14.2023.48
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Delibera dell’assemblea generale della società anonima escussa sulla remunerazione in parte retroattiva a favore del presidente del CdA non portata all’ordine del giorno. Nullità del titolo di rigetto
8 novembre 2023Italiano19 min
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 35'000.–
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.48
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.85 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 3 febbraio 2023 da
RE 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1 __________)
giudicando sul reclamo del 26 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 aprile 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato amministratore unico della __________ SA di Lugano dal
6 agosto 2012 al 24 novembre 2015, società che, il 18 aprile 2018, ha
trasferito la sede a __________ (VS), cambiato la ragione sociale in CO 1 e
designato RE 1 come presidente del Consiglio d’amministrazione (CdA), composto
oltre a lui del membro PI 1 (anche lui ex amministratore unico). In occasione
dell’assemblea generale straordinaria dell’CO
1 del 29 novembre 2019 (convocata con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio dell’11 novem-bre 2019), RE 1 ha funto da presidente dell’assemblea e PI
2 da segretario. Dopo la nomina di quest’ultimo quale nuovo membro del CdA in
sostituzione di PI 1, il presidente ha proposto “agli azionisti di deliberare in merito ai compensi
degli Amministratori e propo[sto] 1) di remunerare a partire dal mese di dicembre 2019 ciascuno degli Amministratori con
CHF 1'000.00 mensili e 2) di remunerare l’attività pluriennale svolta
finora dal Presidente con complessivi CHF 35'000.00.
L’assemblea [ha] approva[to] all’unanimità” (punto
2 del verbale). Risulta pure accettata una remunerazione di fr. 10'000.–
a favore dell’uscente PI 1 nonché il discarico a favore dei membri del CdA per le attività svolte fino alla data dell’assemblea.
Il 17 marzo
2020 PI 2 è uscito dal CdA e il 18 agosto
2021 RA 1 è subentrato a RE 1 quale amministratore unico della società,
la quale ha ritrasferito la sua sede in Ticino (a __________) il 28 ottobre
2021.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 35'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2019 (indicando quale causa del
credito: “Fattura n. 00987 P
del 31.12.2019 / Verbale AG della società CO 1 del”), fr. 12'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2020 (per “Fattura n. 00988 P del 31.12.2020 / Verbale AG della CO
1 del 29.11.2019”), fr. 6'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 30 giugno 2021 (per “Fattura n. 00989 P del 30.06.2021 / Verbale AG della CO
1 del 29.11.2019”) e fr. 103.30 (per “Spese d’esecuzione”).
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio
2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 16 febbraio 2023. Con replica del 6 marzo 2023 e duplica
del 28 marzo 2023, le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni
contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 14 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore della convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ri-petibili. Il 15 maggio
2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 17 aprile 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 27 aprile. Presentato il giorno prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato d’ufficio la nullità della delibera assembleare del 29 novembre
2019.
poiché, contrariamente a quanto esige la legge (art. 704b CO
e 706b CO), nella convocazione non figurava all’ordine del giorno la
discussa remunerazione dei membri del CdA né il discarico per il loro operato (ma solamente la “nomina di un nuovo
membro del consiglio di amministrazione”). Già solo per questo motivo ha respinto l’istanza. Ad ogni modo, il primo giudice ha rilevato che non è di
principio lecito contrarre un debito con sé
stesso, sicché è quantomeno
problematico che RE 1, apparentemente unico azionista presente all’assemblea,
abbia assunto a nome dell’CO 1 un debito verso sé stesso.
