14.2023.61
Opposizione al sequestro e rigetto definitivo dell’opposizione. Esecuzione per spese e ripetibili stabiliti in una causa di opposizione a un precedente sequestro. Pretesa decadenza del primo sequestro per carente convalida
25 aprile 2024Italiano29 min
convalida del secondo sequestro, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'500.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.61
Lugano
25 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.2102 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 25 aprile 2022 da
HR-__________ (c/o __________, )
contro
CO 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
e nella causa congiunta SO.2022.5561 (rigetto definitivo dell’opposizione)
sempre della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza
22 novembre 2022 da
CO 1, IT-__________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1, HR-__________
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Adita con un reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con
sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) questa Camera ha riformato la
decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano (inc.
SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di eseguire il sequestro (n. __________47) degli averi appartenenti
direttamente o indirettamente a RI 1 presso
PI 1 e PI 2 sino a concorrenza di due pretese vantate
dal sequestrante di fr. 1'512'842.10 (per causa di
restituzione di liquidità trasferite su un conto di CO 1 presso __________) e fr. 51'057.20
(rifusione di spese legali in una causa penale) oltre a interessi. Quest’ultima ha interposto opposizione al
sequestro.
B. Il
24 giugno 2019 PI 1 ha promosso contro RI 1 l’esecuzione n. __________05 a
convalida del sequestro per l’incasso delle predette pretese. RI 1 vi ha
interposto opposizione il 5 agosto 2019.
C. Dopo
l’inoltro dell’istanza di conciliazione del 18
novembre 2020 e l’ottenimento dell’autorizzazione
ad agire del 20 gennaio 2021, con petizione del 4 maggio 2021 PI 1 ha convenuto
RE 1 davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, postulando la sua
condanna al pagamento di € 2'453'997.91 oltre agli accessori, alla restituzione
dei titoli ancora in possesso di RE 1 presso PI 1 e PI 2, come pure il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta da lei al precetto esecutivo n. __________05
limitatamente a fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 oltre ad
accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio del Pretore (inc. __________).
D. Con
sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. __________) il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1,
limitandolo sino a concorrenza di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita
su reclami di entrambe le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc.
14.2021. 89/90) questa Camera ha riformato
la sentenza pretorile, respingendo integralmente l’opposizione al sequestro,
ponendo le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili di fr. 15'000.–
di prima sede a carico dell’opponente e addossandole anche le spese processuali
di fr. 2'500.– e ripetibili di fr. 10'000.– nella procedura relativa
al reclamo di CO 1, oltre a ripetibili di fr. 1'700.– in quella
dipendente dal reclamo di lei.
E. Il
21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escussa limitata-mente a fr. 51'057.20 oltre agli
interessi. Con sentenza del 29 settembre 2021 (__________) il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza.
F. Con
decisione del 17 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
stralciato la causa avviata da RE 1 contro CO 1, con cui chiedeva di accertare
l’inesistenza del credito da lui vantato e di annullare l’esecuzione n. __________05,
e l’ha condannata a rifondergli ripetibili di fr. 2'000.–. Contro tale
decisione RE 1 ha interposto reclamo/appello alla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello (II CCA), che l’ha respinto mediante sentenza del 19
settembre 2022 (inc. 12.2022.59).
G. Mediante
decreto dell’8 aprile 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
accolto una nuova istanza di CO 1 e ordinato il sequestro (n. __________14)
degli averi di RE 1 già sequestrati in
precedenza sino a concorrenza di fr. 31'500.–
oltre agl’interessi in relazione alle spese e ripetibili stabilite in suo
favore da questa Camera, per complessivi fr. 29'500.– (fr. 300.– + fr. 15'000.– + fr. 2'500.– + fr. 10'000.–
+ fr. 1'700.–), e dal Pretore della sezione 2 (fr. 2'000.–).
H. Con
atto del 25 aprile, integrato il 18 maggio 2022, RE 1 ha interposto opposizione
al sequestro e ha chiesto inoltre di constatare la caducità o revoca del
sequestro e di ordinare al sequestrante di prestare una garanzia.
Fatti
I. Con
un nuovo precetto esecutivo n. __________87 emesso dall’UE il 26 aprile 2022 a
convalida del secondo sequestro, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 29'500.– e dal 17
marzo 2022 su fr. 2'000.–.
