14.2023.55
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
31 maggio 2023Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.55
Lugano
31
maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1761 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 30 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1
per il mancato pagamento di fr. 8'251.90 oltre a interessi.
B. All’udienza
di discussione del 17 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 17 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
convenuta dal 19 maggio 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
22 maggio 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel reclamo salvo accoglierla il successivo 26 maggio
sulla scorta di una nuova domanda e delle spiegazioni dell’Ufficio d’esecuzione
sui pagamenti effettuati dalla reclamante.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla convenuta il 19 maggio 2023, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 29 maggio, che è festivo (Lunedì di
Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali
nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a
martedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato già il 19 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame il reclamante ha accluso al reclamo degli ordini di pagamento al __________
di fr. 8'703.30 e fr. 138.35 a favore dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Bellinzona datati 12 e 19 maggio 2023 (doc. E e F) a dimostrazione del
pagamento del credito vantato dall’istante, sennonché il presidente della
Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), consultando il registro
elettronico dell’UE il 22 maggio 2023, che le somme in questione non sembravano
essere giunte sul conto dell’UE, motivo per cui ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Il 26 maggio 2023, preso atto delle spiegazioni dell’UE, secondo
cui i versamenti dell’escussa di fr. 8'703.30 e fr. 112.40 gli erano
in realtà giunti, ma per una svista non erano stati accreditati sull’esecuzione
che ha portato al fallimento, ma accorpati al versamento di fr. 38'252.65
effettuato dalla reclamante il 17 maggio 2023 e ripartiti tra diverse
esecuzioni, lasciando uno scoperto di fr. 133.35 per quella dell’istante
(oltre alla tassa d’incasso di fr. 5.–), mentre per errore la differenza
di fr. 138.35 è stata rimborsata alla reclamante il 23 maggio 2023, il
presidente della Camera ha accolto la nuova domanda di effetto sospensivo, non
senza precisare che la decisione sul merito non avrebbe potuto essere emessa
prima del versamento dei fr. 138.65 rimborsati per errore alla reclamante
il 23 maggio 2023 e dei fr. 230.– chiesti dalla Camera lo stesso 23 maggio
quale anticipo delle spese presumibili della procedura di reclamo. Nel
frattempo la reclamante ha versato all’’UE i fr. 138.65 e alla Camera l’anticipo
di fr. 230.–.
2.2
Ora,
risulta dalle spiegazioni dell’UE che l’esecuzione n. __________
è stata estinta e avrebbe dovuto essere registrata come tale già il 17 maggio
2023, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di
cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato
decretato il 19 maggio 2023, il fallimento va annullato senza necessità di
verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento
di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento, notificata all’escussa
il 9 dicembre 2022, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 17 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della società RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
convenuta.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla stessa in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).