14.2023.86
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Prova dell’esistenza del credito per salario vantato dall’istante contro la Sagl di cui è socio e gerente il datore di lavoro. Principio di trasparenza
7 febbraio 2024Italiano23 min
firmato da PI 1 come datore di lavoro e menziona quale suo indirizzo Via __________,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.86
Lugano
7 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 19 aprile 2023 da
CO 1, IT-__________(rappresentato dall’PA 2,
__________)
contro
RE 1 Sagl, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 agosto 2023 presentato dall’RE 1 Sagl
contro la decisione emessa il 24 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI 1 è stato
titolare dell’impresa individuale “RE 1 di PI 1” fino al 2016, anno in cui essa
è stata radiata dal Registro di commercio. Dal
maggio del 2020 (e già prima dal febbraio all’ottobre del 2019) egli è socio e
gerente dell’RE 1 Sagl (già “__________” fino al febbraio del 2019).
B. Il
27 agosto 2022, CO 1 ha concluso come dipendente un contratto di lavoro a tempo
indeterminato a ore con l’RE 1 di PI 1”. Il contratto è intestato all’“RE 1”, è
firmato da PI 1 come datore di lavoro e menziona quale suo indirizzo Via __________,
lo stesso dell’RE 1 Sagl.
C. Con
istanza del 19 aprile 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1
Sagl, facendo valere che la convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti ed era in
mora con il pagamento di crediti per complessivi fr. 5'179.84.
D. Alle udienze di discussione del 30 maggio e 26
giugno 2023 è comparso unicamente l’istante.
In quell’occasione, egli ha affermato di aver creduto di concludere il
contratto di lavoro con l’RE 1 Sagl, non con PI 1, e di ritenere che tale
circostanza giustificasse di procedere contro la persona giuridica invece che
contro quella fisica. Il Pretore aggiunto
ha trasmesso il verbale d’udienza alla società convenuta, assegnandole
un termine di dieci giorni per presentare osservazioni.
E. Nelle
osservazioni del 17 luglio 2023 da lui presentate e firmate personalmente, PI 1
ha chiesto che “la vertenza
con la SAGL venga stralciata, eventuali pretesi vengano richieste alla ditta
individuale”.
F. Statuendo
con decisione 24 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 Sagl dal giorno successivo alle ore 10:00, senza addebitare spese giudiziarie
e, in accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio formulata da CO 1, l’ha
esonerato “dall’anticipo e dal
pagamento delle spese del fallimento”, riservando la
facoltà per l’Ufficio fallimenti di prelevarle “se del caso” dagli attivi
della fallita.
G. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 Sagl è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, con addebito alla controparte delle spese giudiziarie di prima
sede, protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili di seconda sede. Il 7 settembre 2023 il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 Sagl il 26 agosto 2023,
il termine d’impugnazione è scaduto martedì 5 settembre. Presentato già il 30
agosto 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 LEF, il “creditore” può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in
pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una
esecuzione in via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla
procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto, premettendo di aver richiamato vari incarti di cause che
opponevano PI 1 a suoi ex dipendenti, tutte sfociate in condanne al pagamento
di salari arretrati, ch’essi non avrebbero in ogni caso mai avuto la possibilità
di recuperare da lui stante le numerose esecuzioni figuranti nel suo estratto
esecutivo, ha giudicato appurata, siccome non contestata
“dalla convenuta/PI 1” nelle osservazioni, la
circostanza secondo cui l’imprenditore usa l’RE 1 Sagl per concludere contratti
d’appalto edile, che vengono però adempiuti tramite lavoratori di cui il primo,
e non la seconda, è il datore di lavoro. A suo giudizio, tale circostanza è confortata,
per un verso, dal fatto che nei confronti della
società sono pendenti varie esecuzioni promosse da imprese attive nel settore
edile e una concernente la compravendita di macchinari da cantiere, per
altro verso, dal fatto che nei confronti dell’imprenditore sono pendenti varie
esecuzioni personali, nonché per debiti legati al pagamento di sa-lari, come
pure di oneri sociali, assicurativi e paritetici correlati, ma nessuna
esecuzione promossa da imprese edili. Il primo giudice ha quindi ritenuto “innegabile lo schema fraudolento architettato da PI 1
con la sua società”, ovvero accreditare i ricavi dell’attività
sociale alla persona giuridica e addebitare le spese salariali alla persona
fisica.
