14.2023.56
Contestazione dell’elenco oneri. Valore litigioso. Conclusioni subordinate d’importo superiore a quello delle conclusioni principali. Tassa di giustizia e spese ripetibili. Scostamento dalla tariffa ad valorem
27 dicembre 2023Italiano31 min
petizione del 16 maggio 2022, la AP 1 ha chiesto alla Pretura lo “stralcio [dall’elenco oneri] in subordine [la]
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.56
Lugano
27 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (appuramento dell’elenco
oneri) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione
16 maggio 2022 dalla
AP 1, __________
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)
contro
AO 1,
__________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sull’appello del 24 maggio 2023 presentato dalla AP 1 contro
la decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Mediante “contratto
di credito di base ipoteca” del 6 dicembre 2016 (in
seguito: contratto ipotecario), la AO 1 si è impegnata a mutuare a PI 1 fr. 943'000.–
contro il pagamento di un interesse annuo del 2.6250%, esigibile la prima volta
il 31 marzo 2017. La clausola n. 10 del contratto prevede
che “la garanzia di questo
prestito ipotecario viene regolato in una
convenzione separata
[…] il
prestito ipotecario è
disponibile non appena le garanzie sono state co-stituite in modo
giuridicamente valido”. Tramite convenzione dello stesso giorno, la banca ha ridotto all’1.14%
l’interesse dovuto nel periodo dal 12 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017.
Mediante
“contratto di credito di base
credito di costruzione” sempre del 6 dicembre 2016 (in
seguito: contratto di credito di costruzione), la AO 1 si è impegnata a
concedere a PI 1 un credito di costruzione di fr. 3'555'000.– contro il
pagamento di un interesse annuo del 2.25%. La clausola n. 2 del contratto prevede che “il limite
è disponibile non appena le garanzie, secondo la convenzione separata, sono
state costituite in modo giuridicamente valido”.
B. Il
16 giugno 2017, PI 1 ha costituito otto cartelle ipotecarie documentali di 1°
grado a favore del portatore, gravante ognuna sulle otto unità di proprietà per
piani (PPP) di sua proprietà, da n. __________ a __________, che compongono la
particella n. __________ RFD __________, a garanzia ciascuna di un credito di fr. 570'000.–
oltre a un interesse massimo del 10%.
C. Mediante
convenzione del 30 agosto 2017, PI 1 si è impegnato a far iscrivere a Registro
fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle ipotecarie,
allo scopo di assicurarle “la
copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia derivanti
da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle relazioni
d’affari o per altri motivi giuridici” (clausola n.
2). L’iscrizione è avvenuta il giorno successivo.
D. Il
5 agosto 2019, la AO 1 ha disdetto sia il contratto ipotecario sia quello di
credito di costruzione con effetto al 30 novembre 2019; ha pertanto chiesto a PI
1 il pagamento di fr. 943'000.– oltre a interessi maturati di fr. 24'753.80
in base al primo contratto, e di fr. 3'625'482.08, di cui fr. 70'482.08
per interessi maturati, sulla scorta del secondo contratto.
E. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 luglio 2020 dalla sede di Locarno
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la AO 1 ha escusso PI 1 in via di realizzazione
del pegno per l’incasso di fr. 943'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (indicando quale causa del credito il “Contratto di credito base ipoteca del
07.12.2016”), fr. 3'718'494.46 oltre agli
interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (per “Contratto di credito base credito di costruzione del
17.12.2016”) e fr. 49'507.60 oltre agli interessi
del 5% dal 1° luglio 2020 (per “Interessi
ipotecari impagati al 30.06. 2020”); quale diritto di
pegno a garanzia dei primi due crediti, ha indicato le otto cartelle ipotecarie
di primo grado.
F. Avendo PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
la AO 1 ne ha chiesto il rigetto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Statuendo con decisione del 6 luglio
2021, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione e accollando all’escusso
spese processuali di fr. 2'000.– e spese ripetibili di fr. 3'100.–.
