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Decisione

14.2023.82

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Termine di pagamento concesso dal giudice del fallimento censurato come troppo breve. Solvibilità

20 ottobre 2023Italiano8 min

questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.82

Lugano

20

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.503 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con istanza del 4 luglio 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 9 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 4

luglio 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'700.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 9 agosto 2023 è comparsa soltanto la convenuta, che ha

affermato di voler pagare l’intero debito. Il Pretore aggiunto le ha assegnato

un termine di due ore e mezzo per produrre la ricevuta del pagamento del saldo

dell’esecuzione avviata dall’istante, avvertendola che in caso contrario

avrebbe pronunciato il fallimento senza ulteriore avviso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 9 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento dell’RE 1 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per os­servazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 10 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 agosto,

per cui la sca­denza è stata riportata a lunedì 21 agosto (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre sem­plici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Si­moni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilascia­ta il 17 agosto

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamen­to di fr. 3'903.50 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiu­to.

2.2.1

La

reclamante, invero, si duole del termine “esageratamente ri­stretto”

concessole dal Pretore aggiunto per pagare a contanti il saldo del debito all’Ufficio

d’esecuzione e produrre la relativa ricevuta entro due ore e mezzo. Allega che,

non disponendo sul suo conto corrente della somma necessaria, ha fatto capo a

una donazione di un membro, fatta tramite QR Code in quanto il donante non era

presente fisicamente in Ticino, con la conseguenza che l’accredito sul conto

dell’Ufficio d’esecuzione è avvenuto solo il giorno successivo.

2.2.2

Orbene,

la reclamante sapeva del proprio debito da tempo e dallo stralcio della

precedente procedura di fallimento, decretato il 19 maggio 2023 in ragione del

ritiro dell’istanza da parte dell’CO 1 in seguito al pagamento di un acconto,

non poteva ignorare le conseguenze del mancato pagamento del saldo. Ad ogni

modo, a ricezione della citazione del 17 luglio all’udienza indetta per il 9

agosto 2023 in vista della discussione della nuova istanza del 4 luglio, alla

reclamante doveva essere chiaro che avrebbe dovuto pagare il noto saldo entro

il 9 agosto alle ore 09:00 onde evitare il fallimento. Il Pretore aggiunto non

era tenuto a concederle un termine supplementare, giacché deve pronunciarsi

sull’istanza “seduta stante” (art.

171.

LEF), come indicato chiaramente sulla citazione. La reclamante è quindi

malvenuta a lamentarsi della ristrettezza del termine irrituale concessole. Ne

segue che il suo pagamento deve considerarsi effettuato dopo la pronuncia del

fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.3

Ciò

posto, spettava alla reclamante rendere verosimile la propria solvibilità per

ottenere l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Al riguardo, essa

non ha speso una parola. Ciò basta per respingere il reclamo.

È

del resto la reclamante medesima ad affermare di non aver avuto la liquidità

necessaria per pagare il saldo non particolarmen­te elevato del suo debito

prima dell’“ultimo giorno”, per di più con fondi di terzi. Da una

verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) si evin­ce d’altronde che nei

confronti della reclamante sono stati emessi ben nove attestati di carenza di

beni per oltre fr. 14'000.– complessivi, che certificano ufficialmente la

sua insolvibilità, e notificate recentemente tre comminatorie di fallimento per

importi modesti. Ciò porta a concludere ch’essa non dispone di liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni e che la sua incapacità di pagamento

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico

dell’RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).