14.2023.65
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito di personale. Riconoscimento di debito firmato anche personalmente dagli organi della società convenuta. Nullità formale della causa dell’obbligazione
29 novembre 2023Italiano16 min
dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.65
Lugano
29 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.252 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 marzo 2023
dall’
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel corso dell’anno 2020 la PI 1 ha sottoscritto diversi “contratti di fornitura di personale a
prestito (art. 22 LC e art. 50 OC)” messole a
disposizione dall’CO 1. Nel medesimo anno quest’ultima ha poi concluso i
relativi “contratti di
missione” con i lavoratori prestati temporaneamente alla
cliente. A nome della PI 1, il 28 luglio
2021 l’allora socio e gerente RE 1 e l’attuale socio e gerente PI 2 hanno
firmato separatamente un riconoscimento di debito in favore dell’CO 1 per fr. 146'969.25
suddivisi in più rate. Il 24 febbraio 2022 la PI 1, come pure personalmente RE
1 e PI 2, hanno sottoscritto in solido un ulteriore riconoscimento di debito di
fr. 145'000.– in favore dell’CO 1 con riferimento a fatture relative ai
costi del personale prestato.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2022 dalla sede di Locarno
dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022, indicando quale causa del
credito: “Solidale con: PI 1.
Riconoscimento di debito del 24 febbraio 2022”.
C. Con
decisione del 13 ottobre 2022 (inc. SO.2022.525) il Pretore di Locarno-Città ha
parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio promossa dall’CO 1 nei
confronti della PI 1, anch’essa basata sul riconoscimento di debito del 24
febbraio 2022 di fr. 145'000.–, ritenendo però che la pretesa fosse
esigibile solo per fr. 32'682.30 oltre agl’interessi di mora.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli, con istanza del
16 marzo 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 32'682.30 oltre agli
interessi del 5% dal 13 aprile 2022 (anziché fr. 145'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 24 febbraio 2022). Nel termine impartito, il convenuto si
è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 maggio 2023. Nella replica
spontanea del 12 maggio 2023 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza tranne che per le spese esecutive e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a quanto richiesto nell’istanza, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 700.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2023 per ottenerne in
via principale, previa ammissione delle prove da lui offerte, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, l’annullamento e la
retrocessione dell’incarto al primo giudice, in entrambi i casi protestate
spese e ripetibili. Il 21 giugno 2023 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue
osservazioni del 17 agosto 2023, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. Il 29 agosto 2023 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta
di ordinare un secondo scambio di allegati.
G. Nel
frattempo con decisione del 31 luglio 2023 (inc. OR.2022.23) il Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto la petizione della PI
1 volta al disconoscimento del debito di fr. 32'682.30 per i quali era
stato accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione da essa interposta.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 15 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). È pertanto irricevibile la domanda
di assunzione in seconda sede dei mezzi di prova (interrogatori, ispezioni e
richiami di documenti e d’incarti) respinti dal Pretore poiché ritenuti incompatibili
con il carattere sommario della procedura di rigetto. È comunque priva di
motivazione e senza interesse visto l’esito del giudizio odierno.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato implicitamente che il
riconoscimento di debito sottoscritto in favore della CO 1 costituisce un
valido titolo di rigetto anche nei confronti di RE 1, che l’ha firmato a titolo
personale. Il primo giudice ha d’altronde respinto le eccezioni sollevate dal
convenuto, in particolare quella secondo cui il contratto di prestito di
personale sarebbe nullo poiché contrario alle norme sulla legge federale del 6
ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11),
segnatamente agli art. 19 cpv. 5 e 22 cpv. 2 LC, poiché ha considerato che il
convenuto stesso aveva ammesso di non aver formalizzato alcun accordo con la PI
1, le cui condizioni generali avrebbero potuto infrangere le norme da lui
citate, e ad ogni modo la pretesa posta in esecuzione non si fonda su questo
accordo, ma unicamente sul riconoscimento di debito sottoscritto
successivamente, la cui interpretazione, secondo la giurisprudenza, può
fondarsi solo sul titolo stesso. A mente del Pretore la nullità del contratto
(orale) di prestito di personale alla base del riconoscimento di debito non può
essere oggetto della procedura di rigetto.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce la nullità dei rapporti contrattuali tra l’CO 1 e la PI
1.
