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Decisione

14.2023.77

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

12 dicembre 2023Italiano6 min

Camera con un reclamo del 30 luglio 2023 per ottenere la possibilità di pagare a rate il dovuto;

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.77

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.787 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 8 maggio

2023 dal

Comune di __________, __________

(rappresentato dal suo Ufficio contribuzioni,

__________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 luglio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 13 aprile 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'814.25

oltre agli interessi del 2.5% dal 18 marzo 2023 (indicando quale causa del credito

l’“Imposta comunale per l’anno

2020”), fr. 42.05 (per “Interessi su R.A.”), fr. 50.–

(per “Spese diffida”) e fr. 47.50 (per “Interessi

calcolati fino al 17-03-2023”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precet­to esecutivo, con istanza dell’8

maggio 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Fatti

di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte dell’11 luglio 2023;

che

con replica del 18 luglio 2023 l’istante ha confermato la sua domanda entro il

termine fissatogli dal Giudice di pace;

che statuendo con decisione del 24 luglio 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 30 luglio 2023 per ottenere la possibilità di pagare a rate il dovuto;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

visto che la notifica è avvenuta al più presto a RE 1 il 25 luglio 2023,

presentato il 2 agosto 2023 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo anche sen­za tenere conto delle ferie estive;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.

Considerandi

3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata il primo giudice ha considerato che le decisioni

relative all’imposta e alla diffida, passate in giudicato, costituiscono un valido

titolo di rigetto definitivo ed evidenziato che il convenuto aveva lamentato

difficoltà finanziarie senza però sollevare contestazioni su quelle decisioni

né sul loro carattere definitivo, onde l’accoglimento dell’istanza;

che nel reclamo RE 1 ribadisce di avere difficoltà finanziarie dovute

anche a problemi di salute suoi e della figlia e spiega di non poter pagare rate

mensili di più di fr. 50.–, richiesta che è stata fino ad ora respinta dal

Comune di __________ e che quin­di ripresenta in questa sede;

che

così facendo il reclamante non si confronta tuttavia con la motivazione della

decisione impugnata secondo cui il Comune di __________ ha prodotto un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, ciò che basta per accogliere

la sua istanza;

che insufficientemente

motivato, il reclamo è irricevibile;

che per

abbondanza censure riguardanti la situazione medica o economica dell’escusso (e dei suoi famigliari) non costituiscono un motivo che secondo la

legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respinge­re o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione

(sentenza del­la CEF 14.2023.3 del

19.

maggio 2023, pag. 3 con rinvii);

che

delle difficoltà finanziarie

del reclamante si terrà conto in

sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi

suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla par­te che eccede il

suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenze della CEF 14.2020.17

del 1° luglio 2020, consid. 2 e 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pag. 3);

che

una rateazione del debito può essere ottenuta contro il volere dell’escutente solo

in fase di realizzazione di eventuali beni mobili pignorati in virtù dell’art.

123.

LEF (già citata 14.2023.3 pag. 3);

che

la sentenza impugnata andrebbe quindi confermata anche nel merito;

che la tassa del

presente giudizio seguirebbe la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a

ogni prelievo, poiché tutto induce a ritenere che nel caso specifico la

riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente

pubblico;

che

non si assegnano indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'953.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).