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Decisione

14.2023.86

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Prova dell’esistenza del credito per salario vantato dall’istante contro la Sagl di cui è socio e gerente il datore di lavoro. Principio di trasparenza

7 febbraio 2024Italiano23 min

firmato da PI 1 come datore di lavoro e menziona quale suo indirizzo Via __________,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.86

Lugano

7 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

promossa con istanza 19 aprile 2023 da

CO 1, IT-__________(rappresentato dall’PA 2,

__________)

contro

RE 1 Sagl, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 29 agosto 2023 presentato dall’RE 1 Sagl

contro la decisione emessa il 24 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI 1 è stato

titolare dell’impresa individuale “RE 1 di PI 1” fino al 2016, anno in cui essa

è stata radiata dal Registro di commercio. Dal

maggio del 2020 (e già prima dal febbraio all’ottobre del 2019) egli è socio e

gerente dell’RE 1 Sagl (già “__________” fino al febbraio del 2019).

B. Il

27 agosto 2022, CO 1 ha concluso come dipendente un contratto di lavoro a tempo

indeterminato a ore con l’RE 1 di PI 1”. Il contratto è intestato all’“RE 1”, è

firmato da PI 1 come datore di lavoro e menziona quale suo indirizzo Via __________,

lo stesso dell’RE 1 Sagl.

C. Con

istanza del 19 aprile 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1

Sagl, facendo valere che la convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti ed era in

mora con il pagamento di crediti per complessivi fr. 5'179.84.

D. Alle udienze di discussione del 30 maggio e 26

giugno 2023 è com­parso unicamente l’istante.

In quell’occasione, egli ha affermato di aver creduto di concludere il

contratto di lavoro con l’RE 1 Sagl, non con PI 1, e di ritenere che tale

circostanza giustificasse di procedere contro la persona giuridica invece che

contro quella fisica. Il Pretore aggiunto

ha trasmesso il verbale d’udienza alla società convenuta, assegnandole

un termine di dieci giorni per presentare osservazioni.

E. Nelle

osservazioni del 17 luglio 2023 da lui presentate e firmate personalmente, PI 1

ha chiesto che “la vertenza

con la SAGL venga stralciata, eventuali pretesi vengano richieste alla dit­ta

individuale”.

F. Statuendo

con decisione 24 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 Sagl dal giorno successivo alle ore 10:00, senza addebitare spese giudiziarie

e, in accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio formulata da CO 1, l’ha

esonerato “dall’anticipo e dal

pagamento delle spese del fallimento”, riservando la

facoltà per l’Ufficio fallimenti di prelevarle “se del ca­so” dagli attivi

della fallita.

G. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 Sagl è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, con addebito alla controparte delle spese giudiziarie di prima

sede, protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili di seconda se­de. Il 7 settembre 2023 il presidente della

Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 Sagl il 26 agosto 2023,

il termine d’impugnazione è scaduto martedì 5 settembre. Presentato già il 30

agosto 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 LEF, il “creditore” può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in

pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una

esecuzione in via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla

procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto, premettendo di aver richiamato vari incarti di cause che

opponevano PI 1 a suoi ex dipendenti, tutte sfociate in condanne al pagamento

di salari arretrati, ch’essi non avrebbero in ogni caso mai avuto la possibilità

di recuperare da lui stante le numerose esecuzioni figuranti nel suo estratto

esecutivo, ha giudicato appurata, siccome non contestata

“dalla convenuta/PI 1” nelle osservazioni, la

circostanza secondo cui l’imprenditore usa l’RE 1 Sagl per concludere contratti

d’appalto edile, che vengono però adempiuti tramite lavoratori di cui il primo,

e non la seconda, è il datore di lavoro. A suo giudizio, tale circostanza è confortata,

per un ver­so, dal fatto che nei confronti della

società sono pendenti varie esecuzioni promosse da imprese attive nel settore

edile e una con­cernente la compravendita di macchinari da cantiere, per

altro ver­so, dal fatto che nei confronti dell’imprenditore sono pendenti varie

esecuzioni personali, nonché per debiti legati al pagamento di sa-lari, come

pure di oneri sociali, assicurativi e paritetici correlati, ma nessuna

esecuzione promossa da imprese edili. Il primo giudice ha quindi ritenuto “innegabile lo schema fraudolento architettato da PI 1

con la sua società”, ovvero accreditare i ricavi del­l’attività

sociale alla persona giuridica e addebitare le spese salariali alla persona

fisica.

