14.2023.81
Rigetto definitivo dell’opposizione; calcolo del termine di osservazioni all’istanza; acquiescenza dell’istante al reclamo interposto dal convenuto; spese e ripetibili
29 agosto 2023Italiano7 min
interessi del 5% dal 31 marzo 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi di mantenimento (alimenti) per la
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2023.81
Lugano
29 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023
da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO
Fatti
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30 oltre agli
interessi del 5% dal 31 marzo 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi di mantenimento (alimenti) per la
signora CO 1 per i mesi di aprile e giugno 2023, decisione di divorzio della Pretura
di Lugano -Sezione 4 del 17.10.2016 (inc. no. DM.2016.127 e convenzione di
divorzio del 7/14.6.2016)”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Giornico;
che
il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 agosto
2023;
che statuendo con decisione dello stesso 7 agosto 2023, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 250.– senz’assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 17 agosto 2023 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione della causa al primo
giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili, dolendosi che il
Giudice di pace ha considerato a torto le sue osservazioni tardive;
che
l’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
nelle sue osservazioni del 23 agosto 2023, CO 1 ha dato atto della pertinenza
del reclamo, chiedendo di porre le tasse, spese e ripetibili a carico dello
Stato, siccome l’emanazione prematura della decisione impugnata è avvenuta
senz’alcun concorso o possibilità d’intervenzione da parte sua;
che
quest’ultima dichiarazione, riferita espressamente al reclamo e firmata dal
patrocinatore dell’istante, va considerata quale acquiescenza al reclamo (v. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 20 ad art. 241 CPC, con riferimento alla DTF 141 III 489, consid. 9.3);
che
l’acquiescenza dichiarata davanti al giudice o consegnatagli per essere
registrata a verbale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione
passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219
CPC);
che
il reclamo va pertanto stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC) e di
conseguenza la decisione impugnata annullata e la causa retrocessa al primo
giudice per nuovo giudizio dopo aver ultimato l’istruttoria, scegliendo tra la
fissazione all’istante di un termine per presentare
una replica, la semplice notificazione all’istante delle osservazioni
del convenuto con la facoltà di formulare una replica spontanea oppure la
citazione delle parti a un’udienza (v. sentenza della CEF 14.2019.174 del 30
settembre 2019 consid. 1.3/e);
che
se sceglierà di continuare la procedura in forma scritta, il Giudice di pace notificherà al convenuto un’eventuale
replica dell’istante e, per parità di trattamento, gli fisserà un
termine per inoltrare un’eventuale duplica qualora avrà impartito all’istante
un termine per replicare (citata 14.2019.175, consid. 1.3/d);
che
Considerandi
nel nuovo giudizio il Giudice di pace dovrà di principio esprimersi su tutte le
censure rilevanti presentate dalle parti nell’istanza, nelle osservazioni del 7 agosto 2023 e in eventuali atti successivi (replica,
duplica …);
che
le spese e le ripetibili andrebbero poste a carico della parte acquiescente
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura
particolarmente grave commesso dall’autorità prece-dente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte
soccombente (nella procedura di reclamo) non ha colpa e al cui emendamento non
si oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato
(art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid.
6);
che
nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, trattandosi di
una questione di calcolo di termini sulla quale egli deve statuire d’ufficio in
ogni causa in cui fissa un termine a una parte, ossia molto frequentemente, di
modo che ci si può aspettare da lui una conoscenza approfondita del tema;
che
in concreto l’ordinanza 18 luglio 2023 con cui il primo giudice ha assegnato al
convenuto un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza gli è
stata notificata il 26 luglio (doc. B accluso al reclamo) durante le ferie
esecutive estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché il termine è iniziato a decorrere
evidentemente solo il primo giorno utile dopo le medesime (DTF 121 III 285
consid. 2/b e 49 III 76; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ossia il 2 agosto 2023, ed
è scaduto sabato 12 agosto, salvo essere riportato a lunedì 14 agosto 2023 in
virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell'art. 31 LEF);
che
le osservazioni del convenuto, inoltrate già il 7 agosto 2023, erano dunque
senz’altro tempestive;
che
le parti non hanno ovviamente alcuna colpa per l’errore in cui è incorso il
Giudice di pace;
che
per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere
spese processuali in questa sede;
che
visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può
essere costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF
14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,
op. cit., n. 35 ad art. 107; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2 ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389
consid. 4.1);
che
le spese giudiziarie di prima istanza sono da reputare annullate con la
decisione impugnata;
che
il Giudice di pace statuirà nuovamente sulla questione con il nuovo giudizio;
che
al riguardo occorre ricordare che il giudice deve pronunciarsi su ogni domanda
ricevibile sottopostagli dalle parti, in particolare sulle domande volte all’assegnazione
di ripetibili o, se formulate da parti non patrocinate da un avvocato,
all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza qualora la domanda sia
motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che
l’omissione di statuire su una domanda giudiziale costituisce un diniego di
giustizia;
che
circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Si dà atto dell’acquiescenza di CO 1 al
reclamo e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è
rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La
procedura di reclamo è stralciata dal ruolo.
2. Non
si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili in seconda sede.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).