14.2023.89
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
29 dicembre 2023Italiano9 min
dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.89
Lugano
29 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 15/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 12 giugno 2023
dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 28 ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha ammonito RE 1
per un’infrazione della circolazione stradale ed ha posto a suo carico una
tassa di giustizia di fr. 100.–.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 100.–, indicando quale causa del credito la “Misura amministrativa 2022 7046/22938036 del
28.10.2022”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 12 giugno 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 28 giugno 2023. Con replica del 31 luglio 2023 lo
Stato del Cantone Ticino ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 1° settembre 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità
di fr. 15.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenere “l’abbandono definitivo della procedura” o subordinatamente la possibilità di “scontare tutti gli importi scaturiti dal precetto
esecutivo in pena detentiva”. Stante il prevedibile
esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 2 settembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto non prima del 12 settembre. Presentato brevi manu già il 7 settembre
2023, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la
decisione d’ammonimento emessa il 28 ottobre 2022 dalla Sezione della circolazione,
siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per la tassa di giustizia di fr. 100.– posta
in esecuzione, onde l’accoglimento dell’istanza. Ha d’altronde rilevato che
per infirmare tale titolo l’escussa avrebbe dovuto sollevare eccezioni ai
sensi dell’art. 81 LEF e che non è competenza del giudice del rigetto commutare
tasse di giustizia o multe in lavori di pubblica utilità.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 rileva che il procedimento amministrativo di multa è stato avviato
tardivamente e “oltre ogni termine” dalla Sezione della circolazione: la decisione d’ammonimento concerne in effetti una multa emessa molto prima (il 17 maggio 2020) e
già pagata. Lamenta che lo Stato del Canton Ticino non si è degnato di
rispondere alle sue osservazioni all’istanza di rigetto (ignorate anche dal
Giudice di pace) né al suo scritto del 3 agosto 2023, e non ha preso in
considerazione i diritti che scaturiscono dalla sua “situazione di carenza beni” e
dal suo stato precario di salute. Si duole che tutte le
pretese ingiustificate dello Stato creano parecchie centinaia di franchi di
spese, da pagare con il suo reddito assistenziale di soli fr. 980.–
mensili. Evidenzia infine che vi è una
netta sproporzione tra il proprio danno finanziario rispetto a quello
dell’istante.
Chiede
quindi “l’abbandono definitivo
della procedura” o subordinatamente la possibilità di “scontare tutti gli importi scaturiti dal
precetto esecutivo in pena detentiva”.
1.3.3
Sennonché
in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice.
Non spiega infatti per quale motivo giuridico la decisione di ammonimento, che
non pretende di aver impugnato né contesta essere passata in giudicato, non
costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.
2.
n. 2 LEF. Non indica neppure la ragione giuridica perché le sue ristrettezze
finanziarie o il suo stato precario di salute osterebbero al rigetto dell’opposizione né perché la sproporzione da
lei rilevata tra gl’interessi in presenza sarebbe di rilievo per il giudizio
contestato. Lo scritto del 3 agosto 2023 è poi nuovo sicché non può essere preso
in considerazione nella procedura in esame (v. sopra consid. 1.2). Chiede
infine una commutazione delle spese poste in esecuzione in pena detentiva senza
confrontarsi con il motivo per cui il Giudice di pace ha rifiutato la sua
domanda, ossia il fatto che una misura del genere non rientra nella sua
competenza. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.
1.3.4
Per
abbondanza, si evince dall’art. 81 LEF che motivi di
estinzione o annullamento che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla
decisione invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo
2015.
consid. 5.2). Le critiche alla decisione d’ammonimento contenute nel reclamo sono pertanto irricevibili,
poiché RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere con un ricorso al
Consiglio di Stato. Il compito del giudice del rigetto si limita in effetti all’esame
della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali
eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2023.66 del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Non può modificare una decisione definitiva.
Il
primo giudice ha d’altronde correttamente fatto presente a RE 1 che il giudice del rigetto – e quindi anche l’autorità
giudiziaria superiore – non è competente per convertire la tassa di giustizia
stabilita in una decisione amministrativa in lavori di pubblica utilità; ciò
che vale anche per la pena detentiva (sentenza della CEF 14.2023.45 del 29
settembre 2023 consid. 5.1).
Infine,
censure riguardanti la situazione economica
(e medica) dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la
legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenza della
CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900
n. 58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente
per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere
l’istanza di ri-getto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie della reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura
che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente
impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale
(art. 93 LEF; già citata 14.2023.66
del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Se la reclamante intende ridurre le spese che lo Stato le pone a
carico dovrebbe anzitutto evitare impugnative senz’alcuna possibilità di
successo.
1.4
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
1.5
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).