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Decisione

14.2023.49

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo di pagamento firmato dall’escusso in rappresentanza della madre e, dopo modifica, in nome proprio. Spese e ripetibili

7 novembre 2023Italiano17 min

continuare la procedura esecutiva, esprimendo il desiderio che l’istan­­za venisse

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.49

Lugano

7 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 3 ottobre

2022 da

CO 1, __________

(titolare della __________, __________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 26 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di conciliazione del 16 gennaio 2018, CO 1, in veste di

titolare dell’impresa individuale PI 1, ha chiesto alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest di condannare la PI 3 al pagamento di fr. 2'710.20

oltre agl’interessi del 5% e a “spese

amministrative/postali” di fr. 47.90, e di

rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al

precetto esecutivo n. __________, emesso il 31 ottobre 2017 per una parte degl’importi

citati, protestate tasse, spese e indennità.

B. Il

30 gennaio 2018 CO 1 e RE 1, figlio di PI 2, hanno concluso il seguente accordo:

“Fatture

aperte – PI 3

Wir

bestätigen die Besprechung von heute del 30.01.2018 mit Herrn RE 1 […].

Wir haben

beschlossen

die

Angelegenheit der Betreibung Nr. __________ zu annullieren unter folgenden

Bedingungen:

• Bezahlung von fr. 1'360.20 innert 09.02.2018

• Bezahlung von fr. 1'350.– in 13

monatlichen Raten à Fr. 100.– und 1 Rate à Fr. 50.– jeweils auf

Monatsende.

Falls eine Zahlung nicht erfolgt wird der Rest

sofort fällig und die Firma PI 1 ist berechtigt die Gelder sofort einzuziehen

bei RE 1.

Nach der

Bezahlung der letzten Rate ist di Angelegenheit erledigt”.

RE

1 ha firmato l’accordo in rappresentanza della madre (“in Vertretung PI 2”).

C. PI

2 ha pagato la prima tranche prevista dall’accordo, ma si è rifiutata di

pagare la seconda.

D. Il 5 marzo 2018, CO 1 ha tramesso al Giudice di pace una copia dell’accordo

del 30 gennaio 2018, confermato di aver ricevuto il primo

versamento il 28 febbraio 2023 e chiesto di annullare l’udienza di

conciliazione. Con decisione del 14 marzo 2018, il magistrato ha pertanto

stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.–

a carico della società.

E. In

seguito, nella parte in alto a destra dell’accordo, è stato aggiun­to a mano

quanto segue:

“Fatt. aperta

CHF 1350.–

+ Tassa di giudizio

CHF 100.–

Totale

1450.– +3.55

Termine Pag[amento]

28.02.2019 (Saldo)”

RE

1 ha apposto la sua firma completa (nome e cognome) subito sotto. Accanto alla

frase “Bezahlung von fr. 1'360.20

innert 09.02.2018” è stato aggiunto, sempre a mano, “Pag. 28.02.18”.

F. Dopo

aver promosso una prima esecuzione (n. __________) contro RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'758.05,

CO 1 gli ha fatto notificare un secondo precetto esecutivo

(n. __________), emesso il 20 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 stavolta per l’incasso

di fr. 2'858.65 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018, indican­do

quale causa del credito le “Fatture

inevase per affitto e lavoro, più spese amministrative di recupero”.

G. Avendo

RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del

3 ottobre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 ottobre 2022. Con replica e duplica del 18 e 27 ottobre 2022,

le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni sempre

nel termine assegnato loro.

H. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 1'453.55

oltre agl’interessi del 5% dal 1° marzo 2018 e ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 150.– a favore dell’istan­­te.

Fatti

I. Il

18 aprile 2023, CO 1 ha trasmesso al Giudice di pace una “replica a decisione”

con cui ha comunicato di vedersi costretto a “contestare la decisione” e

gli ha chiesto di spiegare se avrebbe dovuto presentare un’istanza nei

confronti di PI 2 o della PI 3 oppure, comunque, d’indicare il modo di

continuare la procedura esecutiva, esprimendo il desiderio che l’istan­­za venisse

trattata dalla Pretura.

L. Contro

la medesima sentenza RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2023 chiedendo di non

dover “essere considerato

debitore nei confronti […]

di CO 1”, di cancellare tutti i precetti esecutivi

esistenti nei suoi confronti e di “cancellare” totalmente le spese processuali e

l’indennità a suo carico.

M. Misconoscendo

che nell’ordinanza dell’8 maggio 2023 il presiden­te della Camera aveva

assegnato ad CO 1 il termine per presentare osservazioni al reclamo, il 15

maggio 2023 il reclamante ha presentato delle “osservazioni aggiuntive”, in

cui ha ribadito le proprie conclusioni.

N. Entro

il termine impartitogli, CO 1 ha presentato osservazioni al reclamo il 25

maggio 2023, in cui ha fatto notare che il debito del reclamante era aumentato

negli anni e ora ammontava a fr. 5'022.65.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 20 aprile 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 30 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 2

maggio (poiché il 1° giorno del mese era festivo [(Festa del lavoro, art. 1

della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

[RL 843.200])], art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

il 26 aprile 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo. Le irrituali “osservazioni

aggiuntive” sono di contro tardive e pertanto irricevibili.

