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Decisione

14.2023.59

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante, anche non posti in esecuzione, prima della scadenza del termine di reclamo. Solvibilità

3 luglio 2023Italiano9 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 3'678.10

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.59

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1618 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023

dalla

CO 1 __________

contro

RE 1

(rappresentata dal socio gerente __________)

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 31 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 30

marzo 2023, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 3'678.10

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 31 maggio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 31 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

gior­no successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con

un reclamo del 2 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento asserendo di

aver pagato i crediti vantati dall’istante. Il 7 giugno 2023 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo ma il 12 giugno, in

seguito alla produzione di nuovi documenti, l’ha parzialmente accolta. Il recla­mo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso

ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 giu­gno.

Presentato il 1° giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo. Lo è pure l’“aggiornamento” prodotto lo stesso 12 giugno,

con i relativi documenti.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti

valere nel­l’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze

della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020 consid. 2.3 e 14.2018.47

del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la reclamante ha provato di aver pagato prima della scadenza

del termine di reclamo tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione o

sfociate in un attestato di carenza di beni (doc. L) e con l’aggiornamento del

12.

giugno ha

prodotto una conferma della CO 1 (doc. A1) che anche

la fattura n. 101318845 indicata tra i crediti fatti valere con l’istanza (v.

doc. C), che allora non era ancora stata posta in esecuzione, è stata saldata:

il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto

(v. sopra consid. 2).

2.2

Essendo

i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della

(verosimile) solvibilità del­la reclamante – condizione indispensabile

per ottenere l’annulla­mento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato in occasione della reiezione (iniziale)

dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante erano allora pendenti 14 esecuzioni per quasi fr. 13'000.–

complessivi e ben sedici attestati di carenza di beni (ACB) per pressappoco

fr. 33'000.– complessivi. Entro il termine di reclamo, la RE 1 ha però

dimostrato di aver estinto tutti gli ACB salvo due (n. __________ nei confronti

della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per fr. 7'952.75 e n. __________

verso la Confederazione Svizzera per fr. 1'414.85 [per IVA]) e tutte le

esecuzioni tranne tre (n. __________, __________ e __________), ammontanti a

poco più di fr. 7'600.–.

Tenuto conto della riduzione dell’indebitamento

di oltre fr. 30'000.– in un breve lasso di tempo e della

disponibilità e possibilità del socio gerente (grazie ai suoi redditi da lavoro

e da immobili per oltre fr- 83'000.– annui (doc. O1-7) di aiutarla a

sistemare la sua porta, si può ritenere che la sopravvivenza economica della

reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1

va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 31 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).