14.2023.70
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza professionale. Pretesa violazione del diritto di essere sentito
6 dicembre 2023Italiano9 min
riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2023.70
Lugano
6 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.5804 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre
2022 dall’
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’adesione del 22 settembre 2008 la RE 1 ha garantito,
con effetto al 1° gennaio 2009, presso l’CO 1, la previdenza professionale dei
propri collaboratori. La società affiliata ha accettato il piano per la
previdenza di base, detto anche regolamento di previdenza, nonché il regolamento dei costi. La RE 1 ha fornito all’Istituto di
previdenza un modulo relativo ai dati dei propri collaboratori.
B. Ricordato
gli arretrati nel pagamento dei contributi, con lettera del 18 maggio 2022 l’CO
1 ha disdetto il contratto con effetto al 30 giugno 2022. In base al conteggio
finale del 22 luglio 2022 lo scoperto a carico dell’assicurata ammontava a fr. 54'729.30;
l’ultimo termine di pagamento era fissato al 24 agosto 2022.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 54'729.30
oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2022 (indicando quale causa del
credito i “Contributi LPP,
conteggio finale del 22.07.2022 contratto 2/8/1428”) e
fr. 800.– (per “Spese
amministrative”).
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5
dicembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, prorogato fino al 25
gennaio 2023 con ordinanza del 20 dicembre 2022, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte di quel medesimo giorno.
E. Statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 200.–.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento e la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 7 giugno 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione
addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo
sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche
per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto d’adesione con
Fatti
i relativi allegati, il regolamento di previdenza e il modulo relativo ai dati
dei dipendenti sottoscritto dall’escussa, costituiscono nel loro insieme un
valido riconoscimento di debito per il conteggio finale di fr. 54'729.30,
oltre che per gl’interessi di mora così come richiesti e i costi amministrativi
di fr. 800.– fissati al punto 4 del regolamento dei costi. In merito alla
censura della convenuta secondo cui la
documentazione prodotta dall’istante non sarebbe un valido titolo di
rigetto “poiché non verte su
una somma di denaro facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti già al momento della loro sottoscrizione”,
il primo giudice ha rilevato che secondo la giurisprudenza federale e cantonale
il contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza costituisce un
riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento
periodico all’AVS, pre-visto
legalmente, del salario coordinato, sicché il debito riconosciuto non
dev’essere necessariamente quantificato nell’atto firmato dal debitore, ma è
sufficiente che sia agevolmente determinabile sulla scorta degli elementi
indicati al momento della sottoscrizione della convenzione d’affiliazione, in
particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo
degli adattamenti periodici dei contributi. Al riguardo, ha evidenziato il Pretore,
“la convenuta non muove alcuna
critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni”.
1.3.2 Nel
reclamo la RE 1 si limita a qualificare la decisione impugnata come “completamente erronea” nella misura in cui non tiene conto delle sue osservazioni all’istanza
presentate tempestivamente il 25 gennaio 2023. Rileva infatti che la sentenza menziona
il “silenzio della parte
convenuta” e indica che “la convenuta ha lasciato trascorrere infruttuoso il
termine per le osservazioni”. Chiede quindi l’annullamento
della decisione e la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili.
1.3.3 In
Considerandi
realtà le frasi della decisione impugnata evidenziate dalla reclamante sono
ovviamente un refuso verosimilmente frutto di un infelice “copia-incolla”. In
effetti, nella motivazione il Pretore ha considerato
e risposto puntualmente agli argomenti sollevati dalla convenuta nelle
sue osservazioni all’istanza. Egli ha perfino riportato testualmente l’argomento
principale della convenuta (pag. 3, quinto paragrafo,
della decisione impugnata) e ha esposto in modo chiaro il motivo per cui l’ha
considerato infondato con riferimento alla giurisprudenza federale e cantonale
in materia di rigetto dell’opposizione per i premi prelevati dagl’istituti di
previdenza professionale a favore del
personale. La reclamante ha
quindi avuto modo di capire la portata della sentenza
impugnata e di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita
non può considerarsi leso (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con
richiami; sentenze della CEF 14.2021.52 del 17 settembre 2021 consid. 5.1 e
14.2018.140
del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Del resto, la reclamante non chiede il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione
di un nuovo giudizio motivato, ma unicamente la sua riforma nel senso della
reiezione dell’istanza. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.
1.3.4
Per
il resto, la reclamante omette di confrontarsi con la motivazione – puntuale –
della decisione impugnata, disattendendo il proprio obbligo di motivazione
(sopra consid. 1.3). Al riguardo il reclamo, privo di motivazione, si rivela irricevibile.
1.4
Per
abbondanza, è privo di pregio pure l’argomento secondario sollevato nelle
osservazioni all’istanza (e non ripreso nel reclamo), secondo cui il regolamento
dei costi – che per inciso era determinante solo per le “Spese amministrative” (di fr. 800.–) – le sarebbe stato sconosciuto sino alla procedura
di rigetto, giacché nel punto 6 del contratto d’adesione firmato dalla RE 1
(doc. C) figura espressamente che il datore di lavoro confermava di aver
ricevuto in particolare il regolamento dei costi.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 55'529.30,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).