14.2023.57
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escussa contro la reiezione dell’istanza. Irricevibilità per carenza d’interesse concreto
31 maggio 2023Italiano4 min
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.57
Lugano
31 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.69 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 5 aprile 2023
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo (“opposizione”) del 22 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15
maggio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di “fatture LAMal” di fr. 853.20;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5
aprile 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Vezia;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 26 aprile 2023;
che statuendo con decisione del 15 maggio 2023, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 170.–
complessivi senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un’“opposizione” del 22 maggio 2023 per contestare due considerandi della decisione impugnata;
che
in realtà il Giudice di pace ha, nell’esito, dato ragione alla reclamante,
siccome ha respinto l’istanza della CO 1 e confermato che l’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo è mantenuta;
che
la reclamante non ha quindi alcun interesse concreto a impugnare la decisione
che le dà ragione, motivo per cui il reclamo è da considerare irricevibile
(art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che
infatti è senza rilievo per l’esito della decisione il fatto che il Giudice di
pace abbia frainteso le sue osservazioni e abbia scritto che lei non aveva mai
contestato le fatture, ciò che pareva d’altronde risultare dagli atti, visto
che RE 1 non aveva prodotto la lettera di contestazione del 19 dicembre 2022
con le proprie osservazioni;
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico di RE 1, che ha presentato un ricorso inutile e risulta pertanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, tenuto conto del fatto che la reclamante non pare avere particolari
cognizioni di diritto e ha agito senza l’ausilio di un giurista, si può
eccezionalmente prescindere dal prelevare la tassa di giudizio;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 853.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
Fatti
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerandi
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).