14.2023.74
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennità prevista in un rogito di costituzione di un diritto di compera. Pretesa rinuncia. Udienza in seconda sede. Audizione d’ufficio di testi in prima sede
6 dicembre 2023Italiano12 min
Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
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Incarto n.
14.2023.74
Lugano
6 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.088/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 aprile
2023 dall’
CO 1, __________
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 30 maggio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Mediante atto pubblico del 29 settembre 2020, l’CO 1 ha venduto a RE
1 un diritto di compera sull’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________
RFD __________. Originariamente gravata,
collettivamente insieme alle PPP n. __________, __________, __________ e
__________, da sei cartelle ipotecarie al portatore numerate da 1 a 6, la n. 1
a garanzia di un credito di fr. 270'000.–, nell’atto le parti hanno
convenuto che “al momento dell’esercizio
del diritto di compera l’unità di PPP oggetto del presente atto sarà svincolata
dalle cartelle ipotecarie di cui ai n. da 2 (due) a 6 (sei), mentre la cartella
ipotecaria di cui al n. 1 (uno), dopo svincolo delle altre unità di PPP, sarà
ceduta alla parte acquirente dietro
versamento di un’indennità dell’1% (uno per
cento) del suo valore nominale”.
Fatti
B. Nel
marzo 2022, l’Ufficio del Registro fondiario ha per un verso “svincolato” la
PPP n. __________ dalle cartelle ipotecarie da n. 2 a 6, per l’altro
“svincolato” le altre PPP dalla cartella ipotecaria n. 1. Il 31 marzo 2022, RE
1 ha esercitato il diritto di compera.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2023 dalla sede
di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 2'700.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2022, indicando
quale causa del credito: “Rimborso
cartella ipotecaria”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile
2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte dell’8 maggio 2023. Facendo uso della facoltà
riservatagli nell’ordinanza del 9 maggio
2023, l’istante ha contestato le osservazioni con replica spontanea del 17
maggio 2023, cui la convenuta non ha duplicato (aveva solo trasmesso il 13
maggio l’aggiornamento della cartella ipotecaria).
E. Statuendo con decisione del 30 maggio 2023, cui ha accluso la replica
spontanea, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore
dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta con una “richiesta d’annullamento” del 6 maggio (recte: giugno) 2023 indirizzata al Giudice di pace, trasmessa a
questa Camera e trattata come un reclamo, per ottenerne l’annullamento, previa “convocazione delle
parti”. Visto il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato all’CO
1 per osservazioni.
G. Il
17 agosto 2023, la reclamante ha prodotto l’estratto di una conversazione in un’applicazione
di messaggeria telefonica.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 1° giugno 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6
giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
L’estratto della conversazione in un’applicazione di messaggeria telefonica, prodotto peraltro solo
il 17 agosto 2023 dopo la scadenza del termine di reclamo, è dunque
inammissibile. La Camera non ne terrà conto ai fini del presente giudizio.
1.3
Nel
reclamo RE 1 chiede alla Camera di convocare le parti. Ora,
la procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv.
1.
e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli
atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un’udienza è del tutto eccezionale (sentenza della
CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6). Nel caso di specie la
reclamante non adduce il motivo straordinario per cui le parti dovrebbero
essere sentite personalmente dalla Camera. Quest’ultima non intravvede da parte
sua la necessità di dare seguito a questa richiesta. Visto
del resto il divieto di allegare nuove conclusioni, fatti
e mezzi di prova in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), una
citazione delle parti non potrebbe che servire alle stesse a ribadire le
argomentazioni già sviluppate in prima sede, rivelandosi quindi inutile.
Infondata, la richiesta della reclamante va pertanto respinta.
2.
Nel
reclamo, RE 1 si duole che il notaio rogante, avv. C_____,
e tale __________ della __________ “non siano stati interpellati” a proposito di
un accordo sulla rinuncia al pagamento dell’indennità per la cessione della cartella ipotecaria n. 1,
oggetto della pretesa posta in esecuzione. Sennonché la
procedura di rigetto dell’opposizione è retta dal principio dispositivo (art.
251.
lett. a cum
art. 255 CPC
a
contrario), secondo il quale le parti devono, tra l’altro,
indicare i mezzi di prova di cui chiedono l’assunzione (art. 55 cpv. 1 CPC). La
reclamante non può quindi validamente censurare il fatto che il Giudice di pace
non abbia sentito d’ufficio i due testi indicati, poiché spettava a lei
formularne la richiesta in prima sede e dimostrarne l’ammissibilità con
riferimento all’art. 254 CPC.
