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Decisione

14.2023.57

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escussa contro la reiezione dell’istanza. Irricevibilità per carenza d’interesse concreto

31 maggio 2023Italiano4 min

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.57

Lugano

31 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.69 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 5 aprile 2023

dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo (“opposizione”) del 22 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15

maggio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di “fatture LAMal” di fr. 853.20;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5

aprile 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Vezia;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 26 aprile 2023;

che statuendo con decisione del 15 maggio 2023, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 170.–

complessivi senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un’“opposizione” del 22 maggio 2023 per contestare due considerandi della decisione impugnata;

che

in realtà il Giudice di pace ha, nell’esito, dato ragione alla reclamante,

siccome ha respinto l’istanza della CO 1 e confermato che l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo è mantenuta;

che

la reclamante non ha quindi alcun interesse concreto a impugnare la decisione

che le dà ragione, motivo per cui il reclamo è da considerare irricevibile

(art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

che

infatti è senza rilievo per l’esito della decisione il fatto che il Giudice di

pace abbia frainteso le sue osservazioni e abbia scritto che lei non aveva mai

contestato le fatture, ciò che pareva d’al­tronde risultare dagli atti, visto

che RE 1 non aveva prodotto la lettera di contestazione del 19 dicembre 2022

con le proprie osservazioni;

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico di RE 1, che ha presentato un ricorso inutile e risulta pertanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, tenuto conto del fatto che la reclamante non pare avere particolari

cognizioni di diritto e ha agito senza l’ausilio di un giurista, si può

eccezionalmente prescindere dal prelevare la tas­sa di giudizio;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 853.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

Fatti

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Considerandi

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).