Lexipedia

Decisione

14.2023.48

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Delibera dell’assemblea generale della società anonima escussa sulla remunerazione in parte retroattiva a favore del presidente del CdA non portata all’ordine del giorno. Nullità del titolo di rigetto

8 novembre 2023Italiano19 min

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 35'000.–

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.48

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.85 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa

con istanza 3 febbraio 2023 da

RE 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

1 __________)

giudicando sul reclamo del 26 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 aprile 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato amministratore unico della __________ SA di Lugano dal

6 agosto 2012 al 24 novembre 2015, società che, il 18 aprile 2018, ha

trasferito la sede a __________ (VS), cambiato la ragione sociale in CO 1 e

designato RE 1 come presidente del Consiglio d’amministrazione (CdA), composto

oltre a lui del membro PI 1 (anche lui ex amministratore unico). In occasione

dell’assemblea generale stra­ordinaria dell’CO

1 del 29 novembre 2019 (convocata con pub­blicazione sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio dell’11 novem-bre 2019), RE 1 ha funto da presidente dell’assem­blea e PI

2 da segretario. Dopo la nomina di quest’ul­timo quale nuovo membro del CdA in

sostituzione di PI 1, il presidente ha proposto “agli azionisti di deliberare in merito ai compensi

degli Amministratori e propo[sto] 1) di remunerare a partire dal mese di dicembre 2019 ciascuno degli Amministratori con

CHF 1'000.00 mensili e 2) di remunerare l’attività pluriennale svolta

finora dal Presidente con complessivi CHF 35'000.00.

L’assem­blea [ha] approva[to] all’unanimità” (punto

2 del verbale). Risulta pu­re accettata una remunerazione di fr. 10'000.–

a favore dell’uscen­­te PI 1 nonché il discarico a favore dei membri del CdA per le attività svolte fino alla data dell’assemblea.

Il 17 marzo

2020 PI 2 è uscito dal CdA e il 18 agosto

2021 RA 1 è subentrato a RE 1 quale amministratore unico della società,

la quale ha ritrasferito la sua sede in Ticino (a __________) il 28 ottobre

2021.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 35'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2019 (indicando quale causa del

credito: “Fattura n. 00987 P

del 31.12.2019 / Verbale AG della società CO 1 del”), fr. 12'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2020 (per “Fattura n. 00988 P del 31.12.2020 / Verbale AG della CO

1 del 29.11.2019”), fr. 6'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 30 giugno 2021 (per “Fattura n. 00989 P del 30.06.2021 / Verbale AG della CO

1 del 29.11.2019”) e fr. 103.30 (per “Spese d’esecuzione”).

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 16 febbraio 2023. Con replica del 6 marzo 2023 e duplica

del 28 marzo 2023, le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni

contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 14 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–

e un’indennità di fr. 300.– a favore della convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ri-petibili. Il 15 maggio

2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 17 aprile 2023, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 27 aprile. Presentato il giorno prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato d’uf­ficio la nullità della delibera assembleare del 29 novembre

2019.

poiché, contrariamente a quanto esige la legge (art. 704b CO

e 706b CO), nella convocazione non figurava all’ordine del giorno la

discussa remunerazione dei membri del CdA né il discarico per il loro operato (ma solamente la “nomina di un nuovo

membro del con­siglio di amministrazione”). Già solo per questo motivo ha respinto l’istanza. Ad ogni modo, il primo giudice ha rilevato che non è di

principio lecito contrarre un debito con sé

stesso, sicché è quantomeno

problematico che RE 1, apparentemente unico azionista presente all’assemblea,

abbia assunto a nome dell’CO 1 un debito verso sé stesso.

D’altronde

il Pretore aggiunto ha rilevato che la convenuta aveva esplicitamente contestato la correttezza dell’adempimento del man­dato dell’ex amministratore, segnatamente in

merito alle carenze nella documentazione contabile e alla distrazione del

patrimonio aziendale, e qualificato come

ingiustificato uno stipendio mensile di fr. 1'000.– per l’amministrazione

di una società non operativa. In effetti, ha rimarcato il primo giudice, dal verbale

dell’assemblea del 6 luglio 2021 emerge che non è stato deliberato il discarico

a favore di RE 1 per l’operato svolto durante il suo periodo in carica come

amministratore unico, che i conti del 2020 non sono stati approvati, che in

quell’anno gli stessi amministratori PI 2 e RE 1 avevano riconosciuto di non

aver svolto attività per la società e quest’ultimo aveva chiesto di

verbalizzare che la stessa per il terzo anno consecutivo chiudeva con un’eccedenza