Il
Pretore aggiunto ha reputato triplice il ruolo giocato dall’RE 1 Sagl nello “schema fraudolento”: in primo luogo, la convenuta è uno strumento decisivo dell’“inganno perpetuato ai futuri dipendenti”, che all’atto di concludere il contratto
di lavoro, facendo affidamento sulla scritta “RE 1” che campeggia sul documento,
credono di stipulare con la società e non con l’imprenditore, salvo accorgersi
soltanto in seguito, dopo aver maturato il diritto al salario, che l’omissione
della forma sociale (Sagl) li costringe a chiederlo all’imprenditore, e non alla
società; in secondo luogo, la convenuta è “sfruttata”
da PI 1 “come recipiente per accumulare gli
utili della sua attività aziendale e amministrarli/prelevarli per il proprio
tornaconto, eluendo i costi (salariali) indispensabili al conseguimento di tali
utili, costi che vengono scaricati nel baratro dei suoi attestati di carenza
beni”; in ultimo luogo, l’argomentazione sviluppata dalla convenuta
nelle osservazioni all’istanza, sintomaticamente redatte e firmate da PI 1, il
quale “frappone la propria persona solo per
impedire ai lavoratori di arrivare là dove gli utili […] vengono incamerati”, ovvero alla
persona giuridica, configura un “eclatante” abuso
di diritto, che comporta l’“esigenza”
d’identificare l’imprenditore con la società, conformemente al principio di trasparenza, e di conseguenza di addossare alla
stessa gli “atti
fraudolenti” compiuti da lui
nell’assumere dipendenti sottacendo la propria conclamata insolvenza.
In
via aggiuntiva, il primo giudice ha considerato che tra l’istante e la
convenuta era sorto ad ogni modo un contratto di lavoro per atti concludenti
integrante, secondo il principio della buona fede, le condizioni del contratto
scritto, giacché a occupare il dipendente sui cantieri non era stato PI 1,
bensì l’RE 1.
Il
Pretore aggiunto ha pertanto concluso che la convenuta è debitrice dell’istante.
Valutati adempiuti i presupposti dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF (atti
fraudolenti del debitore in pregiudizio dei suoi creditori) e n. 2 (sospensione
dei pagamenti), egli ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 senza preventiva
esecuzione.
4.
Nel
reclamo, l’RE 1 Sagl afferma che non è provata la circostanza, giudicata “fantasios[a]”,
secondo cui essa impiegherebbe il personale di PI 1. Rileva che neppure
il Pretore aggiunto pretende che CO 1 abbia concluso con essa un contratto di
lavoro. Secondo la reclamante manca qualsivoglia prova anche dell’esistenza di
uno “schema fraudolento”. Constata
infatti che il primo giudice si è pronunciato senz’accertare l’ammontare e la destinazione
dei ricavi della società, come pure le relative spese. Nega che il personale dell’imprenditore
venga ingannato quando conclude con lui il contratto di lavoro, dal momento che
la situazione era chiara sin dall’inizio, e quindi che l’istante non potesse,
senza alcuna prova, sostenere di aver trattato con una persona giuridica,
invece che con una fisica. Da ultimo, afferma che non c’è prova nemmeno del
preteso abuso di diritto evocato dal magistrato. La reclamante esclude pertanto
che l’istante sia suo creditore e, di conseguenza, che il Pretore potesse
dichiarare il suo fallimento giusta l’art. 190 LEF.
5.
