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Decisione

14.2023.74

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennità prevista in un rogito di costituzione di un diritto di compera. Pretesa rinuncia. Udienza in seconda sede. Audizione d’ufficio di testi in prima sede

6 dicembre 2023Italiano12 min

Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.74

Lugano

6 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.088/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 aprile

2023 dall’

CO 1, __________

contro

RE 1, __________ (__________)

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 30 maggio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Mediante atto pubblico del 29 settembre 2020, l’CO 1 ha venduto a RE

1 un diritto di compera sull’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________

RFD __________. Originariamente gravata,

collettivamente insieme alle PPP n. __________, __________, __________ e

__________, da sei cartelle ipotecarie al portatore numerate da 1 a 6, la n. 1

a garanzia di un credito di fr. 270'000.–, nell’atto le parti hanno

convenuto che “al momento dell’esercizio

del diritto di compera l’unità di PPP oggetto del presente atto sarà svincolata

dalle cartelle ipotecarie di cui ai n. da 2 (due) a 6 (sei), mentre la cartella

ipotecaria di cui al n. 1 (uno), dopo svincolo delle altre unità di PPP, sarà

ceduta alla parte acquirente dietro

versamen­to di un’indennità dell’1% (uno per

cento) del suo valore nominale”.

Fatti

B. Nel

marzo 2022, l’Ufficio del Registro fondiario ha per un verso “svincolato” la

PPP n. __________ dalle cartelle ipotecarie da n. 2 a 6, per l’altro

“svincolato” le altre PPP dalla cartella ipotecaria n. 1. Il 31 marzo 2022, RE

1 ha esercitato il diritto di compera.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2023 dalla sede

di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di

fr. 2'700.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2022, indicando

quale causa del credito: “Rimborso

cartella ipotecaria”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile

2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte dell’8 maggio 2023. Facendo uso della facoltà

riservatagli nell’ordinanza del 9 maggio

2023, l’istante ha contestato le osservazioni con replica spontanea del 17

maggio 2023, cui la convenuta non ha duplicato (aveva solo trasmesso il 13

maggio l’aggiornamento della cartella ipotecaria).

E. Statuendo con decisione del 30 maggio 2023, cui ha accluso la replica

spontanea, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore

dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta con una “richiesta d’annullamento” del 6 maggio (recte: giugno) 2023 indirizzata al Giudice di pace, trasmessa a

questa Camera e trattata come un reclamo, per ottenerne l’annullamento, previa “convocazione delle

parti”. Visto il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato all’CO

1 per osservazioni.

G. Il

17 agosto 2023, la reclamante ha prodotto l’estratto di una conversazione in un’applicazione

di messaggeria telefonica.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 1° giugno 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6

giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

L’estratto della conversazione in un’applicazione di messaggeria telefonica, prodotto peraltro solo

il 17 agosto 2023 dopo la scadenza del termine di reclamo, è dunque

inammissibile. La Camera non ne terrà conto ai fini del presente giudizio.

1.3

Nel

reclamo RE 1 chiede alla Camera di convocare le parti. Ora,

la procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv.

1.

e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli

atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un’u­­dienza è del tutto eccezionale (sentenza della

CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6). Nel caso di specie la

reclamante non adduce il motivo straordinario per cui le parti dovrebbero

essere sentite personalmente dalla Camera. Quest’ultima non intravvede da parte

sua la necessità di dare seguito a questa richiesta. Visto

del resto il divieto di allegare nuove conclusioni, fatti

e mezzi di prova in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), una

citazione delle parti non potrebbe che servire alle stesse a ribadire le

argomentazioni già sviluppate in prima sede, rivelandosi quindi inutile.

Infondata, la richiesta della reclamante va pertanto respinta.

2.

Nel

reclamo, RE 1 si duole che il notaio rogante, avv. C_____,

e tale __________ della __________ “non siano stati interpellati” a proposito di

un accordo sulla rinuncia al pagamento dell’indennità per la cessione della cartella ipotecaria n. 1,

oggetto della pretesa posta in esecuzione. Sennonché la

procedura di rigetto dell’opposizione è retta dal principio dispositivo (art.

251.

lett. a cum

art. 255 CPC

a

contrario), secondo il quale le parti devono, tra l’altro,

indicare i mezzi di prova di cui chiedono l’assunzione (art. 55 cpv. 1 CPC). La

reclamante non può quindi validamente censurare il fatto che il Giudice di pace

non abbia sentito d’ufficio i due testi indicati, poiché spettava a lei

formularne la richiesta in prima sede e dimostrarne l’ammissibilità con

riferimento all’art. 254 CPC.

