14.2023.52
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Carente motivazione della sentenza impugnata
6 novembre 2023Italiano15 min
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 2'175.55
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.52
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1372 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 20 dicembre
2022 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 10 maggio 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 maggio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione del 9 ottobre 2020 la RE 1 ha locato alla
CO 1 uno stabile denominato Grancia 1 per uso commerciale (negozio per vendita
di abbigliamento) a partire dal 1° gennaio 2021 per una pigione trimestrale di fr. 5'500.–
(+ IVA) oltre a spese accessorie trimestrali di fr. 1'000.– (+ IVA). Al
punto 24.3 del contratto le parti hanno convenuto che “il conduttore partecipa al budget pubblicitario del
Parco Commerciale Grancia con un contributo di Chf 2'000 + iva pagabile
annualmente in via anticipata al 1.01 ed indicizzabile annualmente al minimo
dell’1%”. Il 10 gennaio 2022 la RE 1 ha emesso a
carico della CO 1 una fattura di fr. 2'175.55 (fr. 2'020.– più IVA di
fr. 155.54) per “contributo
pubblicità anno 2022”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 2'175.55
oltre agli interessi del 7% dal 10 gennaio 2022, indicando quale causa del
credito il “mancato pagamento
fattura 22000020 del 10.01.2022”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20
dicembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 gennaio 2023. Con replica
del 2 febbraio 2023 e duplica del 20 febbraio 2023 le parti hanno ribadito le
loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 9 maggio 2023, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 10 maggio 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2023, la CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 5 luglio 2023
la RE 1 ha ribadito il suo punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 maggio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 20 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’11 maggio
2023.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria
documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto – senza ulteriori
spiegazioni – che “non vi è
traccia” agli atti di alcun valido riconoscimento di
debito, onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 critica la carente motivazione della decisione impugnata e ribadisce
che il contratto di locazione firmato dalla CO 1 costituisce senz’altro un
valido riconoscimento di debito per il
discusso “contributo pubblicità” del punto 24.3.
La
critica è giustificata: il primo giudice ha semplicemente rilevato che “non vi è traccia” di
un valido riconoscimento di debito senza esprimersi sul punto 24.3 del
contratto di locazione oggetto della controversia sorta in sede di replica e
duplica. Nella misura in cui non si è determinato sugli argomenti dell’escutente
il Giudice di pace ne ha leso il diritto di essere sentito (art. 53 CPC e 29
cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e
non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3;
sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1). Nel caso
specifico, non è tuttavia necessario rinviare la causa al primo giudice per
sanare la violazione, siccome la reclamante non ha formulato alcuna richiesta
in tal senso, anzi ha postulato la riforma del giudizio nel senso dell’accoglimento
dell’istanza. La cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata
(giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per
il giudizio giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sui
punti controversi. La causa è infine matura per il giudizio, sicché nulla osta
a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327
cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid.
5.
con rinvii).
5.
Nel
merito la RE 1 sottolinea che il verbo “partecipa” nella clausola 24.3 del
contratto di locazione (“il
conduttore partecipa al budget pubblicitario del Parco Commerciale Grancia con
un contributo di Chf 2'000 + iva pagabile annualmente in via anticipata al 1.01
ed indicizzabile annualmente al minimo dell’1%”) esprime il carattere “imperativo presente”
dell’obbligo assunto dalla conduttrice e non lascia spazio a interpretazioni
condizionali in merito a ciò che le parti hanno convenuto.
5.1
Con
le osservazioni al reclamo la CO 1 ribadisce invece che il contratto di
locazione definisce gli obblighi unicamente tra lei e la locatrice e non
stabilisce di contro un suo obbligo di partecipare al budget pubblicitario di
una terza persona giuridica, ossia il parco commerciale Grancia, con cui non ha
alcun rapporto contrattuale. Inoltre, la clausola 24.3 – che costituisce un’aggiunta
alla versione standard del contratto di locazione della CATEF – prescrive solo
la possibilità di partecipare al budget pubblicitario e non l’obbligo. Avrebbe
potuto stipulare un contratto pubblicitario con la persona giuridica parco commerciale
Grancia, ma non l’ha fatto e comunque non con la RE 1.
5.2
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né con-dizioni, una somma di
denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301
consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è
che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF
139.
III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep
1989, pag. 338 con rif.).
5.2.1
Nella
fattispecie il punto 24.3 del contratto ha un evidente carattere imperativo
per la convenuta, espresso con il modo indicativo presente del verbo
partecipare, e mette a suo carico un obbligo di pagare una somma (“contributo”)
determinata o perlomeno facilmente determinabile (“CHF 2'000 + iva pagabile annualmente in via
anticipata al 1.01 ed indicizzabile annualmente al minimo dell’1%”). È escluso interpretarla, come vorrebbe la convenuta, come una mera possibilità
di partecipazione al budget pubblicitario.
5.2.2
La resistente rileva a ragione che il contratto di locazione definisce
gli obblighi unicamente tra lei e la locatrice. Non vi sono pertanto dubbi che
il contributo in discussione debba essere versato a quest’ultima, anche perché
il “Parco commerciale Grancia” non ha manifestamente
personalità giuridica. Nulla osta, inoltre, a che una parte s’impegni a
versare all’altra un contributo destinato a un terzo o a finanziare
prestazioni fornite da un terzo. Del resto la locatrice ha spiegato nella
replica di prima sede, senza essere contraddetta dalla convenuta, e pertanto in
modo vincolante (art. 150 cpv. 1 CPC e tra altre sentenza della CEF 14.2020.175
del 2 aprile 2021 consid. 4.1), che per potersi fregiare del marchio parco
commerciale Grancia e poterlo pubblicizzare ed esporre a favore dei suoi
inquilini essa paga annualmente una royalty. Anche sotto questo profilo il
contratto costituisce un valido titolo di rigetto.
