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Decisione

14.2023.81

Rigetto definitivo dell’opposizione; calcolo del termine di osservazioni all’istanza; acquiescenza dell’istante al reclamo interposto dal convenuto; spese e ripetibili

29 agosto 2023Italiano7 min

interessi del 5% dal 31 marzo 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi di mantenimento (alimenti) per la

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2023.81

Lugano

29 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023

da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 7 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO

Fatti

1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30 oltre agli

interessi del 5% dal 31 marzo 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi di mantenimento (alimenti) per la

signora CO 1 per i mesi di aprile e giugno 2023, decisione di divorzio della Pretura

di Lugano -Sezione 4 del 17.10.2016 (inc. no. DM.2016.127 e convenzione di

divorzio del 7/14.6.2016)”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22

giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Giornico;

che

il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 agosto

2023;

che statuendo con decisione dello stesso 7 agosto 2023, il Giudice di

pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di

fr. 250.– senz’assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 17 agosto 2023 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione della causa al primo

giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili, dolendosi che il

Giudice di pace ha considerato a torto le sue osservazioni tardive;

che

l’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

nelle sue osservazioni del 23 agosto 2023, CO 1 ha dato atto della pertinenza

del reclamo, chiedendo di porre le tas­se, spese e ripetibili a carico dello

Stato, siccome l’emanazione prematura della decisione impugnata è avvenuta

senz’alcun concorso o possibilità d’intervenzione da parte sua;

che

quest’ultima dichiarazione, riferita espressamente al reclamo e firmata dal

patrocinatore dell’istante, va considerata quale acquiescenza al reclamo (v. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 20 ad art. 241 CPC, con riferimento alla DTF 141 III 489, consid. 9.3);

che

l’acquiescenza dichiarata davanti al giudice o consegnatagli per essere

registrata a verbale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione

passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219

CPC);

che

il reclamo va pertanto stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC) e di

conseguenza la decisione impugnata annullata e la causa retrocessa al primo

giudice per nuovo giudizio dopo aver ultimato l’istruttoria, scegliendo tra la

fissazione all’istante di un termine per presentare

una replica, la semplice notificazione all’istante delle os­servazioni

del convenuto con la facoltà di formulare una replica spontanea oppure la

citazione delle parti a un’udienza (v. senten­za della CEF 14.2019.174 del 30

settembre 2019 consid. 1.3/e);

che

se sceglierà di continuare la procedura in forma scritta, il Giudice di pace notificherà al convenuto un’eventuale

replica dell’istan­te e, per parità di trattamento, gli fisserà un

termine per inoltrare un’eventuale duplica qualora avrà impartito all’istante

un termine per replicare (citata 14.2019.175, consid. 1.3/d);

che

Considerandi

nel nuovo giudizio il Giudice di pace dovrà di principio esprimersi su tutte le

censure rilevanti presentate dalle parti nell’istan­za, nelle osservazioni del 7 agosto 2023 e in eventuali atti successivi (replica,

duplica …);

che

le spese e le ripetibili andrebbero poste a carico della parte acquiescente

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura

particolarmente grave commesso dall’autorità prece-dente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte

soccombente (nel­la procedura di reclamo) non ha colpa e al cui emendamento non

si oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato

(art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid.

6);

che

nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, trattandosi di

una questione di calcolo di termini sulla quale egli deve statuire d’ufficio in

ogni causa in cui fissa un termine a una parte, ossia molto frequentemente, di

modo che ci si può aspettare da lui una conoscenza approfondita del tema;

che

in concreto l’ordinanza 18 luglio 2023 con cui il primo giudice ha assegnato al

convenuto un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza gli è

stata notificata il 26 luglio (doc. B accluso al reclamo) durante le ferie

esecutive estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché il termine è iniziato a decorrere

evidentemente solo il primo giorno utile dopo le medesime (DTF 121 III 285

consid. 2/b e 49 III 76; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ossia il 2 agosto 2023, ed

è scaduto sabato 12 agosto, salvo essere riportato a lunedì 14 agosto 2023 in

virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell'art. 31 LEF);

che

le osservazioni del convenuto, inoltrate già il 7 agosto 2023, erano dunque

senz’altro tempestive;

che

le parti non hanno ovviamente alcuna colpa per l’errore in cui è incorso il

Giudice di pace;

che

per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere

spese processuali in questa sede;

che

visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può

essere costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF

14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,

op. cit., n. 35 ad art. 107; Trezzini

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2 ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar,

ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389

consid. 4.1);

che

le spese giudiziarie di prima istanza sono da reputare annullate con la

decisione impugnata;

che

il Giudice di pace statuirà nuovamente sulla questione con il nuovo giudizio;

che

al riguardo occorre ricordare che il giudice deve pronunciarsi su ogni domanda

ricevibile sottopostagli dalle parti, in particolare sulle domande volte all’assegnazione

di ripetibili o, se formulate da parti non patrocinate da un avvocato,

all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza qualora la domanda sia

motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che

l’omissione di statuire su una domanda giudiziale costituisce un diniego di

giustizia;

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Si dà atto dell’acquiescenza di CO 1 al

reclamo e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è

rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La

procedura di reclamo è stralciata dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili in seconda sede.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).