Chi
chiede al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione in
virtù dell’art. 190 LEF deve anzitutto provare di vantare un credito nei
confronti del convenuto, senza riguardo, in linea
di massima, alla sua esigibilità (DTF 85 III 146 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_341/2021 del 24 luglio 2021 consid. 4.1).
5.1
È
controversa nella dottrina la questione di sapere se è richiesto il grado di
prova della verosimiglianza semplice, com’è usuale nelle procedure
sommarie (Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed.
2021, n. 26a ad art. 190 LEF; Jolanta
Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 1 ad art. 190 LEF; Talbot in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 15 e 22 ad art.
190.
LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2018, § 24/II ad 11 pag. 248; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,
3ª ed. 2016,
n. 87 ad § 9;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 e 46 ad art. 190 LEF), quello della
verosimiglianza preponderante,
viste le conseguenze gravose del fallimento (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann, Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable
selon l’art. 190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239;
Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF)
oppure quello della prova piena (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der
Konkurseröffnung, tesi Zurigo, 2010, pagg. 153 segg.).
5.2
La
giurisprudenza del Tribunale federale è fissata nel senso della verosimiglianza semplice (sentenze 5A_516/2021 del 18 ottobre 2021,
consid. 3.1, 5A_341/2021 citata consid. 4.1, 5A_442/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 4.1.2.1 [pubblicata in SJ
2016.
I 85 e BlSchK 2015, pag. 228] e 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid.
3.2.2
e i rinvii; contra: 5A_720/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 3.2, ma
qualificata come isolata nella citata 5A_117/2012; questione lasciata aperta
nella 5A_135/2016 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.2). La scrivente Camera ha lasciato la
questione aperta (sentenze della CEF 14.2020.130 dell’11 dicembre 2020 consid.
2.
e 14.2020.42 del 20 luglio 2020, consid. 5), pur manifestando e motivando una
preferenza per la tesi per cui basta la semplice verosimiglianza (14.2016.45
del 3 maggio 2016, RtiD 2017 I 745 n. 46c, consid. 6.1/a-b).
5.3
Nei casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio
caratterizzato di danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli
altri creditori e persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero
divenire, il legislatore ha permesso ai creditori di chiedere al giudice di
decretare il fallimento del debitore senza preventiva esecuzione, ossia d’urgenza
(anche durante le ferie, v. Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere dall’esigibilità
e dall’importo della sua pretesa. La procedura è disciplinata dal rito
sommario (art. 251 lett. a LEF) onde giungere celermente alla decisione. La
legittimazione (credito) dell’istante non è verificata nel quadro della
procedura esecutiva preventiva, ma direttamente in quella giudiziaria di
fallimento. Per garantire l’esigenza di celerità, i mezzi di prova sono
limitati a quelli assumibili senza ritardo (art. 254 CPC) e, in assenza d’indicazioni
contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della
semplice verosimiglianza, com’è
usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82
cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un
titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva
adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è
condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante
agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op.
cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti
siano inesistenti.
D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione
di fallimento non ha effetti di regiudicata
materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle
insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione
della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento
per quanto riguarda l’esistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa
esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso
il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209
LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del
sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce
lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è
provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile.
Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del
fallimento non l’ammette nella
graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF),
oppure se tale pretesa viene contestata
con successo da un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF), il debitore potrà
ottenere la revoca del fallimento ove non siano state insinuate altre pretese o
se egli prova di avere pagato tutti i suoi (altri) debiti od ottenuto il ritiro
di tutte le insinuazioni (art. 195 LEF). Il debitore può inoltre evitare il
fallimento pagando la pretesa vantata dall’istante per poi chiedere la
ripetizione della somma sborsata in modo a suo parere indebito (art. 86 LEF; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad
art. 86 LEF). In
definitiva, solo il grado della verosimiglianza semplice risulta compatibile con lo scopo e la natura (sommaria e celere) della procedura di
fallimento senza preventiva esecuzione.