di debiti. Inoltre, RA 1, poco dopo essere

subentrato a RE 1 come amministratore, con un’e-mail del 4 ottobre 2021 aveva

chiesto delucidazioni e documenti contabili non presenti negli atti societari, mentre

nella convocazione del 26 settembre 2022 all’assemblea generale dell’CO 1

figurava all’ordine del giorno l’azione in responsabilità nei confronti dei

precedenti amministratori, ai quali era stata ingiunta la retrocessione delle

quote dell’CO 1 Srl. Sulla base di quei

riscontri oggettivi, e tenuto conto del suo limitato potere di co­gnizione, il

Pretore aggiunto ha considerato le contestazioni della convenuta

sufficientemente circostanziate, tanto da costituire un altro motivo di

reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta anzitutto la nullità della delibera assembleare del 29

novembre 2019. A mente sua la nomina di un nuovo membro del CdA implica in modo

del tutto naturale la discussione relativa alla sua futura remunerazione, così

co­me quella degli amministratori uscenti, motivo per cui tali aspetti non sono

stati inseriti nell’ordine del giorno. Secondo il reclamante il Pretore

aggiunto avrebbe quindi commesso un formalismo eccessivo (n. 1). Egli evidenzia

inoltre che la nullità nemmeno è stata invocata dall’CO 1 e che l’art. 706b

CO citato dal Pretore aggiunto, sebbene contenga

un elenco dei casi di nullità non esaustivo, si applica semmai ad altre

ipotesi, di gravità eloquente, tra le quali non è menzionata quella in

esame, sicché la delibera sareb­be tutt’al più impugnabile, ma nella

fattispecie nessuna contestazione è stata proposta (n. 3). D’altronde RE 1

rileva di essere stato azionista unico fino all’assemblea del 6 luglio 2021, di

modo che l’assemblea poteva svolgersi nella forma totalitaria, senza obbligo di

convocazione e con piena facoltà di deliberazio­ne su qualsivoglia tema. A

partire dal 6 luglio 2021 è stato invece iscritto il cessionario delle azioni PI

3.

come detentore del 98% del capitale azionario, seppur con intenzionale ritar­do,

vista la sua situazione debitoria (n. 2).

4.1

Il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio

l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF. Non può ovviamente rivestire tale qualità un atto nullo. Tuttavia, la

nullità del­l’obbligo riconosciuto nel titolo di rigetto dev’essere rilevata d’uffi­cio

dal giudice unicamente se appare manifesta (sentenza della CEF sentenza

della CEF 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

75.

ad art. 82 LEF), cioè – di regola – se risulta chiaramente dal titolo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_940/2020

del 27 gennaio 2021 consid. 3.1 e i rinvii; Abbet

in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 115 ad art. 82 LEF) oppure se è notoria o nota al giudice (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 82 LEF), mentre negli

altri casi incombe all’escusso rendere verosimile il motivo di nullità (citata

5A_940/2020; 5A_51/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 del 19

agosto 2019 consid. 3.1.2; Abbet e

Staehelin, op.

cit., loc. cit.). Il

giudice deve limitarsi a un esame sommario (citata 14.2015.118; Staehelin, ibidem), sia in fatto che in

diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3), ciò che gli lascia un certo

potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22

aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è ve-rosimile se sussistono

oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo

invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18

agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin,

op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

4.2

Nel caso

di specie, il fatto che l’escussa non avesse invocato esplicitamente la nullità

della delibera assembleare sul quale l’istante fonda la propria pretesa non

impediva pertanto al Pretore aggiunto di accertarla d’ufficio, giacché l’assenza

di menzione nell’ordine del giorno del tema della remunerazione dei membri del CdA risultava dal verbale del 29 novembre 2019 (doc. E, quarto

paragrafo).

In ogni caso, la convenuta aveva rilevato nelle sue osservazioni (a pag. 4,

penultimo paragrafo) tale mancanza. Che ciò comportasse la nullità della

deliberazione è una questione giuridica che il primo giudice poteva e doveva

esaminare d’ufficio (art. 57 CPC).

