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Decisione

14.2023.88

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

4 ottobre 2023Italiano7 min

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 316.45

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.88

Lugano

4 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.863 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 12 luglio 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione, il 12 luglio 2023

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 316.45

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine impartito, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza

né le parti hanno chiesto la fissazione di un’u­­dienza.

C. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 6

settembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 2 settembre 2023, il termine

d’im­pugnazione è scaduto martedì 12 settembre. Presentato già il 1° settembre

2023.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la Camera ha verificato

d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo

che dopo la pronuncia del fallimento, il 1° settembre 2023, il reclamante ha

versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione un importo sufficiente a estinguere

il credito posto in esecuzione dall’istante, per cui il primo presupposto

stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il fallimento è

adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – la Camera ha appurato, sempre d’ufficio,

che nel frattempo il reclamante ha estinto

altre nove esecuzioni con versamenti di qua­si fr. 15'000.–, sicché

sono attualmente pendenti nei suoi confronti solo 6 esecuzioni per circa fr. 8'500.–

complessivi, che paiono poter essere

estinte con il pignoramento del suo reddito di fr. 1'000.– mensili e di un

suo fondo (quota di comproprietà). Non risultano d’al­tronde attestati di

carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata

alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui

al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).