14.2023.77
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
12 dicembre 2023Italiano6 min
Camera con un reclamo del 30 luglio 2023 per ottenere la possibilità di pagare a rate il dovuto;
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.77
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.787 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 8 maggio
2023 dal
Comune di __________, __________
(rappresentato dal suo Ufficio contribuzioni,
__________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 luglio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 aprile 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'814.25
oltre agli interessi del 2.5% dal 18 marzo 2023 (indicando quale causa del credito
l’“Imposta comunale per l’anno
2020”), fr. 42.05 (per “Interessi su R.A.”), fr. 50.–
(per “Spese diffida”) e fr. 47.50 (per “Interessi
calcolati fino al 17-03-2023”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8
maggio 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Fatti
di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 luglio 2023;
che
con replica del 18 luglio 2023 l’istante ha confermato la sua domanda entro il
termine fissatogli dal Giudice di pace;
che statuendo con decisione del 24 luglio 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 30 luglio 2023 per ottenere la possibilità di pagare a rate il dovuto;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
visto che la notifica è avvenuta al più presto a RE 1 il 25 luglio 2023,
presentato il 2 agosto 2023 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo anche senza tenere conto delle ferie estive;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.
Considerandi
3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata il primo giudice ha considerato che le decisioni
relative all’imposta e alla diffida, passate in giudicato, costituiscono un valido
titolo di rigetto definitivo ed evidenziato che il convenuto aveva lamentato
difficoltà finanziarie senza però sollevare contestazioni su quelle decisioni
né sul loro carattere definitivo, onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo RE 1 ribadisce di avere difficoltà finanziarie dovute
anche a problemi di salute suoi e della figlia e spiega di non poter pagare rate
mensili di più di fr. 50.–, richiesta che è stata fino ad ora respinta dal
Comune di __________ e che quindi ripresenta in questa sede;
che
così facendo il reclamante non si confronta tuttavia con la motivazione della
decisione impugnata secondo cui il Comune di __________ ha prodotto un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ciò che basta per accogliere
la sua istanza;
che insufficientemente
motivato, il reclamo è irricevibile;
che per
abbondanza censure riguardanti la situazione medica o economica dell’escusso (e dei suoi famigliari) non costituiscono un motivo che secondo la
legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione
(sentenza della CEF 14.2023.3 del
19.
maggio 2023, pag. 3 con rinvii);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto in
sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi
suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il
suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenze della CEF 14.2020.17
del 1° luglio 2020, consid. 2 e 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pag. 3);
che
una rateazione del debito può essere ottenuta contro il volere dell’escutente solo
in fase di realizzazione di eventuali beni mobili pignorati in virtù dell’art.
123.
LEF (già citata 14.2023.3 pag. 3);
che
la sentenza impugnata andrebbe quindi confermata anche nel merito;
che la tassa del
presente giudizio seguirebbe la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a
ogni prelievo, poiché tutto induce a ritenere che nel caso specifico la
riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente
pubblico;
che
non si assegnano indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'953.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).