G. Il 29 aprile 2022, l’Ufficio ha comunicato agl’interessati
l’elenco oneri del noto fondo n. __________ RFD __________, assegnando
loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Alla posizione n. 2 della voce
“ipoteche convenzionali”, figurano le seguenti pretese insinuate dalla AO 1:
“Credito ipotecario:
Contratto di credito base ipoteca del
7.12.2016
943'000.00
Interessi di mora su [fr. 943'000.–]
(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)
113'290.00
Interessi ipotecari non pagati su [fr. 943'000.–]
(al 30.06.2020)
49'507.60
Interessi di mora su fr. 49'507.60 (5%
al 25.4.2022)
4'503.82
Credito di
costruzione:
Contratto base credito di costruzione del
7.12.2016
3'718'494.46
Interessi di mora su [fr. 3'718'494.46]
(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)
446'735.79
Rinnovo polizza assicurativa (anticipato dal
creditore, 12.07.2021
10'776.00
Procedura
di rigetto dell’opposizione:
(PE n. __________ UE Locarno)
Tassa di giustizia e spese Pretura di
Locarno
Campagna
2'000.00
Ripetibili Pretura di Locarno- Campagna
3'100.00
Spese
esecutive:
Conteggio spese esecuzione UE Locarno
413.30
Richiesta anticipo spese UE Locarno
6'000.00
Totale crediti
5'297'820.97
Totale crediti senza anticipo spese di
realizzazione
5'291'820.97
Alla posizione n. 3 della voce “ipoteche convenzionali”, l’UE ha poi ammesso
a favore della AP 1 tre pretese di fr. 250'000.–, oltre a interessi (del
10%) di fr. 114'861.10, fr. 240'000.–, più interessi (del 10%) di fr. 88'400.–,
e fr. 100'000.– più interessi (del 10%) di fr. 36'444.45, pari a
complessivi fr. 829'705.55, indicate come garantite da tre cartelle ipotecarie al portatore di 2°
grado gravanti le PPP da n. __________ a __________.
H. Il
9 maggio 2022, la AP 1 ha contestato il credito ipotecario e il credito di costruzione della AO 1, compreso il rimborso dei premi della polizza assicurativa di fr. 10'776.–.
L’11 maggio successivo, l’UE le ha pertanto assegnato un termine di venti
giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri.
Fatti
I. Con
petizione del 16 maggio 2022, la AP 1 ha chiesto alla Pretura lo “stralcio [dall’elenco oneri] in subordine [la]
riduzione” del “Credito di costruzione di CHF 3'718'494.46 +
CHF 446'735.79 di interessi + CHF 10'776.– di rinnovo polizza assicurativa [e del] credito di procedura di rigetto
dell’opposizione per CHF 2'000.– di tasse e di Pretura + CHF 3'100.–
ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nel
termine impartito, la AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 13
giugno 2022, anch’essa protestando spese e ripetibili. In replica e duplica,
presentate oralmente al dibattimento del 5 agosto 2022, così come nelle memorie
conclusive, presentate dalla convenuta il 27 settembre 2022 e dall’attrice il
29 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, antitetiche
posizioni. Nelle motivazioni della sua
memoria conclusiva, l’attrice ha confermato in via principale la domanda
di stralcio del credito di costruzione per complessivi fr. 4'181'106.25 e in subordine ha concluso a una
riduzione di fr. 240'283.34,
pari alla somma degl’interessi ipotecari non pagati sul credito ipotecario (di
fr. 49'507.60) con i relativi interessi mora (di fr. 4'503.82), e di parte del
credito di costruzione (limitatamente a fr. 168'494.46) con i corrispondenti
interessi di mora (fr. 17'777.46).
L. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, invitando l’Ufficio a modificare il punto n. 2 dell’elenco
oneri limitatamente alle seguenti poste:
[Credito
ipotecario]
Interessi ipotecari non pagati su 1.1 (fr. 943'000.–)
(al 30.06.2020)
35'067.85
Interessi di mora su 1.3 (fr. 35'060.65)
(5% al 25.4.2022)
4'213.00
[Credito
di costruzione]
Contratto base credito di costruzione del
7.12.2016
3'670'229.40
Interessi di mora su 2.1 (fr. 3'670'239.40)
(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)
440'692.40
TOTALE crediti
5'228'781.95
TOTALE crediti senza
anticipo spese di realizzazione
5'222'781.95
Le
spese processuali di fr. 20'000.– e le ripetibili di fr. 23'000.–
sono state poste a carico dell’attrice.
M. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 maggio 2023 (impostato però
il giorno precedente) per ottenerne la
riforma. In via principale, ha chiesto di fissare il valore litigioso di prima
sede in fr. 30'000.– e le spese processuali in fr. 1'000.–, di porre
queste ultime per 2⁄3 a carico dell’attrice e 1⁄3 a carico della convenuta, di
fissare le spese ripetibili in fr. 1'500.– e di porle interamente a carico
della convenuta; in via subordinata, ha inoltre reiterato la richiesta di
stralcio delle pretese della convenuta già formulata in
prima sede, precisando però in subordine di postularne la riduzione per complessivi fr. 69'039.02, in tutti i casi protestate spese e
ripetibili di seconda sede.
Nelle
osservazioni del 20 settembre 2023, la AO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, nella misura della sua ammissibilità, protestate spese processuali e
ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di appuramento dell’elenco
oneri (art. 156 cpv. 1 cum 140 cpv. 2 LEF) – è una decisione finale di
prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308
cpv. 2 CPC).