5.4
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; citata 5A_341/2021,
consid. 4.1). È una questione di diritto determinare se il giudice ha avuto una
concezione corretta del grado di prova richiesto dalla legge federale. Sapere
invece se il grado di prova richiesto dal diritto federale è stato raggiunto
nel caso specifico è una questione di apprezzamento delle prove, che l’autorità
giudiziaria superiore corregge, sulla base dell’art. 320 lett. b CPC, solo se
il primo giudice non ha manifestamente compreso il significato e la portata di
un elemento di prova, o ha omesso, senza un motivo oggettivo, di prendere in
considerazione elementi di prova rilevanti o ha tratto deduzioni insostenibili dalle
prove (cfr. sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 1.2/c e 5 con i rinvii; citata
5A_341/2021, consid. 4.2).
Anche dal profilo giuridico il giudice
deve limitarsi a un esame sommario (cfr. DTF 145 III
213.
consid. 6.1.3 in materia di rigetto dell’opposizione), ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2
[opposizione al sequestro] e 14.2022.56 del 16
novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728
n. 43c [rigetto]).
6.
Nel
caso in esame, il Pretore aggiunto ha invocato in via principale lo “schema fraudolento” attribuito ad PI 1 per
giustificare, secondo il principio
della trasparenza, di far astrazione del fatto che l’istante ha concluso
il contratto di lavoro con lo stesso PI 1 e ritenere che le sue pretese
salariali sono quindi dirette contro l’RE 1 Sagl.
6.1
Secondo il principio
della trasparenza (Durchgriff), occorre far astrazione della dualità giuridica tra due persone formalmente
indipendenti (ad esempio tra la società anonima e i suoi azionisti), quando è
invocata dall’uno o dall’altro soggetto in modo manifestamente contrario al suo
scopo, ossia in modo palesemente abusivo. Due sono le condizioni poste dalla
giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle
persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in
secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in modo manifestamente
abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato, in particolare per sottrarsi ai
propri impegni (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 145
III 363 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_341/2021 del 15
dicembre 2021, consid. 7.1; in materia di sequestro: DTF 144 III 541 segg.;
sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6
del 1° luglio 2019, consid. 6.1).
6.2
Secondo
il Pretore aggiunto, il fatto per la convenuta d’invocare la propria
indipendenza giuridica relativa al socio
e gerente PI 1 costituisce un abuso di diritto manifesto, tale da
giustificare di fare astrazione di tale indipendenza in virtù del principio
della trasparenza, poiché si sarebbe fatto credere all’istante di stipulare il
contratto di lavoro con la società e non con l’imprenditore, il quale avrebbe
organizzato l’attività in modo da far apparire i costi salariali come suoi e
gli utili come della società, impendendo così all’istante (e ad altri dipendenti)
di “arrivare” a tali utili.
6.3
La
reclamante sostiene che il presunto abuso di diritto evocato dal Pretore non è
provato. Misconosce però che per ammettere la legittimazione dell’istante
bastano indizi oggettivi dell’esistenza della pretesa da lui fatta valere, tali
da renderla più verosimile della sua inesistenza (sopra consid. 5.3 e 5.4).
Ora, il Pretore aggiunto ne ha evocato diversi.