1.2

A

scanso di equivoci, la “replica

a decisione” di CO 1 non può essere considerata come

un reclamo, poiché in fin dei conti non formula alcuna conclusione e si limita

a chiedere al Giudice di pace di spiegargli la procedura

per ricuperare le perdite da lui subite per spese, costi amministrativi e

interessi di mora e auspicare che l’istanza venga trattata dalla Pretura. Del

resto non ne fa più cenno nelle sue osservazioni al reclamo. Non se ne terrà

pertanto conto ai fini del giudizio odierno, trattandosi oltretutto di un atto

anteriore al reclamo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, tranne la sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 3 CPC), gli

altri documenti acclusi al reclamo e alle “osservazioni aggiuntive”

sono nuovi e pertanto inammissibili, ciò che è anche il caso dei documenti

acclusi alle osservazioni di CO 1. Non se ne terrà quindi conto ai fini della

decisione odierna.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148

III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2

LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che in base alla

documentazione agli atti non era in grado di risalire all’in­­tero credito, per

cui CO 1 stava procedendo, ma solo ai fr. 1'453.55 indicati nell’accordo

del 30 gennaio 2018, il quale costituisce un valido riconoscimento di un debito

di quell’importo, in particolare perché RE 1 lo ha nuovamente firmato il 28

febbraio 2019. Quanto alle “legittime

e fondate” eccezioni del­l’escusso, secondo cui la debitrice

è in prima battuta la PI 3 e in seconda PI 2, il magistrato ha affermato che esse

sarebbero dovute “essere

documentate e comprovate nell’am­­bito di un’eventuale causa di merito” e le ha quindi respinte, motivo per cui ha rigettato l’opposizione

limitatamente a fr. 1'453.55 oltre agli accessori.

4.

Nel

reclamo, RE 1 ribadisce di aver firmato l’accor­­do del 30 gennaio 2018 in rappresentanza

(“IN VERTRETUNG”) di PI 2 e sostiene che, perciò, dal quel momento è diventato debitore

al posto suo; dice di non riuscire a capire come tale circostanza sia potuta

sfuggire al primo giudice, che non l’ha valutata. Precisa ch’egli è stato in

assistenza da prima del 30 gennaio 2018 fino al 30 settembre 2022, sicché mai

avrebbe potuto firmare un documento, con

cui assumersi un debito che non avreb­be potuto onorare. Afferma che la

possibilità riservata ad CO 1 nell’accordo, di rivolgersi direttamente a lui in

caso di mancato pagamento, va intesa – perché questi erano gli accordi verbali

– nel senso che il creditore avrebbe unicamente potuto telefonargli per ricevere

e trasmettere informazioni, nel caso che sua madre non pagasse. Chiede pertanto

di non dover “essere

considerato debitore nei confronti della PI 1 di CO 1”

e di annullare tutti i precetti esecutivi e le tasse e spese.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un’eventuale

interpretazione del riconoscimento di debito, fondata sul principio dell’affidamento,

può fondarsi solo sul titolo stes­so, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto,

che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale

federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in

caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al

giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1

Il

reclamante allega in modo contraddittorio, da una parte di essere diventato lui

debitore di CO 1 firmando l’accordo del 30 gennaio 2018 in rappresentanza (“In Vertretung”)

della madre, ma dall’altra esclude di aver potuto assumersi un debito che non

avrebbe potuto onorare nella misura in cui era in assistenza, sostiene che

secondo gli accordi verbali presi CO 1 avrebbe unicamente potuto telefonargli

per ricevere e trasmettere informazioni, nel caso che sua madre non avesse

pagato, e in conclusione chiede di non essere considerato debitore dell’istan­­te.

Dovendosi fondare, secondo la giurisprudenza testé richiama­ta (al consid. 5),

solo sull’accordo del 30 gennaio 2018 prodotto dall’istante quale titolo di

rigetto (doc. 1), è ovvio che il reclamante l’ha originariamente firmato in

rappresentanza della madre, sicché l’accordo

vincolava unicamente quest’ultima, quale rappresentata, e non il figlio, che ne

era solo il rappresentante (art. 32 cpv. 1 CO).