3.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un

eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima

mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).

4.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima appurato che

l’atto pubblico prevede la cessione della cartella ipotecaria n. 1 a RE 1

dietro pagamento di un’indennità pari all’1% del suo valore nominale, di fr. 270'000.–,

che l’CO 1 aveva svincolato la cartella dalle PPP diverse dalla n. __________ e

che la compratrice aveva esercitato il diritto di compera e di conseguenza

acquistato la cartella. Ha poi rilevato che l’esistenza del noto accordo di

rinuncia, menzionata nelle osservazioni, era stata smentita nella replica

spontanea. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che la venditrice aveva

adempiuto tutti i propri obblighi, ciò che le dà diritto al pagamento dell’indennità,

sicché l’atto pubblico costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per l’indennità pattuita. Ha d’altronde statuito che l’escussa non aveva

sollevato eccezioni tali da infirmare il titolo esecutivo, segnatamente, non

aveva provato mediante documenti l’esistenza dell’accordo di rinuncia. Il primo

giudice ha pertanto integralmente rigettato l’opposizione in via provvisoria.

5.

Nel

reclamo, RE 1 premette di non aver duplicato in prima sede, perché riteneva che

la “falsità” dell’affermazione

della controparte circa l’esistenza di un

accordo di risoluzione di ogni dare e avere

sarebbe stata riscontrata

dal primo giudice

in base ai documenti da lei

trasmessi. Secondo la reclamante, invece,

l’istante aveva proposto verbalmente in presenza di testimoni di prendersi a

carico il costo dell’“ipoteca” esistente (fr. 2'700.–), per evitare la proroga del diritto di

compera e il versamento di fr. 400.– mensili quale “indennità di disagio”. Afferma che il costo della cartella ipotecaria non le è mai stato

richiesto né verbalmente né per iscritto prima della ricezione del “sorprendente” precetto

esecutivo, emes­so dopo oltre un anno dalla

conclusione dell’accordo. La reclaman­te chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata o in subordine la sua

sospensione.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del

Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018

del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’eccezione

è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della

realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale

federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.

2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nella

fattispecie, la reclamante ribadisce che l’istante avrebbe rinunciato all’indennità

pattuita per evitare di dover prorogare il diritto di compera, ciò che

troverebbe conferma nel fatto che l’CO 1 ha autorizzato il trapasso di

proprietà e l’aumento del­l’importo della

cartella ipotecaria senza richiedere il pagamento del­l’indennità,

comunicando al notaio, in merito alle relative parcelle da emettere a suo nome,

di volersi accollare tutte le spese. Il problema è che la reclamante non ha sostanziato le sue allegazioni, contestate dall’istante in sede di

replica spontanea, con riscontri oggettivi, di principio documentali, come

glielo imponeva l’art. 82 cpv. 2 LEF. Le sarebbe bastato al riguardo produrre

una dichiarazione scritta del notaio o dell’altro testimone. I documenti da lei

prodotti in prima sede non accennano invece né all’indennità né a una sua

rinuncia. Anche a fronte dell’allegazione formulata dal­l’istante nella replica

spontanea, secondo cui, benché ipotizzato,

l’accordo di risoluzione di ogni rapporto di dare/avere tra le parti con

contestuale rinuncia all’indennità non è mai stato formalizza-to, il Giudice di

pace poteva legittimamente ritenere tale rinuncia come inverosimile. Sotto

questo profilo, la sentenza impugnata resiste alla critica.

6.2

Che

l’istante abbia atteso oltre un anno per porre in esecuzione l’indennità

convenuta non indizia in sé che vi avesse rinunciato, anzi l’avvio dell’esecuzione

palesa semmai proprio il contrario. Dalle

allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti si evin­ce che

dopo il trapasso di proprietà vi sono state discussioni in merito all’esecuzione

del contratto di compravendita, ciò che può spiegare che l’istante non abbia

subito avviato un’esecuzione. Ad ogni modo, essa ha negato il raggiungimento di

un accordo, ciò che risulta anche dall’allegazione della reclamante espressa

nelle osservazioni all’istanza, secondo cui ella ha promosso contro l’CO 1 un’azione

creditoria per fr. 27'697.35.

6.3

In definitiva, il reclamo si avvera infondato e va pertanto respinto.

La decisione odierna non accerta però nel merito l’esistenza

del credito posto in esecuzione (cfr. sopra consid. 2), sicché non impedisce

alla reclamante di far valere la tesi della rinuncia in altre sedi.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________ (__________);

– CO 1, c/o

__________, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).