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Decisione

14.2023.46

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta alla fonte. Tassa di diffida

7 agosto 2023Italiano9 min

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 25 aprile 2023

Source ti.ch

Incarti n.

14.2023.46

14.2023.47

Lugano

7 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.79/2023 e SO.80/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanze 6

aprile 2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 25 aprile 2023 presentati dallo Stato del

Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 20 aprile 2023 dal Giudice di pace

supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con “diffide di

pagamento” del 15 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021

indirizzate alla CO 1, la Divisione delle contribuzioni ha constatato il

mancato pagamento d’“imposte alla

fonte dovute” rispettivamente di fr. 1'142.50 e

di fr. 98.25 con la seguente avvertenza:

“vi

invitiamo a versarci gli importi di cui sopra, entro 10 gior­ni da oggi, mediante la polizza annessa. Decorso

infruttuoso tale termine procederemo all’incasso in via esecutiva. La procedura

non potrà essere differita o sospesa neppure in caso di versamenti parziali.

Non verranno spedite altre diffide. Eventuali reclami non sospendono l’obbligo del pagamento. Se dalla decisione su

reclamo risultasse una diminuzione dell’importo dovuto, l’eccedenza

verrà restituita d’ufficio”.

Fatti

B. Con

precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 22 e il 23 settembre

2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone

Ticino ha escusso l’CO 1 per l’incas­­so di due tasse di diffide di fr. 50.–

ognuna, del 15 e del 17 dicembre 2021 (recanti lo stesso numero di riferimento:

302.58.150.5f), relative alle

imposte alla fonte appena menzionate.

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del

6 aprile 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

D. Statuendo con decisioni separate del 14 aprile 2023, rettificate il 20

aprile 2023, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze, ponendo a

carico dell’istante in entrambe le procedure le spese processuali di fr. 50.–.

E. Contro

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 25 aprile 2023

per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle

istanze, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, i reclami non sono stati notificati alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in

entrambi i casi la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone

Ticino il 21 aprile 2023, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 1°

maggio, che è festivo (Festa del lavoro, art. 1 della legge ticinese

concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per

cui le scadenze so­no state riportate a martedì 2 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati il 25 aprile 2023 (data del timbro

postale), i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.

1.2

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e oppongono le stesse parti, sicché

si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace supplente ha respinto le istanze per il

motivo che la documentazione prodotta dall’istante era manifestamente

incompleta (senza precisare quanto manca­va) e come tale non costituiva valido

supporto alle richieste di rigetto dell’opposizione.

4.

Nei

reclami lo Stato del Cantone Ticino sostiene invece che le diffide prodotte,

munite del timbro di passaggio in giudicato, siano idonee all’ottenimento del

rigetto dell’opposizione. Rammenta di aver indirizzato alla CO 1 due diffide

per il mancato pagamento degl’interessi di ritardo dell’imposta alla fonte del

2020.

di fr. 98.25 e dell’imposta alla fonte del 2° trimestre del 2021 di fr. 1'1420.50,

e che giusta l’art. 242 cpv. 3 della Legge tributaria (LT, RL 640.100) in

caso d’inosservanza del termine di pagamen­-to per ogni diffida è percepita una

tassa stabilita dal Consiglio di Stato in fr. 50.– secondo l’art. 21 cpv.

1.

del Regolamento della legge tributaria (RLT, RL 640.110).

5.

Il

reclamante misconosce che per ottenere il rigetto definitivo del­l’opposizione

interposta a un’esecuzione volta all’incasso di una tassa di diffida è

necessario produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che

stabilisce tale tassa, cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi

perlomeno l’ammontare della tassa (sentenze della

CEF 14.2022.72 del 23 novembre 2022 consid. 6.2, 14.2022. 18 del 13 luglio 2022 consid. 5.4, 14.2022.17 dell’11

luglio 2022 consid. 5.4 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4,

massimato in RtiD 2018 I 769 n. 40c) e i rimedi giuridici (14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 666 n. 38c, consid. 6.5, 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019

consid. 6.3 e 14.2019. 144 del 25

novembre 2019 consid. 5.2). Nel caso di specie, le dif­fide di pagamento

prodotte dall’istante (doc. B) non menzionano le tasse di fr. 50.– poste

in esecuzione, ma solo l’importo degli scoperti (fr. 98.25 e fr. 1'1420.50)

oggetto della diffida. Di conseguenza, a prescindere dall’attestazione di

passaggio in giudicato, peraltro fuori luogo su atti che non contengono alcuna

decisione, le diffide di pagamento agli atti non sono assimilabili a una

decisione amministrativa esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che ponga

la tassa di diffida, debitamente indicata, a carico del contribuente e indichi

la via di ricorso con cui tale decisione può essere contestata.

Non

è d’altronde sufficiente basarsi sugli articoli di legge che prevedono la tassa,

senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro applicabilità nel

caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre

2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3;

Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6.

ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale della procedura di riget­to

(sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo di rigetto è

indispensabile. Ne segue che, come genericamente accertato dal primo giudice,

la documentazione prodotta dall’istante è manifestamente incompleta, poiché non

comprende decisioni esecutive che pongano a carico dell’escusso le tasse poste

in esecuzione. Di conseguenza, le decisioni impugnate non prestano il fianco

alla critica, sicché i reclami vanno respinti.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la contro-parte, cui i reclami non sono stati notificati per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le

cause di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.079.2023

(inc. 14.2023.46) è respinto.

2. Il

reclamo nella causa SO.080.2023 (inc. 14.2023.47) è respinto.

3. Le

spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 80.–,

sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).