Lexipedia

Decisione

14.2023.53

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

26 maggio 2023Italiano6 min

febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.53

Lugano

26 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.177 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 27

febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il

fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 895.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 9 maggio 2023 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento dell’RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 70.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

17 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’im­pugnazione

è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato il 15 maggio 2023 (data del tim­bro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in

esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la

Banca __________ del 14 maggio 2023, da cui risulta che ha pagato fr. 230.50

sul conto della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione già il 21 aprile

2023, indicando quale riferimento il numero dell’esecuzione che ha poi por-tato

al fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il

versamento è stato accreditato il 24 aprile 2023 sul conto dell’Ufficio a saldo

dell’esecuzione dell’istante, ossia ben prima

della dichiarazione del fallimento. Nel reclamo l’RE 1 afferma di non

capire la decisione impugnata. Il motivo è presto detto: nessuno si è

presentato all’udienza del 9 maggio 2023 e la reclamante non ha informato il

Pretore dell’avvenuto pagamento, di modo ch’egli non aveva altra scelta se non

pronunciare il fallimento.

2.2

Precisato

ciò, l’estinzione del credito dell’istante si è comunque verificata prima della

pronuncia del fallimento, sicché il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF

risultava adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decretato, ciò

che ne giustifica l’annulla­mento senza necessità di verificare la solvibilità

della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo, oltre venti giorni dopo la notifica della

comminatoria di fallimento, il 17 dicembre 2022 (doc. A), ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anti­cipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).