14.2023.82
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Termine di pagamento concesso dal giudice del fallimento censurato come troppo breve. Solvibilità
20 ottobre 2023Italiano8 min
questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.82
Lugano
20
ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.503 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza del 4 luglio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 9 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 4
luglio 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'700.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 9 agosto 2023 è comparsa soltanto la convenuta, che ha
affermato di voler pagare l’intero debito. Il Pretore aggiunto le ha assegnato
un termine di due ore e mezzo per produrre la ricevuta del pagamento del saldo
dell’esecuzione avviata dall’istante, avvertendola che in caso contrario
avrebbe pronunciato il fallimento senza ulteriore avviso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 9 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 10 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 agosto,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 agosto (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 agosto
2023.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 3'903.50 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per
cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.2.1
La
reclamante, invero, si duole del termine “esageratamente ristretto”
concessole dal Pretore aggiunto per pagare a contanti il saldo del debito all’Ufficio
d’esecuzione e produrre la relativa ricevuta entro due ore e mezzo. Allega che,
non disponendo sul suo conto corrente della somma necessaria, ha fatto capo a
una donazione di un membro, fatta tramite QR Code in quanto il donante non era
presente fisicamente in Ticino, con la conseguenza che l’accredito sul conto
dell’Ufficio d’esecuzione è avvenuto solo il giorno successivo.
2.2.2
Orbene,
la reclamante sapeva del proprio debito da tempo e dallo stralcio della
precedente procedura di fallimento, decretato il 19 maggio 2023 in ragione del
ritiro dell’istanza da parte dell’CO 1 in seguito al pagamento di un acconto,
non poteva ignorare le conseguenze del mancato pagamento del saldo. Ad ogni
modo, a ricezione della citazione del 17 luglio all’udienza indetta per il 9
agosto 2023 in vista della discussione della nuova istanza del 4 luglio, alla
reclamante doveva essere chiaro che avrebbe dovuto pagare il noto saldo entro
il 9 agosto alle ore 09:00 onde evitare il fallimento. Il Pretore aggiunto non
era tenuto a concederle un termine supplementare, giacché deve pronunciarsi
sull’istanza “seduta stante” (art.
171.
LEF), come indicato chiaramente sulla citazione. La reclamante è quindi
malvenuta a lamentarsi della ristrettezza del termine irrituale concessole. Ne
segue che il suo pagamento deve considerarsi effettuato dopo la pronuncia del
fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.3
Ciò
posto, spettava alla reclamante rendere verosimile la propria solvibilità per
ottenere l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Al riguardo, essa
non ha speso una parola. Ciò basta per respingere il reclamo.
È
del resto la reclamante medesima ad affermare di non aver avuto la liquidità
necessaria per pagare il saldo non particolarmente elevato del suo debito
prima dell’“ultimo giorno”, per di più con fondi di terzi. Da una
verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) si evince d’altronde che nei
confronti della reclamante sono stati emessi ben nove attestati di carenza di
beni per oltre fr. 14'000.– complessivi, che certificano ufficialmente la
sua insolvibilità, e notificate recentemente tre comminatorie di fallimento per
importi modesti. Ciò porta a concludere ch’essa non dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni e che la sua incapacità di pagamento
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico
dell’RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).