14.2023.83
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese processuali. Soccombenza. Esborso per notifica dell’istanza e dell’assegnazione del termine di risposta a mezzo di polizia
29 dicembre 2023Italiano5 min
Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso
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__________RE 1
Incarto n.
14.2023.83
Lugano
29 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.146 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 luglio 2023 il
CO 1
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il CO 1 (qui di seguito “il
Consorzio”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26.– oltre agli interessi
del 4% dal 29 dicembre 2021, indicando quale causa del credito la “Fattura nr. 2021/2400 del 29.12.2021 per prestazioni __________ eseguite nel corso del 2021 su un ospite
della struttura, su indicazioni del medico curante”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
luglio 2023 il Con-sorzio ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
Fatti
di pace del Circolo di Vezia;
che
la notifica a RE 1 dell’istanza e dell’ordinanza con cui è stato fissato il
termine per formulare osservazioni è avvenuta a mezzo di polizia;
che
statuendo con decisione dell’8 agosto 2023, il Giudice di
pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico del Consorzio le spese processuali
di fr. 100.– e a carico della convenuta fr. 50.– per la notifica a
mezzo di polizia;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso
di fr. 50.–;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il
reclamo è tempestivo;
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza per
mancanza di un titolo di rigetto provvisorio, ma ha posto l’esborso di fr. 50.–
a carico di RE 1, poiché ella non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza
del 13 luglio 2023 che fissava il termine per formulare osservazioni all’istanza,
sicché si è dovuto procedere con la notifica dell’atto tramite l’ausilio della polizia
il 25 luglio 2023;
che
nel reclamo RE 1 chiede in sostanza che i fr. 50.– vengano posti a carico
Considerandi
della parte soccombente;
che
di principio le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame il Giudice di pace non ha indicato il motivo giuridico,
risultante dagli art. 107 o 108 CPC, per cui si sarebbe giustificato di
scostarsi dalla regola generale posta all’art. 106 CPC;
ch’egli
si è limitato a rilevare che la convenuta non aveva ritirato la raccomandata
contenente l’assegnazione del termine di risposta;
che
il primo giudice non cita indizi per cui si debba ritenere che la convenuta si
sarebbe sottratta coscientemente alla notifica;
che
non si può dunque considerare che le spese di notifica per mezzo di polizia
siano state causate dall’escussa nel senso dell’art. 108 CPC;
che
non appariva del resto necessario interpellare la convenuta, e ancora meno
rinnovare la notifica per mezzo di polizia, giacché risultava manifesta l’infondatezza
dell’istanza, cui non era allegato alcun titolo di rigetto dell’opposizione (cfr. art.
253.
CPC a contrario);
che
il reclamo merita quindi accoglimento;
che
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va quindi riformato nel senso che
le spese processuali di fr. 100.– oltre all’esborso di fr. 50.– per
la notifica dell’istanza alla convenuta a mezzo di polizia sono poste a carico
dell’istante;
che
la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue anch’essa la soccombenza del Consorzio (art. 106 cpv. 1 CPC), il
quale non ha presentato osservazioni al reclamo;
che
non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo formulato
nel reclamo alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a
carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del Consorzio CO 1.
3. Notificazione a:
–__________;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).