14.2023.45
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa della circolazione. Conversione in lavoro sociale tranne che per spese e interessi di mora. Tasse di sollecito e d’incasso
29 settembre 2023Italiano15 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
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RE 1
Incarto n.
14.2023.45
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 3/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 22 febbraio 2023 dal
Cantone Grigioni, Coira
(rappresentato dall’Amministrazione delle finanze,
Coira)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 17 aprile 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 21 marzo 2022 la Procura pubblica dei Grigioni
ha condannato RE 1 al pagamento di una multa
di fr. 500.– per violazione delle norme della circolazione stradale,
oltre a fr. 100.– per “disborsi
in contanti (spese di polizia)” e fr. 290.– per “tassa di giustizia”,
per un totale di fr. 890.–. La multa è stata convertita in lavoro sociale,
sicché il nuovo saldo ammonta a fr. 390.–. Dopo un primo sollecito ne è stato
inoltrato un secondo il 23 novembre 2022 ove venivano addebitati, oltre al residuo
di fr. 390.–, interessi di mora di fr. 13.61 dal 24 novembre 2022 e la
tassa di sollecito di fr. 30.–, per complessivi fr. 43.60 arrotondati.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 390.– oltre agli interessi del 4% dal 6 gennaio 2023 (indicando quale causa
del credito la “Rechnungs nr. 3105000040100263103;
Staatsanwaltschaft; Debitoren nr. 310504.269095 CHF 890.00; incl. Pagamenti CHF
-500.00”), fr. 43.60 (per “Mahngebühr und Zins (bis 24.11.2022) (6734415)”) e fr. 100.– (per “Betreibungsgebühr”).
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 1° febbraio 2023 il Cantone Grigioni ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2023. Nella replica
del 22 febbraio 2023 il Cantone Grigioni ha confermato la sua domanda.
D. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta
per fr. 390.– “più interessi
di ritardo al 4%, oltre la tassa di richiamo di CHF 30.00 e la tassa per le spese
del precetto esecutivo di CHF 100.00 ed in aggiunta le spese del precetto esecutivo
di CHF 53.30”, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2023 per ottenere l’accoglimento
parziale dell’istanza “subordinatamente
all’applicazione di una pena sostitutiva/detentiva”, l’assenza
di assegnazione di “ulteriori tasse,
indennità e ripetibili” e la “verifica della corrispondenza avvenuta tra il giudice
di pace e l’Amministrazione grigionese, rispettivamente la prova che questa non
abbia preso posizione alle osservazioni della convenuta”. Entro il termine assegnatole la controparte non ha presentato osservazioni
al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG)
senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta
in concreto a RE 1 il 18 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì
28 aprile. Presentato brevi manu il 24 aprile 2023, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo
(DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.
4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto d’accusa passato
in giudicato costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo
residuo di fr. 390.– oltre agli interessi di mora del 4% e ha altresì accolto
l’istanza per la tassa di richiamo di fr. 30.–, il “Betreibungsgebühr” di
fr. 100.– e per le spese d’esecuzione di fr. 53.30.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole che il Giudice di pace non abbia trasmesso all’istante le
osservazioni all’istanza in cui chiedeva di commutare lo scoperto di fr. 590.–
(recte fr. 390.–) in pena detentiva, ovvero l’"unica opzione praticabile", poiché è al beneficio dell’assistenza sociale,
ridotta di fr. 300.– per il 2023, ed è indebitata per le spese di malattia,
sicché non ha di fatto alcun margine di manovra finanziario o importo libero
per pagare a rate la somma posta in esecuzione (come ipotizzato dal primo
giudice). In definitiva la reclamante ribadisce in questa sede la richiesta di sostituire
lo scoperto della fattura con una pena detentiva, di non prelevare spese supplementari
e di verificare che le sue osservazioni all’istanza
siano state effettivamente trasmesse alla controparte e che la stessa non abbia
preso posizione.
