14.2023.64
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo, basato su fatti e documenti nuovi e apparentemente insufficientemente motivato
6 novembre 2023Italiano4 min
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2023.64
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.351 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 maggio
2023 dall’
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 1° giugno 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e in
diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2023 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di un
credito di fr. 14'160.– oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 1° giugno 2023 il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza presentata dall’RE 1 il
10 maggio 2023, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 350.–;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e
l’accoglimento dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla
raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il
2 giugno 2023;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che
il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno;
che presentato al più presto il 13 giugno 2023
(data indicata sull’impugnazione e corrispondente alla data d’“inoltro” menzionata sul tracciamento
dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va
accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su
allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato
(sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il
motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in
esecuzione;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
Fatti
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerandi
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).