Il

Pretore aggiunto ha reputato triplice il ruolo giocato dall’RE 1 Sagl nello “schema fraudolento”: in primo luogo, la convenuta è uno strumento decisivo dell’“inganno perpetuato ai futuri dipendenti”, che all’atto di concludere il contratto

di lavoro, facendo affidamento sulla scritta “RE 1” che campeggia sul documento,

credono di stipulare con la società e non con l’imprenditore, salvo accorgersi

soltanto in seguito, dopo aver maturato il diritto al salario, che l’o­­missione

della forma sociale (Sagl) li costringe a chiederlo all’im­­prenditore, e non alla

società; in secondo luogo, la convenuta è “sfruttata”

da PI 1 “come recipiente per accumulare gli

utili della sua attività aziendale e amministrarli/prelevarli per il proprio

tornaconto, eluendo i costi (salariali) indispensabili al conseguimento di tali

utili, costi che vengono scaricati nel baratro dei suoi attestati di carenza

beni”; in ultimo luogo, l’argomentazione sviluppata dalla convenuta

nelle osservazioni all’istanza, sintomaticamente redat­te e firmate da PI 1, il

quale “frappone la propria persona solo per

impedire ai lavoratori di arrivare là dove gli utili […] vengono incamerati”, ovvero alla

persona giuridica, configura un “eclatante” abuso

di diritto, che comporta l’“esigenza”

d’identificare l’imprenditore con la società, conformemente al principio di trasparenza, e di conseguenza di addossare alla

stessa gli “atti

fraudolenti” compiuti da lui

nell’assumere dipendenti sottacendo la pro­pria conclamata insolvenza.

In

via aggiuntiva, il primo giudice ha considerato che tra l’istante e la

convenuta era sorto ad ogni modo un contratto di lavoro per atti concludenti

integrante, secondo il principio della buona fede, le condizioni del contratto

scritto, giacché a occupare il dipendente sui cantieri non era stato PI 1,

bensì l’RE 1.

Il

Pretore aggiunto ha pertanto concluso che la convenuta è debitrice dell’istante.

Valutati adempiuti i presupposti dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF (atti

fraudolenti del debitore in pregiudizio dei suoi creditori) e n. 2 (sospensione

dei pagamenti), egli ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 senza preventiva

esecuzione.

4.

Nel

reclamo, l’RE 1 Sagl afferma che non è provata la circostan­za, giudicata “fantasios[a]”,

secondo cui essa impiegherebbe il per­sonale di PI 1. Rileva che neppure

il Pretore aggiunto pretende che CO 1 abbia concluso con essa un contratto di

lavoro. Secondo la reclamante manca qualsivoglia prova anche dell’esistenza di

uno “schema fraudolento”. Constata

infatti che il primo giudice si è pronunciato senz’accertare l’ammontare e la destinazione

dei ricavi della società, come pure le relative spese. Nega che il personale dell’imprenditore

venga ingannato quando conclude con lui il contratto di lavoro, dal momento che

la situazione era chiara sin dall’inizio, e quindi che l’istante non potesse,

senza alcuna prova, sostenere di aver trattato con una persona giuridica,

invece che con una fisica. Da ultimo, afferma che non c’è prova nemmeno del

preteso abuso di diritto evocato dal magistrato. La reclamante esclude pertanto

che l’istante sia suo creditore e, di conseguenza, che il Pretore potesse

dichiarare il suo fallimento giusta l’art. 190 LEF.

5.