1.1
Nella
fattispecie, in prima sede la AP 1 ha concluso in via principale allo stralcio
dall’elenco oneri delle pretese ammesse a favore della convenuta relativamente
al credito di costruzione, di complessivi fr. 4'181'106.25 (ovvero fr. 3'718'494.46 + 446'735.79 + 10'776.–
+ 2'000.– + 3'100.–), e in via subordinata a una riduzione quantificata solo
nella memoria conclusiva in fr. 240'283.34.
1.1.1
Nelle
cause di contestazione dell’elenco oneri – che è un tipo di contestazione della
graduatoria limitata ai crediti garantiti da pegno immobiliare (cfr. sentenza
della CEF 15.2023.89 del 24 agosto 2023, pag. 3; cfr. pure art. 112 cpv. 1
e 125 cpv. 2 RFF) – in cui un creditore contesta la pretesa di un altro
creditore, il valore litigioso corrisponde al potenziale vantaggio dell’attore
in caso di accoglimento dell’azione, ovvero
al dividendo da attribuire alla pretesa del convenuto o alla parte
della stessa contestata con successo (cfr. Rey-Mermet in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 148 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 73 ad art. 148 LEF), ma al massimo all’importo
del credito dell’attore iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 37
II 587 consid. 2; Schöniger/Rüetschi in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 39 ad
art. 148 LEF; Alexander Brunner/Mark. A. Reutter/Zeno Schönmann/Philip Talbot,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3a ed. 2019, pag.
155), giacché la decisione ha effetto unicamente inter
partes (cfr. art.
43.
cpv. 2 RFF; Gilliéron, op.
cit., n. 154 ad art. 140), di modo che un’eventuale eccedenza dopo il
soddisfacimento del credito dell’attore in capitale, interessi e spese
esecutive e processuali (cfr. art. 148 cpv. 3 LEF) spetta al convenuto e non
agli altri creditori (DTF 113 III 17 consid. 3; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 130 ad art. 140 LEF; Vock/Meister-Müller,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/13 ad
§ 22; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 43 e 44 ad art. 140 LEF; cfr. pure art.
148.
cpv. 3 LEF; DTF 31 I 157 consid. 2, pag. 160 a contrario; Rey-Mermet op. cit., n. 25
e 31 ad art. 148; Schöniger/Rüetschi,
op. cit., n. 50 e 53 ad art. 148; Schmid,
op. cit., n. 65 ad art. 148; critico: Gilliéron,
op. cit., n. 71-72 ad art. 148). Stanti i rinvii dell’art. 156 cpv. 1
all’art. 140 LEF e dell’art. 157 cpv. 4 all’art. 148 LEF, il valore litigioso
delle azioni di contestazione dell’elenco oneri va calcolato allo stesso modo
nella procedura di realizzazione del pegno immobiliare, malgrado il mancato
rinvio dell’art. 102 RFF all’art. 43 cpv. 2 RFF.
1.1.2
Nella
fattispecie, la parte del dividendo spettante alla convenuta che potrebbe
essere assegnata all’attrice in caso di accoglimento dell’azione ammonta a fr. 2'822'887.–,
ossia alla differenza tra il ricavo (presumibile) delle
otto PPP, stimato in fr. 3'900'000.–, dal quale devono essere dedotte le
pretese garantite da ipoteca legale di grado prevalente ammesse nell’elenco
oneri per complessivi fr. 14'410.–,
e la parte non contestata del credito della convenuta, di fr. 1'116'714.72
(fr. 5'297'820.97 ./. fr. 4'181'106.25). Il valore litigioso
non può tuttavia superare l’importo delle pretese dell’attrice ammesse nell’elenco
oneri, pari a fr. 829'705.55 (sopra ad G), che costituisce
il massimo da essa pretendibile, l’eccedenza spettante alla convenuta (sopra consid.
1.1.1).
La
conclusione subordinata non entra in considerazione per il calcolo del valore
litigioso (art. 91 cpv. 1, primo periodo CPC; tra altri: Kölz in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 5 ad art. 91 CPC; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 38 e 38a ad
art. 91 CPC). Una parte della dottrina ritiene
invero che il valore della conclusione subordinata determina il valore
litigioso nel caso in cui è superiore a quello della conclusione principale (fra
altri: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar
ZPO, 2021, n. 15 ad art. 91 CPC; Heinzmann/ Grobéty in: Petit
commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 1 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 5 ad art. 91 CPC). Nel caso in
esame, la questione può tuttavia essere lasciata aperta (come fatto dal
Tribunale federale nella sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), siccome il valore della
conclusione subordinata era inferiore a quello della principale.
Tutto
sommato, il valore litigioso, di fr. 829'705.55, supera
ampiamente il limite di fr. 10'000.–, sicché sotto questo aspetto l’appello
è senz’altro ricevibile.