5.3
Che l’istante non abbia prodotto né il contratto con il parco
commerciale Grancia né il budget né la prova che il parco commerciale Grancia
abbia fornito prestazioni alla convenuta nell’ambito pubblicitario non è,
contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, di rilievo per il giudizio
odierno. Il contratto di locazione non subordina infatti la riscossione del
contributo a tali prove. D’altronde la resistente non ha provato, come le
incombeva (sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1),
che la clausola del punto 24.3 ha un carattere bilaterale sul quale essa avrebbe
potuto fondare un’eccezione d’inadempimento giusta l’art. 82 CO. Il contributo
risulta piuttosto costituire la contropartita della messa a disposizione – non
contestata – di un locale in un centro commerciale conosciuto proprio per la
pubblicità di cui è oggetto.
5.4
La
resistente fa ancora valere che la fattura non è “passata in giudicato” poiché
quando l’ha ricevuta ha contestato il fatto che era stata emessa dalla RE 1 e
non dal parco commerciale Grancia. Così
argomentando, essa pare confondere rigetto dell’opposizione definitivo
e, come in concreto, provvisorio. A parte il fatto che una fattura non è una
decisione e non può dunque passare in giudicato,
per ottenere il rigetto provvisorio all’escutente basta produrre un
riconoscimento di debito, come fatto dalla reclamante con la produzione
del contratto di locazione. La censura va pertanto respinta.
5.5
A
mente della resistente la RE 1 non ha il diritto di agire per il parco
commerciale Grancia e tra di loro non vi è alcuna controversia relativa al
budget pubblicitario del parco commerciale Grancia. A suo dire tutte le persone
indicate nel contratto di locazione dovrebbero essere “registrate rispettando la legge”, sicché chiede alla RE 1 di presentare “l’estratto di registrazione”
della persona giuridica parco commerciale Grancia e del regolamento, la copia
del budget pubblicitario e dell’atto in cui si evince che le prestazioni
relative alla pubblicità sono state eseguite, la fattura emessa dal Parco
commerciale Grancia e la procura sottoscritta in favore della RE 1.
Dal
contratto di locazione non si evince che la RE 1 agisca per conto del parco
commerciale Grancia, il quale, come già rilevato, non ha del resto personalità
giuridica. La resistente non ha neppure reso verosimile un rapporto di
rappresentanza, anzi è accertato che l’istante agisce per sé stessa, pur con lo
scopo di coprire le royalties da lei dovute per la pubblicizzazione del parco
commerciale (sopra consid. 5.2.2) in base agli art. 16 punto 1 e 19 lett. a del
Regolamento (doc. C accluso all’istanza). Tutte le prove richieste sono
pertanto prive di rilievo nella procedura in oggetto.
5.6
Sempre
nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 ripete che la clausola n. 24.3 è
illecita poiché secondo l’art. 256 cpv. 2 CO
“Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del
conduttore previste in:
a. contratti sotto forma di condizioni
generali preformulate;
b. contratti concernenti la locazione di
locali d’abitazione o commerciali.”. Essa misconosce
però che tale norma si riferisce solo alla deroga a svantaggio del conduttore
dei tre obblighi del locatore citati all’art. 256 cpv. 1 CO, ossia quello di
dover consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è
destinata e mantenerla tale per la durata della locazione (Lachat/ Bohnet in:
Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed. 2017, n. 7 ad art. 256 CO). La questione discussa in questa sede riguarda invece un obbligo di
genere diverso. L’art. 256 cpv. 2 CO non gli è pertanto applicabile. La censura
è così infondata.
5.7
In
definitiva il reclamo merita totale accoglimento, per fr. 2'175.55 oltre
agli interessi di mora dal 10 gennaio 2022 come richiesto. Non è infatti
contestata l’indicizzazione dell’1% annua, in casu di fr. 20.–
(pari al massimo secondo la clausola 24.3), né l’IVA di fr. 155.54 (che
risulta dalla stessa clausola), e nemmeno gl’interessi di mora, da riconoscere
però con il saggio legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non quello del 7%
richiesto dall’istante, senza particolare motivazione. A scanso di equivoci, il
punto 10 del contratto concerne la pigione e l’acconto per le spese accessorie.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza pressoché totale della CO 1, che si è opposta all’accoglimento sia dell’istanza
sia del reclamo (art. 106 cpv. 1 CPC).
In
ambedue le sedi, invece, la richiesta di assegnazione di ripetibili va
respinta, poiché la RE 1 non è patrocinata da un rappresentante professionale e
non ha motivato di avere diritto a un’adeguata indennità d’inconvenienza come
richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'175.55,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano
è rigettata in via provvisoria per fr. 2'175.55 oltre agli interessi di
mora del 5% dal 10 gennaio 2022.
2. Le
spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, sono poste a
carico della convenuta. Non si assegnano indennità”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 con l’obbligo
di rifondergliele. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).