4.1 Il
Giudice di pace ha invero notificato al Cantone le osservazioni della convenuta
con ordinanza del 19 febbraio 2023, impartendogli un termine di venti giorni
per presentare un’eventuale replica, facoltà di cui l’istante ha fatto uso per
il tramite di uno scritto del 22 febbraio 2023, in cui ha ribadito che dall’importo
totale fatturato di fr. 890.– era stata
dedotta la multa di fr. 500.– in ragione del lavoro sociale prestato da RE 1 e che il saldo
di fr. 390.– richiesto nell’istanza corrispondeva unicamente alle spese
della Procura pubblica.
4.2 Il
problema è che il Giudice di pace non ha notificato
la replica alla convenuta, assegnandole un termine per presentare un’eventuale
duplica. Ha quindi violato il principio
della parità di trattamento (detto anche in questo frangente principio
della parità delle armi). In linea di massima, la violazione del diritto di
essere sentito di una parte (art. 53 CPC) è sanzionato con la nullità della
decisione e il rinvio della causa al primo giudice per ultimazione dell’istruttoria
ed emanazione di un nuovo giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, l’istante si è
limitato a ribadire quanto aveva già esposto nell’istanza. I diritti di
difesa della convenuta non sono quindi stati lesi, poiché ella ha avuto modo di esprimersi su tutti gli argomenti dell’istante
nelle sue osservazioni. Non ha d’altronde diritto a una risposta ai suoi
rilievi, giacché l’istante ha la facoltà, ma non l’obbligo, d’inoltrare una
replica. Siccome il vizio di procedura non ha avuto alcun influsso sulla
procedura, non sussiste alcun interesse degno di protezione all’annullamento
della decisione impugnata (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza
4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2).
Il
Giudice di pace è tuttavia invitato in futuro a osservare le regole di
procedura e a leggere in proposito la sentenza 14.2021.84 del 22 novembre 2021
consid. 5-5.2.
5. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce un valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando
che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 176 consid. 4.2.1). Un decreto d’accusa è parificato per legge a una sentenza
passata in giudicato – ossia a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF – ove l’imputato non abbia pre-sentato una valida e tempestiva opposizione
e ciò per gli importi ivi contenuti, comprese le spese procedurali (sentenza della
CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.2 con rinvii).
5.1 Nella
fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che il decreto d’accusa emesso
il 14 marzo 2022 dalla Procura pubblica dei Grigioni accluso all’istanza vale
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non solo per la multa di fr. 500.–,
ma anche per i disborsi in contanti di fr. 100.– e la tassa di giustizia
di fr. 290.–, che RE 1 è stata esplicitamente condannata a pagare. Ella
non contesta neppure che il lavoro sociale da lei prestato ha estinto solo la
multa, ma non le spese procedurali né gl’interessi di mora legali, cui il
rigetto dell’opposizione si estende quali accessori della pretesa principale
stabilita nella decisione (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4) al tasso stabilito
dalla legge. D’altronde, né il Giudice di pace né la scrivente Camera sono competenti
per convertire spese procedurali in pena detentiva (per la multa, si veda la sentenza
della CEF 14.2015.208 del 21 gennaio 2016 consid. 6.2). Il suo compito si limita
alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto (v. sopra consid. 2); ciò che
è il caso per i fr. 390.– indicati nel decreto d’accusa passato in giudicato
e per gl’interessi di mora. Su questo punto la sentenza impugnata non presta il
fianco alla critica.
5.2 Per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta a un’esecuzione volta all’incasso di una tassa di diffida o
di sollecito l’istante deve produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n.
2 LEF, che stabilisce tale tassa (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4), cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi perlomeno l’ammontare
della tassa e, se manca qualsiasi indicazione sulla natura
decisionale della diffida, i rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2023. 46/47 del 7 agosto 2023 consid. 5, con i
rinvii). Nel caso in esame, la decisione impugnata non risulta manifestamente
carente laddove si estende alla tassa del
secondo sollecito di fr. 30.–, poiché l’istante ha prodotto tale
sollecito, del 23 novembre 2022, il quale sia per la sua intestazione (“2. sollecito”), sia per la designazione del genere di
spesa (“Tassa
di sollecito”), pare
rivestire a prima vista le caratteristiche di una decisione amministrativa ai
sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF (per un caso analogo si veda la sentenza della
CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.3), peraltro
fondata sull’art. 37 dell’ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale e sulla
decisione del dipartimento delle finanze e dei comuni del 4 gennaio 2022, il
cui estratto è allegato all’istanza di rigetto.