1.2
Pronunciata
in procedura ordinaria (art. 251 CPC
a contrario), la decisione è
impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a
contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al
patrocinatore della AP 1 il 24 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto
il 24 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), l’appello
è dunque tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 413 consid.
2.2.4, pag. 417). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove
nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
I. Sulle
spese processuali di prima sede (conclusioni principali dell’appello)
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha stabilito in fr. 20'000.– la tassa di
giustizia e in fr. 23'000.– le ripetibili in base a un valore di causa di fr. 4'235'117.97,
equivalente “all’importo che in caso di
accoglimento della petizione verrebbe attribuito all’attore o tolto al
convenuto”, rilevando che l’attrice, con la petizione, aveva chiesto
lo stralcio di pretese per fr. 4'181'106.25 e, con la memoria conclusiva, l’ulteriore
stralcio di complessivi fr. 54'011.72. Stante la soccombenza pressoché
totale dell’attrice, risultata vincente soltanto per fr. 69'039.02, pari a
meno del 2% della domanda principale, il Pretore ha posto le spese giudiziarie
integralmente a suo carico.
3.
Nell’appello,
la AP 1 si duole che il Pretore “ha
fatto un uso manifestamente scorretto del suo potere di apprezzamento”. Gli rimprovera di aver considerato come valore litigioso soltanto
quello della domanda principale, ovvero lo
stralcio di gran parte delle pre-tese
della convenuta per fr. 4'235'117.97, ignorando completamente la domanda
subordinata intesa alla loro riduzione di fr. 240'283.34, per finire “protetta parzialmente per circa un terzo”. Ritiene quindi che a far stato dovesse essere la domanda subordinata,
e non quella principale. Ora, poiché il suo grado di soccombenza rispetto alla
domanda subordinata non è stato pressoché totale, bensì del 71.29%, sostiene
che il primo giudice avrebbe dovuto ripartire diversamente le spese
giudiziarie.
4.
Il
giudice assegna le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) secondo
la tariffa cantonale (art. 96 e 105 CPC).
Giusta
l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL
178.200), la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della
causa. Nelle cause con un valore litigioso determinabile, la tassa di giustizia
delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è determinato entro i
limiti stabiliti dall’art. 7 cpv. 1 LTG, ripartiti in diverse fasce che
dipendono dal valore litigioso. Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della legge, l’autorità
competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa (art. 2 cpv. 2 LTG).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310),
per le pratiche con un valore determinato o determinabile le ripetibili sono
stabilite di principio in una forchetta tra una percentuale minima e una
massima del valore medesimo. Entro questi limiti, le ripetibili sono
determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
4.1
In
linea di massima, la nozione di valore litigioso secondo gli art. 7 LTG e 11
RTar è identica a quella definita dagli art. 91 a 94 CPC per stabilire la
competenza ad valorem del giudice
o dagli art. 243 cpv. 1 o 308 cpv. 2 CPC per determinare la procedura
applicabile. Si deve tuttavia tenere conto delle differenti funzioni delle norme
considerate nel fissare il valore litigioso in un caso concreto. La Camera ha
così ritenuto che l’esigenza pratica d’immutabilità del
valore litigioso per quanto attiene alla determinazione della com-petenza del
giudice adito o del tipo di procedura non si giustifica per la questione della
fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere
solo dall’interesse della lite per le parti. In tale ottica, il momento dell’inoltro della causa o
del ricorso risulta determinante, poiché è in quel momento che l’attore o il
ricorrente valuta il rischio processuale e il dispendio lavorativo da dedicare
alla causa, che ambedue dipendono dal valore allora attribuibile alla lite
(sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 7.1 e 7.2).
4.2
Anche per determinare l’effetto di una
conclusione subordinata sulla fissazione delle spese giudiziarie
occorre tenere calcolo delle specificità della questione. A prescindere dalla
regola dell’art. 91 cpv. 1, 2° periodo CPC, in linea di principio
la parte attrice è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue conclusioni
principali, ciò che dispensa il giudice dall’esame delle sue conclusioni
subordinate; in caso di accoglimento totale o parziale delle sole conclusioni
subordinate, invece, il loro autore è ritenuto parzialmente soccombente nella
misura della differenza tra il valore litigioso delle conclusioni principali
(supposto superiore a quello delle conclusioni subordinate) e il valore delle
conclusioni subordinate accolte (Stoudmann
in:
Petit commentaire CPC, 2020, n. 7 ad art. 106 CPC; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 106). Seguire la tesi dell’appellante (sostenuta
peraltro soltanto per la prima sede), secondo cui il
valore litigioso sarebbe quello della conclusione subordinata d’importo
inferiore, consentirebbe agli attori di sfuggire al rischio e alla conseguente
responsabilità processuali stabiliti dalla legge (segnatamente dall’art. 106
CPC), semplicemente aggiungendo alle conclusioni principali una subordinata di
poco conto, ciò che ovviamente è insostenibile.