3.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un
eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale
federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima
mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
4.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima appurato che
l’atto pubblico prevede la cessione della cartella ipotecaria n. 1 a RE 1
dietro pagamento di un’indennità pari all’1% del suo valore nominale, di fr. 270'000.–,
che l’CO 1 aveva svincolato la cartella dalle PPP diverse dalla n. __________ e
che la compratrice aveva esercitato il diritto di compera e di conseguenza
acquistato la cartella. Ha poi rilevato che l’esistenza del noto accordo di
rinuncia, menzionata nelle osservazioni, era stata smentita nella replica
spontanea. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che la venditrice aveva
adempiuto tutti i propri obblighi, ciò che le dà diritto al pagamento dell’indennità,
sicché l’atto pubblico costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per l’indennità pattuita. Ha d’altronde statuito che l’escussa non aveva
sollevato eccezioni tali da infirmare il titolo esecutivo, segnatamente, non
aveva provato mediante documenti l’esistenza dell’accordo di rinuncia. Il primo
giudice ha pertanto integralmente rigettato l’opposizione in via provvisoria.
5.
Nel
reclamo, RE 1 premette di non aver duplicato in prima sede, perché riteneva che
la “falsità” dell’affermazione
della controparte circa l’esistenza di un
accordo di risoluzione di ogni dare e avere
sarebbe stata riscontrata
dal primo giudice
in base ai documenti da lei
trasmessi. Secondo la reclamante, invece,
l’istante aveva proposto verbalmente in presenza di testimoni di prendersi a
carico il costo dell’“ipoteca” esistente (fr. 2'700.–), per evitare la proroga del diritto di
compera e il versamento di fr. 400.– mensili quale “indennità di disagio”. Afferma che il costo della cartella ipotecaria non le è mai stato
richiesto né verbalmente né per iscritto prima della ricezione del “sorprendente” precetto
esecutivo, emesso dopo oltre un anno dalla
conclusione dell’accordo. La reclamante chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata o in subordine la sua
sospensione.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’eccezione
è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della
realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale
federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.
2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nella
fattispecie, la reclamante ribadisce che l’istante avrebbe rinunciato all’indennità
pattuita per evitare di dover prorogare il diritto di compera, ciò che
troverebbe conferma nel fatto che l’CO 1 ha autorizzato il trapasso di
proprietà e l’aumento dell’importo della
cartella ipotecaria senza richiedere il pagamento dell’indennità,
comunicando al notaio, in merito alle relative parcelle da emettere a suo nome,
di volersi accollare tutte le spese. Il problema è che la reclamante non ha sostanziato le sue allegazioni, contestate dall’istante in sede di
replica spontanea, con riscontri oggettivi, di principio documentali, come
glielo imponeva l’art. 82 cpv. 2 LEF. Le sarebbe bastato al riguardo produrre
una dichiarazione scritta del notaio o dell’altro testimone. I documenti da lei
prodotti in prima sede non accennano invece né all’indennità né a una sua
rinuncia. Anche a fronte dell’allegazione formulata dall’istante nella replica
spontanea, secondo cui, benché ipotizzato,
l’accordo di risoluzione di ogni rapporto di dare/avere tra le parti con
contestuale rinuncia all’indennità non è mai stato formalizza-to, il Giudice di
pace poteva legittimamente ritenere tale rinuncia come inverosimile. Sotto
questo profilo, la sentenza impugnata resiste alla critica.
6.2
Che
l’istante abbia atteso oltre un anno per porre in esecuzione l’indennità
convenuta non indizia in sé che vi avesse rinunciato, anzi l’avvio dell’esecuzione
palesa semmai proprio il contrario. Dalle
allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti si evince che
dopo il trapasso di proprietà vi sono state discussioni in merito all’esecuzione
del contratto di compravendita, ciò che può spiegare che l’istante non abbia
subito avviato un’esecuzione. Ad ogni modo, essa ha negato il raggiungimento di
un accordo, ciò che risulta anche dall’allegazione della reclamante espressa
nelle osservazioni all’istanza, secondo cui ella ha promosso contro l’CO 1 un’azione
creditoria per fr. 27'697.35.
6.3
In definitiva, il reclamo si avvera infondato e va pertanto respinto.
La decisione odierna non accerta però nel merito l’esistenza
del credito posto in esecuzione (cfr. sopra consid. 2), sicché non impedisce
alla reclamante di far valere la tesi della rinuncia in altre sedi.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________ (__________);
– CO 1, c/o
__________, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).