Lexipedia

Decisione

14.2023.65

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito di personale. Riconoscimento di debito firmato anche personalmente dagli organi della società convenuta. Nullità formale della causa dell’obbligazione

29 novembre 2023Italiano16 min

dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.65

Lugano

29 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.252 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 marzo 2023

dall’

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 14 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel corso dell’anno 2020 la PI 1 ha sottoscrit­to diversi “contratti di fornitura di personale a

prestito (art. 22 LC e art. 50 OC)” messole a

disposizione dall’CO 1. Nel medesimo anno quest’ultima ha poi concluso i

relativi “contratti di

missione” con i lavoratori prestati temporaneamente alla

cliente. A nome della PI 1, il 28 luglio

2021 l’allora socio e ge­rente RE 1 e l’attuale socio e gerente PI 2 hanno

firmato separatamente un riconoscimento di debito in favore dell’CO 1 per fr. 146'969.25

suddivisi in più rate. Il 24 febbraio 2022 la PI 1, come pure personalmente RE

1 e PI 2, hanno sottoscritto in solido un ulteriore riconoscimento di debito di

fr. 145'000.– in favore dell’CO 1 con riferimento a fatture relative ai

costi del personale prestato.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2022 dalla sede di Locarno

dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022, indicando quale causa del

credito: “Solidale con: PI 1.

Riconoscimento di debito del 24 febbraio 2022”.

C. Con

decisione del 13 ottobre 2022 (inc. SO.2022.525) il Pretore di Locarno-Città ha

parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio promossa dall’CO 1 nei

confronti della PI 1, anch’essa basata sul riconoscimento di debito del 24

febbraio 2022 di fr. 145'000.–, ritenendo però che la prete­sa fosse

esigibile solo per fr. 32'682.30 oltre agl’interessi di mora.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli, con istanza del

16 marzo 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 32'682.30 oltre agli

interessi del 5% dal 13 aprile 2022 (anziché fr. 145'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 24 febbraio 2022). Nel termine impartito, il convenuto si

è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 maggio 2023. Nella replica

spontanea del 12 maggio 2023 l’istan­te ha ribadito il suo punto di vista.

E. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza tranne che per le spese esecutive e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto limitatamente a quanto richiesto nell’istanza, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 700.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2023 per ottenerne in

via principale, previa ammissione delle prove da lui offerte, l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, l’an­nullamento e la

retrocessione dell’incarto al primo giudice, in entrambi i casi protestate

spese e ripetibili. Il 21 giugno 2023 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue

osservazioni del 17 agosto 2023, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Il 29 agosto 2023 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta

di ordinare un secondo scambio di allegati.

G. Nel

frattempo con decisione del 31 luglio 2023 (inc. OR.2022.23) il Pretore

aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto la petizione della PI

1 volta al disconoscimen­to del debito di fr. 32'682.30 per i quali era

stato accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione da essa interposta.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 15 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). È pertanto irricevibile la domanda

di assunzione in seconda sede dei mezzi di prova (interrogatori, ispezioni e

richiami di documenti e d’incarti) respinti dal Pretore poiché ritenuti incompatibili

con il carattere sommario della procedura di rigetto. È comunque priva di

motivazione e sen­za interesse visto l’esito del giudizio odierno.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato implicitamen­te che il

riconoscimento di debito sottoscritto in favore della CO 1 costituisce un

valido titolo di rigetto anche nei confronti di RE 1, che l’ha firmato a titolo

personale. Il primo giudice ha d’altronde respinto le eccezioni sollevate dal

convenuto, in particolare quella secondo cui il contratto di prestito di

personale sarebbe nullo poiché contrario alle norme sulla legge federale del 6

ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11),

segnatamente agli art. 19 cpv. 5 e 22 cpv. 2 LC, poiché ha considerato che il

convenuto stesso aveva ammesso di non aver formalizzato alcun accordo con la PI

1, le cui condizioni generali avrebbero potuto infrangere le norme da lui

citate, e ad ogni modo la pretesa posta in esecuzione non si fonda su questo

accordo, ma unicamente sul riconoscimento di debito sottoscritto

successivamente, la cui interpretazione, secondo la giurisprudenza, può

fondarsi solo sul titolo stes­so. A mente del Pretore la nullità del contratto

(orale) di prestito di personale alla base del riconoscimento di debito non può

essere oggetto della procedura di rigetto.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce la nullità dei rapporti contrattuali tra l’CO 1 e la PI

