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Decisione

14.2023.45

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa della circolazione. Conversione in lavoro sociale tranne che per spese e interessi di mora. Tasse di sollecito e d’incasso

29 settembre 2023Italiano15 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.45

Lugano

29 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 3/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 22 febbraio 2023 dal

Cantone Grigioni, Coira

(rappresentato dall’Amministrazione delle finanze,

Coira)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione

emessa il 17 aprile 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa del 21 marzo 2022 la Procura pubblica dei Grigioni

ha condannato RE 1 al pagamento di una multa

di fr. 500.– per violazione delle norme della circolazione stra­dale,

oltre a fr. 100.– per “disborsi

in contanti (spese di polizia)” e fr. 290.– per “tassa di giustizia”,

per un totale di fr. 890.–. La multa è stata convertita in lavoro sociale,

sicché il nuovo saldo ammonta a fr. 390.–. Dopo un primo sollecito ne è stato

inoltrato un secondo il 23 novembre 2022 ove venivano addebitati, oltre al residuo

di fr. 390.–, interessi di mora di fr. 13.61 dal 24 novembre 2022 e la

tassa di sollecito di fr. 30.–, per complessivi fr. 43.60 arrotondati.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2023 dal­la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di

fr. 390.– oltre agli interessi del 4% dal 6 gennaio 2023 (indicando quale causa

del credito la “Rechnungs nr. 3105000040100263103;

Staatsanwaltschaft; Debitoren nr. 310504.269095 CHF 890.00; incl. Pagamenti CHF

-500.00”), fr. 43.60 (per “Mahngebühr und Zins (bis 24.11.2022) (6734415)”) e fr. 100.– (per “Betreibungsgebühr”).

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo,

con istanza del 1° febbraio 2023 il Cantone Grigioni ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2023. Nella replica

del 22 febbraio 2023 il Cantone Grigioni ha confermato la sua domanda.

D. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta

per fr. 390.– “più interessi

di ritardo al 4%, oltre la tassa di richiamo di CHF 30.00 e la tassa per le spese

del precetto esecutivo di CHF 100.00 ed in aggiunta le spese del precetto esecutivo

di CHF 53.30”, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2023 per ottenere l’accoglimento

parziale dell’istanza “subordinatamente

all’applica­zione di una pena sostitutiva/detentiva”, l’assenza

di assegnazione di “ulteriori tasse,

indennità e ripetibili” e la “verifica della corrispondenza avvenuta tra il giudice

di pace e l’Amministrazione grigionese, rispettivamente la prova che questa non

abbia preso posizione alle osservazioni della convenuta”. Entro il termine assegnatole la controparte non ha presentato osservazioni

al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG)

senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta

in concreto a RE 1 il 18 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì

28 aprile. Presentato brevi manu il 24 aprile 2023, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo

(DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.

4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto d’accusa passato

in giudicato costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo

residuo di fr. 390.– oltre agli interessi di mora del 4% e ha altresì accolto

l’istanza per la tassa di richiamo di fr. 30.–, il “Betreibungsgebühr” di

fr. 100.– e per le spese d’esecuzione di fr. 53.30.

4. Nel

reclamo RE 1 si duole che il Giudice di pace non abbia trasmesso all’istante le

osservazioni all’istanza in cui chiedeva di commutare lo scoperto di fr. 590.–

(recte fr. 390.–) in pena detentiva, ovvero l’"unica opzione praticabile", poiché è al beneficio dell’assistenza sociale,

ridotta di fr. 300.– per il 2023, ed è indebitata per le spese di malattia,

sicché non ha di fatto alcun margine di manovra finanziario o importo libero

per pagare a rate la somma posta in esecuzione (come ipotizzato dal primo

giudice). In definitiva la reclamante ribadisce in questa sede la richiesta di sostituire

lo scoperto della fattura con una pena detentiva, di non prelevare spese supplementari

e di verificare che le sue osservazioni all’i­­stanza

siano state effettivamente trasmesse alla controparte e che la stessa non abbia

preso posizione.

