14.2023.63
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale
20 ottobre 2023Italiano6 min
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15
Source ti.ch
CO 1RE 1
Incarto n.
Fatti
14.2023.63
Lugano
20 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.5604 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 novembre
2022 dall’
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e in
diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15
oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020, indicando quale causa del
credito il “Mancato pagamento
nota professionale/riconoscimento di debito”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 27 dicembre 2022;
che
con replica spontanea del 10 gennaio 2023 l’CO 1 ha ribadito il suo punto di
vista;
che
statuendo con decisione del 16 maggio 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta per fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 1°
ottobre 2022 (anziché per fr. 26'725.15 oltre agli interessi del 5% dal 17
agosto 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 giugno 2023 chiedendo di giudicare “la
richiesta di danaro dell’CO 1 in base alle sue prestazioni”, “l’equivoco di fondo
del contratto per la causa di divorzio, ovvero la vera natura della causa” e “la possibilità di “stralciare”
il precetto esecutivo escluse le spese che sono pronta ad assumermi”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata con-tenente la sentenza
impugnata è stato depositato nella casella postale di RE 1 il 19 maggio 2023
(v. tracciamento della raccomandata n. __________);
che
la destinataria l’ha ritirata soltanto il 2 giugno 2023;
che, tuttavia, in caso d’invio postale
raccomandato non ritirato, la notificazione si considera
avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;
tra tante: sentenza della CEF 14.2023.4 del 21 giugno 2023);
che
in concreto RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome
aveva presentato osservazioni l’istanza (nello stesso senso: sentenza della CEF
14.2022.22 del 27 febbraio 2022);
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,
il 27 maggio 2023, ed è scaduto lunedì 5 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo il 10 giugno (come risulta dall’adesivo sulla busta
d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e
pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
non è d’altronde possibile considerare la data del 1° giugno 2023 come data di
notifica, come lo pretende implicitamente la reclamante (“il presente reclamo è effettuato entro i 10gg dal
timbro postale del 1.6.2023”);
che infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica
dell’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche quando
la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l’invio
venga ritirato solo l’ultimo giorno di questo termine, come pure quando il
destinatario abbia ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio
postale (DTF 127 I 31, consid. 2/b; 123 III 492 consid. 1, pag.
493; già citata sentenza della CEF
14.2023.4 pag. 3 con rinvii), poiché né la posta né il destinatario possono
disporre a loro piacimento dei termini fissati dalla legge;
ch’essendo
il reclamo tardivo, non è possibile entrare nel merito delle richieste di RE 1,
le quali, per quanto è dato di capire, esulano comunque sia dalla competenza
della Camera quale autorità giudiziaria superiore, chiamata solo a statuire
sulle censure del reclamante – in concreto inesistenti – in merito alla
questione del rigetto dell’opposizione oggetto della decisione impugnata;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'726.15, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).