14.2023.50
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretesa della cassa di compensazione contro l’organo della datrice di lavoro che non ha trattenuto i contributi paritetici. Sospensione della causa
20 ottobre 2023Italiano7 min
condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.50
Lugano
20 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1028 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 febbraio
2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e in
diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2022 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'306.70, indicando quale causa del
credito: “Risarcimento danni,
secondo art. 52 LAVS, in relazione alla dittaPI 1, come da decisione del
15.04.2022”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27
febbraio 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito RE 1 non ha formulato osservazioni all’istanza;
che
statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 28 aprile 2023 per ottenere la sospensione della causa;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 29 aprile 2023 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata a RE 1 il 21 aprile 2023,
il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata il Pretore ha esposto che la decisione definitiva del
Fatti
15 aprile 2022 – con cui RE 1, nella sua qualità di organo della PI 1, è stato
condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70
quale risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati
dalla società per gli anni 2020 e 2021 – costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo RE 1 allega che nel fallimento della PI 1 i calcoli corretti del
dovuto non sono an-cora stati confermati dall’Ufficio dei fallimenti, i
conteggi precisi es-sendo tutt’ora in fase d’allestimento,
sicché chiede di “sospendere i termini” per permettere l’accertamento
del reale importo dovuto;
che
non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le
allegazioni di fatti, i documenti prodotti, così come la domanda di sospensione
della causa in virtù dell’art. 126 CPC sono nuovi e quindi irricevibili;
che
non è così possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia;
che ad ogni modo la decisione del Pretore è
corretta poiché la decisione del 15 aprile 2022 prodotta dall’istante
quale titolo di rigetto non è stata impugnata e il suo risultato non cambierà
in base all’esito della procedura di fallimento della PI 1;
che,
in effetti, in tale procedura verrà solo stabilita la pretesa della Cassa nei
confronti della società fallita e non verso il reclamante, il cui debito, come
visto, è già stato accertato definitivamente con la decisione del 15 aprile
2022, la quale vincola il giudice del rigetto e questa Camera;
che, certo, la responsabilità dell’organo è
sussidiaria rispetto a quella della società (art. 52 cpv. 2 LAVS);
che
l’obbligo di risarcimento dell’organo sorge tuttavia di regola con il rilascio
di un attestato di carenza di beni a carico della società o con l’apertura del
suo fallimento (DTF 141 V 487 consid. 2.2 pag. 489 e i rinvii; Mélanie Fretz [La responsabilité selon l‘art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, HAVE 2009, pag. 245]
Considerandi
ritiene però che il momento determinante sia quello in cui la cassa è informata
della propria collocazione);
che nel caso in esame l’escutente procede per
farsi risarcire il danno corrispondente a cinque acconti per contributi
paritetici rimasti scoperti nel periodo dal 2020 al 2021 in seguito
all’insolvenza della PI 1 accertata da un attestato di carenza di beni (doc.
B);
che
il presupposto della sussidiarietà risulta quindi appurato dalla stessa decisione
della Cassa, ciò che vincola questa Camera;
che
se la Cassa dovesse percepire un dividendo nella procedura fallimentare per
pretese il cui risarcimento è oggetto della presente procedura, essa ridurrà a
debita concorrenza il debito di RE 1 nei confronti della Cassa;
che
se a quel momento egli avrà già versato quanto da lui dovuto, potrà chiedere
alla Cassa la rifusione del dividendo percepito in doppio;
che
non si giustifica pertanto una sospensione della causa di rigetto secondo l’art.
126.
CPC perché l’esito della decisione impugnata non dipende da quello della procedura
di fallimento della PI 1;
che
non s’intravvedono neppure motivi di opportunità poiché compensazioni o
restituzioni in caso di un eventuale saldo a favore del reclamante sono garantite;
che
non si pongono infatti seriamente problemi di solvibilità per la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1°
ottobre 2019 consid. 6.1);
che
non sono quindi date le condizioni – alquanto restrittive (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre
2023, consid. 7.1 con rinvii) – per una sospensione della causa in
esame;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'306.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).