14.2023.88
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
4 ottobre 2023Italiano7 min
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 316.45
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RE 1
Incarto n.
14.2023.88
Lugano
4 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.863 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 12 luglio 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 12 luglio 2023
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 316.45
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine impartito, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza
né le parti hanno chiesto la fissazione di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 6
settembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 2 settembre 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto martedì 12 settembre. Presentato già il 1° settembre
2023.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la Camera ha verificato
d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo
che dopo la pronuncia del fallimento, il 1° settembre 2023, il reclamante ha
versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione un importo sufficiente a estinguere
il credito posto in esecuzione dall’istante, per cui il primo presupposto
stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il fallimento è
adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha appurato, sempre d’ufficio,
che nel frattempo il reclamante ha estinto
altre nove esecuzioni con versamenti di quasi fr. 15'000.–, sicché
sono attualmente pendenti nei suoi confronti solo 6 esecuzioni per circa fr. 8'500.–
complessivi, che paiono poter essere
estinte con il pignoramento del suo reddito di fr. 1'000.– mensili e di un
suo fondo (quota di comproprietà). Non risultano d’altronde attestati di
carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata
alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui
al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).