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Decisione

14.2023.9

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS. Solidarietà degli organi. Rateazione dei debiti solidali

26 maggio 2023Italiano9 min

Camera con un’“opposizione totale” del 27 gennaio 2023 per ottenere la “cancellazione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.9

Lugano

26 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S22-232 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 25 ottobre

2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 gennaio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2022

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–, indicando quale

causa del credito il “Risarcimento

danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 2, come da decisione del 14.05.2021, dilazione non

rispet­tata del 27.07.2021”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2022 la Cassa istante ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso

limitatamente a fr. 2'389.80 (dedotti pagamenti di fr. 610.20);

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 21 novembre 2022;

che statuendo con decisione del 23 gennaio 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità

Fatti

di fr. 70.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un’“opposizione totale” del 27 gennaio 2023 per ottenere la “cancellazione

della pratica”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la notifica della decisione è avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto il 24

gennaio 2023, sicché il termine d’im­pugnazione di dieci giorni è scaduto

venerdì 3 febbraio e il reclamo, presentato già il 30 gennaio 2023 (data del

timbro postale), è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana­zione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non

dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81

LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);

che

il reclamante si duole anzitutto che il Giudice di pace non è entrato in

materia sulle ragioni da lui spiegate nelle osservazioni all’istanza;

ch’effettivamente

il primo giudice non si è determinato sulle osservazioni del 21 novembre 2022,

limitandosi a rilevare che il suo compito era unicamente di accertare l’esistenza

di un titolo di rigetto definitivo;

che

in realtà il giudice del rigetto è anche tenuto a esaminare le eventuali

eccezioni sollevate dall’escusso in virtù dell’art. 81 LEF e a determinarsi al

riguardo, ammettendole in tutto o in parte oppure respingendole;

che

in prima sede RE 1 ha fatto valere di avere ottenuto una rateazione dell’importo

dovuto, il cui importo è poi stato ridotto;

che

tra le eccezioni dell’art. 81 LEF rientra in particolare la proroga del termine

di pagamento, che può verificarsi anche sotto forma della concessione di un

pagamento rateale del credito posto in esecuzione;

Considerandi

che

la decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice

di pace per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato in merito alla

contestazione sollevata dall’escusso;

che

la causa è però matura per il giudizio, sicché l’esigenza di celerità che caratterizza

la procedura di rigetto dell’opposizione richiede che la Camera statuisca essa

stessa sul merito del recla­mo senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che

nel reclamo RE 1 allega che PI 1 (che gestisce con lui la PI 2) sta pagando le

rate stabilite dalla Cassa cantonale di compensazione, sicché a suo giudizio la

Cassa non poteva emettere un precetto esecutivo nei suoi confronti per lo

stesso credito, motivo per cui chiede la cancellazione della pratica;

che

quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la decisione di risar-cimento dei

danni (art. 52 LAVS) emessa il 14 maggio 2021 dal­l’Istituto delle assicurazioni

sociali, con cui ha deciso che RE 1 è tenuto a risarcire alla Cassa fr. 5'000.–

per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per il 2019, in via

solidale con PI 1 (act. 3/2);

che

contro tale decisione non è stata interposta opposizione e del resto il

reclamante non la contesta giacché sostiene che PI 1 sta regolarmente pagando

gli acconti stabiliti dalla Cassa;

che

la Cassa ha pure prodotto la decisione del 27 luglio 2021, con cui ha concesso

ad RE 1 una dilazione di pagamento, che prevedeva il versamento di dieci rate

mensili di fr. 500.– con scadenza alla fine di ogni mese, da agosto 2021 a

maggio 2022 (act. 3/5);

che

dopo un primo sollecito del 20 dicembre 2021 di pagare due rate arretrate, il

14.

febbraio 2022 la Cassa ha nuovamente invitato RE 1 a pagare due rate

arretrate per fr. 1'000.– complessivi entro il 6 marzo 2022, avvertendolo

che in caso contrario avrebbe dato avvio all’incasso per via esecutiva (act.

3/7), ciò che ha fatto con il precetto esecutivo del 1° aprile 2022;

che

è pertanto infondata la doglianza del reclamante secondo cui il precetto

esecutivo sarebbe ingiustificato nella misura in cui PI 1 starebbe pagando le

rate stabilite dalla Cassa, poiché egli misconosce di essere stato obbligato a

versare i contributi paritetici in solido con lei, di modo che la Cassa può

legittimamen­te, a sua scelta, esigere da tutti i debitori solidali o da uno di

essi tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), tutti i

debitori restando obbligati finché sia estinto l’intero debito (art. 144 cpv. 2

CO);

che

il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o

dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto

dell’obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO), ma non le eccezioni personali

di altri condebitori, in particolare una dilazione concessa loro personalmente

(Graber in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 4 ad art. 145 CO e i

rinvii);

che

il reclamante non può quindi valersi del fatto che PI 1 starebbe rispettando la

dilazione a lei concessa;

che

del resto egli non ha prodotto – come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF – i

documenti che dimostrano il rispetto del piano di pagamento concesso a PI 1;

che

in ogni caso egli non contesta – e risulta pacifico dalla documentazione

prodotta dall’istante – di non aver rispettato il piano di pagamento a lui

concesso, sicché la Cassa ha il diritto di chiedergli il versamento dell’intero

saldo del debito solidale;

che

il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata nel suo

esito;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'389.80, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).