L. Con
risposte del 24 maggio e del 4 luglio 2022, CO 1 ha postulato la reiezione dell’opposizione
al (secondo) sequestro e delle conclusioni principali e integrative della
controparte.
M. Avendo
RE 1 interposto opposizione al secondo precetto esecutivo il 16 agosto 2022,
con istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, con osservazioni
scritte del 15 dicembre 2022 la convenuta ha postulato la reiezione dell’istanza,
previa constatazione della decadenza o revoca di ambedue i sequestri. Nella
replica e duplica spontanee del 23 e 27 dicembre 2022, le parti hanno
confermato le rispettive e antitetiche conclusioni.
N. A
seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di
pignoramento emessi nella prima esecuzione, con sentenza del 16 gennaio 2023
(inc. 15.2022.78) questa Camera ha constatato che l’esecuzione n. __________05a
era diventata perenta il 5 agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i
provvedimenti impugnati.
O. Statuendo con decisione del 17 maggio 2023, il Pretore ha respinto l’opposizione
al secondo sequestro, dichiarato irricevibile la richiesta di constatazione di
caducità o revoca dei sequestri, respinto la domanda di prestazione di
garanzie, accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione e rigettato di
conseguenza in via definitiva l’opposizione
al secondo precetto esecutivo e posto a carico di RE 1, in ciascuna delle
cause, le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 750.–
a favore di CO 1.
P. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2023 per ottenerne l’accertamento
della nullità, in subordine l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione,
protestate tasse, spese e “maggiorate” ripetibili in ambedue le sedi. In via
preliminare la reclamante ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo,
la constatazione della caducità del primo sequestro, in subordine l’accoglimento
della sua domanda di riesame di quel sequestro e la pronuncia dell’estinzione
di ogni procedimento successivo, compresa la decisione 31 gennaio 2022 di
questa Camera e le procedure riferite al secondo sequestro e alla relativa
esecuzione di convalida.
Q. L’11
luglio 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo presentata con l’impugnazione limitatamente al
credito di fr. 29'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 31 gennaio 2022.
R. Nelle
sue osservazioni del 24 luglio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo e la revoca dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili.
Mediante “controsservazioni” del 28 luglio 2023 la reclamante ha contestato le osservazioni della controparte.
S. Con
decisione dell’8 novembre 2023, questa Camera, nella sua veste di autorità di
vigilanza, ha respinto il ricorso di RE 1 contro il
provvedimento 21 giugno 2023 dell’UE, con il quale ha confermato la validità
del primo sequestro (n. __________47). Ha poi respinto le due domande di
revisione con decisioni del 17 gennaio e 16 febbraio 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al
sequestro e di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 26 maggio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 5 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Nella
procedura di opposizione al sequestro tutte le parti possono far valere fatti e
mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n.
51c consid. 1.4/a) fino all’inizio
delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5;
sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e
mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena
sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138.
III 636 consid. 4.3 pag. 639).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale l’escusso, in virtù dell’art. 81 LEF, può opporre, in una
nuova procedura di rigetto dell’opposizione a un’esecuzione volta all’incasso
di spese giudiziarie poste a suo carico in una precedente causa di rigetto, l’estinzione
di quelle spese, siccome inutilmente occasionate, ove l’escutente abbia
lasciato perimere la precedente esecuzione. Pur ritenendo tale giurisprudenza
applicabile per analogia alle spese giudiziarie causate inutilmente in una
causa di opposizione al sequestro, qualora il sequestrante non l’abbia
validamente convalidato, il primo giudice ha considerato che la tesi di RE 1,
secondo cui il primo sequestro (“a monte”) era decaduto in seguito alla pe-renzione
della prima esecuzione volta alla sua convalida, accertata
da questa Camera nella sentenza 15.2022.78 del 16 gennaio 2023, sicché la
seconda istanza di sequestro sarebbe irricevibile, non è più verosimile della
tesi di CO 1, che fa valere di aver convalidato il primo sequestro anche con
una procedura ordinaria, preceduta da un tentativo di conciliazione, poiché
dalla documentazione agli atti non è possibile estrapolare tutti i dati
necessari a stabilire che tale azione non sia idonea a convalidare il primo
sequestro. A suo giudizio, il credito di fr. 29'500.– fondato sulla
sentenza emessa il 31 gennaio 2022 da questa Camera (inc. 14.2021.89/90)
permane quindi sufficientemente verosimile, anche a fronte delle contestazioni
dell’opponente.
