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Decisione

14.2023.56

Contestazione dell’elenco oneri. Valore litigioso. Conclusioni subordinate d’importo superiore a quello delle conclusioni principali. Tassa di giustizia e spese ripetibili. Scostamento dalla tariffa ad valorem

27 dicembre 2023Italiano31 min

petizione del 16 maggio 2022, la AP 1 ha chiesto alla Pretura lo “stralcio [dall’elenco oneri] in subordine [la]

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.56

Lugano

27 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (appuramento dell’elenco

oneri) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione

16 maggio 2022 dalla

AP 1, __________

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

AO 1,

__________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sull’appello del 24 maggio 2023 presentato dalla AP 1 contro

la decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Mediante “contratto

di credito di base ipoteca” del 6 dicembre 2016 (in

seguito: contratto ipotecario), la AO 1 si è impegnata a mutuare a PI 1 fr. 943'000.–

contro il pagamento di un interesse annuo del 2.6250%, esigibile la prima volta

il 31 marzo 2017. La clausola n. 10 del contratto prevede

che “la garanzia di questo

prestito ipotecario viene regolato in una

convenzione separata

[…] il

pre­stito ipotecario è

disponibile non appena le garanzie sono state co-stituite in modo

giuridicamente valido”. Tramite convenzione dello stesso giorno, la banca ha ridotto all’1.14%

l’interesse dovuto nel periodo dal 12 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017.

Mediante

“contratto di credito di base

credito di costruzione” sempre del 6 dicembre 2016 (in

seguito: contratto di credito di costruzio­ne), la AO 1 si è impegnata a

concedere a PI 1 un credito di costruzione di fr. 3'555'000.– contro il

pagamen­to di un interesse annuo del 2.25%. La clausola n. 2 del contratto prevede che “il limite

è disponibile non appena le garanzie, secondo la convenzione separata, sono

state costituite in modo giuridicamen­te valido”.

B. Il

16 giugno 2017, PI 1 ha costituito otto cartelle ipotecarie documentali di 1°

grado a favore del portatore, gravante ognuna sulle otto unità di proprietà per

piani (PPP) di sua proprietà, da n. __________ a __________, che compongono la

particella n. __________ RFD __________, a garanzia ciascuna di un credito di fr. 570'000.–

oltre a un interesse massimo del 10%.

C. Mediante

convenzione del 30 agosto 2017, PI 1 si è impegnato a far iscrivere a Registro

fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle ipotecarie,

allo scopo di assicurarle “la

copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia derivanti

da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle relazioni

d’affari o per altri motivi giuridici” (clausola n.

2). L’iscrizione è avvenuta il giorno successivo.

D. Il

5 agosto 2019, la AO 1 ha disdetto sia il contratto ipotecario sia quello di

credito di costruzione con effetto al 30 novembre 2019; ha pertanto chiesto a PI

1 il pagamento di fr. 943'000.– oltre a interessi maturati di fr. 24'753.80

in base al primo contratto, e di fr. 3'625'482.08, di cui fr. 70'482.08

per inte­ressi maturati, sulla scorta del secondo contratto.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 luglio 2020 dalla sede di Locarno

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la AO 1 ha escusso PI 1 in via di realizzazione

del pegno per l’incasso di fr. 943'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (indicando quale causa del credito il “Contratto di credito base ipoteca del

07.12.2016”), fr. 3'718'494.46 oltre agli

interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (per “Contratto di credito base credito di costruzione del

17.12.2016”) e fr. 49'507.60 oltre agli interessi

del 5% dal 1° luglio 2020 (per “Interessi

ipotecari impagati al 30.06. 2020”); quale diritto di

pegno a garanzia dei primi due crediti, ha indicato le otto cartelle ipotecarie

di primo grado.

F. Avendo PI 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo,

la AO 1 ne ha chiesto il rigetto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Statuendo con decisione del 6 lu­glio

2021, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione e accollando all’escusso

spese pro­cessuali di fr. 2'000.– e spese ripetibili di fr. 3'100.–.

G. Il 29 aprile 2022, l’Ufficio ha comunicato agl’interessati

l’elenco one­ri del noto fondo n. __________ RFD __________, assegnando

loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Alla posizione n. 2 della voce

“ipoteche convenzionali”, figurano le seguenti pretese insinuate dalla AO 1:

“Credito ipotecario:

Contratto di credito base ipoteca del

7.12.2016

943'000.00

Interessi di mora su [fr. 943'000.–]

(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)

113'290.00

Interessi ipotecari non pagati su [fr. 943'000.–]

(al 30.06.2020)

49'507.60

Interessi di mora su fr. 49'507.60 (5%

al 25.4.2022)

4'503.82

Credito di

costruzione:

Contratto base credito di costruzione del

7.12.2016

3'718'494.46

Interessi di mora su [fr. 3'718'494.46]