D’altronde
il Pretore aggiunto ha rilevato che la convenuta aveva esplicitamente contestato la correttezza dell’adempimento del mandato dell’ex amministratore, segnatamente in
merito alle carenze nella documentazione contabile e alla distrazione del
patrimonio aziendale, e qualificato come
ingiustificato uno stipendio mensile di fr. 1'000.– per l’amministrazione
di una società non operativa. In effetti, ha rimarcato il primo giudice, dal verbale
dell’assemblea del 6 luglio 2021 emerge che non è stato deliberato il discarico
a favore di RE 1 per l’operato svolto durante il suo periodo in carica come
amministratore unico, che i conti del 2020 non sono stati approvati, che in
quell’anno gli stessi amministratori PI 2 e RE 1 avevano riconosciuto di non
aver svolto attività per la società e quest’ultimo aveva chiesto di
verbalizzare che la stessa per il terzo anno consecutivo chiudeva con un’eccedenza
di debiti. Inoltre, RA 1, poco dopo essere
subentrato a RE 1 come amministratore, con un’e-mail del 4 ottobre 2021 aveva
chiesto delucidazioni e documenti contabili non presenti negli atti societari, mentre
nella convocazione del 26 settembre 2022 all’assemblea generale dell’CO 1
figurava all’ordine del giorno l’azione in responsabilità nei confronti dei
precedenti amministratori, ai quali era stata ingiunta la retrocessione delle
quote dell’CO 1 Srl. Sulla base di quei
riscontri oggettivi, e tenuto conto del suo limitato potere di cognizione, il
Pretore aggiunto ha considerato le contestazioni della convenuta
sufficientemente circostanziate, tanto da costituire un altro motivo di
reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto la nullità della delibera assembleare del 29
novembre 2019. A mente sua la nomina di un nuovo membro del CdA implica in modo
del tutto naturale la discussione relativa alla sua futura remunerazione, così
come quella degli amministratori uscenti, motivo per cui tali aspetti non sono
stati inseriti nell’ordine del giorno. Secondo il reclamante il Pretore
aggiunto avrebbe quindi commesso un formalismo eccessivo (n. 1). Egli evidenzia
inoltre che la nullità nemmeno è stata invocata dall’CO 1 e che l’art. 706b
CO citato dal Pretore aggiunto, sebbene contenga
un elenco dei casi di nullità non esaustivo, si applica semmai ad altre
ipotesi, di gravità eloquente, tra le quali non è menzionata quella in
esame, sicché la delibera sarebbe tutt’al più impugnabile, ma nella
fattispecie nessuna contestazione è stata proposta (n. 3). D’altronde RE 1
rileva di essere stato azionista unico fino all’assemblea del 6 luglio 2021, di
modo che l’assemblea poteva svolgersi nella forma totalitaria, senza obbligo di
convocazione e con piena facoltà di deliberazione su qualsivoglia tema. A
partire dal 6 luglio 2021 è stato invece iscritto il cessionario delle azioni PI
3.
come detentore del 98% del capitale azionario, seppur con intenzionale ritardo,
vista la sua situazione debitoria (n. 2).
4.1
Il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio
l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF. Non può ovviamente rivestire tale qualità un atto nullo. Tuttavia, la
nullità dell’obbligo riconosciuto nel titolo di rigetto dev’essere rilevata d’ufficio
dal giudice unicamente se appare manifesta (sentenza della CEF sentenza
della CEF 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.
75.
ad art. 82 LEF), cioè – di regola – se risulta chiaramente dal titolo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_940/2020
del 27 gennaio 2021 consid. 3.1 e i rinvii; Abbet
in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 115 ad art. 82 LEF) oppure se è notoria o nota al giudice (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 82 LEF), mentre negli
altri casi incombe all’escusso rendere verosimile il motivo di nullità (citata
5A_940/2020; 5A_51/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 del 19
agosto 2019 consid. 3.1.2; Abbet e
Staehelin, op.
cit., loc. cit.). Il
giudice deve limitarsi a un esame sommario (citata 14.2015.118; Staehelin, ibidem), sia in fatto che in
diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3), ciò che gli lascia un certo
potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22
aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è ve-rosimile se sussistono
oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo
invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18
agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin,
op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
4.2
Nel caso
di specie, il fatto che l’escussa non avesse invocato esplicitamente la nullità
della delibera assembleare sul quale l’istante fonda la propria pretesa non
impediva pertanto al Pretore aggiunto di accertarla d’ufficio, giacché l’assenza
di menzione nell’ordine del giorno del tema della remunerazione dei membri del CdA risultava dal verbale del 29 novembre 2019 (doc. E, quarto
paragrafo).
In ogni caso, la convenuta aveva rilevato nelle sue osservazioni (a pag. 4,
penultimo paragrafo) tale mancanza. Che ciò comportasse la nullità della
deliberazione è una questione giuridica che il primo giudice poteva e doveva
esaminare d’ufficio (art. 57 CPC).