4.3
Va
del resto osservato come la conclusione volta alla riduzione delle
pretese della convenuta di fr. 240'283.34
non costituisca in realtà una vera domanda subordinata. Il giudice può infatti
sempre assegnare alla parte meno di quanto essa ha richiesto, anche senza una
domanda in tal senso, nei limiti di quanto eventualmente riconosciuto dalla
controparte (art. 58 cpv. 1 CPC
a
contrario). La domanda “subordinata” dell’attrice era
pertanto senza effetto.
4.4
Nel
caso in rassegna, il Pretore ha correttamente tenuto conto del valore della
domanda principale, cui ha aggiunto parte del valore della subordinata,
limitatamente alle contestazioni riguardanti il credito ipotecario, di fr.
54'011.42 (fr. 49'507.60 + 4'503.82, sopra ad I), che non sono
oggetto della conclusione principale, e stabilito la soccombenza dell’attrice,
“pressoché totale” (per oltre il
98%), con riferimento al valore totale di fr. 4'235'117.97 (consid. 8; recte: fr. 4'235'117.67). Dal momento che
il Pretore ha dovuto esaminare oltre alla conclusione principale anche quella
subordinata, l’addizione alla prima della parte della seconda vertente su altre
pretese (per fr. 54'011.42) è sostenibile (v. pure sotto consid. 6.2) e ad ogni
modo non è stata contestata dall’appellante. Al riguardo l’appello si appalesa
infondato.
4.5
Il
Pretore ha per contro stabilito erroneamente il valore litigioso in fr. 4'235'117.97,
misconoscendo ch’esso non potesse eccedere l’importo delle pretese dell’attrice
ammesse nell’elenco oneri, pari a fr. 829'705.55
(sopra consid. 1.1.1 i.f. e 1.1.2), principio invero non menzionato
nella sentenza di questa Camera da lui citata (14.2016.64 del 28 settembre
2016, consid. 1), che però riguardava un’azione promossa dal debitore.
4.6
Pur
rilevando il Pretore che per un valore litigioso compreso tra due e cinque
milioni di franchi (secondo lui di fr. 4'235'117.97 nella fattispecie) la
tassa di giustizia in una procedura ordinaria è compresa tra fr. 35'000.–
e fr. 80'000.–, egli l’ha ridotta a fr. 20'000.– tenuto conto del
fatto che la procedura non aveva richiesto una lunga istruttoria.
4.6.1
Da parte sua, nell’appello la AP 1 chiede in via sia principale che
subordinata di fissare le spese processuali in fr. 1'000.–
(anziché fr. 20'000.–), apparentemente in conseguenza
della pretesa e ingiustificata riduzione del valore litigioso a fr. 30'000.–,
e di addebitargliene i due terzi.
4.6.2
Per
un valore litigioso – in concreto correttamente determinato in fr. 829'705.55 (sopra consid. 4.5) – compreso tra mezzo e un milione
di franchi, la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.–
e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Poiché, secondo il Pretore, la
procedura non ha richiesto una lunga istruttoria appare indicato orientarsi al
minimo tariffale di fr. 15'000.–. L’appellante non chiede né giustifica di
stabilire le spese processuali sotto il minimo tariffale in virtù dell’art. 2
cpv. 2 LTG. Non risulta del resto manifesto che la natura e la
complessità della causa siano così diverse da una causa ordinaria normale da
scostarsi dalla tariffa. L’appello va pertanto accolto su questo punto
limitatamente alla riduzione della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.–.
4.7
Per
quanto attiene alle ripetibili, il Pretore ha ritenuto sproporzionato il minimo
di fr. 84'700.– (2% di fr. 4'235'117.97) previsto dall’art. 11 cpv.
1.
RTar per un valore litigioso compreso tra due e cinque milioni di franchi,
rapportato al presumibile dispendio di tempo del patrocinatore della AO 1, da
lui quantificato in una settimana di lavoro, di 40 ore, fatturabili in fr. 11'200..
alla tariffa oraria di fr. 280.–. In applicazione della formula “2 x onorario secondo il valore litigioso (OV) x
onorario secondo il dispendio di tempo (OT) ÷ (OV +
OT)”, il primo giudice ha stabilito le spese ripetibili in fr. 19'783.94,
arrotondati a fr. 20'000.–, cui ha aggiunto le spese di patrocinio di fr. 1'000.–
(art. 6 RTar) e l’IVA pari fr. 2'000.– (art. 14 cpv. 1 RTar).