(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)

446'735.79

Rinnovo polizza assicurativa (anticipato dal

credito­re, 12.07.2021

10'776.00

Procedura

di rigetto dell’opposizione:

(PE n. __________ UE Locarno)

Tassa di giustizia e spese Pretura di

Locarno

Campagna

2'000.00

Ripetibili Pretura di Locarno- Campagna

3'100.00

Spese

esecutive:

Conteggio spese esecuzione UE Locarno

413.30

Richiesta anticipo spese UE Locarno

6'000.00

Totale crediti

5'297'820.97

Totale crediti senza anticipo spese di

realizzazione

5'291'820.97

Alla posizione n. 3 della voce “ipoteche convenzionali”, l’UE ha poi ammesso

a favore della AP 1 tre pretese di fr. 250'000.–, oltre a interessi (del

10%) di fr. 114'861.10, fr. 240'000.–, più interessi (del 10%) di fr. 88'400.–,

e fr. 100'000.– più interessi (del 10%) di fr. 36'444.45, pari a

complessivi fr. 829'705.55, indicate come garantite da tre cartelle ipotecarie al portatore di 2°

grado gravanti le PPP da n. __________ a __________.

H. Il

9 maggio 2022, la AP 1 ha contestato il credito ipotecario e il credito di costruzione della AO 1, compreso il rimborso dei premi della polizza assicurativa di fr. 10'776.–.

L’11 maggio successivo, l’UE le ha pertanto assegnato un termine di venti

giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri.

Fatti

I. Con

petizione del 16 maggio 2022, la AP 1 ha chiesto alla Pretura lo “stralcio [dall’elenco oneri] in subordine [la]

riduzione” del “Credito di costruzione di CHF 3'718'494.46 +

CHF 446'735.79 di interessi + CHF 10'776.– di rinnovo polizza assicurativa [e del] credito di procedura di rigetto

dell’opposizione per CHF 2'000.– di tasse e di Pretura + CHF 3'100.–

ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nel

termine impartito, la AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 13

giugno 2022, anch’essa protestando spese e ripetibili. In replica e duplica,

presentate oralmente al dibattimento del 5 agosto 2022, così come nelle memorie

conclusive, presentate dalla convenuta il 27 settembre 2022 e dall’attrice il

29 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, antitetiche

posizioni. Nelle motivazioni della sua

memoria conclusiva, l’attrice ha confermato in via principale la domanda

di stralcio del credito di costruzione per complessivi fr. 4'181'106.25 e in subordine ha concluso a una

riduzione di fr. 240'283.34,

pari alla somma degl’interessi ipotecari non pagati sul credito ipotecario (di

fr. 49'507.60) con i relativi interessi mora (di fr. 4'503.82), e di parte del

credito di costruzione (limitatamente a fr. 168'494.46) con i corrispondenti

interessi di mora (fr. 17'777.46).

L. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, invitando l’Ufficio a modificare il punto n. 2 dell’elenco

oneri limitatamente alle seguenti poste:

[Credito

ipotecario]

Interessi ipotecari non pagati su 1.1 (fr. 943'000.–)

(al 30.06.2020)

35'067.85

Interessi di mora su 1.3 (fr. 35'060.65)

(5% al 25.4.2022)

4'213.00

[Credito

di costruzione]

Contratto base credito di costruzione del

7.12.2016

3'670'229.40

Interessi di mora su 2.1 (fr. 3'670'239.40)

(5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022)

440'692.40

TOTALE crediti

5'228'781.95

TOTALE crediti senza

anticipo spese di realizzazione

5'222'781.95

Le

spese processuali di fr. 20'000.– e le ripetibili di fr. 23'000.–

so­no state poste a carico dell’attrice.

M. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 maggio 2023 (impostato però

il gior­no precedente) per ottenerne la

riforma. In via principale, ha chiesto di fissare il valore litigioso di prima

sede in fr. 30'000.– e le spese processuali in fr. 1'000.–, di porre

queste ultime per 2⁄3 a carico dell’attrice e 1⁄3 a carico della convenuta, di

fissare le spese ripetibili in fr. 1'500.– e di porle interamente a carico

della convenuta; in via subordinata, ha inoltre reiterato la richiesta di

stralcio delle pretese della convenuta già formulata in

prima sede, precisando però in subordine di postularne la riduzione per complessivi fr. 69'039.02, in tutti i casi protestate spese e

ripetibili di seconda sede.

Nelle

osservazioni del 20 settembre 2023, la AO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo, nella misura della sua ammissibilità, protestate spese processuali e

ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di appuramento del­l’elenco

oneri (art. 156 cpv. 1 cum 140 cpv. 2 LEF) – è una decisione finale di

prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’ap­pello (art. 308 cpv. 1

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308

cpv. 2 CPC).

