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Decisione

14.2023.8

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto senza firma né manuale né elettronica certificata

21 giugno 2023Italiano10 min

di consulenza e di fornitura di servizi di marketing per il mercato del __________

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.8

Lugano

21 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.261.2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 novembre

2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 18 gennaio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di consulenza e di fornitura servizi di marketing del

12 luglio 2022 la CO 1 si è impegnata a svolgere le sue prestazioni in favore

della RE 1 per € 3'800.– oltre a un compenso provigionale. Il contratto è stato

firmato per la RE 1 da un suo collaboratore, RA 1, in virtù di una procura

rilasciatogli nel novembre 2019.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 3'836.46 oltre agli interessi del 5% dal 12 luglio 2022, indicando

quale causa del credito il “contratto

di consulenza e di fornitura di servizi di marketing per il mercato del __________

firmato in data 12 luglio 2022 + spese di 3 richiami CHF 60.00”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

novembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 19 dicembre 2022.

Mediante

replica del 30 dicembre 2022 e duplica dell’11 gennaio 2022 le parti hanno ribadito

il loro punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 18 gennaio 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità

di fr. 30.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza e in

subordine l’accoglimen­­to dell’istanza limitatamente a fr. 200.–,

protestate spese e ripetibili.

Nelle

sue osservazioni del 24 febbraio 2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 25 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 4 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il

30.

gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143

III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di

consulenza è stato validamente sottoscritto da RA 1 in virtù della procura

speciale rilasciatagli dalla RE 1 ed è sfociato nell’emissione di una fattura,

che non è stata né contestata né onorata dall’escussa. Stante il valido

riconoscimen­to di debito, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 espone che la CO 1 ha scambiato diverse e-mail con il suo

collaboratore RA 1 e il 12 luglio 2022 – solo e sempre esclusivamente per

e-mail non certificata – costui ha sottoscritto un facsimile di contratto, che

se-condo l’accordo verbale delle parti in caso di conferma definitiva sarebbe

poi stato firmato dalla sua amministratrice unica. Tuttavia – a suo dire – un’approvazione

definitiva non è mai avvenuta e non è mai stato redatto e firmato il contratto

in originale. Essa precisa che la procura rilasciata nel novembre 2019 è stata

limitata il 25 giugno 2022. D’altronde, continua, dal 12 luglio 2022 fino ad

oggi la CO 1 non ha fornito alcuna prestazione ad eccezione di una

pubblicazione in internet per un valore di al massimo fr. 200.–. In definitiva, la RE 1 chiede la reiezione dell’istan­­za

e in subordine il suo accoglimento limitatamente a fr. 200.–.

5.

Con

le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che le affermazioni della

controparte non poggiano su prove tangibili e rappresentano solo un mero tentativo

di non adempiere al contratto. Fa valere di aver sempre svolto il proprio

lavoro in modo trasparente e di avere in suo possesso la documentazione che

dimostra l’adempimento del contratto, la cui consegna al cliente è però

prevista solo al momento del saldo finale del prezzo. Rileva che le fatture non

sono mai state contestate né telefonicamente né per iscritto. Precisa infine

che la procura era valida ed evidenzia che “guarda caso” la reclamante

afferma che solo il 25 giugno 2022, ossia proprio poco prima della firma del

contratto, la procura sarebbe stata modificata.

6.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta

l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza

della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018

consid. 5 con rinvii) oppure deve recare la firma

manoscritta elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze

della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020 consid. 5 con rinvii).

6.2

Nella

fattispecie, a prescindere dalla questione della validità della procura, rimane

il fatto che sul contratto di consulenza non figura alcuna firma manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO) o elettronica qualifi-cata (art.

14.

cpv. 1 e 1bis CO). È infatti pacifico che il contratto è stato prodotto solo in

fotocopia o sotto forma di allegato a un’e-mail stampato (doc. A). Nemmeno con

la replica di prima sede la CO 1 ha contestato l’allegazione della RE 1 contenuta

nelle osservazioni all’istanza, secondo cui il contratto è stato trasmesso

unicamente per e-mail con una firma “non originale”. Le allegazioni di fatto non

contestate sono da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). Non era

necessaria alcuna “pro­va

tangibile” al riguardo come invece affermato nelle

osservazioni al reclamo. Già solo per questo

motivo il contratto prodotto non po­teva quindi costituire un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione e l’istanza andava respinta. Ne

segue che gli altri argomenti sollevati con le osservazioni al reclamo sono

privi di pertinenza. Il reclamo merita quindi accoglimento. Ciò non osta a che

la reclamante, se del caso, faccia valere le sue ragioni in procedura ordinaria

(sopra consid. 2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo formulato alcuna

richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'836.46,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 225.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).