citate” non sono state onorate;
ch’egli
pare misconoscere che spettava a lui dimostrare il pagamento o l’estinzione dei
crediti posti in esecuzione con documenti assolutamente
chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30
del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c, consid. 7.1, con rimandi);
che
“in aggiunta” il reclamante asserisce che presso la sede di Locarno dell’UE sono
depositate le pigioni incassate dall’amministrazione coatta, a suo dire
certamente sufficienti al pagamento delle somme poste in esecuzione;
ch’egli
non produce però alcun documento a sostegno delle sue affermazioni, le quali
non possono pertanto ritenersi comprovate nel senso dell’art. 81 LEF;
che
del resto è dubbio che il ricavo realizzato dalla sede di Locarno possa essere
impiegato per pagare esecuzioni gestite dalla sede di Lugano, specie perché le
esecuzioni in corso a Locarno risultano tutte tendere alla realizzazione di
pegni immobiliari, sicché il prodotto delle pigioni può servire solo al
pagamento dei creditori ipotecari;
che
infine – afferma il reclamante – il saldo del suo conto postale basta
certamente a pagare i crediti fatti valere dall’istante;
che
secondo il citato art. 81 LEF l’istanza di rigetto può essere respinta solo se
l’escusso ha provato di aver effettivamente pagato il credito posto in
esecuzione, non bastando la sola esistenza di disponibilità sufficienti a tale
scopo;
che
nulla impedisce del resto al reclamante di far capo al suo conto postale in
ogni tempo per versare su quello dell’UE o presso i suoi sportelli la somma
necessaria a pagare tutti i debiti in questione
(indicando precisamente il numero delle relative esecuzioni), ciò che ne
determinerà l’estinzione (art. 12 cpv. 2 LEF);
che
nel frattempo i reclami vanno respinti;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 19'150.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
Fatti
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerandi
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. I reclami sono respinti.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).