Chi

chiede al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione in

virtù dell’art. 190 LEF deve anzitutto provare di vantare un credito nei

confronti del convenuto, senza riguardo, in linea

di massima, alla sua esigibilità (DTF 85 III 146 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_341/2021 del 24 luglio 2021 consid. 4.1).

5.1

È

controversa nella dottrina la questione di sapere se è richiesto il grado di

prova della verosimiglianza semplice, com’è usuale nelle procedure

sommarie (Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed.

2021, n. 26a ad art. 190 LEF; Jolanta

Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 1 ad art. 190 LEF; Talbot in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 15 e 22 ad art.

190.

LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2018, § 24/II ad 11 pag. 248; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,

3ª ed. 2016,

n. 87 ad § 9;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 e 46 ad art. 190 LEF), quello della

verosimiglianza preponderante,

viste le conseguenze gravose del fallimento (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann, Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable

selon l’art. 190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239;

Cometta in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF)

oppure quello della prova piena (Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der

Konkurseröffnung, tesi Zurigo, 2010, pagg. 153 segg.).

5.2

La

giurisprudenza del Tribunale federale è fissata nel senso della verosimiglianza semplice (sentenze 5A_516/2021 del 18 ottobre 2021,

consid. 3.1, 5A_341/2021 citata consid. 4.1, 5A_442/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 4.1.2.1 [pubblicata in SJ

2016.

I 85 e BlSchK 2015, pag. 228] e 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid.

3.2.2

e i rinvii; contra: 5A_720/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 3.2, ma

qualificata come isolata nella citata 5A_117/2012; questione lasciata aperta

nella 5A_135/2016 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.2). La scrivente Camera ha lasciato la

questione aperta (sentenze della CEF 14.2020.130 dell’11 dicembre 2020 consid.

2.

e 14.2020.42 del 20 luglio 2020, consid. 5), pur manifestando e motivando una

preferenza per la tesi per cui basta la semplice verosimiglianza (14.2016.45

del 3 maggio 2016, RtiD 2017 I 745 n. 46c, consid. 6.1/a-b).

5.3

Nei casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio

caratterizzato di danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli

altri creditori e persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero

divenire, il legislatore ha permesso ai creditori di chiede­re al giudice di

decretare il fallimento del debitore senza preventi­va esecuzione, ossia d’urgenza

(anche durante le ferie, v. Gillié­ron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere dall’esigibilità

e dall’importo della sua pretesa. La procedura è disciplinata dal rito

sommario (art. 251 lett. a LEF) onde giungere celermente alla decisione. La

legittimazione (credito) dell’istante non è verificata nel quadro della

procedura esecutiva preventiva, ma direttamente in quella giudiziaria di

fallimento. Per garantire l’esigenza di celerità, i mezzi di prova sono

limitati a quelli assumibili senza ritardo (art. 254 CPC) e, in assenza d’indicazioni

contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della

semplice verosimiglian­za, com’è

usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82

cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un

titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva

adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è

condivisibile (così anche Brunner/Boller/Frit­schi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensio­ne dei pagamenti, del resto, l’istante

agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op.

cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti

siano inesistenti.

D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione

di fallimento non ha effetti di regiudicata

materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle

insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione

della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento

per quanto riguarda l’e­­sistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa

esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso

il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209

LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del

sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce

lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è

provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile.

Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del

fallimento non l’ammette nella

graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF),

oppure se tale pretesa viene contestata

con successo da un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF), il debitore potrà

ottenere la revoca del fallimento ove non siano state insinuate altre pretese o

se egli prova di avere pagato tutti i suoi (altri) debiti od ottenuto il ritiro

di tutte le insinuazioni (art. 195 LEF). Il debitore può inoltre evitare il

fallimento pagando la pretesa vantata dall’istante per poi chiedere la

ripetizione della som­ma sborsata in modo a suo parere indebito (art. 86 LEF; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad

art. 86 LEF). In

definitiva, solo il grado della verosimiglianza semplice risulta compatibile con lo scopo e la natura (sommaria e celere) della procedura di

fallimento senza preventiva esecuzione.

