14.2023.9
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS. Solidarietà degli organi. Rateazione dei debiti solidali
26 maggio 2023Italiano9 min
Camera con un’“opposizione totale” del 27 gennaio 2023 per ottenere la “cancellazione
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Incarto n.
14.2023.9
Lugano
26 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S22-232 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 25 ottobre
2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 gennaio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2022
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–, indicando quale
causa del credito il “Risarcimento
danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 2, come da decisione del 14.05.2021, dilazione non
rispettata del 27.07.2021”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2022 la Cassa istante ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso
limitatamente a fr. 2'389.80 (dedotti pagamenti di fr. 610.20);
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 21 novembre 2022;
che statuendo con decisione del 23 gennaio 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità
Fatti
di fr. 70.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un’“opposizione totale” del 27 gennaio 2023 per ottenere la “cancellazione
della pratica”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la notifica della decisione è avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto il 24
gennaio 2023, sicché il termine d’impugnazione di dieci giorni è scaduto
venerdì 3 febbraio e il reclamo, presentato già il 30 gennaio 2023 (data del
timbro postale), è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);
che
il reclamante si duole anzitutto che il Giudice di pace non è entrato in
materia sulle ragioni da lui spiegate nelle osservazioni all’istanza;
ch’effettivamente
il primo giudice non si è determinato sulle osservazioni del 21 novembre 2022,
limitandosi a rilevare che il suo compito era unicamente di accertare l’esistenza
di un titolo di rigetto definitivo;
che
in realtà il giudice del rigetto è anche tenuto a esaminare le eventuali
eccezioni sollevate dall’escusso in virtù dell’art. 81 LEF e a determinarsi al
riguardo, ammettendole in tutto o in parte oppure respingendole;
che
in prima sede RE 1 ha fatto valere di avere ottenuto una rateazione dell’importo
dovuto, il cui importo è poi stato ridotto;
che
tra le eccezioni dell’art. 81 LEF rientra in particolare la proroga del termine
di pagamento, che può verificarsi anche sotto forma della concessione di un
pagamento rateale del credito posto in esecuzione;
Considerandi
che
la decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice
di pace per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato in merito alla
contestazione sollevata dall’escusso;
che
la causa è però matura per il giudizio, sicché l’esigenza di celerità che caratterizza
la procedura di rigetto dell’opposizione richiede che la Camera statuisca essa
stessa sul merito del reclamo senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che
nel reclamo RE 1 allega che PI 1 (che gestisce con lui la PI 2) sta pagando le
rate stabilite dalla Cassa cantonale di compensazione, sicché a suo giudizio la
Cassa non poteva emettere un precetto esecutivo nei suoi confronti per lo
stesso credito, motivo per cui chiede la cancellazione della pratica;
che
quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la decisione di risar-cimento dei
danni (art. 52 LAVS) emessa il 14 maggio 2021 dall’Istituto delle assicurazioni
sociali, con cui ha deciso che RE 1 è tenuto a risarcire alla Cassa fr. 5'000.–
per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per il 2019, in via
solidale con PI 1 (act. 3/2);
che
contro tale decisione non è stata interposta opposizione e del resto il
reclamante non la contesta giacché sostiene che PI 1 sta regolarmente pagando
gli acconti stabiliti dalla Cassa;
che
la Cassa ha pure prodotto la decisione del 27 luglio 2021, con cui ha concesso
ad RE 1 una dilazione di pagamento, che prevedeva il versamento di dieci rate
mensili di fr. 500.– con scadenza alla fine di ogni mese, da agosto 2021 a
maggio 2022 (act. 3/5);
che
dopo un primo sollecito del 20 dicembre 2021 di pagare due rate arretrate, il
14.
febbraio 2022 la Cassa ha nuovamente invitato RE 1 a pagare due rate
arretrate per fr. 1'000.– complessivi entro il 6 marzo 2022, avvertendolo
che in caso contrario avrebbe dato avvio all’incasso per via esecutiva (act.
3/7), ciò che ha fatto con il precetto esecutivo del 1° aprile 2022;
che
è pertanto infondata la doglianza del reclamante secondo cui il precetto
esecutivo sarebbe ingiustificato nella misura in cui PI 1 starebbe pagando le
rate stabilite dalla Cassa, poiché egli misconosce di essere stato obbligato a
versare i contributi paritetici in solido con lei, di modo che la Cassa può
legittimamente, a sua scelta, esigere da tutti i debitori solidali o da uno di
essi tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), tutti i
debitori restando obbligati finché sia estinto l’intero debito (art. 144 cpv. 2
CO);
che
il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o
dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto
dell’obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO), ma non le eccezioni personali
di altri condebitori, in particolare una dilazione concessa loro personalmente
(Graber in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 4 ad art. 145 CO e i
rinvii);
che
il reclamante non può quindi valersi del fatto che PI 1 starebbe rispettando la
dilazione a lei concessa;
che
del resto egli non ha prodotto – come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF – i
documenti che dimostrano il rispetto del piano di pagamento concesso a PI 1;
che
in ogni caso egli non contesta – e risulta pacifico dalla documentazione
prodotta dall’istante – di non aver rispettato il piano di pagamento a lui
concesso, sicché la Cassa ha il diritto di chiedergli il versamento dell’intero
saldo del debito solidale;
che
il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata nel suo
esito;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'389.80, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).