4.1 Il

Giudice di pace ha invero notificato al Cantone le osservazioni della convenuta

con ordinanza del 19 febbraio 2023, impartendogli un termine di venti giorni

per presentare un’eventuale replica, facoltà di cui l’istante ha fatto uso per

il tramite di uno scritto del 22 febbraio 2023, in cui ha ribadito che dall’importo

totale fatturato di fr. 890.– era stata

dedotta la multa di fr. 500.– in ragione del la­voro sociale prestato da RE 1 e che il saldo

di fr. 390.– richiesto nell’istanza corrispondeva unicamente alle spese

della Procura pubblica.

4.2 Il

problema è che il Giudice di pace non ha notificato

la replica alla convenuta, assegnandole un termine per presentare un’eventuale

duplica. Ha quindi violato il principio

della parità di trattamento (det­to anche in questo frangente principio

della parità delle armi). In linea di massima, la violazione del diritto di

essere sentito di una parte (art. 53 CPC) è sanzionato con la nullità della

decisione e il rinvio della causa al primo giudice per ultimazione dell’istruttoria

ed emanazione di un nuovo giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, l’istante si è

limitato a ribadire quanto aveva già esposto nell’istan­­za. I diritti di

difesa della convenuta non sono quindi stati lesi, poiché ella ha avuto modo di esprimersi su tutti gli argomenti dell’istan­­te

nelle sue osservazioni. Non ha d’altronde diritto a una risposta ai suoi

rilievi, giacché l’istante ha la facoltà, ma non l’obbligo, d’in­­oltrare una

replica. Siccome il vizio di procedura non ha avuto alcun influsso sulla

procedura, non sussiste alcun interesse degno di protezione all’annullamento

della decisione impugnata (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza

4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2).

Il

Giudice di pace è tuttavia invitato in futuro a osservare le regole di

procedura e a leggere in proposito la sentenza 14.2021.84 del 22 novembre 2021

consid. 5-5.2.

5. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce un valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando

che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1). Un decreto d’accusa è parificato per legge a una sentenza

passata in giudicato – ossia a un titolo di rigetto definiti­vo giusta l’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF – ove l’imputato non abbia pre-sentato una valida e tempestiva opposizione

e ciò per gli importi ivi contenuti, comprese le spese procedurali (sentenza della

CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.2 con rinvii).

5.1 Nella

fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che il decreto d’accusa emesso

il 14 marzo 2022 dalla Procura pubblica dei Grigioni accluso all’istanza vale

titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione non solo per la multa di fr. 500.–,

ma anche per i disborsi in contanti di fr. 100.– e la tassa di giustizia

di fr. 290.–, che RE 1 è stata esplicitamente condannata a pagare. Ella

non contesta neppure che il lavoro sociale da lei prestato ha estinto solo la

multa, ma non le spese procedurali né gl’interessi di mora legali, cui il

rigetto dell’opposizione si estende quali accessori del­la pretesa principale

stabilita nella decisione (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4) al tasso stabilito

dalla legge. D’altronde, né il Giudice di pace né la scrivente Camera sono competenti

per convertire spe­se procedurali in pena detentiva (per la multa, si veda la sentenza

della CEF 14.2015.208 del 21 gennaio 2016 consid. 6.2). Il suo compito si limita

alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto (v. sopra consid. 2); ciò che

è il caso per i fr. 390.– indicati nel decreto d’accusa passato in giudicato

e per gl’interessi di mora. Su questo punto la sentenza impugnata non presta il

fianco alla critica.

5.2 Per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta a un’e­secuzione volta all’incasso di una tassa di diffida o

di sollecito l’i­stante deve produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n.

2 LEF, che stabilisce tale tassa (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4), cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi perlomeno l’ammon­ta­re

della tassa e, se manca qualsiasi indicazione sulla natura

decisionale della diffida, i rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2023. 46/47 del 7 agosto 2023 consid. 5, con i

rinvii). Nel caso in esame, la decisione impugnata non risulta manifestamente

carente laddo­ve si estende alla tassa del

secondo sollecito di fr. 30.–, poiché l’istante ha prodotto tale

sollecito, del 23 novembre 2022, il quale sia per la sua intestazione (“2. sollecito”), sia per la designazione del genere di

spesa (“Tassa

di sollecito”), pare

rivestire a prima vista le caratteristiche di una decisione amministrativa ai

sensi del­l’art. 80 cpv. 2 LEF (per un caso analogo si veda la sentenza della

CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.3), peraltro

fondata sull’art. 37 dell’ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale e sulla

decisione del dipartimento delle finanze e dei comuni del 4 gennaio 2022, il

cui estratto è allegato all’istanza di rigetto.