5.4

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si

siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; citata 5A_341/2021,

consid. 4.1). È una questione di diritto determinare se il giudice ha avuto una

concezione corretta del grado di prova richiesto dalla legge federale. Sapere

invece se il grado di prova richiesto dal diritto federale è stato raggiunto

nel caso specifico è una questione di apprezzamento delle prove, che l’autorità

giudiziaria superiore corregge, sulla base del­l’art. 320 lett. b CPC, solo se

il primo giudice non ha manifestamente compreso il significato e la portata di

un elemento di prova, o ha omesso, senza un motivo oggettivo, di prendere in

considerazione elementi di prova rilevanti o ha tratto deduzioni insostenibili dalle

prove (cfr. sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 1.2/c e 5 con i rinvii; citata

5A_341/2021, consid. 4.2).

Anche dal profilo giuridico il giudice

deve limitarsi a un esame som­mario (cfr. DTF 145 III

213.

consid. 6.1.3 in materia di rigetto del­l’opposizione), ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2

[opposizione al sequestro] e 14.2022.56 del 16

novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728

n. 43c [rigetto]).

6.

Nel

caso in esame, il Pretore aggiunto ha invocato in via principale lo “schema fraudolento” attribuito ad PI 1 per

giustificare, secondo il principio

della trasparenza, di far astrazione del fatto che l’istante ha concluso

il contratto di lavoro con lo stesso PI 1 e ritenere che le sue pretese

salariali sono quindi dirette contro l’RE 1 Sagl.

6.1

Secondo il principio

della trasparenza (Durchgriff), occorre far astrazione della dualità giuridica tra due persone formalmente

indipendenti (ad esempio tra la società anonima e i suoi azionisti), quando è

invocata dall’uno o dall’altro soggetto in modo manifestamente contrario al suo

scopo, ossia in modo palesemente abusivo. Due sono le condizioni poste dalla

giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle

persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in

secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in modo manifestamente

abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato, in particolare per sottrarsi ai

propri impegni (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 145

III 363 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_341/2021 del 15

dicembre 2021, consid. 7.1; in materia di sequestro: DTF 144 III 541 segg.;

sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6

del 1° luglio 2019, consid. 6.1).

6.2

Secondo

il Pretore aggiunto, il fatto per la convenuta d’invocare la propria

indipendenza giuridica relativa al socio

e gerente PI 1 costituisce un abuso di diritto manifesto, tale da

giustificare di fare astrazione di tale indipendenza in virtù del principio

della trasparenza, poiché si sarebbe fatto credere all’istante di stipulare il

contratto di lavoro con la società e non con l’imprenditore, il quale avrebbe

organizzato l’attività in modo da far apparire i costi salariali come suoi e

gli utili come della società, impendendo così all’istante (e ad altri dipendenti)

di “arrivare” a tali utili.

6.3

La

reclamante sostiene che il presunto abuso di diritto evocato dal Pretore non è

provato. Misconosce però che per ammettere la legittimazione dell’istante

bastano indizi oggettivi dell’esistenza della pretesa da lui fatta valere, tali

da renderla più verosimile della sua inesistenza (sopra consid. 5.3 e 5.4).

Ora, il Pretore aggiunto ne ha evocato diversi.

6.3.1

Anzitutto,

egli ha rilevato che nelle sue osservazioni la convenuta non aveva contestato

la tesi secondo cui PI 1 userebbe la società per procacciarsi incarichi sui

cantieri, impiegandovi al contempo il personale sotto proprio nome. Nel reclamo

l’RE 1 nega che l’istante abbia lavorato alle sue dipendenze né che lo abbia

sostenuto e provato. In occasione della prima udienza CO 1 aveva invero

allegato che PI 1 aveva “già in passato

cercato di far passare, in modo del tutto opaco e contrario alla buona fede, l’assunzione