6.3.1
Anzitutto,
egli ha rilevato che nelle sue osservazioni la convenuta non aveva contestato
la tesi secondo cui PI 1 userebbe la società per procacciarsi incarichi sui
cantieri, impiegandovi al contempo il personale sotto proprio nome. Nel reclamo
l’RE 1 nega che l’istante abbia lavorato alle sue dipendenze né che lo abbia
sostenuto e provato. In occasione della prima udienza CO 1 aveva invero
allegato che PI 1 aveva “già in passato
cercato di far passare, in modo del tutto opaco e contrario alla buona fede, l’assunzione
di lavoratori sotto proprio nome anziché, come solitamente avviene, sotto la
sua Sagl che verosimilmente opera nei cantieri. Questo per tenere al riparo la
società dalle pretese salariali dei suoi (ex) dipendenti, vanificate dall’impossibilità
di recuperare il dovuto da lui come persona fisica”. Ebbene, nelle
sue osservazioni PI 1, esprimendosi apparentemente sia per la convenuta sia a
titolo personale, si è limitato a dire di essere “sinceramente […]
un po’ stufo che ogni
volta che si tratta della mia ditta individuale si accaniscono verso la Sagl, e
questo senza alcun elemento”. A parte l’obiezione formale fondata sulla
distinzione tra persona fisica e giuridica, egli non ha
negato di usare la società per procacciarsi incarichi sui cantieri,
impiegandovi al contempo il personale assunto a proprio nome.
Che “la RE1 Sagl è ente senza salario”, come affermato nelle osservazioni, e
non abbia più avuto personale alle sue dipendenze dal 2020 (reclamo, ad 4 pag.
4), conferma d’altronde la tesi dell’istante, perché viene spontaneo
chiedersi come la società possa operare nel settore edilizio senza lavoratori.
In mancanza di ogni allegazione della reclamante al riguardo, la spiegazione
più verosimile è appunto ch’essa faccia capo al personale ingaggiato dal suo
socio e gerente.
6.3.2
Quale
altro indizio oggettivo, il Pretore aggiunto ha citato il confronto degli
estratti esecutivi della società (doc. E) e del socio e gerente (doc. I°), da
cui si evince che nei confronti della prima
sono pendenti varie esecuzioni promosse da imprese attive nel settore edile e
una concernente la compravendita di macchinari da cantiere (per circa fr. 76'000.– complessivi),
e sull’imprenditore gravano numerose esecuzioni personali, nonché debiti
legati al pagamento di salari, come pure di oneri sociali, assicurativi e
paritetici correlati (attestati di carenza di beni per più di fr. 700'000.–
in tutto, oltre pignoramenti per più di fr. 160'000.–), ma nessuna
esecuzione promossa da imprese edili. Sulla questione la società non spende una
parola nel reclamo, salvo affermare in modo ardito che al suo socio potrebbe
essere solo rimproverato il mancato pagamento di quanto preteso dal creditore.
Ancora una volta, in assenza di giustificazioni
divergenti della società e del socio sulla loro situazione debitoria comparata,
la spiegazione più verosimile appare quella proposta dall’istante.
6.3.3
Il
Pretore aggiunto ha d’altronde ritenuto manifestamente abusiva la difesa della
convenuta per il fatto che la scritta “RE 1” figurante sul contratto di lavoro
(doc. A) abbia indotto l’istante, ma anche diversi altri lavoratori, a credere di
stipulare con la società e non con l’imprenditore. Anche se non vi figura il
nome intero della società (con l’acronimo “Sagl” della sua forma giuridica), è
esagerato affermare che la situazione per i lavoratori sarebbe sempre stata
chiara dall’inizio. In effetti, PI 1 ha fatto uso di una pretesa ditta
individuale che aveva fatto cancellare dal registro di commercio già nel 2016 e
che ha lo stesso nome (tolta la desinenza “Sagl”) e lo stesso indirizzo della
società. Inoltre, la reclamante non ha contestato che il suo socio e gerente ha
sottaciuto ai dipendenti, all’atto della loro assunzione,
la propria conclamata insolvenza (già al momento della firma del
contratto con l’istante era gravato di attestati di carenza di beni per oltre fr. 720'000.–).