Quanto
alle ripetibili di fr. 2'000.– stabilite dal Pretore della Sezione 2 nel
decreto di stralcio del 17 marzo 2022, il Pretore della Sezione 5 ha ritenuto
verosimile che quel decreto fosse stato notificato a RE 1 solo il 26 aprile
2022, dopo la pronuncia del secondo
sequestro (dell’8 aprile 2022), ma ha evidenziato che l’opponente non
aveva contestato la verosimile esistenza (anche) delle cause di sequestro
previste all’art. 271 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF, le quali giustificano il sequestro
anche per crediti non scaduti (art. 271 cpv. 2 LEF). Il decreto del 17 marzo
2022, impugnato dall’opponente senza successo alla II CCA, rimane pertanto
sufficiente a rendere verosimile il credito di fr. 2'000.– per ripetibili
assegnato a CO 1.
Constatato
come il secondo sequestro fosse stato convalidato tempestivamente, il Pretore
ha respinto l’opposizione al sequestro e dichiarato irricevibile la contestuale
domanda di revoca del sequestro.
3.
Nel
reclamo RE 1 espone come "censura
cardine" il fatto che il Pretore non avrebbe
constatato l’avvenuta perenzione della prima esecuzione al 5 agosto 2020,
accertata da questa Camera nella decisione del 16 gennaio 2023.
3.1
In
realtà il Pretore ha considerato tale circostanza "molto verosimile",
ma non l’ha ritenuta determinante per la questione della verosimiglianza del
credito di fr. 29'500.– vantato dal sequestrante, poiché gli è parso
attendibile che quest’ultimo avesse convalidato il primo sequestro (anche) con
l’azione ordinaria promossa con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020
(cfr. doc. L e sopra ad C). Non compete del resto al giudice del sequestro
accertare in via principale la perenzione di un’esecuzione, pur promossa a
convalida del sequestro, bensì all’ufficio d’esecuzione e su ricorso all’autorità
di vigilanza. A questo proposito giova ricordare che la Camera, nella decisione
del 16 gennaio 2023 citata dalla reclamante (15.2022.78), ha accertato solo la
nullità degli avvisi di pignoramento emessi nel quadro della prosecuzione dell’esecuzione
n. __________05a, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20,
mentre non si è pronunciata sull’esecuzione relativa al saldo del credito, di fr. 1'563'899.30
(v. anche sotto consid. 3.2.4), rimasta registrata con il n. __________ (senza
il suffisso "a") e come sospesa da opposizione (consid. C). La
questione della perenzione di quell’esecuzione con riguardo alla pretesa di fr. 1'563'899.30
non può quindi considerarsi già decisa. Il Pretore, come da lui rettamente
ricordato e fatto, doveva solo esaminarla in via pregiudiziale sotto il profilo
della semplice verosimiglianza (art. 278 cpv. 2 e 272 LEF) in base alle
allegazioni e ai documenti prodotti dalle parti.
3.2
La
reclamante fa valere invero che l’esecuzione si è perenta integralmente il 5
agosto 2020 in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF, sostenendo che non è stata
convalidata tempestivamente, neppure per la pretesa di fr. 1'512'842.10,
con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020, da un canto perché la
stessa è successiva alla perenzione del 5 agosto 2020 e dall’altro perché
riguarda un altro credito, di € 2'430'044.61, per mandato, restituzione dei
titoli depositati presso l’PI 1 e l’PI 2 e risarcimento danni.
3.2.1
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF, il
creditore deve in particolare rendere verosimile l’esistenza del suo credito. I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi
oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a
costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti
si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto
probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1;
RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la
pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è
esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice
procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del
quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo
stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o
della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine
del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono
ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid.
3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto
della situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF
140.