1.1

Nella

fattispecie, in prima sede la AP 1 ha concluso in via principale allo stralcio

dall’elenco oneri delle pretese ammesse a favore della convenuta relativamente

al credito di costruzione, di complessivi fr. 4'181'106.25 (ovvero fr. 3'718'494.46 + 446'735.79 + 10'776.–

+ 2'000.– + 3'100.–), e in via subordinata a una riduzio­ne quantificata solo

nella memoria conclusiva in fr. 240'283.34.

1.1.1

Nelle

cause di contestazione dell’elenco oneri – che è un tipo di contestazione della

graduatoria limitata ai crediti garantiti da pegno immobiliare (cfr. sentenza

della CEF 15.2023.89 del 24 agosto 2023, pag. 3; cfr. pure art. 112 cpv. 1

e 125 cpv. 2 RFF) – in cui un creditore contesta la pretesa di un altro

creditore, il valore litigioso corrisponde al potenziale vantaggio dell’attore

in caso di accoglimento dell’azione, ovvero

al dividendo da attribuire alla pre­tesa del convenuto o alla parte

della stessa contestata con successo (cfr. Rey-Mermet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 148 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 73 ad art. 148 LEF), ma al massimo all’importo

del credito dell’attore iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 37

II 587 consid. 2; Schöniger/Rüetschi in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 39 ad

art. 148 LEF; Alexander Brunner/Mark. A. Reutter/Zeno Schönmann/Philip Talbot,

Kollokations- und Wi­derspruchsklagen nach SchKG, 3a ed. 2019, pag.

155), giacché la decisione ha effetto unicamente inter

partes (cfr. art.

43.

cpv. 2 RFF; Gilliéron, op.

cit., n. 154 ad art. 140), di modo che un’even­tuale eccedenza dopo il

soddisfacimento del credito dell’attore in capitale, interessi e spese

esecutive e processuali (cfr. art. 148 cpv. 3 LEF) spetta al convenuto e non

agli altri creditori (DTF 113 III 17 consid. 3; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 130 ad art. 140 LEF; Vock/Meister-Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/13 ad

§ 22; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 43 e 44 ad art. 140 LEF; cfr. pure art.

148.

cpv. 3 LEF; DTF 31 I 157 consid. 2, pag. 160 a contrario; Rey-Mermet op. cit., n. 25

e 31 ad art. 148; Schöniger/Rüetschi,

op. cit., n. 50 e 53 ad art. 148; Schmid,

op. cit., n. 65 ad art. 148; critico: Gilliéron,

op. cit., n. 71-72 ad art. 148). Stanti i rinvii dell’art. 156 cpv. 1

all’art. 140 LEF e dell’art. 157 cpv. 4 all’art. 148 LEF, il valore litigioso

delle azioni di contestazione dell’elenco oneri va calcolato allo stesso modo

nel­la procedura di realizzazione del pegno immobiliare, malgrado il mancato

rinvio dell’art. 102 RFF all’art. 43 cpv. 2 RFF.

1.1.2

Nella

fattispecie, la parte del dividendo spettante alla convenuta che potrebbe

essere assegnata all’attrice in caso di accoglimento dell’azione ammonta a fr. 2'822'887.–,

ossia alla differenza tra il ricavo (presumibile) delle

otto PPP, stimato in fr. 3'900'000.–, dal quale devono essere dedotte le

pretese garantite da ipoteca lega­le di grado prevalente ammesse nell’elenco

oneri per complessivi fr. 14'410.–,

e la parte non contestata del credito della convenuta, di fr. 1'116'714.72

(fr. 5'297'820.97 ./. fr. 4'181'106.25). Il valore litigioso

non può tuttavia superare l’importo delle pretese dell’attrice ammesse nell’elenco

oneri, pari a fr. 829'705.55 (sopra ad G), che costituisce

il massimo da essa pretendibile, l’eccedenza spettante alla convenuta (sopra consid.

1.1.1).

La

conclusione subordinata non entra in considerazione per il calcolo del valore

litigioso (art. 91 cpv. 1, primo periodo CPC; tra altri: Kölz in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 5 ad art. 91 CPC; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 38 e 38a ad

art. 91 CPC). Una parte della dottrina ritiene

invero che il valore della conclusione subordinata determina il valore

litigioso nel caso in cui è superiore a quello della conclusione principale (fra

altri: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar

ZPO, 2021, n. 15 ad art. 91 CPC; Heinzmann/ Grobéty in: Petit

commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 1 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 5 ad art. 91 CPC). Nel caso in

esame, la questione può tuttavia essere lasciata aperta (come fatto dal

Tribunale federale nella sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), siccome il valore del­la

conclusione subordinata era inferiore a quello della principale.

