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Decisione

14.2023.85

Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo irricevibile in quanto insufficientemente motivato

2 ottobre 2023Italiano3 min

1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.85

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.603 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio

2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 16 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con istanza del 28 luglio

2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 109'750.40

oltre a spese e interessi;

che all’udienza di discussione del 16 agosto 2023 è

comparsa la sola istante, che ha rilevato come la convenuta non avesse

effettuato alcun versamento e ha aggiornato la sua pretesa a fr. 116'361.05;

che

statuendo con decisione 16 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dallo stesso giorno

alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia

Fatti

di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

che contro la sentenza appena citata la RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento

del fallimento;

che

la reclamante si è limitata a inoltrare “regolare reclamo, in quan­to in attesa di ricevere

chiarimenti in merito all’importo dovuto alla Cas­sa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG”;

che

secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato;

che nel caso in esame la

reclamante non spiega perché il Pretore aggiunto avrebbe dovuto aspettare per

statuire ch’essa ricevesse chiarimenti in merito all’importo dovuto all’istante;

Considerandi

che insufficientemente

motivato, il reclamo è irricevibile;

che in ogni caso le

informazioni necessarie figuravano nel conteggio degli scoperti allegato all’istanza

(quale doc. E) e se gliene fossero necessitate altre sarebbe spettato alla

reclamante informarsi sul credito vantato dalla Cassa istante prima o al più

tardi all’udien­za del 16 agosto 2023, la citazione contenendo l’avvertenza che

il Pretore aggiunto avrebbe statuito sull’istanza seduta stante anche in

assenza delle parti;

che

le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett.

a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 LEF);

che

stante l’esito della decisione odierna, non è necessario notificarla alla

controparte, e ciò vale anche per il reclamo, sicché non si pone problema

d’indennità d’inconvenienza;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).