III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in
diritto, ciò che gli lascia un certo
potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023
consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre
2022.
consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
3.2.2
Nel caso in esame, CO 1 ha reso verosimile, anzi
comprovato, le pretese in garanzia delle quali chiede il sequestro producendo le sentenze 31 gennaio 2022 di questa
Camera e 17 marzo 2022 del Pretore della Sezione 2 (doc. D, disp. 3, 4
e 8, ed E, disp. 2, nell’incarto di sequestro SO.2022.1814). Incombeva pertanto a RE 1 rendere verosimile che le pretese si
sono estinte successivamente, e in particolare che il primo sequestro,
cui si riferiscono le spese giudiziarie in
questione, è decaduto per carente o tardiva convalida. Il primo giudice
ha rilevato al riguardo che dalla documentazione agli atti non è possibile
estrapolare tutti i dati necessari a stabilire se l’azione ordinaria promossa
da CO 1 con l’istanza di conciliazione del 18
novembre 2020 è idonea o no a convalidare il primo sequestro.
3.2.2.1
Per
quanto concerne la questione della tempestività dell’azione, la reclamante qualifica
la giustificazione del Pretore come un pretesto, poiché la perenzione della
prima esecuzione di convalida e dunque la decadenza del primo sequestro
risulterebbero chiare e inequivoche dalla sentenza 16 gennaio 2023 di questa
Camera. Orbene, è già stato ricordato che tale decisione non ha la portata
intesa da RE 1 (sopra consid. 3.1). Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 10) CO
1.
rileva a ragione che l’opposizione al primo sequestro, interposta da RE 1
il 21 giugno 2019 (sentenza 14.2021.89/90
[doc. D] consid. G) – recte il 24 giugno 2019 (sentenza
15.2023.64
del 17 gennaio 2024 sulla prima istanza di revisione di RE 1, consid.
3.2) – ha sospeso il termine di convalida (almeno) fino all’emanazione della
decisione del 31 gennaio 2022 (doc. D appena citato), con cui questa Camera ha
confermato la reiezione definitiva di tale opposizione (art. 279 cpv. 5 n. 1
LEF). L’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 ha pertanto convalidato
il primo sequestro, limitatamente al credito di fr. 1'512'842.10 oltre ai
relativi interessi, prima della scadenza del termine di convalida. Nulla muta
al riguardo la perenzione dell’esecuzione n. __________05a, limitata peraltro
alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20 (sopra consid. 3.1),
poiché il sequestro non dev’essere
necessariamente convalidato con un’esecuzione, ma lo può anche essere,
come nel caso concreto, con un’azione (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF). È di
conseguenza senza rilievo ai fini del giudizio odierno che l’azione sia stata
promossa, durante la sospensione del termine di convalida, dopo la perenzione
della prima esecuzione (del 5 agosto 2020).
3.2.2.2
Per
quanto concerne la questione dell’identità delle pretese fatte valere con l’azione
ordinaria con quelle garantite dal sequestro, la reclamante asserisce, “ad abundantiam”
(pagg. 3-4), che l’azione civile del sequestrante si riferisce a un credito “completamente diverso (causa credito:
contratto di mandato, azione di restituzione di titoli presso PI 2 e PI 1 e
risarcimento danni, e rigetto definitivo dell’opposizione al PE __________05 –
CHF 2,430,044.61 oltre accessori), da quello sotto sequestro (causa credito
indicato nel PE 2789405: restituzione liquidità trasferite da B_____SA sul
conto RE 1 presso Credit Suisse tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009,
rispettivamente per rifusione delle spese legali secondo il dispositivo n.
1.6.1
sentenza 29.01.2019 CARP – CHF 1,564,509.–”. Ebbene,
proprio per il fatto che con la petizione CO 1 ha chiesto anche il rigetto
definitivo dell’opposizione al primo precetto esecutivo, emesso a convalida del
primo sequestro, si deve ritenere più che verosimile che la pretesa di € 2'430'044.61
comprende il credito di fr. 1'512'842.10
(oltre agl’interessi del 5% su fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre
2010.
e su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009) a garanzia del quale è stato
decretato il primo sequestro (v. sentenza 14.2021.89/90 di questa Camera [doc.
D dell’incarto di sequestro SO.2022.1814], consid. D) e spiccato a sua
convalida il primo precetto esecutivo (concernente anche le spese giudiziarie penali di fr. 51'057.20, che però non
sono oggetto della petizione, bensì del dispositivo n. 1.6.1 della sentenza 29
gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello).