Tutto

sommato, il valore litigioso, di fr. 829'705.55, supera

ampiamente il limite di fr. 10'000.–, sicché sotto questo aspetto l’appello

è senz’altro ricevibile.

1.2

Pronunciata

in procedura ordinaria (art. 251 CPC

a contrario), la decisione è

impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a

contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al

patrocinatore della AP 1 il 24 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto

il 24 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), l’appello

è dunque tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 413 consid.

2.2.4, pag. 417). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove

nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemme­no con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

I. Sulle

spese processuali di prima sede (conclusioni principali dell’appello)

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha stabilito in fr. 20'000.– la tassa di

giustizia e in fr. 23'000.– le ripetibili in base a un valore di causa di fr. 4'235'117.97,

equivalente “all’importo che in caso di

accoglimento della petizione verrebbe attribuito all’attore o tolto al

convenuto”, rilevando che l’attrice, con la petizione, aveva chiesto

lo stralcio di pretese per fr. 4'181'106.25 e, con la memoria conclusiva, l’ulteriore

stralcio di complessivi fr. 54'011.72. Stante la soccombenza pressoché

totale dell’attrice, risultata vincente soltanto per fr. 69'039.02, pari a

meno del 2% della domanda principale, il Pretore ha posto le spese giudiziarie

integralmente a suo carico.

3.

Nell’appello,

la AP 1 si duole che il Pretore “ha

fatto un uso manifestamente scorretto del suo potere di apprezzamento”. Gli rimprovera di aver considerato come valore litigioso soltanto

quello della domanda principale, ovvero lo

stralcio di gran parte delle pre-tese

della convenuta per fr. 4'235'117.97, ignorando completamente la domanda

subordinata intesa alla loro riduzione di fr. 240'283.34, per finire “protetta parzialmente per circa un terzo”. Ritiene quindi che a far stato dovesse essere la domanda subordinata,

e non quella principale. Ora, poiché il suo grado di soccombenza rispet­to alla

domanda subordinata non è stato pressoché totale, bensì del 71.29%, sostiene

che il primo giudice avrebbe dovuto ripartire diversamente le spese

giudiziarie.

4.

Il

giudice assegna le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) secondo

la tariffa cantonale (art. 96 e 105 CPC).

Giusta

l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL

178.200), la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della

causa. Nelle cause con un valore litigioso determinabile, la tassa di giustizia

delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è determinato entro i

limiti stabiliti dall’art. 7 cpv. 1 LTG, ripartiti in diverse fasce che

dipendono dal valore litigioso. Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della legge, l’autorità

competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa (art. 2 cpv. 2 LTG).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310),

per le pratiche con un valore determinato o determinabile le ripetibili sono

stabilite di principio in una forchetta tra una percentuale minima e una

massima del valore medesimo. Entro questi limiti, le ripetibili sono

determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’ono­rario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

4.1

In

linea di massima, la nozione di valore litigioso secondo gli art. 7 LTG e 11

RTar è identica a quella definita dagli art. 91 a 94 CPC per stabilire la

competenza ad valorem del giudice

o dagli art. 243 cpv. 1 o 308 cpv. 2 CPC per determinare la procedura

applicabile. Si deve tuttavia tenere conto delle differenti funzioni delle norme

considerate nel fissare il valore litigioso in un caso concreto. La Camera ha

così ritenuto che l’esigenza pratica d’immutabilità del

valore litigioso per quanto attiene alla determinazione della com-petenza del

giudice adito o del tipo di procedura non si giustifica per la questione della

fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere

solo dall’interesse della lite per le parti. In tale ottica, il momento dell’inoltro della causa o

del ricorso risulta determinante, poiché è in quel momento che l’attore o il

ricorrente valuta il rischio processuale e il dispendio lavorativo da dedicare

alla causa, che ambedue dipendono dal valore allora attribuibile alla lite

(sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 7.1 e 7.2).

4.2

Anche per determinare l’effetto di una

conclusione subordinata sul­la fissazione delle spese giudiziarie

occorre tenere calcolo delle specificità della questione. A prescindere dalla

regola dell’art. 91 cpv. 1, 2° periodo CPC, in linea di principio

la parte attrice è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue conclusioni

principali, ciò che dispensa il giudice dall’esame delle sue conclusioni

subordinate; in caso di accoglimento totale o parziale delle sole conclusioni

subordinate, invece, il loro autore è ritenuto parzialmente soccombente nella

misura della differenza tra il valore litigioso delle conclusioni principali

(supposto superiore a quello delle conclusioni subordinate) e il valore delle

conclusioni subordinate accolte (Stoudmann

in:

Petit commentaire CPC, 2020, n. 7 ad art. 106 CPC; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 106). Seguire la tesi dell’appellante (sostenuta

peraltro soltanto per la prima sede), secondo cui il

valore litigioso sarebbe quello della conclusione subordinata d’importo

inferiore, consentirebbe agli attori di sfuggire al rischio e alla conseguente

responsabilità processuali stabiliti dalla legge (segnatamente dall’art. 106

CPC), semplicemente aggiungendo alle conclusioni principali una subordinata di

poco conto, ciò che ovviamente è insostenibile.