di lavoratori sotto proprio nome anziché, come solitamente avviene, sotto la

sua Sagl che verosimilmente opera nei cantieri. Questo per tenere al riparo la

società dalle pretese salariali dei suoi (ex) dipendenti, vanificate dall’impossibilità

di recuperare il dovuto da lui come persona fisica”. Ebbene, nelle

sue osservazioni PI 1, esprimendosi apparentemente sia per la convenuta sia a

titolo personale, si è limitato a dire di essere “sinceramente […]

un po’ stufo che ogni

volta che si tratta della mia ditta individuale si accaniscono verso la Sagl, e

questo senza alcun elemento”. A parte l’obiezione formale fondata sulla

distinzione tra persona fisica e giuridica, egli non ha

negato di usare la società per procacciarsi incarichi sui cantieri,

impiegandovi al contempo il personale assunto a proprio nome.

Che “la RE1 Sagl è ente senza salario”, come affermato nelle os­servazioni, e

non abbia più avuto personale alle sue dipendenze dal 2020 (reclamo, ad 4 pag.

4), conferma d’altronde la tesi dell’i­­stante, perché viene spontaneo

chiedersi come la società possa operare nel settore edilizio senza lavoratori.

In mancanza di ogni allegazione della reclamante al riguardo, la spiegazione

più verosimile è appunto ch’essa faccia capo al personale ingaggiato dal suo

socio e gerente.

6.3.2

Quale

altro indizio oggettivo, il Pretore aggiunto ha citato il confronto degli

estratti esecutivi della società (doc. E) e del socio e gerente (doc. I°), da

cui si evince che nei confronti della prima

so­no pendenti varie esecuzioni promosse da imprese attive nel settore edile e

una concernente la compravendita di macchinari da cantiere (per circa fr. 76'000.– complessivi),

e sull’imprenditore gra­vano numerose esecuzioni personali, nonché debiti

legati al pagamento di salari, come pure di oneri sociali, assicurativi e

paritetici correlati (attestati di carenza di beni per più di fr. 700'000.–

in tutto, oltre pignoramenti per più di fr. 160'000.–), ma nessuna

esecuzione promossa da imprese edili. Sulla questione la società non spende una

parola nel reclamo, salvo affermare in modo ardito che al suo socio potrebbe

essere solo rimproverato il mancato pagamento di quanto preteso dal creditore.

Ancora una volta, in assenza di giustificazioni

divergenti della società e del socio sulla loro situazione debitoria comparata,

la spiegazione più verosimile appare quella proposta dall’istante.

6.3.3

Il

Pretore aggiunto ha d’altronde ritenuto manifestamente abusiva la difesa della

convenuta per il fatto che la scritta “RE 1” figuran­te sul contratto di lavoro

(doc. A) abbia indotto l’istante, ma anche diversi altri lavoratori, a credere di

stipulare con la società e non con l’imprenditore. Anche se non vi figura il

nome intero della società (con l’acronimo “Sagl” della sua forma giuridica), è

esagerato affermare che la situazione per i lavoratori sarebbe sempre stata

chiara dall’inizio. In effetti, PI 1 ha fatto uso di una pretesa ditta

individuale che aveva fatto cancellare dal registro di commercio già nel 2016 e

che ha lo stesso nome (tolta la desinenza “Sagl”) e lo stesso indirizzo della

società. Inoltre, la reclamante non ha contestato che il suo socio e gerente ha

sottaciuto ai dipendenti, all’atto della loro assunzione,

la propria conclamata insolvenza (già al momento della firma del

contratto con l’istante era gravato di attestati di carenza di beni per oltre fr. 720'000.–).