La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica laddove constata che la
convenuta non ha reso (più) verosimile la decadenza del primo sequestro, il
quale risulta invece in modo attendibile essere stato convalidato
tempestivamente con la petizione (limitatamente alla pretesa di fr. 1'512'842.10
oltre ai relativi interessi).
3.2.2.3
Per
abbondanza va del resto ricordato che dopo l’inoltro del reclamo ora in esame,
la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso
interposto RE 1 contro il provvedimento 21 giugno 2023 con
cui l’UE ha confermato la validità del primo sequestro (n. __________47). La sentenza (15.2023.64 dell’8 novembre 2023 consid. 2.2) è da
considerare nella presente procedura un fatto notorio nuovo ammissibile ai
sensi dell’art. 278 cpv. 3 LEF (sopra consid. 1.2). La Camera ha precisato che
la questione della validità del primo sequestro (per quanto attiene alla
pretesa di fr. 1'512'842.10) non era stata decisa nella sentenza
15.2022.78
del 16 gennaio 2023 (consid. 2.2 e sopra consid. 3.1) e che l’azione
di merito aveva tempestivamente convalidato il primo sequestro e verteva su una
pretesa parzialmente identica a quella dedotta nella prima esecuzione (consid.
2.3
e sopra consid. 3.2.2.1 e 3.2.2.2). Non è quindi solo verosimile che il
primo sequestro non sia ancora decaduto, ma è stata accertata giudizialmente la
sua sussistenza in modo definitivo.
3.2.2.4
Contrariamente
a quanto allega la reclamante, il fatto che la controparte non avrebbe speso in
prima sede una parola sulla questione della perenzione della prima esecuzione
non può essere reputato come un’ammissione della sua argomentazione. Il giudice
applica infatti il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Sono da ritenere di
principio ammesse solo le allegazioni di fatto non contestate (cfr. art.
150.
CPC), non quelle giuridiche, che del resto non sono subordinate al divieto dei nova dell’art. 326 CPC (cfr. sentenza
della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6).
3.3
La
decisione impugnata resiste dunque alla critica laddove il Pretore ha ritenuto
che la tesi dell’opponente relativa alla perenzione totale del primo sequestro
non fosse più verosimile della tesi antagonista
del sequestrante, tenuto conto anche del suo potere d’apprezzamento
(sopra consid. 3.2.1).
Appare
però manifesta, alla luce della decisione di questa Camera del 16 gennaio 2023,
la perenzione della prima esecuzione per quanto attiene alla pretesa di fr. 51'057.20
volta alla rifusione delle spese giudiziarie
penali. Dal momento che, come rilevato dal Pretore, la decisione del Tribunale
federale (5A_433/2022 del 24 novembre 2022, nel frattempo pubblicata in
DTF 149 III 210 segg.), secondo cui le spese giudiziarie della procedura
(sommaria) di rigetto dell’opposizione si estinguono se l’escutente lascia
perimere l’esecuzione, si applica anche per analogia alle spese della procedura
(anch’essa sommaria) di opposizione al sequestro in caso di perenzione dell’esecuzione a convalida del sequestro,
se ne deve concludere che le ripetibili di fr. 1'700.– posti a
carico di RE 1 nella decisione del 31 gennaio 2022 (doc. D dell’incarto di
sequestro, disp. n. 8) sono verosimilmente – anzi certamente – estinte, sicché
il reclamo va accolto limitatamente a quell’importo.
