14.2023.53
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
26 maggio 2023Italiano6 min
febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
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Incarto n.
14.2023.53
Lugano
26 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.177 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2023 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 27
febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 895.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 9 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento dell’RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
17 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato il 15 maggio 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in
esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la
Banca __________ del 14 maggio 2023, da cui risulta che ha pagato fr. 230.50
sul conto della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione già il 21 aprile
2023, indicando quale riferimento il numero dell’esecuzione che ha poi por-tato
al fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il
versamento è stato accreditato il 24 aprile 2023 sul conto dell’Ufficio a saldo
dell’esecuzione dell’istante, ossia ben prima
della dichiarazione del fallimento. Nel reclamo l’RE 1 afferma di non
capire la decisione impugnata. Il motivo è presto detto: nessuno si è
presentato all’udienza del 9 maggio 2023 e la reclamante non ha informato il
Pretore dell’avvenuto pagamento, di modo ch’egli non aveva altra scelta se non
pronunciare il fallimento.
2.2
Precisato
ciò, l’estinzione del credito dell’istante si è comunque verificata prima della
pronuncia del fallimento, sicché il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF
risultava adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decretato, ciò
che ne giustifica l’annullamento senza necessità di verificare la solvibilità
della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, oltre venti giorni dopo la notifica della
comminatoria di fallimento, il 17 dicembre 2022 (doc. A), ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).