14.2023.59
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante, anche non posti in esecuzione, prima della scadenza del termine di reclamo. Solvibilità
3 luglio 2023Italiano9 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 3'678.10
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Incarto n.
14.2023.59
Lugano
3 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1618 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023
dalla
CO 1 __________
contro
RE 1
(rappresentata dal socio gerente __________)
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 30
marzo 2023, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 3'678.10
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 31 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 31 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 2 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento asserendo di
aver pagato i crediti vantati dall’istante. Il 7 giugno 2023 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo ma il 12 giugno, in
seguito alla produzione di nuovi documenti, l’ha parzialmente accolta. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 giugno.
Presentato il 1° giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo. Lo è pure l’“aggiornamento” prodotto lo stesso 12 giugno,
con i relativi documenti.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti
valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze
della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020 consid. 2.3 e 14.2018.47
del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la reclamante ha provato di aver pagato prima della scadenza
del termine di reclamo tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione o
sfociate in un attestato di carenza di beni (doc. L) e con l’aggiornamento del
12.
giugno ha
prodotto una conferma della CO 1 (doc. A1) che anche
la fattura n. 101318845 indicata tra i crediti fatti valere con l’istanza (v.
doc. C), che allora non era ancora stata posta in esecuzione, è stata saldata:
il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto
(v. sopra consid. 2).
2.2
Essendo
i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della
(verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in occasione della reiezione (iniziale)
dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante erano allora pendenti 14 esecuzioni per quasi fr. 13'000.–
complessivi e ben sedici attestati di carenza di beni (ACB) per pressappoco
fr. 33'000.– complessivi. Entro il termine di reclamo, la RE 1 ha però
dimostrato di aver estinto tutti gli ACB salvo due (n. __________ nei confronti
della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per fr. 7'952.75 e n. __________
verso la Confederazione Svizzera per fr. 1'414.85 [per IVA]) e tutte le
esecuzioni tranne tre (n. __________, __________ e __________), ammontanti a
poco più di fr. 7'600.–.
Tenuto conto della riduzione dell’indebitamento
di oltre fr. 30'000.– in un breve lasso di tempo e della
disponibilità e possibilità del socio gerente (grazie ai suoi redditi da lavoro
e da immobili per oltre fr- 83'000.– annui (doc. O1-7) di aiutarla a
sistemare la sua porta, si può ritenere che la sopravvivenza economica della
reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 31 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).