14.2023.62
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuove
7 agosto 2023Italiano7 min
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'587.90,
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Incarto n.
14.2023.62
Lugano
7 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1913 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2023
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di mandato del 4 novembre 2018 PI 1 ha assunto la RE 1
affinché amministrasse a titolo fiduciario l’CO 1 per un onorario di fr. 3'000.–
all’anno. Il 26 agosto 2020 la RE 1 ha sublocato all’CO 1 uno spazio ad uso commerciale all’interno dei
suoi uffici per fr. 750.– mensili a partire dal 1° settembre 2020.
Fatti
B. Mediante
precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° marzo 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'587.90,
in-dicando quale causa del credito: “Fatture per prestazioni di servizi (data 14.11.2022)”.
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 aprile
2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole l’CO 1 non ha presentato
osservazioni.
D. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza per fr. 1'500.– (anziché per fr. 26'587.90),
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– per 17⁄18 e per il resto a carico della convenuta, senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 15 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per
quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto
di sublocazione concluso tra la RE 1 e l’CO 1 costituisce un valido titolo di
rigetto per due pigioni di fr. 750.– mensili, ossia per fr. 1'500.–.
Per contro, egli ha negato tale qualità al contratto di mandato poiché difetta
l’identità tra il debitore ivi indicato, PI 1, e la convenuta escussa, l’CO 1.
Ha pure rilevato, per abbondanza, che quel contratto stabilisce esplicitamente solo
la remunerazione del mandatario, di
fr. 3'000.– all’anno, mentre non basta la riserva contrattuale,
secondo cui “altre spese
dovevano essere rifuse a parte”, onde ottenere il rigetto per prestazioni fatturate all’infuori dell’onorario
in questione. Per il Pretore difetta pure l’identità tra il credito posto in
esecuzione e la pretesa riconosciuta per quanto riferita ad ogni altra spesa
oltre al noto onorario.
1.3.2
Per
“corroborare le sue pretese” e “rafforzare” la sua domanda di rigetto, nel reclamo la RE 1 spiega che il contratto
di mandato non poteva essere concluso tra lei e l’CO 1 poiché in quel momento la
società non era stata ancora costituita, motivo per cui il contratto è stato
firmato dal socio PI 1. D’altronde, il 15 maggio 2023 quest’ultimo le ha
versato fr. 2'500.– dimostrandosi intenzionato a saldare l’importo dovuto
(doc. 2). Essa produce altresì un accordo del 19 maggio 2023 (doc. 3) tra lei
da una parte e dall’altra l’CO 1 e, come debitore solidale, PI 1, con la
specifica che attualmente il debito dell’CO 1 nei confronti della RE 1 è pari a
fr. 24'087.90. In considerazione di quest’ultimo accordo, la reclamante
chiede quindi che l’istanza sia
integralmente accolta, di modo che se l’CO 1 non dovesse rispettarlo,
essa avrebbe la possibilità di procedere alla riscossione del credito
direttamente tramite l’Ufficio d’esecuzione.
1.3.3
Così
argomentando, la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, secondo cui i documenti allora prodotti con l’istanza di rigetto non
erano sufficienti per ottenere l’accoglimento
integrale della domanda. Per “rafforzare” l’istanza, essa basa infatti
il reclamo interamente su allegazioni di fatto nuove e su documenti nuovi (doc.
2.
e 3), che sono però inammissibili in questa sede e non possono essere
considerati ai fini dell’odierno giudizio (v. sopra consid. 1.2). Il reclamo è
quindi irricevibile.
La
presente decisione non impedisce però alla RE 1 d’inoltrare se del caso una
nuova domanda di rigetto dell’opposizione, anche
nella stessa esecuzione, allegando questa volta i documenti idonei a
ottenere l’accoglimento integrale della sua pretesa (DTF 143 III 567
consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5).
1.4
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede.
1.5
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'087.90 (26'587.90
– 1'500), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).