1.

e si duole che il Pretore abbia frainteso la sua censura, con cui non ha fatto valere la mancata formalizzazione dell’accordo

rimasto ora­le, bensì la mancata conclusione di un accordo, nel senso

che questo era nullo per legge. Il reclamante sostiene che il Pretore non

poteva limitarsi all’esame del riconoscimento di debito dimen-ticando di

contestualizzarlo, ricordato che in presenza di un riconoscimento di debito

astratto, questo rimane nel merito comunque causale

e l’escusso può far valere tutti i suoi mezzi di difesa in re­lazione al

rapporto di base. Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto considerare nullo sia

l’accordo, sia di riflesso il riconoscimen­to di debito.

Con

le osservazioni al reclamo

l’CO 1 afferma che il Pretore non ha

frainteso i fatti, siccome ha correttamente considerato che il rigetto si basa

sul riconoscimento di debito sottoscrit­to dal convenuto e non sui suoi rapporti

contrattuali con la PI 1.

4.1

Sta di fatto che già in prima sede il reclamante aveva sostenuto che l’accordo

era inesistente poiché nullo e non perché non fosse stato formalizzato, come

risulta dalle osservazioni all’istanza (n. 9: [l’CO 1 e la PI 1]

non hanno mai formalmente concluso un valido

contratto finalizzato alla locazione di personale, ritenuto che nel caso di

specie è pienamente ravvisabile la nullità ex lege di ogni e qualsiasi

contratto sottoscritto nel tempo da PI 1 e CO 1” in

ragione della durata indeterminata dei contratti da esse conclusi (n. 12

osservazioni all’istanza). Questa era l’eccezione su cui il Pretore dove­va

pronunciarsi.

4.2

Ora,

come correttamente rilevato dal reclamante, il primo giudice non poteva ritenere

ininfluente l’eccezione di nullità del rapporto di base tra l’CO 1 e la PI 1,

poiché la causa dell’obbligo riconosciuto trova fonte in quella relazio­ne contrattuale

e la sua nullità inficia il riconoscimento di debito. Il Pretore pare aver

perso di vista che la giurisprudenza secondo cui l’interpretazione del titolo

di rigetto può fondarsi solo sul titolo stes­so (nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF) non si applica alle eccezioni che l’escusso può sollevare in virtù dell’art.

82.

cpv. 2 LEF, le quali possono essere rese verosimili con qualsiasi documento

(tra altri: Abbet in:

Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 109 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 89 ad art. 82 LEF).

4.3

D’altronde,

se l’istante fonda la domanda di rigetto provvisorio del­l’opposizione su un

riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo

riconosciuto, ma costituisce di per sé un valido titolo di rigetto provvisorio

(art. 17 CO) – si riconosce all’escusso la facoltà di rendere verosimile la

causa (o l’as­senza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è

valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del ricono-scimento

è inesistente, nullo, invalidato o simulato (sentenze della CEF 14.2021.200 del

28.

giugno 2022, consid. 5.5, con rinvii e 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD

2020.

I 707 n. 41c, consid. 5.4; cfr. anche DTF 131 III 268, pag. 273,

consid. 3.2 in materia di disconoscimento di debito; Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82; Stae­helin, op.

cit., n. 90 ad art. 82).

Nel

caso di specie il riconoscimento di debito invocato dall’istante (doc. C) non è

invero del tutto astratto, poiché menziona le fatture relative al prestito di

personale (doc. B). Nessuno contesta che l’importo riconosciuto si riferisca ai

contratti conclusi tra l’CO 1 e la PI 1, che sono del resto agli atti (doc. 7).

La causa dell’obbligo riconosciuto – ossia la relazione contrattuale di

prestito del personale – è quindi perlomeno verosimile, se non provata. Ne

segue che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto laddove ha reputato

che la questione della nullità dei contratti esula dalla procedura di rigetto.

Siccome la causa è matura per il giudizio, non occorre rinviarla al primo

giudice perché si determini sulla questione, ma conviene che la Camera

statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) co­me richiesto

dal reclamante in via principale.