4.3

Va

del resto osservato come la conclusione volta alla riduzione delle

pretese della convenuta di fr. 240'283.34

non costituisca in realtà una vera domanda subordinata. Il giudice può infatti

sempre assegnare alla parte meno di quanto essa ha richiesto, anche sen­za una

domanda in tal senso, nei limiti di quanto eventualmente riconosciuto dalla

controparte (art. 58 cpv. 1 CPC

a

contrario). La domanda “subordinata” dell’attrice era

pertanto senza effetto.

4.4

Nel

caso in rassegna, il Pretore ha correttamente tenuto conto del valore della

domanda principale, cui ha aggiunto parte del valore della subordinata,

limitatamente alle contestazioni riguardanti il credito ipotecario, di fr.

54'011.42 (fr. 49'507.60 + 4'503.82, sopra ad I), che non sono

oggetto della conclusione principale, e stabilito la soccombenza dell’attrice,

“pressoché totale” (per oltre il

98%), con riferimento al valore totale di fr. 4'235'117.97 (consid. 8; recte: fr. 4'235'117.67). Dal momento che

il Pretore ha dovuto esamina­re oltre alla conclusione principale anche quella

subordinata, l’addizione alla prima della parte della seconda vertente su altre

pretese (per fr. 54'011.42) è sostenibile (v. pure sotto consid. 6.2) e ad ogni

modo non è stata contestata dall’appellante. Al riguardo l’appello si appalesa

infondato.

4.5

Il

Pretore ha per contro stabilito erroneamente il valore litigioso in fr. 4'235'117.97,

misconoscendo ch’esso non potesse eccedere l’importo delle pretese dell’attrice

ammesse nell’elenco oneri, pari a fr. 829'705.55

(sopra consid. 1.1.1 i.f. e 1.1.2), principio invero non menzionato

nella sentenza di questa Camera da lui citata (14.2016.64 del 28 settembre

2016, consid. 1), che però riguarda­va un’azione promossa dal debitore.

4.6

Pur

rilevando il Pretore che per un valore litigioso compreso tra due e cinque

milioni di franchi (secondo lui di fr. 4'235'117.97 nella fattispecie) la

tassa di giustizia in una procedura ordinaria è compresa tra fr. 35'000.–

e fr. 80'000.–, egli l’ha ridotta a fr. 20'000.– tenuto conto del

fatto che la procedura non aveva richiesto una lunga istruttoria.

4.6.1

Da parte sua, nell’appello la AP 1 chiede in via sia principale che

subordinata di fissare le spese processuali in fr. 1'000.–

(anziché fr. 20'000.–), apparentemente in conseguenza

della pretesa e ingiustificata riduzione del valore litigioso a fr. 30'000.–,

e di addebitargliene i due terzi.

4.6.2

Per

un valore litigioso – in concreto correttamente determinato in fr. 829'705.55 (sopra consid. 4.5) – compreso tra mezzo e un milione

di franchi, la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.–

e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Poiché, secondo il Pretore, la

procedura non ha richiesto una lunga istruttoria appare indicato orientarsi al

minimo tariffale di fr. 15'000.–. L’appellante non chiede né giustifica di

stabilire le spese processuali sotto il minimo tariffale in virtù dell’art. 2

cpv. 2 LTG. Non risulta del resto manifesto che la natura e la

complessità della causa siano così diverse da una causa ordinaria normale da

scostarsi dalla tariffa. L’appello va pertanto accolto su questo punto

limitatamente alla riduzione della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.–.

4.7

Per

quanto attiene alle ripetibili, il Pretore ha ritenuto sproporzionato il minimo

di fr. 84'700.– (2% di fr. 4'235'117.97) previsto dal­l’art. 11 cpv.

1.

RTar per un valore litigioso compreso tra due e cinque milioni di franchi,

rapportato al presumibile dispendio di tempo del patrocinatore della AO 1, da

lui quantificato in una settimana di lavoro, di 40 ore, fatturabili in fr. 11'200..

alla tariffa oraria di fr. 280.–. In applicazione della formula “2 x onorario secondo il valore litigioso (OV) x

onorario secondo il dispendio di tempo (OT) ÷ (OV +

OT)”, il primo giudice ha stabilito le spese ripetibili in fr. 19'783.94,

arrotondati a fr. 20'000.–, cui ha aggiunto le spese di patrocinio di fr. 1'000.–

(art. 6 RTar) e l’IVA pari fr. 2'000.– (art. 14 cpv. 1 RTar).

