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Decisione

14.2023.55

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

31 maggio 2023Italiano7 min

questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.55

Lugano

31

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1761 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 30 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1

per il mancato pagamento di fr. 8'251.90 oltre a interessi.

B. All’udienza

di discussione del 17 maggio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 17 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

convenuta dal 19 maggio 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

22 maggio 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo contenuta nel reclamo salvo accoglierla il successivo 26 maggio

sulla scorta di una nuova domanda e delle spiegazioni dell’Ufficio d’esecuzione

sui pagamenti effettuati dalla reclamante.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla convenuta il 19 maggio 2023, il

termine d’impu­gnazione è scaduto lunedì 29 maggio, che è festivo (Lunedì di

Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali

nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a

martedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

Presentato già il 19 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame il reclamante ha accluso al reclamo degli ordini di pagamento al __________

di fr. 8'703.30 e fr. 138.35 a favore dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Bellinzona datati 12 e 19 maggio 2023 (doc. E e F) a dimostrazione del

pagamento del credito vantato dall’istante, sennonché il presidente della

Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), consultando il registro

elettronico dell’UE il 22 maggio 2023, che le somme in questione non sembravano

essere giunte sul conto dell’UE, motivo per cui ha respinto la domanda di

effetto sospensivo. Il 26 maggio 2023, pre­so atto delle spiegazioni dell’UE, secondo

cui i versamenti dell’e­­scussa di fr. 8'703.30 e fr. 112.40 gli erano

in realtà giunti, ma per una svista non erano stati accreditati sull’esecuzione

che ha portato al fallimento, ma accorpati al versamento di fr. 38'252.65

effettuato dalla reclamante il 17 maggio 2023 e ripartiti tra diverse

esecuzioni, lasciando uno scoperto di fr. 133.35 per quella dell’i­­stante

(oltre alla tassa d’incasso di fr. 5.–), mentre per errore la differenza

di fr. 138.35 è stata rimborsata alla reclamante il 23 maggio 2023, il

presidente della Camera ha accolto la nuova domanda di effetto sospensivo, non

senza precisare che la decisione sul merito non avrebbe potuto essere emessa

prima del versamento dei fr. 138.65 rimborsati per errore alla reclamante

il 23 maggio 2023 e dei fr. 230.– chiesti dalla Camera lo stesso 23 maggio

quale anticipo delle spese presumibili della procedura di reclamo. Nel

frattempo la reclamante ha versato all’’UE i fr. 138.65 e alla Camera l’anticipo

di fr. 230.–.

2.2

Ora,

risulta dalle spiegazioni dell’UE che l’esecuzione n. __________

è stata estinta e avrebbe dovuto essere registrata come tale già il 17 maggio

2023, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di

cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato

decretato il 19 maggio 2023, il fallimento va annullato senza necessità di

verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento

di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento, notificata all’escussa

il 9 dicembre 2022, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 17 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della società RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

convenuta.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla stessa in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).