14.2023.66
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS. Insufficiente motivazione, diretta contro la decisione di merito
29 novembre 2023Italiano9 min
i termini assegnati, le parti hanno ribadito i propri punti di vista mediante replica
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.66
Lugano
29 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.317 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 aprile
2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell’11 febbraio 2022, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha obbligato RE 1, nella sua qualità di ex
socio gerente della PI 1, fallita il 17 agosto 2020, a pagare alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 5'502.85 quale risarcimento
giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati dalla società per il
2019 e il 2020. L’Istituto ha confermato la propria decisione mediante decisione
su opposizione del 29 marzo 2022. Il ricorso interposto da RE 1 contro tale
atto è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) con
decisione del 13 giugno 2022 (inc. 31.2022.11).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9
novembre 2022 dal-la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'502.85,
indicando quale causa del credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 1,
come da sentenza TCA del 13.06.2022”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile
2023 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il
convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2023. Entro
Fatti
i termini assegnati, le parti hanno ribadito i propri punti di vista mediante replica
del 19 maggio e duplica del 31 maggio 2023.
D. Statuendo con decisione del 6 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 240.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 7 giugno 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 15
giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.
81.
LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta – ovvero
le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali e del Tribunale
cantonale delle assicurazioni – costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo e che l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione a norma dell’art.
81.
cpv. 1 LEF, onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta la motivazione della decisione su opposizione negando di
aver violato l’obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli alla
Cassa (art. 14 LAVS) giacché i salari non sono mai stati né versati, nonostante
figuri il contrario nella registrazione contabile, né accreditati ai dipendenti
o a loro pagati in contanti o in altra forma; sicché nemmeno i contributi erano
dovuti. Egli afferma che non vi è dunque intenzione o negligenza grave da parte
sua giusta l’art. 52 LAVS e dice di non capire l’insistenza dell’Istituto delle
assicurazioni sociali a volerlo “tacciare
di disonesto”. Egli contesta altresì di aver tardato a
inoltrare richieste e informazioni all’Istituto delle assicurazioni sociali,
spiegando che il ritardo è imputabile proprio a quest’ultimo.
5.
Orbene, il reclamante
non contesta – a giusta ragione – che le decisioni prodotte dall’istante rappresentano un valido titolo di rigetto
definitivo per l’importo posto in esecuzione. Non afferma nem-meno che le
censure da lui sollevate in prima sede costituirebbero, contrariamente a quanto
scritto dal primo giudice, valide eccezioni a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF. In
altre parole, egli non si confronta con la decisione impugnata spiegando per
quali motivi essa sarebbe errata (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono
anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Insufficientemente motivato, il reclamo è
pertanto irricevibile (art. 320 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
6.
Solo
a scanso di equivoci, va rammentato che in virtù dell’art. 81
cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti
che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Censure riguardanti
la situazione economica dell’escusso – come quelle invocate da RE 1 in prima
sede – non costituiscono un motivo che secondo la legge –
e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF
14.2014.229
del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n.
58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente
per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere
l’istanza di rigetto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura
che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente
impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale
(art. 93 LEF; sentenze della CEF
14.2022.90
del 18 novembre 2022 consid.
6.
e 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.3).
D’altronde, motivi di estinzione che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione
invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14
del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Ne segue che tutte le critiche alle decisioni
dell’Istituto delle assicurazioni sociali contenute nel reclamo sono
irricevibili. RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere nel ricorso al TCA o con
un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del TCA. Il compito del
giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.
81.
LEF (sentenze della CEF 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 1.3.3 e 14.2021.100
del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4). Non può modificare una decisione definitiva.
Anche volendo ritenere il reclamo sufficientemente motivato, comunque sia esso
andrebbe quindi respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'502.85,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).