e si duole che il Pretore abbia frainteso la sua censura, con cui non ha fatto valere la mancata formalizzazione dell’accordo
rimasto orale, bensì la mancata conclusione di un accordo, nel senso
che questo era nullo per legge. Il reclamante sostiene che il Pretore non
poteva limitarsi all’esame del riconoscimento di debito dimen-ticando di
contestualizzarlo, ricordato che in presenza di un riconoscimento di debito
astratto, questo rimane nel merito comunque causale
e l’escusso può far valere tutti i suoi mezzi di difesa in relazione al
rapporto di base. Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto considerare nullo sia
l’accordo, sia di riflesso il riconoscimento di debito.
Con
le osservazioni al reclamo
l’CO 1 afferma che il Pretore non ha
frainteso i fatti, siccome ha correttamente considerato che il rigetto si basa
sul riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto e non sui suoi rapporti
contrattuali con la PI 1.
4.1
Sta di fatto che già in prima sede il reclamante aveva sostenuto che l’accordo
era inesistente poiché nullo e non perché non fosse stato formalizzato, come
risulta dalle osservazioni all’istanza (n. 9: [l’CO 1 e la PI 1]
non hanno mai formalmente concluso un valido
contratto finalizzato alla locazione di personale, ritenuto che nel caso di
specie è pienamente ravvisabile la nullità ex lege di ogni e qualsiasi
contratto sottoscritto nel tempo da PI 1 e CO 1” in
ragione della durata indeterminata dei contratti da esse conclusi (n. 12
osservazioni all’istanza). Questa era l’eccezione su cui il Pretore doveva
pronunciarsi.
4.2
Ora,
come correttamente rilevato dal reclamante, il primo giudice non poteva ritenere
ininfluente l’eccezione di nullità del rapporto di base tra l’CO 1 e la PI 1,
poiché la causa dell’obbligo riconosciuto trova fonte in quella relazione contrattuale
e la sua nullità inficia il riconoscimento di debito. Il Pretore pare aver
perso di vista che la giurisprudenza secondo cui l’interpretazione del titolo
di rigetto può fondarsi solo sul titolo stesso (nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF) non si applica alle eccezioni che l’escusso può sollevare in virtù dell’art.
82.
cpv. 2 LEF, le quali possono essere rese verosimili con qualsiasi documento
(tra altri: Abbet in:
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 109 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 89 ad art. 82 LEF).
4.3
D’altronde,
se l’istante fonda la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione su un
riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo
riconosciuto, ma costituisce di per sé un valido titolo di rigetto provvisorio
(art. 17 CO) – si riconosce all’escusso la facoltà di rendere verosimile la
causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è
valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del ricono-scimento
è inesistente, nullo, invalidato o simulato (sentenze della CEF 14.2021.200 del
28.
giugno 2022, consid. 5.5, con rinvii e 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD
2020.
I 707 n. 41c, consid. 5.4; cfr. anche DTF 131 III 268, pag. 273,
consid. 3.2 in materia di disconoscimento di debito; Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82; Staehelin, op.
cit., n. 90 ad art. 82).
Nel
caso di specie il riconoscimento di debito invocato dall’istante (doc. C) non è
invero del tutto astratto, poiché menziona le fatture relative al prestito di
personale (doc. B). Nessuno contesta che l’importo riconosciuto si riferisca ai
contratti conclusi tra l’CO 1 e la PI 1, che sono del resto agli atti (doc. 7).
La causa dell’obbligo riconosciuto – ossia la relazione contrattuale di
prestito del personale – è quindi perlomeno verosimile, se non provata. Ne
segue che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto laddove ha reputato
che la questione della nullità dei contratti esula dalla procedura di rigetto.
Siccome la causa è matura per il giudizio, non occorre rinviarla al primo
giudice perché si determini sulla questione, ma conviene che la Camera
statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) come richiesto
dal reclamante in via principale.
