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Decisione

14.2023.70

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza professionale. Pretesa violazione del diritto di essere sentito

6 dicembre 2023Italiano9 min

riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.70

Lugano

6 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.5804 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre

2022 dall’

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto d’adesione del 22 settembre 2008 la RE 1 ha garantito,

con effetto al 1° gennaio 2009, presso l’CO 1, la previdenza professionale dei

propri collaboratori. La società affiliata ha accettato il piano per la

previdenza di base, detto anche regolamento di previdenza, nonché il regolamento dei costi. La RE 1 ha fornito all’Istituto di

previdenza un modulo relativo ai dati dei propri collaboratori.

B. Ricordato

gli arretrati nel pagamento dei contributi, con lettera del 18 maggio 2022 l’CO

1 ha disdetto il contratto con effetto al 30 giugno 2022. In base al conteggio

finale del 22 luglio 2022 lo scoperto a carico dell’assicurata ammontava a fr. 54'729.30;

l’ultimo termine di pagamento era fissato al 24 agosto 2022.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 54'729.30

oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2022 (indicando quale causa del

credito i “Contributi LPP,

conteggio finale del 22.07.2022 contratto 2/8/1428”) e

fr. 800.– (per “Spese

amministrative”).

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5

dicembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, prorogato fino al 25

gennaio 2023 con ordinanza del 20 dicembre 2022, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte di quel medesimo giorno.

E. Statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 200.–.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento e la

reiezione dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 7 giugno 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione

addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo

sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto d’adesione con

Fatti

i relativi allegati, il regolamento di previden­za e il modulo relativo ai dati

dei dipendenti sottoscritto dall’escus­sa, costituiscono nel loro insieme un

valido riconoscimento di debito per il conteggio finale di fr. 54'729.30,

oltre che per gl’interessi di mora così come richiesti e i costi amministrativi

di fr. 800.– fissati al punto 4 del regolamento dei costi. In merito alla

censura della convenuta secondo cui la

documentazione prodotta dall’istan­te non sarebbe un valido titolo di

rigetto “poiché non verte su

una somma di denaro facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti già al momento della loro sottoscrizione”,

il primo giudice ha rilevato che secondo la giurisprudenza federale e cantonale

il contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza costituisce un

riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento

periodico all’AVS, pre-visto

legalmente, del salario coordinato, sicché il debito riconosciu­to non

dev’essere necessariamente quantificato nell’atto firmato dal debitore, ma è

sufficiente che sia agevolmente determinabile sulla scorta degli elementi

indicati al momento della sottoscrizione della convenzione d’affiliazione, in

particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo

degli adattamenti periodici dei contributi. Al riguardo, ha evidenziato il Pretore,

“la convenuta non muove alcuna

critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni”.

1.3.2 Nel

reclamo la RE 1 si limita a qualificare la decisione impugnata come “completamente erronea” nella misura in cui non tiene conto delle sue osservazioni all’istanza

presentate tempestivamente il 25 gennaio 2023. Rileva infatti che la sentenza menziona

il “silenzio della parte

convenuta” e indica che “la convenuta ha lasciato trascorrere infruttuoso il

termine per le osservazioni”. Chiede quindi l’annullamento

della decisione e la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili.

1.3.3 In

Considerandi

realtà le frasi della decisione impugnata evidenziate dalla reclamante sono

ovviamente un refuso verosimilmente frutto di un infelice “copia-incolla”. In

effetti, nella motivazione il Pretore ha considerato

e risposto puntualmente agli argomenti sollevati dalla con­venuta nelle

sue osservazioni all’istanza. Egli ha perfino riportato testualmente l’argomento

principale della convenuta (pag. 3, quin­to paragrafo,

della decisione impugnata) e ha esposto in modo chiaro il motivo per cui l’ha

considerato infondato con riferimento alla giurisprudenza federale e cantonale

in materia di rigetto del­l’opposizione per i premi prelevati dagl’istituti di

previdenza professionale a favore del

personale. La reclamante ha

quindi avuto modo di capire la portata della sentenza

impugnata e di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio

all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita

non può considerarsi leso (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con

richiami; sentenze della CEF 14.2021.52 del 17 settembre 2021 consid. 5.1 e

14.2018.140

del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Del resto, la reclamante non chie­de il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione

di un nuovo giudizio motivato, ma unicamente la sua riforma nel senso della

reiezione dell’istanza. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

1.3.4

Per

il resto, la reclamante omette di confrontarsi con la motivazio­ne – puntuale –

della decisione impugnata, disattendendo il proprio obbligo di motivazione

(sopra consid. 1.3). Al riguardo il reclamo, privo di motivazione, si rivela irricevibile.

1.4

Per

abbondanza, è privo di pregio pure l’argomento secondario sollevato nelle

osservazioni all’istanza (e non ripreso nel reclamo), secondo cui il regolamento

dei costi – che per inciso era determinante solo per le “Spese amministrative” (di fr. 800.–) – le sarebbe stato sconosciuto sino alla procedura

di rigetto, giacché nel punto 6 del contratto d’adesione firmato dalla RE 1

(doc. C) figura espressamente che il datore di lavoro confermava di aver

ricevuto in particolare il regolamento dei costi.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 55'529.30,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).