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Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera appellata. Richiesta di sospensione dell’effettività respinta
11 luglio 2023Italiano9 min
interessi del 5% dal 2 gennaio 2023, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro n. __________. È
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CO 1
Incarto n.
14.2023.69
Lugano
11 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1134 (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 6 marzo 2023 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO
Fatti
1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 161'062.– oltre agli
interessi del 5% dal 2 gennaio 2023, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro n. __________. È
riconosciuta esecutiva in Svizzera la
sentenza n. __________/2022 del 24 novembre 2022, pubblicata il 12
dicembre 2022 dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa
– Sezione XV (RG n. __________)”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, CO 1 ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con
istanza del 6 marzo 2023, cui l’escussa si è opposta con osservazioni del 18
marzo, alle quali l’istante ha replicato spontaneamente il 27 marzo 2023;
che statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 2'000.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
ch’essendo
la decisione impugnata stata notificata al patrocinatore della RE 1 il 7
giugno 2023, interposto l’ultimo giorno del termine d’impugnazione di 10
giorni, ossia il 19 giugno 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);
che
nella decisione impugnata, il Pretore si è ritenuto vincolato dalla decisione
di exequatur della sentenza del 24 novembre 2022 con cui Tribunale di Milano ha
condannato la convenuta a pagare all’istante la somma posta in esecuzione,
pronunciata in via principale dallo stesso Pretore il 10 gennaio 2023 e
confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello il 5 maggio 2023
con sentenza 12.2023.24;
che
per quanto attiene all’esigibilità della pretesa dell’istante, intrinsecamente
legata all’esecutività della decisione milanese, il Pretore ha considerato che
ogni dubbio era stato fugato dall’ordinanza 22 febbraio 2023, con cui la Corte
d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta volta alla
Considerandi
sospensione dell’efficacia del giudizio impugnato;
che
nel reclamo la RE 1 sostiene che né la decisione di sequestro, né quella di exequatur della
sentenza italiana indicate dall’istante assurge a sufficiente per la concessione
del rigetto dell’opposizione;
che
in realtà l’istante ha chiaramente precisato in sede di replica spontanea (ad
n. 7) che il titolo di rigetto definitivo da lui fatto valere è la sentenza n. __________
del 24 novembre 2022, pubblicata dal Tribunale di Milano il __________ 2022
(doc. I);
che
pure il Pretore ha menzionato come titolo di rigetto, accanto alla decisione d’exequatur, quella di
merito del Tribunale di Milano (decisione impugnata, a pag. 3 in fondo), e
rilevato, con riferimento alla giurisprudenza di questa Camera (14. 2017.178-180
del 27 marzo 2018, consid. 5), che la decisione di exequatur, seppure non indipendentemente
dalla decisione estera (v. pure DTF 146 III 159 consid. 3), costituisce un
titolo di rigetto definitivo laddove quest’ultima verta su una somma di denaro
o sulla prestazione di una garanzia;
che
la reclamante evidenzia a ragione che secondo sia la decisione appena citata
(al consid. 5) sia la DTF 146 III 167 (consid. 10.1.1), che concerne la stessa
fattispecie, l’exequatur trasforma sì la sentenza estera in un titolo esecutivo (“Vollstreckungstitel”) in Svizzera,
ma non necessariamente in un titolo di rigetto definitivo;
che
in quel caso, tuttavia, sia la CEF sia il Tribunale federale hanno escluso la
qualità di titolo di rigetto della decisione italiana considerata – un’autorizzazione
al sequestro conservativo del diritto italiano – poiché non condannava il
convenuto al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una
garanzia, ma decretava solo una misura conservativa analoga a un sequestro del
diritto svizzero (citata 14.2017.178-180 consid. 5.3/c; DTF 146 III 162 consid.
6.6
i.f. e 167 consid. 10.1 e 10.1.1);
che
nel caso ora in esame, invece, la decisione del Tribunale di Milano non è un
semplice provvedimento conservativo, bensì condanna la reclamante a pagare all’istante
una somma di denaro, sicché costituisce senz’altro un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che citazioni troncate della decisione federale
non bastano a rimettere validamente in discussione la decisione
impugnata;
che
per il Tribunale federale possono essere dichiarate esecutive in Svizzera
giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug non solo le “decisioni finali, che mettono
definitivamente fine a un contenzioso”, e non soltanto, “in linea di principio”, le “decisioni di merito”, ma anche, pur eccezionalmente,
decisioni “processuali”, così come “misure provvisionali”, a patto che la
misura ordinata sia sufficientemente determinata (DTF 146 III 160 e 161 consid.
6.2
e 6.4 a.i.);
che
per la pronuncia dell’exequatur, e
in seguito del rigetto definitivo, è sufficiente che la decisione sia esecutiva
nello Stato di origine, non è necessario che sia anche definitiva (sentenza del
Tribunale federale 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.2.2; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer (a
cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 33 segg. ad art. 38 CLug);
che la reclamante pare perdere di vista che la concessione
del rigetto definitivo dell’opposizione non presuppone che la decisione
invocata quale titolo sia di merito e sia passata in giudicato, ma è sufficiente, perlomeno dal 2011, che sia
“esecutiva”, come richiesto dall’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1
e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze
della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65
n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96
del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80 LEF; Vock/Aepli-Wirz in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 4 ad art. 80 LEF);
che
nella fattispecie neppure la reclamante contesta l’esigibilità della decisione
milanese, e ad ogni modo, come pertinentemente osservato dal primo giudice, la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta
volta alla sospensione dell’efficacia del giudizio appellato;
che
il reclamo si rivela pertanto infondato e come tale va respinto;
che la tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 161'062.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).