4.7.1
Anche
su questo punto, l’appellante ha chiesto in via sia principale che subordinata di assegnarle spese ripetibili di fr. 1'500.– (invece di fr. 23'000.–
a favore della controparte) apparentemente in conseguenza della pretesa e ingiustificata riduzione
del valore litigioso a fr. 30'000.–.
4.7.2
Per
un valore litigioso – in concreto di fr. 829'705.55 – compreso tra mezzo e un milione di franchi, le ripetibili sono
normalmente comprese tra fr. 33'188.– (4%) e fr. 49'782.– (6%) (art.
11.
cpv. 1 RTar). A fronte degli accertamenti del Pretore, che non sono stati
contestati dalle parti, il minimo tariffale appare sproporzionato rispetto al
dispendio lavorativo di 40 ore fornito dal patrocinatore della Raiffeisen, siccome
equivarrebbe a una remunerazione di fr. 830.–/ora (fr. 33'188.– ÷ 40). È pertanto indicato scostarsi dalla tariffa verso il
basso in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
4.7.3
Onde
ponderare i fattori menzionati in quella norma, ossia il valore
litigioso e il dispendio di tempo, e gli altri criteri dell’art. 11 cpv. 5
RTar, la Camera non ricorre alla formula mista usata dal Pretore,
corrispondente alla media detta armonica dell’onorario ad valorem e dell’onorario ad horam (per una
motivazione, v. sentenza della CEF 14.2020.89 del 1° febbraio 2021, consid.
4.3.2.1), ma modula la tariffa oraria in funzione del valore litigioso e se del
caso tiene conto nel dispendio di tempo da riconoscere all’avvocato di un
supplemento per le verifiche tese a evitare possibili errori professionali
(sentenza della CEF 14.2021.142/145 del 30 marzo 2022, RtiD 2022 II 771 n. 57c
consid. 11.4.4.2). In cause dal valore superiore a 100
milioni di franchi, questa Camera ha avuto modo di
giudicare adeguato un onorario di fr. 500.–/ora (citata 14.2021. 142/145,
consid. 11.4.3; sentenze 14.2017.176 e 177 del 27 marzo 2018, consid. 10.2) e
in una di poco più di un milione ha stabilito un’indennità corrispondente a
circa fr. 400.–/ora (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017
consid. 5.3/c).
4.7.4
Nel
caso in rassegna, il valore litigioso, di fr. 829'705.55,
si colloca nella quinta fascia più alta della tariffa (su otto). Tenuto conto
della relativa semplicità della causa, una remunerazione di fr. 350.–/ora
appare adeguata a tenere calcolo dell’importanza della
lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sul patrocinatore.
In
parziale accoglimento delle conclusioni principali dell’appello, l’indennità
ripetibili riconosciuta alla AO 1 va dunque ridotta da fr. 23'000.– a fr. 14'000.–
(fr. 350.– x 40 ore), comprese le spese di cancelleria e l’IVA (art. 14
cpv. 1 RTar), ciò che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art.
10.
cpv. 1 RTar.
II.
Sul
merito del processo di prima sede (conclusione subordinata)
5.
Visto
che la conclusione principale dell’appello è stata accolta solo in parte,
occorre esaminare la conclusione subordinata, volta allo stralcio
dall’elenco oneri delle pretese della convenuta a concorrenza di fr. 4'181'106.25, in subordine di fr. 69'039.02.
5.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha statuito che la garanzia delle cartelle
ipotecarie si estende non soltanto al credito ipotecario, ma anche al credito di
costruzione e alle spese della procedura di rigetto dell’opposizione in base alla clausola n. 2 della convenzione di garanzia ipotecaria del 30 agosto 2017, cui i contratti di credito ipotecario e di credito di
costruzione rinviano. Non essendo la clausola contenuta in condizioni generali,
il primo giudice, contrariamente all’attrice, ha ritenuto inapplicabile la
giurisprudenza sulla cosiddetta clausola insolita.
Per abbondanza, il Pretore ha rammentato ch’è
lecita la costituzione di una garanzia molto ampia a favore di una
banca, la quale può estendersi, in maniera generale, perfino a tutti i suoi
crediti, anche futuri, derivanti da relazioni d’affari con il cliente,
sempreché essi fossero da lui ragionevolmente prevedibili nel momento in cui ha
costituito la garanzia. Ha inoltre ricordato che a garanzia delle spese
necessarie per la conservazione del fondo impegnato, segnatamente dei premi di
assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio immobiliare
che le ha assunte ha un diritto di pegno legale che nasce senza iscrizione del
registro fondiario (art. 819 cpv. 1 CC), sicché “la garanzia offerta dalle cartelle ipotecarie
si estende anche” al credito della AO 1 in rimborso dei premi
assicurativi fr. 10'776.– da essa pagati.
