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Decisione

14.2023.69

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera appellata. Richiesta di sospensione dell’effettività respinta

11 luglio 2023Italiano9 min

interessi del 5% dal 2 gennaio 2023, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro n. __________. È

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CO 1

Incarto n.

14.2023.69

Lugano

11 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1134 (rigetto

definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 6 marzo 2023 da

CO 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO

Fatti

1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 161'062.– oltre agli

interessi del 5% dal 2 gennaio 2023, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro n. __________. È

riconosciuta esecutiva in Svizzera la

sentenza n. __________/2022 del 24 novembre 2022, pub­blicata il 12

dicembre 2022 dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa

– Sezione XV (RG n. __________)”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, CO 1 ne ha chiesto

il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con

istanza del 6 marzo 2023, cui l’escussa si è opposta con osservazioni del 18

marzo, alle quali l’istante ha replicato spontaneamente il 27 marzo 2023;

che statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 2'000.–

a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo

la decisione impugnata stata notificata al patrocinato­re della RE 1 il 7

giugno 2023, interposto l’ultimo giorno del termine d’impugnazione di 10

giorni, ossia il 19 giugno 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana­zione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non

dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81

LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);

che

nella decisione impugnata, il Pretore si è ritenuto vincolato dalla decisione

di exequatur della sentenza del 24 novembre 2022 con cui Tribunale di Milano ha

condannato la convenuta a pagare all’istante la somma posta in esecuzione,

pronunciata in via principale dallo stesso Pretore il 10 gennaio 2023 e

confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello il 5 maggio 2023

con sentenza 12.2023.24;

che

per quanto attiene all’esigibilità della pretesa dell’istante, intrinsecamente

legata all’esecutività della decisione milanese, il Pretore ha considerato che

ogni dubbio era stato fugato dall’ordi­nanza 22 febbraio 2023, con cui la Corte

d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta volta alla

Considerandi

sospensione dell’ef­ficacia del giudizio impugnato;

che

nel reclamo la RE 1 sostiene che né la decisione di sequestro, né quella di exequatur della

sentenza italiana indicate dal­l’istante assurge a sufficiente per la concessione

del rigetto del­l’opposizione;

che

in realtà l’istante ha chiaramente precisato in sede di replica spontanea (ad

n. 7) che il titolo di rigetto definitivo da lui fatto valere è la sentenza n. __________

del 24 novembre 2022, pubblicata dal Tribunale di Milano il __________ 2022

(doc. I);

che

pure il Pretore ha menzionato come titolo di rigetto, accanto alla decisione d’exequatur, quella di

merito del Tribunale di Milano (decisione impugnata, a pag. 3 in fondo), e

rilevato, con riferimen­to alla giurisprudenza di questa Camera (14. 2017.178-180

del 27 marzo 2018, consid. 5), che la decisione di exequatur, seppure non indipendentemente

dalla decisione estera (v. pure DTF 146 III 159 consid. 3), costituisce un

titolo di rigetto definitivo laddove quest’ultima verta su una somma di denaro

o sulla prestazione di una garanzia;

che

la reclamante evidenzia a ragione che secondo sia la decisione appena citata

(al consid. 5) sia la DTF 146 III 167 (consid. 10.1.1), che concerne la stessa

fattispecie, l’exequatur trasforma sì la sentenza estera in un titolo esecutivo (“Vollstreckungstitel”) in Svizzera,

ma non necessariamente in un titolo di rigetto definitivo;

che

in quel caso, tuttavia, sia la CEF sia il Tribunale federale han­no escluso la

qualità di titolo di rigetto della decisione italiana considerata – un’autorizzazione

al sequestro conservativo del diritto italiano – poiché non condannava il

convenuto al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una

garanzia, ma decretava solo una misura conservativa analoga a un sequestro del

diritto svizzero (citata 14.2017.178-180 consid. 5.3/c; DTF 146 III 162 consid.

6.6

i.f. e 167 consid. 10.1 e 10.1.1);

che

nel caso ora in esame, invece, la decisione del Tribunale di Milano non è un

semplice provvedimento conservativo, bensì condanna la reclamante a pagare all’istante

una somma di denaro, sicché costituisce senz’altro un titolo di rigetto

definitivo dell’oppo­sizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che citazioni troncate della decisione federale

non bastano a rimet­tere validamente in discussione la decisione

impugnata;

che

per il Tribunale federale possono essere dichiarate esecutive in Svizzera

giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug non solo le “decisioni finali, che mettono

definitivamente fine a un contenzioso”, e non soltan­to, “in linea di principio”, le “decisioni di merito”, ma anche, pur ec­cezionalmente,

decisioni “processuali”, così come “misure provvisionali”, a patto che la

misura ordinata sia sufficientemente determinata (DTF 146 III 160 e 161 consid.

6.2

e 6.4 a.i.);

che

per la pronuncia dell’exequatur, e

in seguito del rigetto definitivo, è sufficiente che la decisione sia esecutiva

nello Stato di origine, non è necessario che sia anche definitiva (sentenza del

Tribunale federale 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.2.2; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer (a

cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 33 segg. ad art. 38 CLug);

che la reclamante pare perdere di vista che la concessione

del ri­getto definitivo dell’opposizione non presuppone che la decisione

invocata quale titolo sia di merito e sia passata in giudicato, ma è sufficiente, perlomeno dal 2011, che sia

“esecutiva”, come richiesto dall’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1

e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze

della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65

n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96

del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80 LEF; Vock/Aepli-Wirz in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 4 ad art. 80 LEF);

che

nella fattispecie neppure la reclamante contesta l’esigibilità della decisione

milanese, e ad ogni modo, come pertinentemente osservato dal primo giudice, la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta

volta alla sospensione dell’effi­cacia del giudizio appellato;

che

il reclamo si rivela pertanto infondato e come tale va respinto;

che la tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 161'062.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).