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Decisione

14.2023.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale

20 ottobre 2023Italiano6 min

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

Fatti

14.2023.63

Lugano

20 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.5604 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 novembre

2022 dall’

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 16 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e in

diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15

oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020, indicando quale causa del

credito il “Mancato pagamento

nota professionale/riconoscimento di debito”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 27 dicembre 2022;

che

con replica spontanea del 10 gennaio 2023 l’CO 1 ha ribadito il suo punto di

vista;

che

statuendo con decisione del 16 maggio 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta

dalla convenuta per fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 1°

ottobre 2022 (anziché per fr. 26'725.15 oltre agli interessi del 5% dal 17

agosto 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 giugno 2023 chiedendo di giudicare “la

richiesta di danaro dell’CO 1 in base alle sue prestazioni”, “l’equivoco di fondo

del contratto per la causa di divorzio, ovvero la vera natura della causa” e “la possibilità di “stralciare”

il precetto esecutivo escluse le spese che sono pronta ad assumermi”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata con-tenente la sentenza

impugnata è stato depositato nella casella postale di RE 1 il 19 maggio 2023

(v. tracciamento della raccomandata n. __________);

che

la destinataria l’ha ritirata soltanto il 2 giugno 2023;

che, tuttavia, in caso d’invio postale

raccomandato non ritirato, la notificazione si considera

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

tra tante: sentenza della CEF 14.2023.4 del 21 giugno 2023);

che

in concreto RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome

aveva presentato osservazioni l’istanza (nello stesso senso: sentenza della CEF

14.2022.22 del 27 febbraio 2022);

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,

il 27 maggio 2023, ed è scaduto lunedì 5 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF);

che

consegnato alla posta solo il 10 giugno (come risulta dall’ade­sivo sulla busta

d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e

pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

non è d’altronde possibile considerare la data del 1° giugno 2023 come data di

notifica, come lo pretende implicitamente la reclamante (“il presente reclamo è effettuato entro i 10gg dal

timbro postale del 1.6.2023”);

che infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica

del­l’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche quando

la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l’invio

venga ritirato solo l’ultimo giorno di questo termine, come pure quando il

destinatario abbia ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio

postale (DTF 127 I 31, consid. 2/b; 123 III 492 consid. 1, pag.

493; già citata sentenza della CEF

14.2023.4 pag. 3 con rinvii), poiché né la posta né il destinatario possono

disporre a loro piacimento dei termini fissati dalla legge;

ch’essendo

il reclamo tardivo, non è possibile entrare nel merito delle richieste di RE 1,

le quali, per quanto è dato di capire, esulano comunque sia dalla competenza

della Camera quale autorità giudiziaria superiore, chiamata solo a statuire

sulle censure del reclamante – in concreto inesistenti – in merito alla

questione del rigetto dell’opposizione oggetto della decisione impugnata;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'726.15, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).