4.3

Giusta

l’art. 704b CO (precedentemente art. 700 cpv. 3 CO) nessuna

deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente

iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea

generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un

ufficio di revisione. L’inosservanza di tale norma determina di principio l’annullabilità

della delibera (art. 706a CO) ed eccezionalmente la nullità (art. 706b

CO) in caso di violazione grave ai principi fondamentali, scritti o no, del

diritto delle società. L’elenco dell’art. 706b CO non è esaustivo: vizi

formali gravi e manifesti nell’adozione della decisione possono segnatamente

comportarne la nullità (sentenza del Tribunale federale 4A_516/2016 del 28 agosto

2017, consid. 6; Peter/ Cavadini in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed.

2017, n. 9 ad art. 706b CO; Dubs/Tuffer in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a

ed. 2016, n. 17 ad art. 706b CO). Dubs/ Tuffer (op. cit., n. 18 ad art. 706b) paiono pendere verso la nullità

delle delibere non – o insufficientemente – messe all’ordine del giorno poiché

gli azionisti non presenti all’assemblea potrebbero, senza saperlo, lasciar scadere

il termine d’impugnazione. Del resto, tra le deliberazioni che sopprimono o

limitano i diritti degli azionisti risultanti da norme imperative (giusta l’art.

706b cpv. 2 n. 1 e 2 CO) si citano quelle prese in occasione di un’assemblea

generale convocata tardivamente (Peter/Cavadini, op. cit., n. 11

ad art. 706b), per il motivo ch’essi devono avere la possibilità

concreta di prendervi parte e di esercitare il loro diritto di voto con

cognizione di causa, ciò che non è il caso se l’oggetto non è portato all’ordine

del giorno (in tal senso: Peter/Cavadini, op. cit., n. 15

ad art. 706b).

4.3.1

Il

reclamante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto della prassi e

della dottrina in materia di nullità delle delibere so-cietarie, omettendo di verificare se la sanzione dell’annullabilità sa­rebbe

stata sufficiente alla luce del principio di sussidiarietà e se la nullità era

compatibile con il principio della sicurezza del diritto e nei rapporti commerciali, specie in

considerazione dei tre anni trascorsi dall’adozione della delibera in

questione. Egli misconosce che il

giudice del rigetto è tenuto a procedere a un esame della questione solo

sommario, in fatto e in diritto (sopra consid. 4.1). Con riferimento alla

dottrina appena citata la sua valutazione appare del resto sostenibile, specie

perché il Pretore aggiunto ha inol­tre evidenziato la problematica particolare

nella fattispecie della contrazione da parte del reclamante, apparentemente

unico azio­nista presente, di un debito della società verso sé stesso (v. sotto

consid. 5). Il tempo trascorso non pare poi determinante, poiché il

reclamante ha conservato l’originale del verbale dell’assemblea anche dopo la

revoca del suo mandato (osservazioni a pag. 4 e replica a pag. 5), sicché

appare verosimile che l’azionista maggioritario (apparentemente PI 3, v. sotto

consid. 4.3.3) non ne abbia saputo nulla prima dell’avvio dell’esecuzione.

4.3.2

Che

la nomina di un nuovo membro del CdA indicata nell’ordine del giorno comprendesse la discussione relativa

alla remunerazio­ne del presidente, che contrariamente a quanto da lui

allegato, non risultava uscente, per lo più retroattivamente per diversi anni,

con la somma non indifferente di fr. 35'000.–, è ovviamente una forzatura,

che non merita ascolto. Il fatto che l’ordine del giorno della convocazione all’assemblea

del 22 ottobre 2022 possa essere

insufficientemente dettagliato, come allegato da RE 1, non è tale da

sanare il vizio di quella all’assemblea del 29 novembre 2019.

4.3.3

RE

1.

non ha provato di essere stato

azionista unico fino al 6 luglio 2021. Sta di fatto che non lo era al momento dell’as­semblea

del 29 novembre 2019, come risulta dal punto 1 del verbale: “il Presidente accerta

la presenza in Assemblea, con presentazione dei relativi certificati, del 2% del

capitale sociale, suddiviso in 100 azioni al portatore di nominali CHF 1'000.00

ciascuna” (osservazioni

all’istanza, pag. 3; decisione impugnata, pagg. 2 e 5). Ad ogni modo non era

presente o rappresentato il titolare del 98% delle azioni – verosimilmente PI 3

(istanza, pag. 2 ad 1 e replica, pagg. 4-5, e doc. 1, 3 e 4 relativi ad atti

anteriori all’assem­blea del 29 novembre 2019) – di modo ch’essa non poteva

essere considerata totalitaria nel senso dell’art. 701 cpv. 2 CO e,

contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non poteva validamente

deliberare senza una regolare convocazione degli azionisti.