4.7.1

Anche

su questo punto, l’appellante ha chiesto in via sia principale che subordinata di assegnarle spese ripetibili di fr. 1'500.– (invece di fr. 23'000.–

a favore della controparte) apparentemente in conseguenza della pretesa e ingiustificata riduzione

del valore litigioso a fr. 30'000.–.

4.7.2

Per

un valore litigioso – in concreto di fr. 829'705.55 – compreso tra mezzo e un milione di franchi, le ripetibili sono

normalmente comprese tra fr. 33'188.– (4%) e fr. 49'782.– (6%) (art.

11.

cpv. 1 RTar). A fronte degli accertamenti del Pretore, che non sono stati

contestati dalle parti, il minimo tariffale appare sproporzionato rispetto al

dispendio lavorativo di 40 ore fornito dal patrocinatore della Raiffeisen, siccome

equivarrebbe a una remunerazione di fr. 830.–/ora (fr. 33'188.– ÷ 40). È pertanto indicato scostarsi dalla tariffa verso il

basso in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

4.7.3

Onde

ponderare i fattori menzionati in quella norma, ossia il valore

litigioso e il dispendio di tempo, e gli altri criteri dell’art. 11 cpv. 5

RTar, la Camera non ricorre alla formula mista usata dal Pretore,

corrispondente alla media detta armonica dell’onorario ad valorem e dell’onorario ad horam (per una

motivazione, v. sentenza della CEF 14.2020.89 del 1° febbraio 2021, consid.

4.3.2.1), ma modula la tariffa oraria in funzione del valore litigioso e se del

caso tiene conto nel dispendio di tempo da riconoscere all’avvocato di un

supplemento per le verifiche tese a evitare possibili errori professionali

(sentenza della CEF 14.2021.142/145 del 30 marzo 2022, RtiD 2022 II 771 n. 57c

consid. 11.4.4.2). In cause dal valore superiore a 100

milioni di franchi, questa Camera ha avuto modo di

giudicare adeguato un onorario di fr. 500.–/ora (citata 14.2021. 142/145,

consid. 11.4.3; sentenze 14.2017.176 e 177 del 27 mar­zo 2018, consid. 10.2) e

in una di poco più di un milione ha stabilito un’indennità corrispondente a

circa fr. 400.–/ora (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017

consid. 5.3/c).

4.7.4

Nel

caso in rassegna, il valore litigioso, di fr. 829'705.55,

si colloca nella quinta fascia più alta della tariffa (su otto). Tenuto conto

della relativa semplicità della causa, una remunerazione di fr. 350.–/ora

appare adeguata a tenere calcolo dell’importanza della

lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sul patrocinatore.

In

parziale accoglimento delle conclusioni principali dell’appello, l’indennità

ripetibili riconosciuta alla AO 1 va dunque ridotta da fr. 23'000.– a fr. 14'000.–

(fr. 350.– x 40 ore), comprese le spe­se di cancelleria e l’IVA (art. 14

cpv. 1 RTar), ciò che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario

dell’avvo­cato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso del­l’art.

10.

cpv. 1 RTar.

II.

Sul

merito del processo di prima sede (conclusione subordinata)

5.

Visto

che la conclusione principale dell’appello è stata accolta solo in parte,

occorre esaminare la conclusione subordinata, volta allo stralcio

dall’elenco oneri delle pretese della convenuta a concorrenza di fr. 4'181'106.25, in subordine di fr. 69'039.02.

5.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha statuito che la garanzia delle cartelle

ipotecarie si estende non soltanto al credito ipotecario, ma anche al credito di

costruzione e alle spese della procedura di rigetto dell’opposizione in base alla clausola n. 2 della convenzione di garanzia ipotecaria del 30 agosto 2017, cui i contratti di credito ipotecario e di credito di

costruzione rinviano. Non essendo la clausola contenuta in condizioni generali,

il primo giudi­ce, contrariamente all’attrice, ha ritenuto inapplicabile la

giurisprudenza sulla cosiddetta clausola insolita.

Per abbondanza, il Pretore ha rammentato ch’è

lecita la costituzio­ne di una garanzia molto ampia a favore di una

banca, la quale può estendersi, in maniera generale, perfino a tutti i suoi

crediti, anche futuri, derivanti da relazioni d’affari con il cliente,

sempreché essi fossero da lui ragionevolmente prevedibili nel momento in cui ha

costituito la garanzia. Ha inoltre ricordato che a garanzia delle spese

necessarie per la conservazione del fondo impegnato, segnatamente dei premi di

assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio immobiliare

che le ha assunte ha un diritto di pegno legale che nasce senza iscrizione del

registro fondiario (art. 819 cpv. 1 CC), sicché “la garanzia offerta dalle cartelle ipotecarie

si estende anche” al credito della AO 1 in rimborso dei premi

assicurativi fr. 10'776.– da essa pagati.

