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Decisione

14.2023.89

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

29 dicembre 2023Italiano9 min

dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.89

Lugano

29 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 15/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 12 giugno 2023

dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 28 ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha ammonito RE 1

per un’infrazione della circolazione stradale ed ha posto a suo carico una

tassa di giustizia di fr. 100.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2023 dal­la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 100.–, indicando quale causa del credito la “Misura amministrativa 2022 7046/22938036 del

28.10.2022”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo,

con istanza del 12 giugno 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza

con osservazioni scritte del 28 giugno 2023. Con replica del 31 luglio 2023 lo

Stato del Cantone Ticino ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 1° settembre 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità

di fr. 15.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenere “l’abbandono definitivo della procedura” o subordinatamente la possibilità di “scontare tutti gli importi scaturiti dal precetto

esecutivo in pena detentiva”. Stante il prevedibile

esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 2 settembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto non prima del 12 settembre. Presentato brevi manu già il 7 settembre

2023, il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la

decisione d’ammonimento emessa il 28 ottobre 2022 dalla Sezione della circolazione,

siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per la tassa di giustizia di fr. 100.– posta

in esecuzione, onde l’accoglimento del­l’istanza. Ha d’altronde rilevato che

per infirmare tale titolo l’escus­­sa avrebbe dovuto sollevare eccezioni ai

sensi dell’art. 81 LEF e che non è competenza del giudice del rigetto commutare

tasse di giustizia o multe in lavori di pubblica utilità.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 rileva che il procedimento amministrativo di multa è stato avviato

tardivamente e “oltre ogni termine” dalla Sezione della circolazione: la decisione d’ammonimen­­to concerne in effetti una multa emessa molto prima (il 17 maggio 2020) e

già pagata. Lamenta che lo Stato del Canton Ticino non si è degnato di

rispondere alle sue osservazioni all’istanza di rigetto (ignorate anche dal

Giudice di pace) né al suo scritto del 3 agosto 2023, e non ha preso in

considerazione i diritti che scaturiscono dalla sua “situazione di carenza beni” e

dal suo stato precario di salute. Si duole che tutte le

pretese ingiustificate dello Stato creano parecchie centinaia di franchi di

spese, da pagare con il suo reddito assistenziale di soli fr. 980.–

mensili. Evidenzia infine che vi è una

netta sproporzione tra il proprio danno finanzia­rio rispetto a quello

dell’istante.

Chiede

quindi “l’abbandono definitivo

della procedura” o subordinatamente la possibilità di “scontare tutti gli importi scaturiti dal

precetto esecutivo in pena detentiva”.

1.3.3

Sennonché

in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice.

Non spiega infatti per quale motivo giuridico la decisione di ammonimento, che

non pretende di aver impugnato né contesta essere passata in giudicato, non

costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.

2.

n. 2 LEF. Non indica neppure la ragione giuridica perché le sue ristrettezze

finanziarie o il suo stato precario di salute osterebbero al rigetto dell’opposizione né perché la sproporzione da

lei rilevata tra gl’interessi in presenza sarebbe di rilievo per il giudizio

contestato. Lo scritto del 3 agosto 2023 è poi nuovo sicché non può essere preso

in considerazione nella procedura in esame (v. sopra consid. 1.2). Chiede

infine una commutazione delle spese poste in esecuzione in pena detentiva senza

confrontarsi con il motivo per cui il Giudice di pace ha rifiutato la sua

domanda, ossia il fatto che una misura del genere non rientra nella sua

competenza. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.

1.3.4

Per

abbondanza, si evince dall’art. 81 LEF che motivi di

estinzione o annullamento che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla

decisione invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo

2015.

consid. 5.2). Le critiche alla decisione d’ammonimento contenute nel reclamo sono pertanto irricevibili,

poiché RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere con un ricorso al

Consiglio di Stato. Il compito del giudice del rigetto si limita in effetti al­l’esame

della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali

eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2023.66 del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Non può modificare una decisione definitiva.

Il

primo giudice ha d’altronde correttamente fatto presente a RE 1 che il giudice del rigetto – e quindi anche l’autorità

giudiziaria superiore – non è competente per convertire la tassa di giustizia

stabilita in una decisione amministrativa in lavori di pubblica utilità; ciò

che vale anche per la pena detentiva (sentenza della CEF 14.2023.45 del 29

settembre 2023 consid. 5.1).

Infine,

censure riguardanti la situazione economica

(e medica) del­l’escusso non costituiscono un motivo che secondo la

legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’op­­posizione

(sentenza della

CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900

n. 58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente

per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere

l’istanza di ri-getto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie della reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura

che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente

impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale

(art. 93 LEF; già citata 14.2023.66

del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Se la reclamante intende ridurre le spese che lo Stato le pone a

carico dovrebbe anzitutto evitare impugnative senz’alcuna possibilità di

successo.

1.4

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

1.5

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).