Si può invero dubitare ch’egli abbia voluto così frapporre la propria persona
tra i lavoratori e la società per impedire loro di accedere agli utili, poiché
non vi sono agli atti indizi ch’essa ne generi,
anzi le esecuzioni a suo carico paiono indicare altro. Fatto sta, ad
ogni modo, che nonostante la sua disastrosa situazione debitoria PI 1 è stato
in grado di continuare l’attività edile secondo ogni verosimiglianza solo
appoggiandosi alla società. Siccome egli ha accumulato sistematicamente
arretrati di salari, come risulta dagli incarti richiamati dal primo giudice,
appare credibile che i ricavi lordi dell’attività edile (se non gli utili)
siano stati incassati dalla società (motivo per
cui verosimilmente PI 1 ha considerato inutile comparire nelle cause di
lavoro oggetto del richiamo). In questi termini, meno coloriti di quelli usati
dal primo giudice, resiste quindi alla critica il suo accertamento secondo cui
PI 1 ha apparentemente organizzato l’attività propria e della società in modo
da eludere i costi salariali indispensabili all’esercizio di tale attività.
6.4
In
conclusione, la reclamante non ha dimostrato che gli accertamenti dei fatti che
il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimili siano manifestamente errati né che
abbia omesso, senza un motivo oggettivo, di prendere in considerazione elementi
di prova rilevanti.
6.5
Dal
profilo giuridico, l’identità economica tra la società e il suo socio unico è
pacifica e incontestata. D’altro
canto, il Pretore aggiunto ha giustamente reputato verosimile che PI 1 ha sfruttato la reclamante in modo da far apparire
i costi salariali come suoi e i ricavi dell’attività (e i costi delle
forniture) come della società. Eccepire in una situazione del genere la distinzione tra persona fisica e
giuridica si appalesa manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così
facendo la reclamante mira a trarne un vantaggio ingiustificato, ovvero a
sottrarsi ai propri impegni nei confronti
di chi ha verosimilmente collaborato alla sua attività. Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, l’apparente abuso di diritto non è solo del
socio, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui è l’unico
rappresentante. Spettava d’altronde proprio al Pretore aggiunto, in virtù dell’art.
190.
LEF, trarre le conseguenze di natura esecutiva dei propri accertamenti senz’aspettare le risultanze della procedura penale. Ricordato
il margine d’apprezzamento da lasciare al primo giudice (sopra consid.
5.4
i.f. e in ultimo luogo la sentenza della CEF 14.2023.48
dell’8 novembre 2023 consid. 4.1, 4.3.1 e 4.4), gli argomenti proposti dalla reclamante non giustificano una modifica della decisione impugnata
in merito alla questione del (verosimile) credito dell’istante.
7.
Infine,
la reclamante contesta che sia dato il presupposto della sospensione dei
pagamenti, poiché nella fattispecie i pagamenti concernerebbero terze persone
fisiche o giuridiche. Sennonché, come risulta dalle precedenti considerazioni,
la tesi della reclamante secondo cui le pretese per salari le sarebbero
estranee è manifestamente abusiva, di modo che il loro ripetuto mancato
pagamento, unitamente a quello delle pretese figuranti nell’estratto delle
esecuzioni agli atti, tra cui due comminatorie di fallimento, per complessivi fr. 76'000.–
circa (doc. E), arretrato aumentato nel frattempo a più di fr. 358'000.–
secondo l’accertamento d’ufficio di questa Camera (art. 255 lett. a CPC),
includente pure tre attestati di carenza di beni per fr. 4'565.45,
configura secondo ogni verosimiglianza una sospensione dei pagamenti secondo l’art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF (sul grado di prova, si veda la citata 14.2015.45, consid.
6.2/b). Ciò basta per respingere l’obiezione e, in definitiva, il reclamo.
8.
Dal
momento che al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato.
9.
La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, l’istante, che non ha presentato osservazioni al
reclamo, non essendo incorso in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento
dell’RE 1 dal giorno lunedì 12 febbraio alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico dell’RE
1 Sagl.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________;
– PA 2, __________, __________;
– Ufficio d’esecuzione,
Locarno;
– Ufficio dei fallimenti,
Viganello;
– Ufficio cantonale del
Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).