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Decisione

14.2023.83

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese processuali. Soccombenza. Esborso per notifica dell’istanza e dell’assegnazione del termine di risposta a mezzo di polizia

29 dicembre 2023Italiano5 min

Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso

Source ti.ch

__________RE 1

Incarto n.

14.2023.83

Lugano

29 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.146 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 luglio 2023 il

CO 1

contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il CO 1 (qui di seguito “il

Consorzio”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26.– oltre agli interessi

del 4% dal 29 dicembre 2021, indicando quale causa del credito la “Fattura nr. 2021/2400 del 29.12.2021 per prestazioni __________ eseguite nel corso del 2021 su un ospite

della struttura, su indicazioni del medico curante”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

luglio 2023 il Con-sorzio ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

Fatti

di pace del Circolo di Vezia;

che

la notifica a RE 1 dell’istanza e dell’ordinanza con cui è stato fissato il

termine per formulare osservazioni è avvenuta a mezzo di polizia;

che

statuendo con decisione dell’8 agosto 2023, il Giudice di

pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico del Consorzio le spese processuali

di fr. 100.– e a carico della convenuta fr. 50.– per la notifica a

mezzo di polizia;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso

di fr. 50.–;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il

reclamo è tempestivo;

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’i­­stanza per

mancanza di un titolo di rigetto provvisorio, ma ha posto l’esborso di fr. 50.–

a carico di RE 1, poiché ella non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordi­­nanza

del 13 luglio 2023 che fissava il termine per formulare osservazioni all’istanza,

sicché si è dovuto procedere con la notifica dell’atto tramite l’ausilio della polizia

il 25 luglio 2023;

che

nel reclamo RE 1 chiede in sostanza che i fr. 50.– vengano posti a carico

Considerandi

della parte soccombente;

che

di principio le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso in esame il Giudice di pace non ha indicato il motivo giuridico,

risultante dagli art. 107 o 108 CPC, per cui si sarebbe giustificato di

scostarsi dalla regola generale posta all’art. 106 CPC;

ch’egli

si è limitato a rilevare che la convenuta non aveva ritirato la raccomandata

contenente l’assegnazione del termine di risposta;

che

il primo giudice non cita indizi per cui si debba ritenere che la convenuta si

sarebbe sottratta coscientemente alla notifica;

che

non si può dunque considerare che le spese di notifica per mezzo di polizia

siano state causate dall’escussa nel senso del­l’art. 108 CPC;

che

non appariva del resto necessario interpellare la convenuta, e ancora meno

rinnovare la notifica per mezzo di polizia, giacché risultava manifesta l’infondatezza

dell’istanza, cui non era allegato alcun titolo di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

253.

CPC a contrario);

che

il reclamo merita quindi accoglimento;

che

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va quindi riformato nel senso che

le spese processuali di fr. 100.– oltre all’e­­sborso di fr. 50.– per

la notifica dell’istanza alla convenuta a mez­zo di polizia sono poste a carico

dell’istante;

che

la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue anch’essa la soccombenza del Consorzio (art. 106 cpv. 1 CPC), il

quale non ha presentato osservazioni al reclamo;

che

non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo formulato

nel reclamo alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a

carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del Consorzio CO 1.

3. Notificazione a:

–__________;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).