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Decisione

14.2023.50

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretesa della cassa di compensazione contro l’organo della datrice di lavoro che non ha trattenuto i contributi paritetici. Sospensione della causa

20 ottobre 2023Italiano7 min

condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.50

Lugano

20 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1028 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 febbraio

2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e in

diritto:

che con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2022 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'306.70, indicando quale causa del

credito: “Risarcimento danni,

secondo art. 52 LAVS, in relazione alla dittaPI 1, come da decisione del

15.04.2022”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27

febbraio 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito RE 1 non ha formulato osservazioni all’istanza;

che

statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 28 aprile 2023 per ottenere la sospensione della causa;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 29 aprile 2023 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata a RE 1 il 21 aprile 2023,

il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata il Pretore ha esposto che la decisione definitiva del

Fatti

15 aprile 2022 – con cui RE 1, nella sua qualità di organo della PI 1, è stato

condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70

quale risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati

dalla società per gli anni 2020 e 2021 – costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;

che

nel reclamo RE 1 allega che nel fallimento della PI 1 i calcoli corretti del

dovuto non sono an-cora stati confermati dall’Ufficio dei fallimenti, i

conteggi precisi es-sendo tutt’ora in fase d’allestimento,

sicché chiede di “sospendere i termini” per permettere l’accertamento

del reale importo dovuto;

che

non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le

allegazioni di fatti, i documenti prodotti, così come la domanda di sospensione

della causa in virtù dell’art. 126 CPC sono nuovi e quindi irricevibili;

che

non è così possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia;

che ad ogni modo la decisione del Pretore è

corretta poiché la de­cisione del 15 aprile 2022 prodotta dall’istante

quale titolo di rigetto non è stata impugnata e il suo risultato non cambierà

in base al­l’esito della procedura di fallimento della PI 1;

che,

in effetti, in tale procedura verrà solo stabilita la pretesa della Cassa nei

confronti della società fallita e non verso il reclamante, il cui debito, come

visto, è già stato accertato definitivamente con la decisione del 15 aprile

2022, la quale vincola il giudice del rigetto e questa Camera;

che, certo, la responsabilità dell’organo è

sussidiaria rispetto a quel­la della società (art. 52 cpv. 2 LAVS);

che

l’obbligo di risarcimento dell’organo sorge tuttavia di regola con il rilascio

di un attestato di carenza di beni a carico della società o con l’apertura del

suo fallimento (DTF 141 V 487 consid. 2.2 pag. 489 e i rinvii; Mélanie Fretz [La responsabilité selon l‘art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, HAVE 2009, pag. 245]

Considerandi

ritiene però che il momento determinante sia quello in cui la cassa è informata

della propria collocazione);

che nel caso in esame l’escutente procede per

farsi risarcire il dan­no corrispondente a cinque acconti per contributi

paritetici rimasti scoperti nel periodo dal 2020 al 2021 in seguito

all’insolvenza del­la PI 1 accertata da un attestato di carenza di beni (doc.

B);

che

il presupposto della sussidiarietà risulta quindi appurato dalla stessa decisione

della Cassa, ciò che vincola questa Camera;

che

se la Cassa dovesse percepire un dividendo nella procedura fallimentare per

pretese il cui risarcimento è oggetto della presen­te procedura, essa ridurrà a

debita concorrenza il debito di RE 1 nei confronti della Cassa;

che

se a quel momento egli avrà già versato quanto da lui dovuto, potrà chiedere

alla Cassa la rifusione del dividendo percepito in doppio;

che

non si giustifica pertanto una sospensione della causa di rigetto secondo l’art.

126.

CPC perché l’esito della decisione impugnata non dipende da quello della procedura

di fallimento della PI 1;

che

non s’intravvedono neppure motivi di opportunità poiché compensazioni o

restituzioni in caso di un eventuale saldo a favore del reclamante sono garantite;

che

non si pongono infatti seriamente problemi di solvibilità per la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1°

ottobre 2019 consid. 6.1);

che

non sono quindi date le condizioni – alquanto restrittive (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre

2023, consid. 7.1 con rinvii) – per una sospensione della causa in

esame;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'306.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).