3.4
La
reclamante sostiene che la causa del sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è
decaduta, poiché nell’azione di merito CO 1
e il Pretore della Sezione 2 avrebbero “sostenuto ad oltranza” che il domicilio di lei sarebbe a Lugano. In realtà, nella decisione
incidentale del 7 giugno citata dalla reclamante (doc. L) il Pretore della
Sezione 2 ha poi fondato la propria competenza sull’accordo delle parti (“Sia come sia […]”,
pag. 2 in altro) e indicato RE 1 nel rubrum come “già in Lugano”. La censura è
del resto manifestamente abusiva, poiché RE 1 ha indicato __________ come suo
domicilio nell’opposizione al sequestro e in tutti gli atti successivi,
acconsentendo a che gli atti giudiziari le venissero recapitati a __________
(v. in particolare la sentenza della II CCA del 25 ottobre 2022 [doc. M,
consid. 4] e intestazione del reclamo). D’altronde, finché ella non avrà
ottenuto la revoca del (primo) sequestro, esso rimane in vigore. È ad ogni modo
dubbio che la giurisprudenza del Tribunale federale sulle spese giudiziarie
diventate inutili (sopra consid. 3.3) si applichi in caso di cambiamento del
domicilio del debitore sequestrato, poiché non si tratta di una circostanza di
cui risponde il sequestrante, per tacere del fatto che nell’ipotetico caso di
una nuova opposizione al sequestro il sequestrante potrebbe far valere le altre
due cause di sequestro indicate nell’istanza (sentenza 14.2021.89/90 [doc. D
dell’incarto di sequestro], ad B).
3.5
La
reclamante asserisce che le pretese fatte valere da CO 1 con l’azione ordinaria
sarebbero prescritte “inter
alia ex art. 67 vCO” già dal 29 luglio 2009.
3.5.1
L’obiezione
è irricevibile, poiché l’ha sollevata per la prima volta con la domanda di riesame
del 14 marzo 2023 (act. XIX). Trattandosi di un allegato spontaneo, avrebbe
potuto allegare fatti nuovi solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC
(sopra consid. 3.2.1). Non è il caso dei fatti invocati a sostengo dell’eccezione
di prescrizione, che potevano ovviamente
essere addotti già con l’opposizione al sequestro.
3.5.2
Ad
ogni modo la reclamante perde di vista che la procedura ora in esame riguarda
le spese giudiziarie dedotte nella seconda esecuzione e non le pretese oggetto
della prima esecuzione. Tali spese giudiziarie non sono poi riferite alla causa
civile, bensì a quella di opposizione al
primo sequestro, in cui RE 1 non risulta oltretutto aver eccepito la
prescrizione (cfr. sentenza 14.2021.89/90). La questione andrà semmai esaminata
nella causa civile. Non è ammissibile che la reclamante rimetta in
discussione decisioni definitive all’infuori delle apposite procedure ed
eccezioni giurisprudenziali (cfr. sopra consid. 3.4, ultima frase). La
censura è irricevibile.
3.6
La
reclamante eccepisce di falso la procura del 12 aprile 2006 prodotta da CO 1 in
quanto “contraffatta sia
formalmente sia materialmente, ovvero taroccata, come reiteratamente sostenuto”
a suo dire nelle sedi penali, nell’atto
di opposizione al primo sequestro e nella domanda di riesame del 14 marzo
2023.
3.6.1
Sollevata per la prima volta con la domanda di
riesame del 14 marzo 2023 (act. XIX), l’eccezione, fondata su fatti
adducibili già con l’opposizione al sequestro, è irricevibile (sopra consid.
3.5.1).
3.6.2
Comunque
sia, la censura è insufficientemente motivata (sopra consid. 1.2) e pertanto
irricevibile. RE 1 non indica infatti i motivi della pretesa falsità – non
bastando al riguardo un rimando generico a un atto di prima sede contenente
numerose censure – ma soprattutto non spiega quale attinenza possa avere la
questione con la presente causa, limitata all’esame dell’eseguibilità di
decisioni relative a spese giudiziarie passate in giudicato (cfr. sopra
consid. 3.5.2).
4.
La
reclamante contesta inoltre la reiezione della sua domanda di prestazione di
garanzie giusta l’art. 273 LEF, affermando che dev’essere concessa ex officio dal
giudice del sequestro. Ella non cita però alcun riferimento a sostegno della
propria allegazione e non si confronta con la diffusa motivazione del Pretore,
in cui ricorda a ragione che secondo la giurisprudenza incombe al richiedente
rendere verosimile il danno che ritiene subire (DTF 126 III 95 consid. 5/c), e
constata come nel caso concreto l’opponente non abbia neppure descritto e
quantificato il pregiudizio da garantire (consid. 11 e 12). Al riguardo,
insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321 cpv. 1 CPC) il
reclamo è pertanto irricevibile, oltre che infondato.
5.
La
reclamante non distingue le cause di opposizione al sequestro e di rigetto dell’opposizione.
