14.2023.71
Fallimento. Degenza dell’amministratrice unica della convenuta alla data dell’udienza fallimentare. Pagamento di altre esecuzioni, ma non di quella promossa dall’istante
18 agosto 2023Italiano6 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.71
Lugano
18 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1451 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 23 marzo 2023 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'785.45 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 7 giugno 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 7 giugno 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 9 giugno 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver
pagato le procedure esecutive in corso. Il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo con decisione del 21 giugno 2023. Stante il
suo prevedibile esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto martedì 27 giugno. Presentato già il 19 giugno 2023
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante allega che la sua amministratrice, __________, non è stata informata per tempo dell’udienza
fallimentare del 7 giugno 2023, cui non ha partecipato, poiché era
degente presso l’ospedale __________ dal 5 al 12 giugno 2023.
2.1
In
realtà la citazione è stata spedita già il 19 maggio 2023 e la reclamante
avrebbe potuto, volendo, ritirarla presso l’ufficio postale già dal successivo
23.
maggio, prendere così conoscenza della data dell’udienza e contattare la
Pretura per rinviare l’udienza.
2.2
La
questione può invero rimanere aperta. La reclamante non chiede infatti il
rinvio della causa in prima sede perché venga indetta una nuova udienza, ma
postula (nel merito) la reiezione dell’istanza di fallimento, sostenendo di
essere stata in procinto di pagare le procedure esecutive in corso, come
dimostra il fatto che ha effettuato diversi pagamenti all’Ufficio d’esecuzione
di Lugano dal 26 maggio al 2 giugno 2023. Pare considerare che tale inizio dei
pagamenti giustifichi la reiezione dell’istanza di fallimento. Questa è la
questione centrale da risolvere nella decisione odierna.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità.
3.2
Nel
caso in esame la reclamante ha sì provato di aver estinto quattro esecuzioni,
dopo la fine della degenza della sua amministratrice unica e prima della
pronuncia del fallimento, mediante ordini di pagamento del 26 maggio e 2 giugno
2023.
al Credit Suisse per complessivi fr. 10'879.85, ma si tratta di
esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________
e __________) e dallo Stato del Cantone
Ticino (n. 3380230 e 3387173). La reclamante non ha provato invece di
aver pagato l’esecuzione (n. __________) in base alla quale l’istante ha
ottenuto il fallimento, né con il reclamo, né entro la scadenza del termine di
reclamo (il 27 giugno 2023, sopra consid. 1), ultimissimo momento per
estinguere il credito dell’istante e ottenere così l’annullamento del
fallimento (DTF 136 III 295 consid. 3.2), come
già ricordato nella decisione sulla domanda di effetto sospensivo.
Ne
segue che la reclamante non ha dimostrato l’adempimento di alcuno dei tre motivi
di reiezione dell’istanza di fallimento enumerati all’art. 172 LEF
(annullamento della comminatoria di fallimento, restituzione del termine di
opposizione oppure estinzione del credito dell’istanza o concessione di una
dilazione), né un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 e
173a LEF, e neppure uno dei tre motivi di annullamento del fallimento
(estinzione, deposito o ritiro) ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF appena ricordato
(al consid. 3), di modo che il reclamo non può ch’essere respinto.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).