Si può invero dubitare ch’egli abbia voluto così frapporre la propria persona

tra i lavoratori e la società per impedire loro di accedere agli utili, poiché

non vi sono agli atti indizi ch’essa ne generi,

anzi le esecuzioni a suo carico paiono indicare altro. Fatto sta, ad

ogni modo, che nonostante la sua disastrosa situazione debitoria PI 1 è stato

in grado di continuare l’attività edile secondo ogni verosimiglianza solo

appoggiandosi alla società. Siccome egli ha accumulato sistematicamente

arretrati di salari, come risulta dagli incarti richiamati dal primo giudice,

appare credibile che i ricavi lordi dell’attività edile (se non gli utili)

siano stati incassati dalla società (motivo per

cui verosimilmente PI 1 ha considerato inutile comparire nelle cause di

lavoro oggetto del richiamo). In questi termini, meno coloriti di quelli usati

dal primo giudi­ce, resiste quindi alla critica il suo accertamento secondo cui

PI 1 ha apparentemente organizzato l’attività propria e della società in modo

da eludere i costi salariali indispensabili all’esercizio di tale attività.

6.4

In

conclusione, la reclamante non ha dimostrato che gli accertamenti dei fatti che

il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimili siano manifestamente errati né che

abbia omesso, senza un motivo oggettivo, di prendere in considerazione elementi

di prova rilevanti.

6.5

Dal

profilo giuridico, l’identità economica tra la società e il suo socio unico è

pacifica e incontestata. D’altro

canto, il Pretore aggiun­to ha giustamente reputato verosimile che PI 1 ha sfruttato la reclamante in modo da far apparire

i costi salariali co­me suoi e i ricavi dell’attività (e i costi delle

forniture) come della società. Eccepire in una situazione del genere la distinzione tra persona fisica e

giuridica si appalesa manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così

facendo la reclamante mira a trarne un vantaggio ingiustificato, ovvero a

sottrarsi ai propri impegni nei confronti

di chi ha verosimilmente collaborato alla sua attività. Con­trariamente

a quanto sostiene la reclamante, l’apparente abuso di diritto non è solo del

socio, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui è l’unico

rappresentante. Spettava d’altronde proprio al Pretore aggiunto, in virtù dell’art.

190.

LEF, trarre le conseguenze di natura esecutiva dei propri accertamenti senz’aspet­­tare le risultanze della procedura penale. Ricordato

il margine d’ap­­prezzamento da lasciare al primo giudice (sopra consid.

5.4

i.f. e in ultimo luogo la sentenza della CEF 14.2023.48

dell’8 novembre 2023 consid. 4.1, 4.3.1 e 4.4), gli argomenti proposti dalla reclamante non giustificano una modifica della decisione impugnata

in merito alla questione del (verosimile) credito dell’istante.

7.

Infine,

la reclamante contesta che sia dato il presupposto della sospensione dei

pagamenti, poiché nella fattispecie i pagamenti concernerebbero terze persone

fisiche o giuridiche. Sennonché, come risulta dalle precedenti considerazioni,

la tesi della reclamante secondo cui le pretese per salari le sarebbero

estranee è manifestamente abusiva, di modo che il loro ripetuto mancato

pagamento, unitamente a quello delle pretese figuranti nell’estratto delle

esecuzioni agli atti, tra cui due comminatorie di fallimento, per complessivi fr. 76'000.–

circa (doc. E), arretrato aumentato nel frattempo a più di fr. 358'000.–

secondo l’accertamento d’ufficio di questa Camera (art. 255 lett. a CPC),

includente pure tre attestati di carenza di beni per fr. 4'565.45,

configura secondo ogni verosimiglianza una sospensione dei pagamenti secondo l’art.

190.

cpv. 1 n. 2 LEF (sul grado di prova, si veda la citata 14.2015.45, consid.

6.2/b). Ciò basta per respingere l’obiezione e, in definitiva, il recla­mo.

8.

Dal

momento che al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere

nuovamente pronunciato.

9.

La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, l’istan­­te, che non ha presentato osservazioni al

reclamo, non essendo incorso in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento

dell’RE 1 dal giorno lunedì 12 febbraio alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico dell’RE

1 Sagl.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________;

– PA 2, __________, __________;

– Ufficio d’esecuzione,

Locarno;

– Ufficio dei fallimenti,

Viganello;

– Ufficio cantonale del

Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).