14.2023.54
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
31 maggio 2023Italiano5 min
con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2023.54
Lugano
31 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1625 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 31 marzo
2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della succursale di Lugano della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 6'259.76 oltre agl’interessi.
B. All’udienza
di discussione del 10 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2023
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione.
Il 26 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’11
maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 6'361.54
dato l’8 maggio 2023 alla Banca __________ a favore della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione con l’indicazione dell’esecuzione n. __________,
che ha poi condotto al fallimento decretato il 10 maggio 2023. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC) che il versamento è stato bonificato sul conto dell’Ufficio già il 9
maggio, ovvero
prima della pronuncia del fallimento, e ha permesso l’estinzione
del credito dell’istante. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172.
n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il
fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di (ultimo)
pagamento di venti giorni menzionato sulla comminatoria di fallimento,
notificata il 6 febbraio 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).