5.3 Per contro l’istante non ha prodotto alcuna decisione in merito alla

tassa d’incasso di fr. 100.– relativa all’allestimento della

domanda di esecuzione (“Betreibungsgebühr”) indicata solo nel precetto ese-cutivo. È quindi manifestamente carente

la decisione impugnata laddove estende il rigetto a tale tassa. Che anche la

stessa sia prevista dalla summenzionata ordinanza del 4 gennaio 2022 non muta

la conclusione. Non è infatti sufficiente basarsi sugli articoli di legge che

prevedono la tassa, senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro

applicabilità nel caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenze della CEF 14.2019.237

del 6 maggio 2020 consid. 6.2 e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale

della procedura di rigetto (sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo

di rigetto è indispensabile. L’istanza andava quindi respinta su questo punto.

5.4 La determinazione e

l’attribuzione delle spese esecutive sono decise

dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362

consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14. 2022.55

del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in linea di massima in funzione

dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Un rigetto dell’opposizione (anche) per le spese esecutive non inficia

però la decisione, ma è solo superfluo (DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza

della CEF 14.2014.241 dell’11 apri­le 2016 consid. 5.1).

Visto che in concreto la decisione impugnata deve in ogni caso essere

riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da

stralciare dall’importo per cui concede il rigetto.

6. In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), come le ripetibili (di prima sede), determinate in virtù dell’art.

11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza

parziale recipro­ca (art. 106 cpv. 2 CPC).

6.1 In

prima sede, la convenuta risulta integralmente soccombente tranne che per la tassa d’incasso di fr. 100.– (sopra

consid. 5.3) e deve pertanto sopportare l’80% della tassa di giustizia di fr. 50.–

(fr. 100.– ÷ fr. 520.–). La

questione delle spese esecutive (sopra consid. 5.4) non ha influsso

sulla decisione e non va dunque presa in considerazione per la fissazione delle

spese giudiziarie. L’istan­te, che non è

patrocinato da un avvocato, non ha diritto a un’inden­nità d’inconvenienza

poiché non ha motivato la sua richiesta quantificata

in fr. 200.– (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Può quindi essere

nuovamente lasciata aperta la questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere

un’indennità d’inconvenien-za, che secondo il Messaggio del Consiglio federale

relativo a tale norma è anzitutto destinata a garantire una certa compensazione

della perdita di guadagno subita da persone che esercitano un’attività

indipendente, oppure se, in ogni caso, spese ripetibili non dovrebbero di

principio essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie attribuzioni

ufficiali, come stabilito dall’art.

68 cpv. 3 LTF (sentenze della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022

consid. 3, 14.2022.21 già citata e

14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4, tutte con riferimento alla 14.2015.50

del 17 luglio 2015 consid. 6).

6.2 Tenuto

conto del fatto che la reclamante appare indigente (percepisce prestazioni dell’assistenza

sociale di fr. 2'041.– mensili) e che

il reclamo non appariva d’acchito integralmente infondato, si pre­scinde per

questa volta dal prelevare spese

processuali (art. 117 e 118 cpv. 1 lett. b CPC) e si rinuncia anche a porre a carico

del­l’istante l’esigua quota residua (20%) per cui risulta soccombente. Giacché

il Cantone Grigioni non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnato,

non si pone invece problema di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza

ridotta in seconda sede.

7. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 520.– (390 + 30 + 100), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 420.– oltre agl’interessi di mora del

4% dal 6 gennaio 2023.

2. Le

spese processuali di fr. 50.– sono poste per fr. 40.– a carico di RE

1 e per il rimanente a carico dell’istante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione

di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto

non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).