Infine,

il Pretore ha rammentato che l’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC esten­de la garanzia del

pegno immobiliare anche alle spese esecutive, le quali comprendono pure le

spese della procedura di rigetto del­l’opposizione insinuate dalla banca.

5.2

Nell’appello,

la AP 1 si duole dell’insufficienza della motivazione principale della

decisione impugnata, affermando di non vedere qual è la

differenza tra una clausola contenuta in condizioni generali e quella contenuta

in un’apposita convenzione – in concreto quella del 30

agosto 2017 – se in entrambi i casi un contratto vi

rinvia. Ribadisce dunque che la giurisprudenza in materia di condizioni

generali si applica anche nel caso concreto. Rileva d’al­tronde che la stipula della convenzione di garanzia risale a più di un anno dopo quella relativa ai contratti di credito

ipotecario e di costruzione e che la clausola n. 2 è generica. A suo parere

quelle due circostanze determinano un significativo squilibrio tra le parti,

rendendo la clausola “vessatoria,

comunque onerosa, non usuale per la sua grande genericità, non evidenziata

graficamente se non nel titolo ‘Entità della responsabilità’”, sicché dubita ch’essa sia opponibile

a PI 1. L’appellante conclude così allo stral­cio dall’elenco oneri dell’intero

credito di costruzione, dei premi assicurativi e delle

spese di rigetto dell’opposizione, per complessivi fr. 4'181'106.25,

e in subordine, senz’alcuna motivazione, alla riduzione di dette pretese di fr. 69'039.02.

5.3

Il

Pretore ha respinto in gran parte l’azione sulla scorta di due motivazioni

indipendenti (consid. 6.1 e 6.2). L’accoglimento dell’ap­pello è quindi

subordinato alla confutazione di entrambe.

5.3.1

Ora,

il contratto di credito di

base ipoteca (doc. G) e il contratto di credito di base credito di costruzione

(doc. F) non rinviano a condizioni generali,

bensì a una “convenzione

separata”. Non può seriamente essere messo in dubbio

che tale convenzione sia quella conclusa il 30 agosto

2017, con cui PI 1 si è impegnato a far iscrivere a

Registro fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle

ipotecarie, allo scopo di assicurarle “la copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia

derivanti da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle

relazioni d’affari o per altri motivi giuridici” (doc. 7, clausola n. 2). Il costituente non poteva

infatti ignorare di aver firmato i due contratti di credito ipotecario e di

costruzione il 6 dicembre 2016. La convenzione di garanzia non riveste le

caratteristiche di condizioni generali applicabili a un numero indeterminato di

contratti, ma è un contratto a sé stante, che regola specificatamente le

relazioni delle due parti che lo hanno firmato, di modo che il Pretore non

risulta aver errato laddove ha accertato che la giurisprudenza sulla cosiddetta

clausola insolita o inusuale, che riguar­da l’adesione globale a condizioni

generali (si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 5A_117/2022 del

6.

febbraio 2023 consid. 3.2.1), non si applica alla convenzione di garanzia.

Ciò basta già a respingere la conclusione subordinata dell’appello.

5.3.2

Comunque

sia, anche la motivazione aggiuntiva del Pretore resiste alla critica. Come già

rilevato, a PI 1 non poteva non essere chiaro che le garanzie ipotecarie da lui

costituite si riferivano in particolare ai “crediti presenti”, ossia ai

crediti ipotecari e di costruzione pattuiti alcuni mesi prima, la cui

erogazione era vincolata appunto alla fornitura di garanzie (doc. F n. 2 e doc.

G n. 10), ciò che è perfettamente usuale e noto anche al gran pubblico nell’ambito

della concessione di crediti bancari nel settore immobiliare.

5.3.3

Per il resto, l’appellante non spende una parola

specifica sulla sua contestazione, solo implicita, dei premi assicurativi e delle spese di rigetto dell’opposizione, né sulla sua conclusione subordinata intesa alla riduzione di

fr. 69'039.02 delle pretese di complessivi fr. 4'181'106.25. Privo di

motivazione, l’appello è al riguardo irricevibile.

III. Sulle

spese giudiziarie nel processo di seconda sede

6.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante ottie­ne la riduzione

della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.– (sopra

consid. 4.6.2) e delle spese ripetibili da fr. 23'000.– a fr. 14'000.–

(consid. 4.7.4), ossia risulta vincente sulla conclusio­ne principale per fr. 14'000.–

(su complessivi fr. 44'500.–, tenuto conto della richiesta supplementare

di vedersi assegnate spese ripetibili di fr. 1'500.–, quand’anche conclude

alla propria maggio­re soccombenza), mentre soccombe integralmente sulla

conclusione subordinata.

