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Decisione

14.2023.54

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

31 maggio 2023Italiano5 min

con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.54

Lugano

31 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1625 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 marzo 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 31 marzo

2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento della succursale di Lugano della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 6'259.76 oltre agl’interessi.

B. All’udienza

di discussione del 10 maggio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2023

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione.

Il 26 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impu­gnazione

è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’11

maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 6'361.54

dato l’8 maggio 2023 alla Banca __________ a favore della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecu­zione con l’indicazione dell’esecuzione n. __________,

che ha poi condotto al fallimento decretato il 10 maggio 2023. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a

CPC) che il versamento è stato bonificato sul conto dell’Ufficio già il 9

maggio, ovvero

prima della pronuncia del fallimento, e ha permesso l’estinzione

del credito dell’istante. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172.

n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il

fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della

reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di (ultimo)

pagamento di venti giorni menzionato sulla comminatoria di fallimento,

notificata il 6 febbraio 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).