5.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che, contrariamente a quanto esige l’art. 22 cpv. 1 lett.
d LC, i contratti d’assunzione per una durata indeterminata (doc. 7) stipulati dall’CO
1.
con la PI 1 non menzionavano i termini di disdetta, ciò che ne comporta la
nullità. Il reclamante evidenzia che, in prima sede, l’CO 1 ha cercato invano
di ovviare a tale mancanza producendo i contratti di lavoro da essa conclusi
con i lavoratori (doc. H), i quali invece indicavano i termini di disdetta. A
giudizio del reclamante, tale elemento doveva però imperativamente figurare nel
contratto tra prestatore e azienda acquisitrice.
5.1
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del
giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)
e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore
della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del
Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art.
82.
LEF).
5.2
Il
prestito di personale sottostà alla legge federale del 6 ottobre 1989 sul
collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e alla relativa ordinanza
del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC, RS 823.111);
consiste in una relazione triangolare tra un lavoratore, un prestatore di
personale (“locatore”) e un’impresa acquisitrice (“conduttrice”). La relazione
contrattuale tra prestatore e impresa acquisitrice è subordinata alla forma
scritta in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LC, ove sono elencate le indicazioni che
devono imperativamente figurare nel contratto, tra cui, giusta l’art. 22 cpv. 1
lett. d LC, la durata dell’impiego o i termini di disdetta. Se queste esigenze
di forma non sono rispettate, il contratto è nullo. Le pretese remunerative del
locatore potranno tutt’al più fondarsi sulle regole dell’indebito arricchimento
per i servizi ricevuti in virtù di un contratto nullo (art. 11 cpv. 2 CO; sentenza
A-2350/2020 della I Corte del Tribunale amministrativo federale del 17 gennaio
2022, consid. 5, con rinvio a Thévenoz
in: la location de services dans le bâtiment, droit
de la construction [DC] / Baurecht [BR], BR 1994 p. 68, p. 70, autore che
reputa tuttavia sproporzionata la sanzione della nullità se si tratta di
prestatori di personale occasionali e non a titolo professionale).
5.3
Come rettamente evidenziato dal reclamante, nel caso in esame i
contratti di durata indeterminata tra prestatore e impresa acquisitrice non
indicano i termini di disdetta. Nella versione agli atti (doc. 7) figura
solamente la menzione “a tempo
indeterminato” senza ulteriore precisazione. Ne segue
che il rapporto contrattuale è verosimilmente nullo giusta gli art. 22 cpv. 1
LC e 11 cpv. 2 CO. Contrariamente a quanto fatto valere dalla resistente nelle
osservazioni al reclamo, non appare poi determinante che i termini di disdetta
figurino nei contratti con i lavoratori (doc. H), perché si tratta di altre
relazioni contrattuali rispetto a quella sottoposta all’esigenza formale dell’art.
22.
cpv. 1 LC. D’altronde, in questa sede l’CO 1 ha solo genericamente affermato
che i contratti sono validi e che i termini di disdetta vi sono indicati, senza
però specificare in alcun modo dove. Essendo verosimilmente nulla la causa dell’obbligazione,
il riconoscimento di debito non può costituire un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. Anche su questo punto il reclamo risulta
fondato.
6.
Nelle
osservazioni al reclamo l’CO 1 obietta che il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno-Città, con decisione del 31 luglio 2023, ha respinto
la petizione della PI 1 volta al disconoscimento del debito posto in esecuzione,
ritenuto come valido ed esistente.
L’allegazione
e il relativo documento (B) sono tuttavia posteriori alla sentenza impugnata, e
quindi nuovi e inammissibili (v. sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che
la decisione in questione si riferisce a un’altra procedura in cui, a differenza
di quella ora all’esame, la procedente aveva ventilato l’ipotesi di un indebito
arricchimento dell’escusso quale causa dell’obbligazione posta in esecuzione
(art. 22 cpv. 5 LC).
7.
Il
reclamo merita quindi accoglimento, ciò che rende superfluo esaminare le altre
censure del reclamante fondate sull’esistenza di
una fideiussione nulla per vizio di forma o la carenza di una responsabilità
solidale degli organi della convenuta.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'682.30,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
“2. L’istanza è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà al convenuto fr. 700.– per spese ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, che gli
rifonderà fr. 600.– per spese ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).