4.4

Stante quanto sopra esposto, e ricordati

il carattere sommario del-l’esame del giudice del rigetto dell’opposizione e

del conseguente margine d’apprezzamento da riconoscergli (sopra consid. 4.1),

il Pretore aggiunto non risulta aver violato il diritto o accertato i fatti in

modo manifestamente errato laddove ha concluso per la nullità della delibera

relativa alla remunerazione dell’escutente contenu­ta nel verbale prodotto

quale titolo di rigetto. Il reclamo va dunque respinto su questo punto.

5.

Per

abbondanza, va rilevato che il reclamante non si confronta poi direttamente con

la motivazione del Pretore aggiunto secondo cui egli, apparentemente unico

azionista presente all’assemblea, non aveva la facoltà di contrarre un debito per

CO 1 verso sé stes­so. Si limita ad allegare di aver immesso lui stesso tutti i

denari occorrenti alla società, sin dalla sua fondazione quando ancora si

chiamava __________. Ammette però la confusione dei ruo­li. Ora, sono di

principio nulli i negozi giuridici che contravvengono al divieto della doppia

rappresentanza e al divieto di contrarre in nome proprio in ragione del conflitto

d’interessi fra la persona giuridica e l’organo

che la obbliga, perlomeno in assenza di una speciale autorizzazione, espressa o tacita, o di una

ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso rango (DTF

144.

III 390 consid. 5.1; sentenza della CEF 14.2022.115 del 16 febbraio 2023

consid. 5.1). Il reclamo è pertanto infondato, se non

irricevibile, anche sotto questo profilo.

6.

Nelle

circostanze descritte, è inutile esaminare se anche il terzo motivo di

reiezione dell’istanza addotto dal Pretore aggiunto resiste alla critica. Ad

ogni modo, ricordato che, ove l’escusso abbia contestato in modo

sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la

correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito

di un contrat­to bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al proceden­te,

in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio

dell’op­posizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa

(sentenza della CEF 14.2023.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2 e i rinvii),

anche il terzo motivo appare a prima vista sostenibile, non da ultimo perché il

reclamante non ha spiegato quale attività “pluriennale” avesse svolto nell’interesse della società, per

tacere del fatto che è (ri)diventato amministratore unico della società solo

dal 18 aprile 2018 (doc. I e osservazioni all’istanza a pag. 5) e che per il

2020.

ha dichiarato di non aver svolto attività per la società (doc. 18, pag. 3

in alto).

7.

Infine

il reclamante contesta l’iniziativa del primo giudice di attribuire all’CO 1 un’indennità

d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. RA 1 avrebbe infatti

prodotto una gran quantità di documenti che non erano minimamente pertinenti

con l’oggetto della lite, al solo scopo di “gettare fumo negli occhi”

del Pretore aggiunto e di screditare l’istante, intento in cui è riuscito. Egli

si è quindi trovato costretto a dover presentare la sua replica in tempi

brevissimi (dieci giorni) e difendere il suo credito come se si trattasse di una procedura ordinaria. Tale

atteggiamento non me­rita a mente sua tutela né tanto meno un indennizzo,

lo sforzo del­la convenuta essendosi tradotto nell’estrazione di una grande

quantità di fotocopie e nient’altro.

La

censura va accolta, ancorché per un altro motivo. La convenu­ta non ha infatti

formulato alcuna domanda motivata di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza

giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Il Pretore aggiunto ha quindi statuito ultrapetitum (art. 58

cpv. 1 CPC), perciò la sua decisione va annullata su tale punto (cfr. sentenza

della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3). L’CO 1 non subisce alcun

pregiudizio da tale decisione, dal momento

che aveva rinunciato a chiedere un’indennità d’incon­venienza, motivo

per cui il reclamo non le è stato notificato perché potesse esprimersi sulla

questione.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),

che risulta vincente per fr. 300.– su fr. 53'000.– oltre agl’interessi

(e all’indennità di fr. 300.–). Non si pone invece problema d’indennità, la

controparte cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 53'300.–,

supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

“2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico

di RE 1.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).