14.2023.8
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto senza firma né manuale né elettronica certificata
21 giugno 2023Italiano10 min
di consulenza e di fornitura di servizi di marketing per il mercato del __________
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.8
Lugano
21 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.261.2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 novembre
2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 gennaio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di consulenza e di fornitura servizi di marketing del
12 luglio 2022 la CO 1 si è impegnata a svolgere le sue prestazioni in favore
della RE 1 per € 3'800.– oltre a un compenso provigionale. Il contratto è stato
firmato per la RE 1 da un suo collaboratore, RA 1, in virtù di una procura
rilasciatogli nel novembre 2019.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 3'836.46 oltre agli interessi del 5% dal 12 luglio 2022, indicando
quale causa del credito il “contratto
di consulenza e di fornitura di servizi di marketing per il mercato del __________
firmato in data 12 luglio 2022 + spese di 3 richiami CHF 60.00”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
novembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 19 dicembre 2022.
Mediante
replica del 30 dicembre 2022 e duplica dell’11 gennaio 2022 le parti hanno ribadito
il loro punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 18 gennaio 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità
di fr. 30.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in
subordine l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 200.–,
protestate spese e ripetibili.
Nelle
sue osservazioni del 24 febbraio 2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 25 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 4 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il
30.
gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).
La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143
III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
consulenza è stato validamente sottoscritto da RA 1 in virtù della procura
speciale rilasciatagli dalla RE 1 ed è sfociato nell’emissione di una fattura,
che non è stata né contestata né onorata dall’escussa. Stante il valido
riconoscimento di debito, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 espone che la CO 1 ha scambiato diverse e-mail con il suo
collaboratore RA 1 e il 12 luglio 2022 – solo e sempre esclusivamente per
e-mail non certificata – costui ha sottoscritto un facsimile di contratto, che
se-condo l’accordo verbale delle parti in caso di conferma definitiva sarebbe
poi stato firmato dalla sua amministratrice unica. Tuttavia – a suo dire – un’approvazione
definitiva non è mai avvenuta e non è mai stato redatto e firmato il contratto
in originale. Essa precisa che la procura rilasciata nel novembre 2019 è stata
limitata il 25 giugno 2022. D’altronde, continua, dal 12 luglio 2022 fino ad
oggi la CO 1 non ha fornito alcuna prestazione ad eccezione di una
pubblicazione in internet per un valore di al massimo fr. 200.–. In definitiva, la RE 1 chiede la reiezione dell’istanza
e in subordine il suo accoglimento limitatamente a fr. 200.–.
5.
Con
le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che le affermazioni della
controparte non poggiano su prove tangibili e rappresentano solo un mero tentativo
di non adempiere al contratto. Fa valere di aver sempre svolto il proprio
lavoro in modo trasparente e di avere in suo possesso la documentazione che
dimostra l’adempimento del contratto, la cui consegna al cliente è però
prevista solo al momento del saldo finale del prezzo. Rileva che le fatture non
sono mai state contestate né telefonicamente né per iscritto. Precisa infine
che la procura era valida ed evidenzia che “guarda caso” la reclamante
afferma che solo il 25 giugno 2022, ossia proprio poco prima della firma del
contratto, la procura sarebbe stata modificata.
6.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta
l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza
della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018
consid. 5 con rinvii) oppure deve recare la firma
manoscritta elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze
della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020 consid. 5 con rinvii).
6.2
Nella
fattispecie, a prescindere dalla questione della validità della procura, rimane
il fatto che sul contratto di consulenza non figura alcuna firma manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO) o elettronica qualifi-cata (art.
14.
cpv. 1 e 1bis CO). È infatti pacifico che il contratto è stato prodotto solo in
fotocopia o sotto forma di allegato a un’e-mail stampato (doc. A). Nemmeno con
la replica di prima sede la CO 1 ha contestato l’allegazione della RE 1 contenuta
nelle osservazioni all’istanza, secondo cui il contratto è stato trasmesso
unicamente per e-mail con una firma “non originale”. Le allegazioni di fatto non
contestate sono da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). Non era
necessaria alcuna “prova
tangibile” al riguardo come invece affermato nelle
osservazioni al reclamo. Già solo per questo
motivo il contratto prodotto non poteva quindi costituire un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e l’istanza andava respinta. Ne
segue che gli altri argomenti sollevati con le osservazioni al reclamo sono
privi di pertinenza. Il reclamo merita quindi accoglimento. Ciò non osta a che
la reclamante, se del caso, faccia valere le sue ragioni in procedura ordinaria
(sopra consid. 2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo formulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'836.46,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 225.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).