4.3
Giusta
l’art. 704b CO (precedentemente art. 700 cpv. 3 CO) nessuna
deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente
iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea
generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un
ufficio di revisione. L’inosservanza di tale norma determina di principio l’annullabilità
della delibera (art. 706a CO) ed eccezionalmente la nullità (art. 706b
CO) in caso di violazione grave ai principi fondamentali, scritti o no, del
diritto delle società. L’elenco dell’art. 706b CO non è esaustivo: vizi
formali gravi e manifesti nell’adozione della decisione possono segnatamente
comportarne la nullità (sentenza del Tribunale federale 4A_516/2016 del 28 agosto
2017, consid. 6; Peter/ Cavadini in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed.
2017, n. 9 ad art. 706b CO; Dubs/Tuffer in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a
ed. 2016, n. 17 ad art. 706b CO). Dubs/ Tuffer (op. cit., n. 18 ad art. 706b) paiono pendere verso la nullità
delle delibere non – o insufficientemente – messe all’ordine del giorno poiché
gli azionisti non presenti all’assemblea potrebbero, senza saperlo, lasciar scadere
il termine d’impugnazione. Del resto, tra le deliberazioni che sopprimono o
limitano i diritti degli azionisti risultanti da norme imperative (giusta l’art.
706b cpv. 2 n. 1 e 2 CO) si citano quelle prese in occasione di un’assemblea
generale convocata tardivamente (Peter/Cavadini, op. cit., n. 11
ad art. 706b), per il motivo ch’essi devono avere la possibilità
concreta di prendervi parte e di esercitare il loro diritto di voto con
cognizione di causa, ciò che non è il caso se l’oggetto non è portato all’ordine
del giorno (in tal senso: Peter/Cavadini, op. cit., n. 15
ad art. 706b).
4.3.1
Il
reclamante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto della prassi e
della dottrina in materia di nullità delle delibere so-cietarie, omettendo di verificare se la sanzione dell’annullabilità sarebbe
stata sufficiente alla luce del principio di sussidiarietà e se la nullità era
compatibile con il principio della sicurezza del diritto e nei rapporti commerciali, specie in
considerazione dei tre anni trascorsi dall’adozione della delibera in
questione. Egli misconosce che il
giudice del rigetto è tenuto a procedere a un esame della questione solo
sommario, in fatto e in diritto (sopra consid. 4.1). Con riferimento alla
dottrina appena citata la sua valutazione appare del resto sostenibile, specie
perché il Pretore aggiunto ha inoltre evidenziato la problematica particolare
nella fattispecie della contrazione da parte del reclamante, apparentemente
unico azionista presente, di un debito della società verso sé stesso (v. sotto
consid. 5). Il tempo trascorso non pare poi determinante, poiché il
reclamante ha conservato l’originale del verbale dell’assemblea anche dopo la
revoca del suo mandato (osservazioni a pag. 4 e replica a pag. 5), sicché
appare verosimile che l’azionista maggioritario (apparentemente PI 3, v. sotto
consid. 4.3.3) non ne abbia saputo nulla prima dell’avvio dell’esecuzione.
4.3.2
Che
la nomina di un nuovo membro del CdA indicata nell’ordine del giorno comprendesse la discussione relativa
alla remunerazione del presidente, che contrariamente a quanto da lui
allegato, non risultava uscente, per lo più retroattivamente per diversi anni,
con la somma non indifferente di fr. 35'000.–, è ovviamente una forzatura,
che non merita ascolto. Il fatto che l’ordine del giorno della convocazione all’assemblea
del 22 ottobre 2022 possa essere
insufficientemente dettagliato, come allegato da RE 1, non è tale da
sanare il vizio di quella all’assemblea del 29 novembre 2019.
4.3.3
RE
1.
non ha provato di essere stato
azionista unico fino al 6 luglio 2021. Sta di fatto che non lo era al momento dell’assemblea
del 29 novembre 2019, come risulta dal punto 1 del verbale: “il Presidente accerta
la presenza in Assemblea, con presentazione dei relativi certificati, del 2% del
capitale sociale, suddiviso in 100 azioni al portatore di nominali CHF 1'000.00
ciascuna” (osservazioni
all’istanza, pag. 3; decisione impugnata, pagg. 2 e 5). Ad ogni modo non era
presente o rappresentato il titolare del 98% delle azioni – verosimilmente PI 3
(istanza, pag. 2 ad 1 e replica, pagg. 4-5, e doc. 1, 3 e 4 relativi ad atti
anteriori all’assemblea del 29 novembre 2019) – di modo ch’essa non poteva
essere considerata totalitaria nel senso dell’art. 701 cpv. 2 CO e,
contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non poteva validamente
deliberare senza una regolare convocazione degli azionisti.