5.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che, contrariamente a quanto esige l’art. 22 cpv. 1 lett.

d LC, i contratti d’assunzione per una durata indeterminata (doc. 7) stipulati dall’CO

1.

con la PI 1 non menzionavano i termini di disdetta, ciò che ne comporta la

nullità. Il reclamante evidenzia che, in prima sede, l’CO 1 ha cercato invano

di ovviare a tale mancanza producendo i contratti di lavoro da essa conclusi

con i lavoratori (doc. H), i quali invece indicavano i termini di disdetta. A

giudizio del reclamante, tale elemento doveva però imperativamente figurare nel

contratto tra prestatore e azienda acquisitrice.

5.1

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del

Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018

del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del

giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)

e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­­cezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a fa­vore

della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del

Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art.

82.

LEF).

5.2

Il

prestito di personale sottostà alla legge federale del 6 ottobre 1989 sul

collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e alla relativa ordinanza

del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC, RS 823.111);

consiste in una relazione triangolare tra un lavoratore, un prestatore di

personale (“locatore”) e un’impresa acquisitrice (“conduttrice”). La relazione

contrattuale tra prestatore e impresa acquisitrice è subordinata alla forma

scritta in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LC, ove sono elencate le indicazioni che

devono imperativamente figurare nel contratto, tra cui, giusta l’art. 22 cpv. 1

lett. d LC, la durata dell’impiego o i termini di disdetta. Se queste esigenze

di forma non sono rispettate, il contratto è nullo. Le pretese remunerative del

locatore potranno tutt’al più fondarsi sulle regole dell’indebito arricchimento

per i servizi ricevuti in virtù di un contratto nullo (art. 11 cpv. 2 CO; sentenza

A-2350/2020 della I Corte del Tribunale amministrativo federale del 17 gennaio

2022, consid. 5, con rinvio a Thévenoz

in: la location de services dans le bâtiment, droit

de la construction [DC] / Baurecht [BR], BR 1994 p. 68, p. 70, autore che

reputa tuttavia sproporzionata la sanzione della nullità se si tratta di

prestatori di personale occasionali e non a titolo professionale).

5.3

Come rettamente evidenziato dal reclamante, nel caso in esame i

contratti di durata indeterminata tra prestatore e impresa acquisitrice non

indicano i termini di disdetta. Nella versione agli atti (doc. 7) figura

solamente la menzione “a tempo

indeterminato” sen­za ulteriore precisazione. Ne segue

che il rapporto contrattuale è verosimilmente nullo giusta gli art. 22 cpv. 1

LC e 11 cpv. 2 CO. Contrariamente a quanto fatto valere dalla resistente nelle

osservazioni al reclamo, non appare poi determinante che i termini di disdetta

figurino nei contratti con i lavoratori (doc. H), perché si tratta di altre

relazioni contrattuali rispetto a quella sottoposta al­l’esigenza formale dell’art.

22.

cpv. 1 LC. D’altronde, in questa sede l’CO 1 ha solo genericamente affermato

che i contratti sono validi e che i termini di disdetta vi sono indicati, sen­za

però specificare in alcun modo dove. Essendo verosimilmente nulla la causa dell’obbligazione,

il riconoscimento di debito non può costituire un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizio­ne. Anche su questo punto il reclamo risulta

fondato.

6.

Nelle

osservazioni al reclamo l’CO 1 obietta che il Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno-Città, con decisio­ne del 31 luglio 2023, ha respinto

la petizione della PI 1 volta al disconoscimento del debito posto in esecuzio­ne,

ritenuto come valido ed esistente.

L’allegazione

e il relativo documento (B) sono tuttavia posteriori alla sentenza impugnata, e

quindi nuovi e inammissibili (v. sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che

la decisione in questione si riferisce a un’altra procedura in cui, a differenza

di quella ora al­l’esame, la procedente aveva ventilato l’ipotesi di un indebito

arricchimento dell’escusso quale causa dell’obbligazione posta in esecuzione

(art. 22 cpv. 5 LC).

7.

Il

reclamo merita quindi accoglimento, ciò che rende superfluo esaminare le altre

censure del reclamante fondate sull’esistenza di

una fideiussione nulla per vizio di forma o la carenza di una re­sponsabilità

solidale degli organi della convenuta.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'682.30,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

“2. L’istanza è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– sono poste a carico dell’istante,

che rifonderà al convenuto fr. 700.– per spese ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, che gli

rifonderà fr. 600.– per spese ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).