In merito alla seconda, ella rileva come,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la perenzione dell’esecuzione,
se è manifesta, è un’eccezione ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione.
Afferma inoltre che sia la decisione di questa Camera relativa all’opposizione
al primo sequestro, sia il decreto di stralcio del Pretore della Sezione 2 sono
decisioni non suscettibili di passare in giudicato e che pertanto non
configurano un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 III 404
consid. 3; 113 III 6 consid. 1/b; 105 III 43 consid. 2/a).
5.1
Nella
causa in esame, a ben vedere, l’escussa non invoca la perenzione della seconda
esecuzione, oggetto dell’opposizione di cui è chiesto il rigetto provvisorio,
bensì della prima esecuzione. Fatto sta che, come evidenziato dal Pretore, la
perenzione della prima esecuzione potrebbe essere eccepita dall’escussa, giusta
l’art. 81 LEF, come motivo d’estinzione delle spese giudiziarie fatte valere
nella seconda esecuzione in virtù della sentenza del Tribunale federale del 24
novembre 2022 (DTF 149 III 210 segg.). Spettava però a lei dimostrare la
perenzione della prima esecuzione con documenti assolutamente
chiari e univoci (art. 81 cpv. 1 LEF; DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30
del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). Non vi è però riuscita, se
non limitatamente alla pretesa di fr. 1'700.– per le spese giudiziarie
penali (sopra consid. 3). Anche su questo punto il reclamo va pertanto accolto
solo per quell’importo.
5.2
Per quanto riguarda la questione della qualità di titolo di rigetto
definitivo, la reclamante misconosce che la stessa non è più vincolata al
passaggio in giudicato della decisione (come risultava dalla giurisprudenza da
lei citata), bensì, dal 2011, solo alla sua esecutività (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid.
7.3.3.2; sentenze della CEF
14.2022.94
del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid.
5.2, e 14.2011.96 del 16 agosto
2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet
in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80
LEF), di modo che pure decisioni provvisionali o
processuali possono giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione. È
comunque sia il caso delle decisioni finali di ripartizione delle spese
giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5D_178/2020 del 20 febbraio 2023
consid. 4.2.1; Abbet, op. cit. n. 45-46 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n.
11.
ad art. 80).
6.
Le richieste di giudizio formulate dalla reclamante in via preliminare sono irricevibili.
6.1
La
constatazione della caducità del primo sequestro in seguito alla perenzione
dell’esecuzione a convalida di quel sequestro rientra nella competenza dell’Ufficio
d’esecuzione e, solo su ricorso (art. 17 LEF), di questa Camera nella sua veste
di autorità di vigilanza, e non quale autorità giurisdizionale superiore,
chiamata a statuire sul reclamo in esame.
Ad
ogni modo, la Camera si è già pronunciata sulla questione in modo negativo e
definitivo con la sua decisione dell’8 novembre 2023 (sopra consid. 3.2.2.3).
6.2
La
Camera non è manifestamente competente per accogliere la domanda di riesame del
primo sequestro presentata da RE 1 al Pretore della Sezione 2 il 14 marzo 2023.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art.
106.
cpv. 2 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'500.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 3, 4 e
5 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro di RE 1 è parzialmente accolta
limitatamente a fr. 1'700.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio
2022 e la contestuale richiesta di constatazione di caducità/revoca del
sequestro è dichiarata irricevibile.
3. L’istanza di CO 1 è parzialmente accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo
n. __________87 è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 29'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.– e dal 17
marzo 2022 su fr. 2'000.–.
4. Le
spese processuali relative ai dispositivi n. 1 e 2, di fr. 100.–, sono
poste a carico di CO 1 per 1⁄20 e per i rimanenti 19⁄20 a carico di RE 1, che gli
rifonderà fr. 675.– per ripetibili ridotte.
5. Le
spese processuali relative al dispositivo n. 3, di fr. 100.–, sono poste a
carico di CO 1 per 1⁄20 e per i rimanenti 19⁄20 a carico di RE 1, che gli
rifonderà fr. 675.– per ripetibili ridotte.
2. Le
domande formulate da RE 1 in via preliminare sono irricevibili.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 19⁄20 e per il restante 1⁄20 a carico di CO 1, al quale RE
1 rifonderà fr. 1'600.– per ripetibili ridotte.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).