14.2023.85
Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo irricevibile in quanto insufficientemente motivato
2 ottobre 2023Italiano3 min
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.85
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.603 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio
2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza del 28 luglio
2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 109'750.40
oltre a spese e interessi;
che all’udienza di discussione del 16 agosto 2023 è
comparsa la sola istante, che ha rilevato come la convenuta non avesse
effettuato alcun versamento e ha aggiornato la sua pretesa a fr. 116'361.05;
che
statuendo con decisione 16 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso giorno
alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia
Fatti
di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
che contro la sentenza appena citata la RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento
del fallimento;
che
la reclamante si è limitata a inoltrare “regolare reclamo, in quanto in attesa di ricevere
chiarimenti in merito all’importo dovuto alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG”;
che
secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato;
che nel caso in esame la
reclamante non spiega perché il Pretore aggiunto avrebbe dovuto aspettare per
statuire ch’essa ricevesse chiarimenti in merito all’importo dovuto all’istante;
Considerandi
che insufficientemente
motivato, il reclamo è irricevibile;
che in ogni caso le
informazioni necessarie figuravano nel conteggio degli scoperti allegato all’istanza
(quale doc. E) e se gliene fossero necessitate altre sarebbe spettato alla
reclamante informarsi sul credito vantato dalla Cassa istante prima o al più
tardi all’udienza del 16 agosto 2023, la citazione contenendo l’avvertenza che
il Pretore aggiunto avrebbe statuito sull’istanza seduta stante anche in
assenza delle parti;
che
le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett.
a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 LEF);
che
stante l’esito della decisione odierna, non è necessario notificarla alla
controparte, e ciò vale anche per il reclamo, sicché non si pone problema
d’indennità d’inconvenienza;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).