Non

vanno considerate le conclusioni relative alla determinazione del valore

litigioso, la quale a ben vedere serve solo come motivo delle conclusioni volte

alla ricevibilità dell’appello e alla ridefinizio­ne delle spese giudiziarie.

6.1

Come

esposto in precedenza (sopra consid. 4.2), in linea di principio la parte attrice

o appellante è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue

conclusioni principali, ciò che dispen­sa il giudice dall’esame delle sue

conclusioni subordinate.

Nella fattispecie, tuttavia, in seconda sede la AP 1 ha ottenuto

ragione sulla principale solo parzialmente, ciò che ha reso necessario l’esame

della subordinata, poi respinta totalmente. In una simile ipotesi, viene da

chiedersi se la subordinazione dev’es-sere

considerata esclusiva, sicché andrebbe contemplato solo l’esi­to delle

conclusioni subordinate, oppure se la subordinazione è unicamente alternativa, nel

senso che si dovrebbe comunque tenere conto del parziale accoglimento delle conclusioni principali, ma, logicamente, in rapporto alla somma delle conclusioni

principali e subordinate.

6.2

In

mancanza di chiara indicazione al proposito nell’appello, un’in­terpretazione

oggettiva delle conclusioni in base al principio del­l’affidamento conduce a optare

per la seconda soluzione, che corrisponde del resto alle specificità del valore

litigioso in materia di determinazione delle spese giudiziarie (sopra consid.

4.1

e 4.2) e alla logica dell’art. 106 cpv. 2 CPC.

Sotto questo punto di vista, l’accoglimento

parziale delle conclusioni principali, per fr. 29'000.–, va

rapportato alla somma dei valori di tutte le conclusioni della AP 1, pari a fr. 873'539.55

(fr. 20'000.– ./. ⅔ di 1'000.– + 23'000.– + 1'500.– + 829'705.55),

sicché l’appellante risulta soccombente nella misura del 97% (fr. 29'000.–

÷ 873'539.55).

6.3

Per un valore litigioso compreso tra mezzo e un milione di

franchi (art. 7 cpv. 1 LTG), la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.–

e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG).

Nella

fattispecie, l’anticipo delle spese processuali presumibili richiesto all’appellante

è stato ridotto per svista da fr. 15'000.– a fr. 10'000.–,

considerato che l’ammontare dei crediti dell’appellante ammessi nell’elenco

oneri ammontasse a fr. 328'400.– (co­me indicato nella prima pagina della

sentenza impugnata) anziché al valore corretto di fr. 873'539.55

(sopra consid. 6.2). Siccome per natura e

complessità l’atto di appello è da ritenersi di difficoltà limitata, e tenuto

conto della svista appena citata (ancorché l’appellante potesse accorgersene

abbastanza facilmente), le spese processuali vanno fissate nel minimo tariffale

di fr. 15'000.– e poste a carico della AP 1 nella misura del 97%.

6.4

Per le procedure di appello il cui

valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–, l’art.

11.

cpv. 1 e 2 lett. a RTar prevede ripetibili varianti dall’1.2 al 3.6% del

valore medesimo.

Dandosi

in concreto un valore litigioso di fr. 873'539.55 (sopra

consid. 6.2), il limite inferiore della tariffa, di fr. 10'482.–, appare

sproporzionato rispetto al dispendio di tempo per la redazione di quattro

pagine di osservazioni a un appello di sei. Tenuto conto che un patrocinatore solerte,

diligente, conciso e speditivo non

avrebbe dedicato più di una dozzina di ore di lavoro per un colloquio con la

cliente e la redazione delle osservazioni all’appello, e che una remunerazione

oraria di fr. 350.– appare adeguata a considerare il rischio connesso al

valore della lite (sopra consid. 4.7.4), un’indennità di fr. 4'200.–

appare una partecipazione adeguata al­l’onorario

dell’avvocato della banca e ai costi sopportati nell’interesse della cliente

(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14

cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né

presentato una nota di onorario e spese giusta gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14

cpv. 2 RTar.

Stante la

parziale soccombenza, l’indennità va ridotta di fr. 250.–, pari alla differenza tra le percentuali di

vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, consid. 15/b).

IV. Sui

mezzi d’impugnazione

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF sia per la conclusione principale, pari a fr. 43'834.– (fr. 20'000.–

./. ⅔ di fr. 1'000.– + fr. 23'000.–

+ fr. 1'500.–) sia per quella subordinata, di fr. 829'705.55 (sopra consid. 1.1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello

è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla AP 1, sono poste a suo

carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 14'000.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante nella misura di fr. 10'000.–,

sono poste a suo carico in ragione di fr. 14'550.– e per i restanti fr. 450.– a carico della AO 1, cui l’appellante

rifonderà fr. 3'950.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________ (__________);

– avv. PA

2, Studio legale e notarile __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).