14.2023.46
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta alla fonte. Tassa di diffida
7 agosto 2023Italiano9 min
le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 25 aprile 2023
Source ti.ch
Incarti n.
14.2023.46
14.2023.47
Lugano
7 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.79/2023 e SO.80/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanze 6
aprile 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 25 aprile 2023 presentati dallo Stato del
Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 20 aprile 2023 dal Giudice di pace
supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con “diffide di
pagamento” del 15 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021
indirizzate alla CO 1, la Divisione delle contribuzioni ha constatato il
mancato pagamento d’“imposte alla
fonte dovute” rispettivamente di fr. 1'142.50 e
di fr. 98.25 con la seguente avvertenza:
“vi
invitiamo a versarci gli importi di cui sopra, entro 10 giorni da oggi, mediante la polizza annessa. Decorso
infruttuoso tale termine procederemo all’incasso in via esecutiva. La procedura
non potrà essere differita o sospesa neppure in caso di versamenti parziali.
Non verranno spedite altre diffide. Eventuali reclami non sospendono l’obbligo del pagamento. Se dalla decisione su
reclamo risultasse una diminuzione dell’importo dovuto, l’eccedenza
verrà restituita d’ufficio”.
Fatti
B. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 22 e il 23 settembre
2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone
Ticino ha escusso l’CO 1 per l’incasso di due tasse di diffide di fr. 50.–
ognuna, del 15 e del 17 dicembre 2021 (recanti lo stesso numero di riferimento:
302.58.150.5f), relative alle
imposte alla fonte appena menzionate.
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del
6 aprile 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
D. Statuendo con decisioni separate del 14 aprile 2023, rettificate il 20
aprile 2023, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze, ponendo a
carico dell’istante in entrambe le procedure le spese processuali di fr. 50.–.
E. Contro
le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 25 aprile 2023
per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle
istanze, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, i reclami non sono stati notificati alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in
entrambi i casi la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone
Ticino il 21 aprile 2023, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 1°
maggio, che è festivo (Festa del lavoro, art. 1 della legge ticinese
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per
cui le scadenze sono state riportate a martedì 2 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per
il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati il 25 aprile 2023 (data del timbro
postale), i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.
1.2
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e oppongono le stesse parti, sicché
si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze per il
motivo che la documentazione prodotta dall’istante era manifestamente
incompleta (senza precisare quanto mancava) e come tale non costituiva valido
supporto alle richieste di rigetto dell’opposizione.
4.
Nei
reclami lo Stato del Cantone Ticino sostiene invece che le diffide prodotte,
munite del timbro di passaggio in giudicato, siano idonee all’ottenimento del
rigetto dell’opposizione. Rammenta di aver indirizzato alla CO 1 due diffide
per il mancato pagamento degl’interessi di ritardo dell’imposta alla fonte del
2020.
di fr. 98.25 e dell’imposta alla fonte del 2° trimestre del 2021 di fr. 1'1420.50,
e che giusta l’art. 242 cpv. 3 della Legge tributaria (LT, RL 640.100) in
caso d’inosservanza del termine di pagamen-to per ogni diffida è percepita una
tassa stabilita dal Consiglio di Stato in fr. 50.– secondo l’art. 21 cpv.
1.
del Regolamento della legge tributaria (RLT, RL 640.110).
5.
Il
reclamante misconosce che per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta a un’esecuzione volta all’incasso di una tassa di diffida è
necessario produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che
stabilisce tale tassa, cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi
perlomeno l’ammontare della tassa (sentenze della
CEF 14.2022.72 del 23 novembre 2022 consid. 6.2, 14.2022. 18 del 13 luglio 2022 consid. 5.4, 14.2022.17 dell’11
luglio 2022 consid. 5.4 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4,
massimato in RtiD 2018 I 769 n. 40c) e i rimedi giuridici (14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 666 n. 38c, consid. 6.5, 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019
consid. 6.3 e 14.2019. 144 del 25
novembre 2019 consid. 5.2). Nel caso di specie, le diffide di pagamento
prodotte dall’istante (doc. B) non menzionano le tasse di fr. 50.– poste
in esecuzione, ma solo l’importo degli scoperti (fr. 98.25 e fr. 1'1420.50)
oggetto della diffida. Di conseguenza, a prescindere dall’attestazione di
passaggio in giudicato, peraltro fuori luogo su atti che non contengono alcuna
decisione, le diffide di pagamento agli atti non sono assimilabili a una
decisione amministrativa esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che ponga
la tassa di diffida, debitamente indicata, a carico del contribuente e indichi
la via di ricorso con cui tale decisione può essere contestata.
Non
è d’altronde sufficiente basarsi sugli articoli di legge che prevedono la tassa,
senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro applicabilità nel
caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre
2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3;
Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6.
ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale della procedura di rigetto
(sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo di rigetto è
indispensabile. Ne segue che, come genericamente accertato dal primo giudice,
la documentazione prodotta dall’istante è manifestamente incompleta, poiché non
comprende decisioni esecutive che pongano a carico dell’escusso le tasse poste
in esecuzione. Di conseguenza, le decisioni impugnate non prestano il fianco
alla critica, sicché i reclami vanno respinti.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la contro-parte, cui i reclami non sono stati notificati per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le
cause di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.079.2023
(inc. 14.2023.46) è respinto.
2. Il
reclamo nella causa SO.080.2023 (inc. 14.2023.47) è respinto.
3. Le
spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 80.–,
sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).