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Decisione

14.2023.66

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS. Insufficiente motivazione, diretta contro la decisione di merito

29 novembre 2023Italiano9 min

i termini assegnati, le parti hanno ribadito i propri punti di vista mediante replica

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.66

Lugano

29 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.317 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 aprile

2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione dell’11 febbraio 2022, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha obbligato RE 1, nella sua qualità di ex

socio ge­rente della PI 1, fallita il 17 agosto 2020, a pagare alla Cas­sa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 5'502.85 quale risarcimento

giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati dalla società per il

2019 e il 2020. L’Istituto ha confermato la propria decisione mediante decisione

su opposizione del 29 mar­zo 2022. Il ricorso interposto da RE 1 contro tale

atto è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) con

decisione del 13 giugno 2022 (inc. 31.2022.11).

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9

novembre 2022 dal-la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'502.85,

indicando quale causa del credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 1,

come da sentenza TCA del 13.06.2022”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile

2023 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il

convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2023. Entro

Fatti

i termini assegnati, le parti hanno ribadito i propri punti di vista mediante replica

del 19 maggio e duplica del 31 maggio 2023.

D. Statuendo con decisione del 6 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal con­venuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 240.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2023 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 7 giugno 2023, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato il 15

giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.

81.

LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta – ovvero

le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali e del Tribunale

cantonale delle assicurazioni – costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo e che l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione a norma dell’art.

81.

cpv. 1 LEF, onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta la motivazione della decisio­ne su opposizione negando di

aver violato l’obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli alla

Cassa (art. 14 LAVS) giacché i salari non sono mai stati né versati, nonostante

figuri il contrario nella registrazione contabile, né accreditati ai dipendenti

o a loro pagati in contanti o in altra forma; sicché nemmeno i contributi erano

dovuti. Egli afferma che non vi è dunque intenzione o negligenza grave da parte

sua giusta l’art. 52 LAVS e dice di non capire l’insistenza dell’Istituto delle

assicurazioni sociali a volerlo “taccia­re

di disonesto”. Egli contesta altresì di aver tardato a

inoltrare richieste e informazioni all’Istituto delle assicurazioni sociali,

spiegando che il ritardo è imputabile proprio a quest’ultimo.

5.

Orbene, il reclamante

non contesta – a giusta ragione – che le decisioni prodotte dall’istante rappresentano un valido titolo di rigetto

definitivo per l’importo posto in esecuzione. Non afferma nem-meno che le

censure da lui sollevate in prima sede costituirebbero, contrariamente a quanto

scritto dal primo giudice, valide eccezioni a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF. In

altre parole, egli non si confronta con la decisione impugnata spiegando per

quali motivi essa sareb­be errata (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono

anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Insufficientemente motivato, il reclamo è

pertanto irricevibile (art. 320 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

6.

Solo

a scanso di equivoci, va rammentato che in virtù dell’art. 81

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti

che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termi­ne per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Censure riguardanti

la situazione economica dell’escusso – come quelle invocate da RE 1 in prima

sede – non costituiscono un motivo che secondo la legge –

e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF

14.2014.229

del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n.

58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente

per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere

l’istanza di rigetto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura

che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente

impignorabili limitatamen­te alla parte che eccede il suo minimo esistenziale

(art. 93 LEF; sentenze della CEF

14.2022.90

del 18 novembre 2022 consid.

6.

e 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.3).

D’altronde, motivi di estinzione che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione

invocata qua­le titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14

del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Ne segue che tutte le critiche alle decisioni

dell’Istituto delle assicurazioni sociali contenute nel reclamo sono

irricevibili. RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere nel ricorso al TCA o con

un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del TCA. Il compito del

giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.

81.

LEF (sentenze della CEF 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 1.3.3 e 14.2021.100

del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4). Non può modificare una decisione definitiva.

Anche volendo ritenere il reclamo sufficientemen­te motivato, comunque sia esso

andrebbe quindi respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'502.85,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).