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Decisione

14.2023.78

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Spese straordinarie per i figli (spese odontoiatriche)

6 dicembre 2023Italiano9 min

fattura dell’ortodontista [“Abrechnung Kieferorthopäd”]) e fr. 155.– (per indennità [“Umtriebsentschädigung”]).

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2023.78

Lugano

6 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.209 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 giugno 2023

da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 9 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 3 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Nella causa di divorzio opponente RE 1 e CO 1, con sentenza dell’11

febbraio 2015 il Tribunale distrettuale di San Gallo ha statuito che le spese straordinarie

per i figli (ad esempio correzioni dentarie, occhiali, misure di sostegno

scolastico), se concordate in anticipo, sarebbero state sostenute in egual

misura dai genitori, a meno che terzi non se ne fossero fatti carico in tutto o

in parte (punto 4.2: “Ausserordentliche

Aufwendungen für die Kinder (z.B.

Zahnkorrekturen, Brille, schulische Fördermassnahmen) wer­den, sofern vorgängig

abgesprochen, von den Eltern je zur Hälfte über­nommen, soweit nicht

Dritte diese Aufwendungen ganz oder teilwei­se übernehmen”).

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 26 luglio 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escus­so l’ex marito CO 1

per l’incasso di fr. 1'126.25 oltre agli interessi del 5% dal 16 aprile

2022 (indicando quale causa del credito la

fattura dell’ortodontista [“Abrechnung Kieferorthopäd”]) e fr. 155.– (per indennità [“Umtriebsentschädigung”]).

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 giugno

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna, aggiungendo senza motivazione alla pretesa di fr. 1'126.25

due crediti di fr. 285.30 e fr. 207.30 oltre agl’interessi di mora. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6

luglio 2023. Nel termine fissatole per replicare, l’istante è rimasta silente.

D. Statuendo con decisione del 3 agosto 2023, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2023 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta a RE 1 al più presto il 4 agosto 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 14 agosto. Presentato già il 9 agosto 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). Al riguardo l’estratto di una chat Whatsapp prodotto per

la prima volta con il reclamo si rivela pertanto inammissibile e non può essere

preso in considerazione ai fini del giudizio odierno.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di

divorzio non può costituire un valido titolo di rigetto, poiché la pretesa di RE

1.

per le spese odontoiatriche del­la figlia è in contrasto con il punto 4.2

della stessa, secondo cui le spese straordinarie dovevano essere

preventivamente discusse con il padre, ciò che apparentemente non è avvenuto, e

potevano essere rimborsate per metà solo nel caso in cui un terzo non le assumesse

già in tutto o in parte, mentre CO 1 ha sostenuto a tal proposito che l’ex

moglie beneficia di una copertura assicurativa. Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribatte che, contrariamente a quanto affermato dall’ex marito,

ella ha discusso oralmente con lui del trattamento odontoiatrico e produce come

prova un estratto di una chat Whatsapp in cui costui le chiedeva l’esito della visita dall’or­todontista. Afferma

inoltre di avergli inviato copia delle fatture del trattamento e dell’assicurazione

sanitaria, come risulta dai documenti già inoltrati in prima sede (“cronologia della posta”). Evidenzia infine che quello in esame è l’unico

costo che richiede e che si è già fatta carico da sola di altre spese

straordinarie.

4.1

Orbene,

l’estratto della chat Whatsapp

è inammissibile e non può quindi essere

considerato in questa sede (v. sopra consid. 1.2). A prescindere da quanto

esposto dal Giudice di pace, ad ogni modo non è determinante ai fini del

rigetto dell’opposizione la questione di sapere se le condizioni previste al

punto 4.2 della sentenza di divorzio sono adempiute, poiché a monte manca

comunque sia un valido titolo di rigetto.

4.2

In

effetti, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80

cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo

di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una

garanzia) di una som­ma di denaro determinata (DTF 135 III 315 consid. 2.3, pag.

319; sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 41 ad art. 80 LEF). L’importo da versare

dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla

motivazione o dal rinvio ad altri documenti (già citata DTF 135 III 315

consid. 2.3, pag. 319; sentenza

della CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.5; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80).

4.3

Ora,

nel caso in esame la sentenza di divorzio obbliga solo l’ex marito, a

determinate condizioni, a contribuire per metà alle spese straordinarie, ma non

ne specifica la somma né rinvia a documenti che ne permettano la

quantificazione, per l’ovvia impossibilità di statuire su spese relative a

prestazioni non ancora fornite. La sentenza di divorzio non può quindi

costituire un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per le spese odontoiatriche poste in ese­cuzione. L’opposizione

sarebbe potuta essere rigetta in via definitiva solo sulla base di un nuovo

giudizio (già citata 14.2021.81, consid. 4.5.1; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80),

che stabilisse se le spese in questione possono essere poste a carico dell’ex

marito (con riferimento al punto 4.2 della sentenza di divorzio) e se sì per

quale importo.

4.4

L’indennità

di fr. 155.– richiesta con il precetto esecutivo non figura nella decisione di

divorzio, che non costituisce pertanto un titolo di rigetto dell’opposizione

neppure per quella posta. Il rigetto non può d’altronde per la sua stessa

natura estendersi alle richieste di fr. 285.30 e fr. 207.30 menzionate

nell’istanza senz’alcuna specificazione, poiché non sono indicate nel precetto

esecutivo (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 6).

4.5

In

definitiva la sentenza impugnata è corretta nel suo risultato, sicché il

reclamo va respinto.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'281.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).