Lexipedia

Decisione

14.2023.86

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Prova dell’esistenza del credito per salario vantato dall’istante contro la Sagl di cui è socio e gerente il datore di lavoro. Princi

7 febbraio 2024Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i costi salariali co­me suoi e i ricavi dell’attività (e i costi delle

forniture) come della società. Eccepire in una situazione del genere la distinzione tra persona fisica e

giuridica si appalesa manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così

facendo la reclamante mira a trarne un vantaggio ingiustificato, ovvero a

sottrarsi ai propri impegni nei confronti

di chi ha verosimilmente collaborato alla sua attività. Con­trariamente

a quanto sostiene la reclamante, l’apparente abuso di diritto non è solo del

socio, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui è l’unico

rappresentante. Spettava d’altronde proprio al Pretore aggiunto, in virtù dell’art.

190 LEF, trarre le conseguenze di natura esecutiva dei propri accertamenti senz’aspet­­tare le risultanze della procedura penale. Ricordato

il margine d’ap­­prezzamento da lasciare al primo giudice (sopra consid.

5.4 i.f. e in ultimo luogo la sentenza della CEF 14.2023.48

dell’8 novembre 2023 consid. 4.1, 4.3.1 e 4.4), gli argomenti proposti dalla reclamante non giustificano una modifica della decisione impugnata

in merito alla questione del (verosimile) credito dell’istante.

7. Infine,

Considerandi

la reclamante contesta che sia dato il presupposto della sospensione dei

pagamenti, poiché nella fattispecie i pagamenti concernerebbero terze persone

fisiche o giuridiche. Sennonché, come risulta dalle precedenti considerazioni,

la tesi della reclamante secondo cui le pretese per salari le sarebbero

estranee è manifestamente abusiva, di modo che il loro ripetuto mancato

pagamento, unitamente a quello delle pretese figuranti nell’estratto delle

esecuzioni agli atti, tra cui due comminatorie di fallimento, per complessivi fr. 76'000.–

circa (doc. E), arretrato aumentato nel frattempo a più di fr. 358'000.–

secondo l’accertamento d’ufficio di questa Camera (art. 255 lett. a CPC),

includente pure tre attestati di carenza di beni per fr. 4'565.45,

configura secondo ogni verosimiglianza una sospensione dei pagamenti secondo l’art.

190.

cpv. 1 n. 2 LEF (sul grado di prova, si veda la citata 14.2015.45, consid.

6.

/b). Ciò basta per respingere l’obiezione e, in definitiva, il recla­mo.

8.

Dal

momento che al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere

nuovamente pronunciato.

9.

La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, l’istan­­te, che non ha presentato osservazioni al

reclamo, non essendo incorso in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento

dell’RE 1 dal giorno lunedì 12 febbraio alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico dell’RE

1 Sagl.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________;

– PA 2, __________, __________;

– Ufficio d’esecuzione,

Locarno;

– Ufficio dei fallimenti,

Viganello;

– Ufficio cantonale del

Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).