5.3 Per contro l’istante non ha prodotto alcuna decisione in merito alla
tassa d’incasso di fr. 100.– relativa all’allestimento della
domanda di esecuzione (“Betreibungsgebühr”) indicata solo nel precetto ese-cutivo. È quindi manifestamente carente
la decisione impugnata laddove estende il rigetto a tale tassa. Che anche la
stessa sia prevista dalla summenzionata ordinanza del 4 gennaio 2022 non muta
la conclusione. Non è infatti sufficiente basarsi sugli articoli di legge che
prevedono la tassa, senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro
applicabilità nel caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenze della CEF 14.2019.237
del 6 maggio 2020 consid. 6.2 e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale
della procedura di rigetto (sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo
di rigetto è indispensabile. L’istanza andava quindi respinta su questo punto.
5.4 La determinazione e
l’attribuzione delle spese esecutive sono decise
dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362
consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14. 2022.55
del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in linea di massima in funzione
dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Un rigetto dell’opposizione (anche) per le spese esecutive non inficia
però la decisione, ma è solo superfluo (DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza
della CEF 14.2014.241 dell’11 aprile 2016 consid. 5.1).
Visto che in concreto la decisione impugnata deve in ogni caso essere
riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da
stralciare dall’importo per cui concede il rigetto.
6. In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), come le ripetibili (di prima sede), determinate in virtù dell’art.
11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
6.1 In
prima sede, la convenuta risulta integralmente soccombente tranne che per la tassa d’incasso di fr. 100.– (sopra
consid. 5.3) e deve pertanto sopportare l’80% della tassa di giustizia di fr. 50.–
(fr. 100.– ÷ fr. 520.–). La
questione delle spese esecutive (sopra consid. 5.4) non ha influsso
sulla decisione e non va dunque presa in considerazione per la fissazione delle
spese giudiziarie. L’istante, che non è
patrocinato da un avvocato, non ha diritto a un’indennità d’inconvenienza
poiché non ha motivato la sua richiesta quantificata
in fr. 200.– (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Può quindi essere
nuovamente lasciata aperta la questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere
un’indennità d’inconvenien-za, che secondo il Messaggio del Consiglio federale
relativo a tale norma è anzitutto destinata a garantire una certa compensazione
della perdita di guadagno subita da persone che esercitano un’attività
indipendente, oppure se, in ogni caso, spese ripetibili non dovrebbero di
principio essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie attribuzioni
ufficiali, come stabilito dall’art.
68 cpv. 3 LTF (sentenze della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022
consid. 3, 14.2022.21 già citata e
14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4, tutte con riferimento alla 14.2015.50
del 17 luglio 2015 consid. 6).
6.2 Tenuto
conto del fatto che la reclamante appare indigente (percepisce prestazioni dell’assistenza
sociale di fr. 2'041.– mensili) e che
il reclamo non appariva d’acchito integralmente infondato, si prescinde per
questa volta dal prelevare spese
processuali (art. 117 e 118 cpv. 1 lett. b CPC) e si rinuncia anche a porre a carico
dell’istante l’esigua quota residua (20%) per cui risulta soccombente. Giacché
il Cantone Grigioni non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnato,
non si pone invece problema di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza
ridotta in seconda sede.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 520.– (390 + 30 + 100), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 420.– oltre agl’interessi di mora del
4% dal 6 gennaio 2023.
2. Le
spese processuali di fr. 50.– sono poste per fr. 40.– a carico di RE
1 e per il rimanente a carico dell’istante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione
di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto
non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).