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Decisione

14.2023.64

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo, basato su fatti e documenti nuovi e apparentemente insufficientemente motivato

6 novembre 2023Italiano4 min

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.64

Lugano

6 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.351 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 maggio

2023 dall’

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 1° giugno 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e in

diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2023 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di un

credito di fr. 14'160.– oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 1° giugno 2023 il Pretore aggiun­to della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza presentata dall’RE 1 il

10 maggio 2023, ponendo a carico del­l’escutente le spese processuali di

fr. 350.–;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e

l’accoglimento dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla

raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il

2 giugno 2023;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che

il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno;

che presentato al più presto il 13 giugno 2023

(data indicata sul­l’im­pugnazione e corrispondente alla data d’“inoltro” menzionata sul tracciamento

dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va

accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su

allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato

(sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il

motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in

esecuzione;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

Fatti

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Considerandi

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).