4.4
Stante quanto sopra esposto, e ricordati
il carattere sommario del-l’esame del giudice del rigetto dell’opposizione e
del conseguente margine d’apprezzamento da riconoscergli (sopra consid. 4.1),
il Pretore aggiunto non risulta aver violato il diritto o accertato i fatti in
modo manifestamente errato laddove ha concluso per la nullità della delibera
relativa alla remunerazione dell’escutente contenuta nel verbale prodotto
quale titolo di rigetto. Il reclamo va dunque respinto su questo punto.
5.
Per
abbondanza, va rilevato che il reclamante non si confronta poi direttamente con
la motivazione del Pretore aggiunto secondo cui egli, apparentemente unico
azionista presente all’assemblea, non aveva la facoltà di contrarre un debito per
CO 1 verso sé stesso. Si limita ad allegare di aver immesso lui stesso tutti i
denari occorrenti alla società, sin dalla sua fondazione quando ancora si
chiamava __________. Ammette però la confusione dei ruoli. Ora, sono di
principio nulli i negozi giuridici che contravvengono al divieto della doppia
rappresentanza e al divieto di contrarre in nome proprio in ragione del conflitto
d’interessi fra la persona giuridica e l’organo
che la obbliga, perlomeno in assenza di una speciale autorizzazione, espressa o tacita, o di una
ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso rango (DTF
144.
III 390 consid. 5.1; sentenza della CEF 14.2022.115 del 16 febbraio 2023
consid. 5.1). Il reclamo è pertanto infondato, se non
irricevibile, anche sotto questo profilo.
6.
Nelle
circostanze descritte, è inutile esaminare se anche il terzo motivo di
reiezione dell’istanza addotto dal Pretore aggiunto resiste alla critica. Ad
ogni modo, ricordato che, ove l’escusso abbia contestato in modo
sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la
correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito
di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente,
in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa
(sentenza della CEF 14.2023.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2 e i rinvii),
anche il terzo motivo appare a prima vista sostenibile, non da ultimo perché il
reclamante non ha spiegato quale attività “pluriennale” avesse svolto nell’interesse della società, per
tacere del fatto che è (ri)diventato amministratore unico della società solo
dal 18 aprile 2018 (doc. I e osservazioni all’istanza a pag. 5) e che per il
2020.
ha dichiarato di non aver svolto attività per la società (doc. 18, pag. 3
in alto).
7.
Infine
il reclamante contesta l’iniziativa del primo giudice di attribuire all’CO 1 un’indennità
d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. RA 1 avrebbe infatti
prodotto una gran quantità di documenti che non erano minimamente pertinenti
con l’oggetto della lite, al solo scopo di “gettare fumo negli occhi”
del Pretore aggiunto e di screditare l’istante, intento in cui è riuscito. Egli
si è quindi trovato costretto a dover presentare la sua replica in tempi
brevissimi (dieci giorni) e difendere il suo credito come se si trattasse di una procedura ordinaria. Tale
atteggiamento non merita a mente sua tutela né tanto meno un indennizzo,
lo sforzo della convenuta essendosi tradotto nell’estrazione di una grande
quantità di fotocopie e nient’altro.
La
censura va accolta, ancorché per un altro motivo. La convenuta non ha infatti
formulato alcuna domanda motivata di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza
giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Il Pretore aggiunto ha quindi statuito ultrapetitum (art. 58
cpv. 1 CPC), perciò la sua decisione va annullata su tale punto (cfr. sentenza
della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3). L’CO 1 non subisce alcun
pregiudizio da tale decisione, dal momento
che aveva rinunciato a chiedere un’indennità d’inconvenienza, motivo
per cui il reclamo non le è stato notificato perché potesse esprimersi sulla
questione.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),
che risulta vincente per fr. 300.– su fr. 53'000.– oltre agl’interessi
(e all’indennità di fr. 300.–). Non si pone invece problema d’indennità, la
controparte cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 53'300.–,
supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico
di RE 1.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).