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Decisione

14.2023.71

Fallimento. Degenza dell’amministratrice unica della convenuta alla data dell’udienza fallimentare. Pagamento di altre esecuzioni, ma non di quella promossa dall’istante

18 agosto 2023Italiano6 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.71

Lugano

18 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1451 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 marzo 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 7 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 23 marzo 2023 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'785.45 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 7 giugno 2023 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 7 giugno 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 9 giugno 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­to del fallimento, asserendo di aver

pagato le procedure esecutive in corso. Il presidente della Camera ha respinto

la domanda di effetto sospensivo con decisione del 21 giugno 2023. Stante il

suo prevedibile esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2023, il termi­ne

d’impugnazione è scaduto martedì 27 giugno. Presentato già il 19 giugno 2023

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

La

reclamante allega che la sua amministratrice, __________, non è stata informata per tempo dell’udienza

fallimentare del 7 giu­gno 2023, cui non ha partecipato, poiché era

degente presso l’o­­spedale __________ dal 5 al 12 giugno 2023.

2.1

In

realtà la citazione è stata spedita già il 19 maggio 2023 e la reclamante

avrebbe potuto, volendo, ritirarla presso l’ufficio posta­le già dal successivo

23.

maggio, prendere così conoscenza della data dell’udienza e contattare la

Pretura per rinviare l’udienza.

2.2

La

questione può invero rimanere aperta. La reclamante non chie­de infatti il

rinvio della causa in prima sede perché venga indetta una nuova udienza, ma

postula (nel merito) la reiezione dell’istan­­za di fallimento, sostenendo di

essere stata in procinto di pagare le procedure esecutive in corso, come

dimostra il fatto che ha effettuato diversi pagamenti all’Ufficio d’esecuzione

di Lugano dal 26 maggio al 2 giugno 2023. Pare considerare che tale inizio dei

pagamenti giustifichi la reiezione dell’istanza di fallimento. Questa è la

questione centrale da risolvere nella decisione odierna.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità.

3.2

Nel

caso in esame la reclamante ha sì provato di aver estinto quattro esecuzioni,

dopo la fine della degenza della sua amministratrice unica e prima della

pronuncia del fallimento, mediante ordini di pagamento del 26 maggio e 2 giugno

2023.

al Credit Suisse per complessivi fr. 10'879.85, ma si tratta di

esecuzioni promosse dal­la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________

e __________) e dallo Stato del Cantone

Ticino (n. 3380230 e 3387173). La reclamante non ha provato invece di

aver pagato l’esecuzione (n. __________) in base alla quale l’istante ha

ottenuto il fallimento, né con il reclamo, né entro la scadenza del termine di

reclamo (il 27 giugno 2023, sopra consid. 1), ultimissimo momento per

estinguere il credito dell’istante e ottenere così l’annullamento del

fallimento (DTF 136 III 295 consid. 3.2), come

già ricordato nella decisione sulla domanda di effetto sospensivo.

Ne

segue che la reclamante non ha dimostrato l’adempimento di alcuno dei tre motivi

di reiezione dell’istanza di fallimento enumerati all’art. 172 LEF

(annullamento della comminatoria di fallimen­to, restituzione del termine di

opposizione oppure estinzione del credito dell’istanza o concessione di una

dilazione), né un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 e

173a LEF, e neppure uno dei tre motivi di annullamento del fallimento

(estinzione, deposito o ritiro) ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF appena ricordato

(al consid. 3), di modo che il reclamo non può ch’essere respinto.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).