Infine,
il Pretore ha rammentato che l’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC estende la garanzia del
pegno immobiliare anche alle spese esecutive, le quali comprendono pure le
spese della procedura di rigetto dell’opposizione insinuate dalla banca.
5.2
Nell’appello,
la AP 1 si duole dell’insufficienza della motivazione principale della
decisione impugnata, affermando di non vedere qual è la
differenza tra una clausola contenuta in condizioni generali e quella contenuta
in un’apposita convenzione – in concreto quella del 30
agosto 2017 – se in entrambi i casi un contratto vi
rinvia. Ribadisce dunque che la giurisprudenza in materia di condizioni
generali si applica anche nel caso concreto. Rileva d’altronde che la stipula della convenzione di garanzia risale a più di un anno dopo quella relativa ai contratti di credito
ipotecario e di costruzione e che la clausola n. 2 è generica. A suo parere
quelle due circostanze determinano un significativo squilibrio tra le parti,
rendendo la clausola “vessatoria,
comunque onerosa, non usuale per la sua grande genericità, non evidenziata
graficamente se non nel titolo ‘Entità della responsabilità’”, sicché dubita ch’essa sia opponibile
a PI 1. L’appellante conclude così allo stralcio dall’elenco oneri dell’intero
credito di costruzione, dei premi assicurativi e delle
spese di rigetto dell’opposizione, per complessivi fr. 4'181'106.25,
e in subordine, senz’alcuna motivazione, alla riduzione di dette pretese di fr. 69'039.02.
5.3
Il
Pretore ha respinto in gran parte l’azione sulla scorta di due motivazioni
indipendenti (consid. 6.1 e 6.2). L’accoglimento dell’appello è quindi
subordinato alla confutazione di entrambe.
5.3.1
Ora,
il contratto di credito di
base ipoteca (doc. G) e il contratto di credito di base credito di costruzione
(doc. F) non rinviano a condizioni generali,
bensì a una “convenzione
separata”. Non può seriamente essere messo in dubbio
che tale convenzione sia quella conclusa il 30 agosto
2017, con cui PI 1 si è impegnato a far iscrivere a
Registro fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle
ipotecarie, allo scopo di assicurarle “la copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia
derivanti da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle
relazioni d’affari o per altri motivi giuridici” (doc. 7, clausola n. 2). Il costituente non poteva
infatti ignorare di aver firmato i due contratti di credito ipotecario e di
costruzione il 6 dicembre 2016. La convenzione di garanzia non riveste le
caratteristiche di condizioni generali applicabili a un numero indeterminato di
contratti, ma è un contratto a sé stante, che regola specificatamente le
relazioni delle due parti che lo hanno firmato, di modo che il Pretore non
risulta aver errato laddove ha accertato che la giurisprudenza sulla cosiddetta
clausola insolita o inusuale, che riguarda l’adesione globale a condizioni
generali (si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 5A_117/2022 del
6.
febbraio 2023 consid. 3.2.1), non si applica alla convenzione di garanzia.
Ciò basta già a respingere la conclusione subordinata dell’appello.
5.3.2
Comunque
sia, anche la motivazione aggiuntiva del Pretore resiste alla critica. Come già
rilevato, a PI 1 non poteva non essere chiaro che le garanzie ipotecarie da lui
costituite si riferivano in particolare ai “crediti presenti”, ossia ai
crediti ipotecari e di costruzione pattuiti alcuni mesi prima, la cui
erogazione era vincolata appunto alla fornitura di garanzie (doc. F n. 2 e doc.
G n. 10), ciò che è perfettamente usuale e noto anche al gran pubblico nell’ambito
della concessione di crediti bancari nel settore immobiliare.
5.3.3
Per il resto, l’appellante non spende una parola
specifica sulla sua contestazione, solo implicita, dei premi assicurativi e delle spese di rigetto dell’opposizione, né sulla sua conclusione subordinata intesa alla riduzione di
fr. 69'039.02 delle pretese di complessivi fr. 4'181'106.25. Privo di
motivazione, l’appello è al riguardo irricevibile.
III. Sulle
spese giudiziarie nel processo di seconda sede
6.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene la riduzione
della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.– (sopra
consid. 4.6.2) e delle spese ripetibili da fr. 23'000.– a fr. 14'000.–
(consid. 4.7.4), ossia risulta vincente sulla conclusione principale per fr. 14'000.–
(su complessivi fr. 44'500.–, tenuto conto della richiesta supplementare
di vedersi assegnate spese ripetibili di fr. 1'500.–, quand’anche conclude
alla propria maggiore soccombenza), mentre soccombe integralmente sulla
conclusione subordinata.
