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Decisione

14.2023.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuove

7 agosto 2023Italiano7 min

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'587.90,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.62

Lugano

7 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1913 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2023

dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di mandato del 4 novembre 2018 PI 1 ha assunto la RE 1

affinché amministrasse a titolo fiduciario l’CO 1 per un onorario di fr. 3'000.–

al­l’anno. Il 26 agosto 2020 la RE 1 ha sublocato all’CO 1 uno spazio ad uso commerciale all’interno dei

suoi uffici per fr. 750.– mensili a partire dal 1° settembre 2020.

Fatti

B. Mediante

precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° marzo 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'587.90,

in-dicando quale causa del credito: “Fatture per prestazioni di servizi (data 14.11.2022)”.

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 aprile

2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole l’CO 1 non ha presentato

osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza per fr. 1'500.– (anziché per fr. 26'587.90),

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– per 17⁄18 e per il resto a carico della convenuta, senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 giugno 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 15 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per

quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto

di sublocazione concluso tra la RE 1 e l’CO 1 costituisce un valido titolo di

rigetto per due pigioni di fr. 750.– mensili, ossia per fr. 1'500.–.

Per contro, egli ha negato tale qualità al contratto di mandato poiché difetta

l’identità tra il debitore ivi indicato, PI 1, e la convenuta escus­sa, l’CO 1.

Ha pure rilevato, per abbondanza, che quel contratto stabilisce esplicitamente solo

la remunerazione del mandatario, di

fr. 3'000.– all’anno, mentre non basta la riserva contrattuale,

secondo cui “altre spese

dovevano essere rifuse a par­te”, onde ottenere il rigetto per prestazioni fatturate all’infuori del­l’onorario

in questione. Per il Pretore difetta pure l’identità tra il credito posto in

esecuzione e la pretesa riconosciuta per quanto riferita ad ogni altra spesa

oltre al noto onorario.

1.3.2

Per

“corroborare le sue pretese” e “rafforzare” la sua domanda di rigetto, nel reclamo la RE 1 spiega che il contratto

di mandato non poteva essere concluso tra lei e l’CO 1 poiché in quel momento la

società non era stata ancora costituita, motivo per cui il contratto è stato

firmato dal socio PI 1. D’altronde, il 15 maggio 2023 quest’ultimo le ha

versato fr. 2'500.– dimostrandosi intenzionato a saldare l’importo dovuto

(doc. 2). Essa produce altresì un accordo del 19 maggio 2023 (doc. 3) tra lei

da una parte e dall’altra l’CO 1 e, come debitore solidale, PI 1, con la

specifica che attualmente il debito dell’CO 1 nei confronti della RE 1 è pari a

fr. 24'087.90. In considerazione di quest’ultimo accordo, la reclamante

chiede quindi che l’istanza sia

integralmente accolta, di modo che se l’CO 1 non dovesse rispettarlo,

essa avrebbe la possibilità di procedere alla riscossione del credito

direttamente tramite l’Ufficio d’esecuzione.

1.3.3

Così

argomentando, la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, secondo cui i documenti allora prodotti con l’istanza di rigetto non

erano sufficienti per ottenere l’accoglimento

integrale della domanda. Per “rafforzare” l’istan­za, essa basa infatti

il reclamo interamente su allegazioni di fatto nuove e su documenti nuovi (doc.

2.

e 3), che sono però inammissibili in questa sede e non possono essere

considerati ai fini del­l’odierno giudizio (v. sopra consid. 1.2). Il reclamo è

quindi irricevibile.

La

presente decisione non impedisce però alla RE 1 d’in­oltrare se del caso una

nuova domanda di rigetto dell’opposizione, anche

nella stessa esecuzione, allegando questa volta i documenti idonei a

ottenere l’accoglimento integrale della sua pretesa (DTF 143 III 567

consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5).

1.4

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa

sede.

1.5

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'087.90 (26'587.90

– 1'500), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).