5.2

Sennonché, in una data imprecisata (stabilita dal

primo giudice come il 28 febbraio 2019, ma tale data si riferisce alla scadenza

di pagamento del saldo convenuta),

comunque anteriore a tale scadenza, RE 1 ha apposto la sua firma sotto

la modi-fica apportata a mano direttamente sull’accordo del 30 gennaio 2018 (doc. 1, secondo foglio), che prevedeva il

pagamento a “saldo” della

“fatt.

aperta” di fr. 1'350.–

e della “tassa

di giudizio” di fr. 100.–, “+ 3.55”, entro il 28 febbraio 2019. Il reclamante ha apposto la sua firma

completa (nome e cognome) senza più alcun riferimento alla sua originaria veste

di rappresentante della madre. Al riguardo, egli non spende una parola nel

reclamo e in particolare non contesta l’accertamento del Giudice di pace

secondo cui egli ha firmato e riconosciuto la rimanenza di fr. 1'453.55

indicata sull’ac­cordo (decisione impugnata, pag. 2 in alto). Che il reclamante

fos­se a quel momento, a suo dire, in assistenza, non muta il fatto che ha

apposto la sua firma sotto la modifica, ciò ch’egli non contesta. Del resto l’accordo

prevedeva esplicitamente che in caso di mancato pagamento di un acconto, il

saldo sarebbe diventato subito esigibile e la ditta avrebbe potuto riscuoterlo

immediatamente da RE 1. Che, con accordi verbali, le parti avessero inteso che

il reclamante, come egli sostiene, avesse funto solo da tramite tra CO 1 e la

madre mal si concilia con il testo dell’accordo e ad ogni modo non può essere

considerato per l’in­terpretazione del medesimo (sopra consid. 5). L’accordo nella sua versione modificata costituisce dunque

manifestamente un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti

dell’escusso per fr. 1'453.55, oltre agl’interessi di mora

calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 1 CO dalla scadenza

fissa del 28 febbraio 2019 pattuita dalle parti (art. 102 cpv. 2

CO). Al riguardo il reclamo va pertanto respinto.

La scadenza del 1° marzo 2018 indicata dal Giudice

di pace è manifestamente il frutto di un’inavvertenza in merito all’anno

(2019 anziché 2018) e al giorno di decorrenza del termine (28 febbraio in luogo

del 1° marzo), perché nel calcolo degli interessi il giorno della scadenza non

è computato (art. 77 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CO; sentenza della CEF 14.2020.9 del

17.

giugno 2020, RtiD 2021 I 785 n. 51c. consid. 5.5.4 pag. 790), sicché in caso

di pagamento – tardivo – il giorno dopo la

scadenza (in casu il 1°

marzo), il debitore deve pagare un giorno d’interesse. Trattandosi di carenza ma­nifesta

(sopra consid. 1.3), la decisione impugnata va riformata nel senso della

rettifica della data di decorrenza degl’interessi di mora.

6.

RE

1.

chiede inoltre la cancellazione dei tre precetti esecutivi fatti spiccare da CO

1.

nei suoi confronti (l’ul­­timo [n. 3403845] il 24 aprile 2023), facendo

valere di aver agito in rappresentanza della madre PI 2 e non per sé. Orbene, la

richiesta di cancellazione di un precetto esecutivo non rientra nella

competenza del giudice di rigetto dell’opposizione, né quindi dell’autorità

giudiziaria superiore, bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione (sentenza

della CEF 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD 2022 I 640 n. 3c, consid. 4.3.1).

Formulata a un’autorità incompetente, la richiesta e, di conseguenza, il

reclamo su tale punto, sono irricevibili. Va d’altronde rilevato che le due

prime esecuzioni appaiono a prima vista perlomeno in parte giustificate visto

che le opposizioni del reclamante sono state parzialmente rigettate.

7.

RE

1.

si duole pure che il Giudice di pace, benché abbia accolto l’istanza solo

per circa la metà della somma posta in esecuzione, ha posto le spese

giudiziarie tutto a suo carico anziché almeno dividerle a metà. In conclusione

chiede però la cancellazione totale delle spese giudiziarie poste a suo carico.

Ebbene,

egli ha parzialmente ragione. A fronte di una vittoria del­l’istante solo per

circa la metà, il primo giudice avrebbe dovuto ripartire le spese processuali per

metà tra le parti in virtù dell’art. 106 cpv. 2 LEF. Dato che è soccombente per

l’altra metà, il reclamante non può invece pretendere di esserne totalmente

esento. Siccome non sono rappresentate

professionalmente, le parti avreb­bero avuto diritto a un’indennità d’inconvenienza

solo se avessero presentato una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC). Ora, in prima sede l’istante non ha motivato la sua richiesta, mentre il

convenuto nemmeno ha formulato una richiesta al riguardo. L’as­­segnazione di

un’indennità di fr. 150.– al primo va pertanto annullata in parziale

riforma della sentenza impugnata.

8.

Le spese processuali in seconda sede, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a circa il 20% per il

reclamante, che vince solo sull’indennità di prima

sede e la metà della tassa, ossia per fr. 250.–, e gl’interessi di mora

(per circa fr. 72.50), a fronte di un valore litigioso totale di fr. 1'876.05 (fr. 1'453.55 +

200.– + 150.– + 72.50). Non si pone problema di un’indennità d’inconvenienza in

assenza di richieste delle parti al riguardo.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'876.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a

fr. 1'453.55 oltre agl’interessi del 5% dal 28 febbraio 2019.

2.

Le

spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, sono poste a

suo carico per la metà e per la restante metà a carico del convenuto. Non si

assegnano indennità.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico per fr. 200.– e per i rimanenti

fr. 50.– a carico di CO 1, tenuto a rifonderle a RE 1.

3.

Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, c/o

__________, CP __________, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).