Non
vanno considerate le conclusioni relative alla determinazione del valore
litigioso, la quale a ben vedere serve solo come motivo delle conclusioni volte
alla ricevibilità dell’appello e alla ridefinizione delle spese giudiziarie.
6.1
Come
esposto in precedenza (sopra consid. 4.2), in linea di principio la parte attrice
o appellante è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue
conclusioni principali, ciò che dispensa il giudice dall’esame delle sue
conclusioni subordinate.
Nella fattispecie, tuttavia, in seconda sede la AP 1 ha ottenuto
ragione sulla principale solo parzialmente, ciò che ha reso necessario l’esame
della subordinata, poi respinta totalmente. In una simile ipotesi, viene da
chiedersi se la subordinazione dev’es-sere
considerata esclusiva, sicché andrebbe contemplato solo l’esito delle
conclusioni subordinate, oppure se la subordinazione è unicamente alternativa, nel
senso che si dovrebbe comunque tenere conto del parziale accoglimento delle conclusioni principali, ma, logicamente, in rapporto alla somma delle conclusioni
principali e subordinate.
6.2
In
mancanza di chiara indicazione al proposito nell’appello, un’interpretazione
oggettiva delle conclusioni in base al principio dell’affidamento conduce a optare
per la seconda soluzione, che corrisponde del resto alle specificità del valore
litigioso in materia di determinazione delle spese giudiziarie (sopra consid.
4.1
e 4.2) e alla logica dell’art. 106 cpv. 2 CPC.
Sotto questo punto di vista, l’accoglimento
parziale delle conclusioni principali, per fr. 29'000.–, va
rapportato alla somma dei valori di tutte le conclusioni della AP 1, pari a fr. 873'539.55
(fr. 20'000.– ./. ⅔ di 1'000.– + 23'000.– + 1'500.– + 829'705.55),
sicché l’appellante risulta soccombente nella misura del 97% (fr. 29'000.–
÷ 873'539.55).
6.3
Per un valore litigioso compreso tra mezzo e un milione di
franchi (art. 7 cpv. 1 LTG), la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.–
e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG).
Nella
fattispecie, l’anticipo delle spese processuali presumibili richiesto all’appellante
è stato ridotto per svista da fr. 15'000.– a fr. 10'000.–,
considerato che l’ammontare dei crediti dell’appellante ammessi nell’elenco
oneri ammontasse a fr. 328'400.– (come indicato nella prima pagina della
sentenza impugnata) anziché al valore corretto di fr. 873'539.55
(sopra consid. 6.2). Siccome per natura e
complessità l’atto di appello è da ritenersi di difficoltà limitata, e tenuto
conto della svista appena citata (ancorché l’appellante potesse accorgersene
abbastanza facilmente), le spese processuali vanno fissate nel minimo tariffale
di fr. 15'000.– e poste a carico della AP 1 nella misura del 97%.
6.4
Per le procedure di appello il cui
valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–, l’art.
11.
cpv. 1 e 2 lett. a RTar prevede ripetibili varianti dall’1.2 al 3.6% del
valore medesimo.
Dandosi
in concreto un valore litigioso di fr. 873'539.55 (sopra
consid. 6.2), il limite inferiore della tariffa, di fr. 10'482.–, appare
sproporzionato rispetto al dispendio di tempo per la redazione di quattro
pagine di osservazioni a un appello di sei. Tenuto conto che un patrocinatore solerte,
diligente, conciso e speditivo non
avrebbe dedicato più di una dozzina di ore di lavoro per un colloquio con la
cliente e la redazione delle osservazioni all’appello, e che una remunerazione
oraria di fr. 350.– appare adeguata a considerare il rischio connesso al
valore della lite (sopra consid. 4.7.4), un’indennità di fr. 4'200.–
appare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato della banca e ai costi sopportati nell’interesse della cliente
(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14
cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né
presentato una nota di onorario e spese giusta gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14
cpv. 2 RTar.
Stante la
parziale soccombenza, l’indennità va ridotta di fr. 250.–, pari alla differenza tra le percentuali di
vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, consid. 15/b).
IV. Sui
mezzi d’impugnazione
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF sia per la conclusione principale, pari a fr. 43'834.– (fr. 20'000.–
./. ⅔ di fr. 1'000.– + fr. 23'000.–
+ fr. 1'500.–) sia per quella subordinata, di fr. 829'705.55 (sopra consid. 1.1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello
è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla AP 1, sono poste a suo
carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 14'000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.–
relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante nella misura di fr. 10'000.–,
sono poste a suo carico in ragione di fr. 14'550.– e per i restanti fr. 450.– a carico della AO 1, cui l’appellante
rifonderà fr. 3'950.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________ (__________);
– avv. PA
2, Studio legale e notarile __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).