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Decisione

14.2023.41

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese disponibilità sufficienti per pagare i crediti posti in esecuzione

29 settembre 2023Italiano4 min

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.41

Lugano

29 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cinquantadue cause SO.2022.145/156/160/162/164/166/168/181-202/206/233-251/264/269/271

(rigetto defini­tivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze del 14 novembre

2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sui reclami presentati da RE 1 l’8 e 17 aprile 2023 contro

le decisioni emesse tra il 20 marzo e l’11 aprile 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che in ambedue i reclami RE 1 contesta le decisioni del Giudice di

pace (di cui allega un solo esemplare al primo ricorso e nessuno al secondo)

allegando di non aver mai ricevuto “alcun estratto di quanto pagato” e

dichiarando di mal capire perché le “posizioni citate” non sono state onorate;

ch’egli

pare misconoscere che spettava a lui dimostrare il pagamento o l’estinzione dei

crediti posti in esecuzione con documenti assolutamente

chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30

del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c, consid. 7.1, con rimandi);

che

“in aggiunta” il reclamante asserisce che presso la sede di Locarno dell’UE sono

depositate le pigioni incassate dall’amministra­zione coatta, a suo dire

certamente sufficienti al pagamento delle somme poste in esecuzione;

ch’egli

non produce però alcun documento a sostegno delle sue affermazioni, le quali

non possono pertanto ritenersi comprovate nel senso dell’art. 81 LEF;

che

del resto è dubbio che il ricavo realizzato dalla sede di Locar­no possa essere

impiegato per pagare esecuzioni gestite dalla sede di Lugano, specie perché le

esecuzioni in corso a Locarno risultano tutte tendere alla realizzazione di

pegni immobiliari, sicché il prodotto delle pigioni può servire solo al

pagamento dei creditori ipotecari;

che

infine – afferma il reclamante – il saldo del suo conto postale basta

certamente a pagare i crediti fatti valere dall’istante;

che

secondo il citato art. 81 LEF l’istanza di rigetto può essere respinta solo se

l’escusso ha provato di aver effettivamente pagato il credito posto in

esecuzione, non bastando la sola esistenza di disponibilità sufficienti a tale

scopo;

che

nulla impedisce del resto al reclamante di far capo al suo conto postale in

ogni tempo per versare su quello dell’UE o presso i suoi sportelli la somma

necessaria a pagare tutti i debiti in questione

(indicando precisamente il numero delle relative esecuzioni), ciò che ne

determinerà l’estinzione (art. 12 cpv. 2 LEF);

che

nel frattempo i reclami vanno respinti;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 19'150.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

Fatti

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Considerandi

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. I reclami sono respinti.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).